Decreto presidenziale 10 febbraio 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/08/2025, n. 15733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15733 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 15733/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07318/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7318 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, ambiti territoriali di Bari, Lecce, Brindisi e Foggia - ed il Ministero dell'Università e della Ricerca, ciascuno in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero dell'Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia ambiti territoriali di Taranto e Barletta-Andria-Trani, la Commissione Giudicatrice per la classe di concorso AB24 presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
- degli esiti della prova scritta sostenuta dalla ricorrente e delle graduatorie definitive di merito relative al concorso straordinario di cui ai D.D. 23 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783, per l’assunzione di personale docente per la classe di concorso AB24 (lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) presso la regione Puglia, approvate con decreto prot. n. -OMISSIS- del 9 giugno 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, ambiti territoriali di Bari, Lecce, Brindisi e Foggia;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio -OMISSIS- ha impugnato gli esiti della prova scritta e le graduatorie definitive di merito relative al concorso straordinario di cui ai D.D. 23 aprile 2020, n. 510 e 8 luglio 2020, n. 783, per l’assunzione di personale docente per la classe di concorso AB24 (lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) presso la regione Puglia, approvate con decreto prot. n. -OMISSIS- del 9 giugno 2021.
2. Espone la ricorrente di avere partecipato al recente concorso indetto dal Ministero dell’Istruzione per l’assunzione di personale docente. Svolta la prova scritta, la ricorrente ha però conseguito un punteggio insufficiente per il superamento di essa in quanto inferiore al previsto minimo di 56/80.
Il mezzo di tutela, notificato il 25 giugno 2021 e depositato il 19 luglio successivo, è affidato alle seguenti doglianze:
“I. Violazione del principio programmatorio - Violazione direttiva 70/99 CE - Violazione del principio della logicità - Violazione e/o erronea applicazione della legge 159/2019 - Violazione del principio della proporzionalità - Violazione del principio del legittimo affidamento - Violazione artt. 1, 2, 3, 4, 97 Cost. - Eccesso di potere per sviamento e travisamento dei fatti e presupposti - Contraddittorietà di comportamento - In subordine: trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea;
II. Sul bilanciamento di interessi e la lettura comunitariamente orientata. Violazione del principio del bilanciamento degli interessi - Violazione del principio della proporzionalità - Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 97 Cost. - Violazione e/o erronea applicazione della legge 159/2019 - Violazione del principio del primato del diritto comunitario - Violazione del principio della logicità e razionalità - Violazione del principio di non contraddizione - Violazione del principio del legittimo affidamento - In subordine: trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea;
III. Violazione del principio del giusto procedimento - Violazione della l. n. 241/1990 - Violazione dell'art. 97 Cost. - Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 97 Cost. - Difetto di motivazione - Violazione apparente – Violazione del principio del legittimo affidamento -Violazione e/o erronea applicazione della legge n. 159/2019 - Eccesso di potere per travisamento - Contraddittorietà - Violazione della trasparenza - In subordine: trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea;
IV. Violazione dei principi generali dei concorsi - Violazione del principio della par condicio competitorum - Violazione del bando - Violazione del principio del legittimo affidamento - Violazione e/o erronea applicazione l. n. 159/2019 - Carenza istruttoria - Contraddittorietà manifesta - Illogicità manifesta - Violazione art. 97 Cost. - In subordine: trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e/o alla Corte di Giustizia Europea”.
In uno con la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati, parte ricorrente ha chiesto che il Collegio autorizzasse la notifica per pubblici proclami del mezzo di tutela all’esame.
4. In data 22.07.2021, con memoria di stile, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della Puglia - e quello dell’Università e della Ricerca che successivamente hanno depositato documentazione.
Le altre Amministrazioni intimate ed i controinteressati non si sono costituiti in giudizio.
Con decreto del Presidente della Sezione n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2025, la ricorrente è stata autorizzata a procedere all’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
In vista della discussione parte ricorrente, in data 23 giugno 2026, ha però dichiarato il venir meno dell’interesse alla decisione della presente controversia e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 27 giugno 2025.
5. Il ricorso è improcedibile.
Anche a non tener conto della circostanza che parte ricorrente non ha provveduto all’integrazione del contraddittorio disposta con il citato decreto n. -OMISSIS- del 10 febbraio 2025, alla luce di quanto dalla stessa in seguito dichiarato il Collegio non può che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
6. In considerazione del complessivo andamento della controversia e della sua definizione in rito, il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, mentre nulla deve essere disposto nei confronti dei controinteressati intimati e delle Amministrazioni che non si sono costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IO (Sezione Terza bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
Nulla spese nei confronti delle Amministrazioni non costituite e dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario, Estensore
Marco Martone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonino Scianna | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO