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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 37/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore VALERO MASSIMO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 73/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco N. 13b 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 203/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez.
2 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S01PF000622023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S01PF000622023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S01PF000622023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S01PF000622023 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 563/2025 depositato il 09/10/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Chiede che «Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 203/02/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, voglia dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento n.
T7S01PF00062/2023, per i motivi predetti, con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (ADER)
«Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, previa eventuale riunione con il procedimento connesso iscritto al n. 74/25 R.G., contrariis rejectis
- in via principale, respingere l'appello proposto da controparte e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96. c.p.c.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato con pec 24 gennaio 2025 l'Agenzia delle entrate propose appello avverso la sentenza n. 203/02/24 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo, depositata il 1° luglio 2024 e non notificata. Il 24 gennaio 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò che con avviso di accertamento n. T7S01PF00062/2023, notificato il 20 marzo 2023 a controparte, esercente l'attività degli studi legali (codice attività 74.111), recuperò a tassazione, per l'anno d'imposta 2016, un reddito imponibile di euro 29.707,00 ed accertò ai fini IVA operazioni imponibili pari ad euro 31.204,00, con conseguente maggiore imposta IRPEF richiesta per euro
5.666,00, un'addizionale regionale di euro 567,00, un'addizionale comunale di euro 211,00, ed una maggiore imposta IVA pari ad euro 6.865,00, oltre relative sanzioni e interessi.
In particolare che i verificatori (della Guardia di finanza prima e dell'Agenzia delle entrate poi) riscontrarono ripetute omissioni documentali e dichiarative, fiscalmente rilevanti (mancata esibizione di registri obbligatori). Ossia che il contribuente non esibì alcun registro obbligatorio (IVA fatture emesse, IVA fatture acquisti, registro cespiti ammortizzabili, registro degli incassi e dei pagamenti) ad eccezione di prospetti, distinti per annualità, riportanti le parcelle emesse nei confronti della Pubblica
Amministrazione e dei privati, oltre a non presentare le dichiarazioni annuali ai fini II.DD. ed IVA, omettendo il versamento delle imposte dovute. Per meglio dire che dall'esame dei documenti offerti da controparte risultarono parcelle emesse per euro 21.922,50, mentre dall'esame dei movimenti bancari risultarono parcelle senza l'applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto (avendo dichiarato il contribuente di essersi avvalso del regime forfetario) pari ad euro 10.513,63, tra cui la parcella 01E2015 del 12 ottobre 2015 emessa nei confronti della cancelleria della Corte d'Appello di Torino e quietanzata da detto Ente il 16 maggio 2016. Inoltre che, dal controllo esperito alla banca dati dell'Anagrafe tributaria, i verificatori appurarono il mancato versamento delle ritenute d'acconto con aliquota al 20% applicate su tale fattura, per un ammontare di euro 207,80, e di conseguenza recuperarono tale importo a tassazione ai fini II.DD..
Infine che furono sulla base dello spesometro i verificatori riscontrarono costi professionali, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per euro 3.391,63. Cosicché il complesso di elementi positivi di reddito non dichiarati, fu rideterminato in euro 33.098,91, che, dedotti i costi riconosciuti di euro 3.391,63, portarono ad un reddito imponibile di euro
29.707,00.
Inoltre che i verificatori riscontrarono come il contribuente non avesse diritto di avvalersi del regime forfetario (cfr. legge 23 dicembre 2014, n. 190), non avendo presentato alcuna dichiarazione per l'anno 2015, con la conseguenza che il suddetto reddito fu recuperato a tassazione ai fini IRPEF e relative addizionali, quale reddito di lavoro autonomo, ex art. 54 del D.P.R.. n. 917 cit., in applicazione del regime fiscale ordinario.
Espose poi che con ricorso introduttivo in primo grado controparte contestò la legittimità dell'atto impositivo, chiedendone l'annullamento, sulla base dei seguenti motivi:
- la fattura n. 01E2015 emessa dal contribuente il 12 ottobre 2015 nei confronti della cancelleria della Corte d'Appello di Torino e quietanzata da detto Ente il 16 maggio 2016, doveva essere contabilizzata, secondo il principio di competenza, nell'anno di emissione, ovvero il 2015;
- la ritenuta d'acconto di euro 207,80 (aliquota 20 per cento) cui fu assoggettata la parcella predetta, dovrebbe presumersi versata a beneficio dello Stato;
- l'ammontare totale dei compensi 2016 non supererebbe il limite di euro 30.000,00, in quanto le somme anticipate nell'ambito del contratto di anticipazione su parcelle per difese d'ufficio con gratuito patrocinio, a carico del Ministero di giustizia, stipulato con la Banca_1, pari a euro 10.540,57, non costituirebbero reddito imponibile in capo al contribuente;
- il contribuente non avrebbe superato la soglia di compensi/ricavi di euro 15.000,00 nell'anno d'imposta 2015 e pertanto dovrebbe poter godere nel 2016 del regime forfettario di tassazione, di cui alla suddetta legge n. 190.
Quindi che i giudici di prime cure accolsero la domanda del ricorrente, da considerarsi
«fondata nei termini e con le precisazioni indicate in motivazione» compensando le spese di giudizio, in ragione della «particolare vicenda» nonché delle «questioni interpretative che si sono poste». Per meglio dire che il Collegio di prime cure, dato atto della parziarietà dell'impugnazione, ritenne che «in relazione al primo rilievo inerente alla mancata contabilizzazione della fattura 01E2015 del 12 ottobre 2015 appare fondata e motivata la deduzione del contribuente secondo la quale la stessa andava conteggiata nell'anno di competenza, vale a dire il 2015, esercizio nel quale il contribuente operava in regime ordinario». Quindi che «analogamente appare fondato il secondo rilievo svolto dal contribuente inerente al regime fiscale applicabile nel 2016 in conseguenza del mancato conteggio dell'importo di Resistente_1euro 10.540,47, che, come rilevato da , non può essere considerato reddito percepito nell'esercizio perché mero frutto di un'operazione finanziaria di anticipazione di compensi non ancora erogati dal Ministero della Giustizia. Invero, la mancata riscossione dei compensi non è dipesa da atto od azione del contribuente ma dai tempi di liquidazione del ministero della Giustizia e l'operazione finanziaria posta in essere con l'azienda di credito non è generatrice di autonomo reddito tassabile. La conclusione è giustificata dal fatto che negli anni 2016 e 2017 il contribuente ha operato in regime forfettario». Infine che ritenne come il contribuente potesse applicare nel 2016 il regime di tassazione forfettario, considerato che «come rilevato da Resistente_1, la modifica operata dalla legge di stabilità per il 2016 che ha elevato il limite di reddito condizionante l'applicazione del regime a
30.000,00 euro era applicabile dal 1° gennaio 2016».
Avverso la predetta decisione propose i seguenti motivi:
a) sulla fattura 01E2015 del 12 ottobre 2015 e sulla legittimità dell'applicazione del principio di cassa. Lamentò come il giudice incorse in errore avendo ritenuto applicabile, per i compensi di cui alla predetta fattura, il criterio di imputazione per competenza anziché di quello per cassa, come previsto dal disposto dell'art. 54 del D.P.R. 917 cit. (cfr. Cass. ord. 19 agosto 2022 n. 24996). Ovvero lo stesso criterio applicabile, ai sensi del co. 3, art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972, ai corrispettivi dell'imposta sul valore aggiunto (cfr. Cass., ord. 2 maggio 2023 n. 11339). Per meglio dire come la parcella in contestazione emessa il 12 ottobre 2015, fu pagata al contribuente il 6 maggio 2016 (con accredito Banca_2 c/c Conto_Corrente_1) e che pertanto il compenso percepito, pari a euro 1.081,08 (al netto di ritenuta di acconto ed IVA), avrebbe dovuto concorrere alla formazione del reddito imponibile 2016 e non di quello del 2015, a prescindere dal regime contabile ordinario adottato dal contribuente in tale ultimo anno d'imposta.
Inoltre censurò per omessa pronuncia la predetta decisione relativamente al recupero a tassazione ai fini II.DD. della ritenuta d'acconto, operata ma non versata, di euro 207,80 (aliquota 20 per cento) relativa alla parcella predetta;
b) sull'anticipazione fatture PA e sul reddito imponibile nel 2016. Contestò la sentenza del
Giudice di prime cure valendo a suo dire il criterio di tassazione per cassa essendo l'importo anticipato dall'istituto di credito, a seguito di presentazione delle parcelle emesse dal Difensore_1, equivalente a provento derivante dalle prestazioni fatturate e pertanto da sottoporre a tassazione nell'anno di accredito, ovvero nel 2016, corrispondente altresì all'anno di emissione delle parcelle. Inoltre rimarcò che i suddetti compensi anticipati non furono dichiarati nei periodi d'imposta successivi ovvero quando il Ministero di giustizia liquidò le prestazioni fatturate nel 2016;
c) sul disconoscimento dell'applicazione del regime forfettario 2016 e sua legittimità. Rimarcò aver il Giudice di primo grado sentenziato la corretta applicazione del regime fiscale forfetario nel
2016, dal momento che la legge di stabilità per il 2016 elevò il limite di reddito condizionante l'applicazione del regime ad euro 30.000,00 dal 1° gennaio 2016. In sostanza che, secondo la Corte cuneese, il contribuente avrebbe diritto al regime agevolativo predetto, non avendo superato i valori soglia di ricavi/compensi per l'attività esercitata previsti dalla normativa fiscale applicabile alla fattispecie. In particolare eccepì come controparte omise la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2015, non consentendo pertanto la verifica del requisito quantitativo per l'accesso al preteso regime forfettario. A sostegno della sua tesi richiamò l'interpretazione portata dalla prassi amministrativa (cfr. Agenzia delle entrate, circolare 4 aprile 2016 n. 10/E).
Infine rimarcò come l'onere di dimostrare le condizioni per beneficiare del suddetto regime fosse a carico del contribuente il quale omise di assolvere alle dovute incombenze fiscali e contabili, come dallo stesso dichiarato in sede di verifica (cfr. dichiarazioni a pagina 5 del PVC, allegato al n. 3 alle difese di primo grado).
1.2. – Con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario il 12 settembre 2025
Resistente_1 si costituì in giudizio
Richiamati i fatti di causa propose le proprie controdeduzioni in particolare:
a) relativamente alla fattura 01E2015 del 12 ottobre 2015 si rimise alla valutazione di questa
Corte rispetto a tale punto della sentenza;
b) compensi 2016 e anticipazione fatture PA. Asserì essere quelle in parola mere operazioni finanziarie e non reddito imponibile. A sostegno della sua tesi sottolineò come gli estratti conto bancari indicassero chiaramente la natura di «prestiti personali e finanziamenti» e le somme accreditate corrispondessero esattamente all'80 per cento del valore delle fatture emesse. In altri termini come l'anticipo bancario in parola fosse diverso dall'acconto sulla parcella, derivando il primo da un rapporto giuridico distinto rispetto a quello instaurato con il Ministero di giustizia. Infine come l'Ufficio stesso riconobbe in appello la natura di finanziamento delle suddette operazioni;
c) regime forfetario 2016. Asserì essere quello in parola un regime impositivo il quale non richiederebbe comunicazioni preventive ovvero successive come la compilazione del rigo LM21 della dichiarazione dei redditi per l'anno in questione. Inoltre che il reddito 2016, escludendo le anticipazioni bancarie, era di circa euro 24.000 (sotto il limite di euro 30.000) mentre per il 2015 il limite rilevante era di euro 30.000, come previsto in base alla legge di stabilità 2016 con la quale furono retroattivamente rivisti i parametri;
d) in ordine alle spese di lite chiese la condanna di controparte per entrambe i gradi di giudizio.
Inoltre domandò a questa Corte l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata), sostenendo essere l'appello proposto con colpa grave/temerarietà per contraddizione palese (ovvero per aver l'Agenzia delle entrate prima riconosciuto che le anticipazioni bancarie erano finanziamenti per poi riqualificarli come reddito imponibile senza motivazione o prove), per violazione di circolare amministrativa (ovvero per avere disatteso il contenuto della predetta circolare 10/E sul regime forfetario) ed infine per mancanza di leale collaborazione (ovvero per avere ignorato gli elementi probatori da egli forniti già in fase pre-contenziosa, confermati poi dalla sentenza di primo grado).
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello dell'Agenzia delle entrate merita parziale favore.
2.1. – Deve innanzi tutto essere colto il vizio della impugnata decisione nella parte in cui così giudicò: «In relazione al primo rilievo inerente alla mancata contabilizzazione della fattura 01E2015 del 12 ottobre 2015 appare fondata e motivata la deduzione del contribuente secondo la quale la stessa andava conteggiata nell'anno di competenza, vale a dire il 2015, esercizio nel quale il contribuente operava in regime ordinario». Tale capo decisorio non considera tuttavia il dato positivo del co. 1 dell'art. 54 del Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 secondo cui: «Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V». E come insegna la Suprema Corte di Cassazione: «In materia d'imposte sui redditi, i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell'art. 54 , primo comma, del
D.P.R. n. 917 del 1986; ne consegue che l'importo delle fatture emesse dal professionista, ove sia comprovato che l'incasso dei compensi professionali è avvenuto in un anno d'imposta successivo a quello di emissione delle fatture, concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo ai fini
IRPEF con riguardo all'anno di effettiva riscossione e non già con riguardo a quello di emissione
(Cass., 19 agosto 2022, n. 24996; Cass., 30 luglio 2014, n. 17306; Cass., 15 aprile 2011, n. 8626)» (cfr. Cass. ord. 12 dicembre 2024, n. 32035).
Analogamente per quanto concerne il regime IVA questa Corte ritiene doversi applicare il disposto (generale) del co. 3 dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 secondo cui: «Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo».
Il motivo proposto dall'Ufficio in ordine al criterio di imputazione e di esigibilità dei compensi portati dalla suddetta parcella è quindi da accogliere.
Anche l'ulteriore e connesso motivo, ovvero quello relativo alla ritenuta, merita favore.
Occorre preliminare rimarcare che il collegio provinciale non espressamente affrontò tale aspetto anche se risulta dall'atto di rettifica che: «La Parte ha emesso parcelle relative all'attività professionale in cui ha applicato la ritenuta d'acconto con aliquota al 20%, il cui importo totale per l'anno di imposta 2016 ammonta ad euro 207,80. I militari a seguito di controllo alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria verbalizzano che le ritenute d'acconto operate non sono state versate. Nella memoria difensiva presentata la Parte chiede di verificare se i sostituti di imposta abbiano proceduto al versamento. In caso di esito positivo del controllo la Parte chiede la decurtazione delle somme di ritenute d'acconto versate dalle maggiori imposte accertate. L'Ufficio, verificata la banca dati Anagrafe Tributaria, conferma che le ritenute d'acconto non risultano versate, pertanto viene confermato il rilievo effettuato dai militari della Guardia di Finanza e recupera a tassazione ai fini delle II.DD. l'importo di euro
207,80 relativo a ritenute a titolo d'acconto applicate ma non versate». Per contestare tale rilievo il contribuente evidenziò che: «risulta quantomeno anomalo ritenere che una PA (ossia il Ministero della
Giustizia) non abbia applicato la normativa tributaria. Per cui si deve dare per presunto il suo versamento a favore dello Stato (o, comunque, la DPE aveva tutte le possibilità di verificare con l'altra amministrazione che ciò fosse avvenuto)».
Orbene a fronte di questi fatti di causa questo Collegio non può che rimarcare come ai fini reddituali i compensi professionali debbano essere dichiarati al lordo della ritenuta d'acconto subita
(cfr. Cass., sent. 15 aprile 2011, n. 8626). Inoltre che la predetta ritenuta d'acconto debba poi essere scomputata dalla imposta dovuta con onere a carico del contribuente di fornire la prova della sua effettività. Insegna infatti a tal proposito la Suprema Corte di Cassazione che: «L'art. 22 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dedicato allo scomputo delle ritenute d'acconto, subordina attualmente la detrazione dall'imposta delle ritenute alla sola condizione che esse siano state “operate”, sicché assume rilevanza il fatto oggettivo della loro applicazione, che può essere comprovato non solo con la certificazione rilasciata dal sostituto di imposta, ma anche con altri mezzi di prova equipollenti. In questo senso si è espressa anche l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 68/E del 19 marzo 2009, con la quale ha riconosciuto che, laddove il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite, sia comunque legittimato allo scomputo delle stesse, “a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente dalle banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura”» (cfr. Cass.
Ord. 9 giugno 2025, n. 15380). Orbene nel caso in esame non avendo il contribuente fornito la prova della concreta effettuazione della ritenuta suddetta, la stessa non può essere detratta dall'imposta dovuta.
In definitiva il motivo del ricorso in appello dell'Amministrazione finanziaria deve trovare favore.
2.2. – Deve poi essere affrontato il secondo motivo di doglianza. Da quanto affermato dal contribuente si tratterebbe di una cessione di crediti e se così fosse la relativa tassazione troverebbe giustificazione nell'ambito del capoverso dell'art. 6 del D.P.R. 917 cit. secondo cui: «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati».
Nel caso in esame invece dalla lettura del testo (offerto in condivisione dal ricorrente nel primo grado del giudizio e non contestato dall'Ufficio) risulta che quello in parola era un contratto di anticipazione su liquidazione parcelle per difese d'ufficio e gratuito patrocinio. In particolare tra le varie clausole risulta che l'istituto di credito ben poteva rifiutare gli effetti commerciali presentati, fornendone motivazione anche solo in modo verbale (cfr. art. 3) e, in caso di insolvenza o di mancato pagamento dei relativi effetti, addebitarne il relativo importo al correntista (art. 4). Inoltre che alla banca era concesso il mandato all'incasso delle fatture (art. 5) e che in caso di inadempimento era concesso alla banca di agire contro il cliente (e non contro il suo debitore) per il recupero delle somme anticipate (cfr. art. 12). In altri termini tale contratto si discosta dal modello previsto dal capo V (della cessione dei crediti) del titolo I del libro IV del codice civile per il mancato richiamo, nel testo del patto suddetto, del disposto dell'art. 1264 del c.c. (in ordine alla efficacia della cessione riguardo al debito ceduto). Per meglio dire dall'esame di tale convenzione risulta inequivocabilmente che l'istituto di credito concesse un finanziamento al contribuente entro un ammontare massimo (cd. «castelletto») e garantito dai crediti esposti nelle parcelle emesse nei confronti del Ministero di giustizia che man mano erano presentate.
Dalla natura di contratto di anticipazione derivano due conseguenze. La prima è come detto sopra la mancata applicazione nel caso in giudizio del co. 2 dell'art. 6 sopra richiamato. L'altra è che dalla natura finanziaria deriva che le somme introitate dal Resistente_1 altro non fossero che incassi senza alcun requisito di definitiva, ben potendo lo stesso essere chiamato alla sua restituzione. Con la ulteriore conseguenza che a giudizio di questa Corte rileva il momento in cui le risorse monetarie entrarono nella sfera giuridica del contribuente, ovvero nel momento in cui il Ministero di giustizia saldò le fatture ed estinse il suo debito.
Per quanto concerne invece il profilo dell'imposta sul valore aggiunto questa Corte condivide l'orientamento espresso dalla prassi amministrativa secondo cui: «L'articolo 32-bis del decreto legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nel nostro ordinamento il regime IVA di cassa, in vigore dal 1° dicembre 2012, ora pienamente operativo anche per effetto della presa d'atto formale da parte del Comitato IVA (in esito alla procedura di consultazione avviata ai sensi dell'articolo 167-bis della Direttiva del Consiglio
2006/112/CE del 28 novembre 2006), le cui modalità di applicazione sono contenute nel decreto ministeriale 11 ottobre 2012 e nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia 21 novembre 2012 . In particolare, il citato articolo 32-bis prevede che “… per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi (…) nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi”. Analogamente, l'articolo 6, comma 5, del D.P.R. n.
633 del 1972 dispone che “…per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (…) fatte allo Stato, agli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali (…) l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi…”. Dato il tenore letterale delle predette disposizioni si ritiene che la cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, non realizzi il presupposto dell'esigibilità dell'imposta. Conseguentemente l'incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l'onere di informarsi circa l'avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l'Iva relativa all'operazione originaria diventa esigibile e, quindi, deve essere inclusa nella relativa liquidazione di periodo. In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l'IVA relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito» (cfr. Agenzia delle entrate, circ. 15 febbraio 2013 n. 1/E)
Le doglianze dell'Agenzia delle entrate quindi non possono trovare favore ed il capo decisorio deve trovare conferma.
2.3. – Da ultimo questa Corte deve esaminare l'ultimo capo della decisione impugnata. Ossia quello afferente all'eccezione sollevata dal contribuente, secondo cui nel suo caso nonostante non avesse presentato la dichirazione dei redditi per il periodo di imposta accertato, avrebbe comunque dovuto essere applicato il regime forfetario disciplinato dai commi 54 - 89 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Per meglio dire che il giudice di prossimità così si espresse: «Anche il motivo inerente al regime fiscale nel quale ha operato nel 2016 il contribuente è fondato, poiché, come rilevato da Resistente_1, la modifica operata dalla legge di stabilità per il 2016 che ha elevato il limite di reddito condizionante l'applicazione del regime a 30.000,00 euro era applicabile dal 1° gennaio 2016.
Infatti, con la legge n. 208 del 2015 sono state apportate modifiche alla disciplina del regime fiscale agevolato, introdotto dalla legge di stabilità 2015, con la previsione di una imposta sostituiva pari al 15 per cento da applicare ad una base imponibile definita mediante l'applicazione di un indice di redditività specifico per tipologia di attività. Dal 1° gennaio 2016 la soglia dei ricavi da non superare per l'accesso e la permanenza nel regime è passata dai 15.000,00 euro ai 30.000 euro per i professionisti».
Orbene applicando il criterio della cosiddetta «ragione più liquida» (cfr. Cass. ord. 30 ottobre
2018 n. 27580) questo Collegio non può che osservare che ancorché quello in parola sia ritenuto dall'Agenzia delle entrate «il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale», i soggetti passivi devono pur sempre essere «in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 54 [legge 190 cit.] e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57 [legge 190 cit.]» (cfr. circ. n. 10 cit.).
Ovvero quest'ultimo un onere gravante sul contribuente in quanto in tema di agevolazioni tributarie, quale è appunto il regime forfetario: «chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o dell'agevolazione. (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017; Sez. 5,
Sentenza n. 21406 del 30/11/2012, Rv. 624363 – 01)» (cfr. Cass. sent. 1° dicembre 2023, n. 33558). In definitiva non avendo il contribuente provato in atti la sussistenza dei requisiti richiesti dal co. 54 legge n. 190 cit. e l'insussistenza di una causa di esclusione di cui al co. 57 legge cit. non spetta l'applicazione, per il periodo di imposta 2016, del suddetto regime forfetario.
Il motivo di appello dell'Ufficio merita pertanto favore ed il relativo capo decisorio deve essere riformato.
2.4. – Sussistono giusti motivi considerate la reciproca soccombenza e la complessità e novità delle questioni trattate per la compensazione delle spese di lite del grado. Dal parziale accoglimento dell'appello ne consegue il rigetto della domanda proposta di condanna ai sensi dell'art. 96 del c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte definitivamente pronunciando, riforma l'appellata decisione come in motivazione.
Compensa le spese.
Così deciso in Torino, allì 8 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Avv. Giuliana Passero
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore VALERO MASSIMO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 73/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cuneo - Via San Giovanni Bosco N. 13b 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 203/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CUNEO sez.
2 e pubblicata il 01/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S01PF000622023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S01PF000622023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S01PF000622023 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7S01PF000622023 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 563/2025 depositato il 09/10/2025
Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Chiede che «Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n. 203/02/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo, voglia dichiarare la legittimità dell'avviso di accertamento n.
T7S01PF00062/2023, per i motivi predetti, con vittoria delle spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio.».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA (ADER)
«Piaccia all'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita, previa eventuale riunione con il procedimento connesso iscritto al n. 74/25 R.G., contrariis rejectis
- in via principale, respingere l'appello proposto da controparte e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio, anche ai sensi dell'art. 96. c.p.c.».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato con pec 24 gennaio 2025 l'Agenzia delle entrate propose appello avverso la sentenza n. 203/02/24 emessa dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo, depositata il 1° luglio 2024 e non notificata. Il 24 gennaio 2025 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico.
Narrò che con avviso di accertamento n. T7S01PF00062/2023, notificato il 20 marzo 2023 a controparte, esercente l'attività degli studi legali (codice attività 74.111), recuperò a tassazione, per l'anno d'imposta 2016, un reddito imponibile di euro 29.707,00 ed accertò ai fini IVA operazioni imponibili pari ad euro 31.204,00, con conseguente maggiore imposta IRPEF richiesta per euro
5.666,00, un'addizionale regionale di euro 567,00, un'addizionale comunale di euro 211,00, ed una maggiore imposta IVA pari ad euro 6.865,00, oltre relative sanzioni e interessi.
In particolare che i verificatori (della Guardia di finanza prima e dell'Agenzia delle entrate poi) riscontrarono ripetute omissioni documentali e dichiarative, fiscalmente rilevanti (mancata esibizione di registri obbligatori). Ossia che il contribuente non esibì alcun registro obbligatorio (IVA fatture emesse, IVA fatture acquisti, registro cespiti ammortizzabili, registro degli incassi e dei pagamenti) ad eccezione di prospetti, distinti per annualità, riportanti le parcelle emesse nei confronti della Pubblica
Amministrazione e dei privati, oltre a non presentare le dichiarazioni annuali ai fini II.DD. ed IVA, omettendo il versamento delle imposte dovute. Per meglio dire che dall'esame dei documenti offerti da controparte risultarono parcelle emesse per euro 21.922,50, mentre dall'esame dei movimenti bancari risultarono parcelle senza l'applicazione dell'IVA e della ritenuta d'acconto (avendo dichiarato il contribuente di essersi avvalso del regime forfetario) pari ad euro 10.513,63, tra cui la parcella 01E2015 del 12 ottobre 2015 emessa nei confronti della cancelleria della Corte d'Appello di Torino e quietanzata da detto Ente il 16 maggio 2016. Inoltre che, dal controllo esperito alla banca dati dell'Anagrafe tributaria, i verificatori appurarono il mancato versamento delle ritenute d'acconto con aliquota al 20% applicate su tale fattura, per un ammontare di euro 207,80, e di conseguenza recuperarono tale importo a tassazione ai fini II.DD..
Infine che furono sulla base dello spesometro i verificatori riscontrarono costi professionali, ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per euro 3.391,63. Cosicché il complesso di elementi positivi di reddito non dichiarati, fu rideterminato in euro 33.098,91, che, dedotti i costi riconosciuti di euro 3.391,63, portarono ad un reddito imponibile di euro
29.707,00.
Inoltre che i verificatori riscontrarono come il contribuente non avesse diritto di avvalersi del regime forfetario (cfr. legge 23 dicembre 2014, n. 190), non avendo presentato alcuna dichiarazione per l'anno 2015, con la conseguenza che il suddetto reddito fu recuperato a tassazione ai fini IRPEF e relative addizionali, quale reddito di lavoro autonomo, ex art. 54 del D.P.R.. n. 917 cit., in applicazione del regime fiscale ordinario.
Espose poi che con ricorso introduttivo in primo grado controparte contestò la legittimità dell'atto impositivo, chiedendone l'annullamento, sulla base dei seguenti motivi:
- la fattura n. 01E2015 emessa dal contribuente il 12 ottobre 2015 nei confronti della cancelleria della Corte d'Appello di Torino e quietanzata da detto Ente il 16 maggio 2016, doveva essere contabilizzata, secondo il principio di competenza, nell'anno di emissione, ovvero il 2015;
- la ritenuta d'acconto di euro 207,80 (aliquota 20 per cento) cui fu assoggettata la parcella predetta, dovrebbe presumersi versata a beneficio dello Stato;
- l'ammontare totale dei compensi 2016 non supererebbe il limite di euro 30.000,00, in quanto le somme anticipate nell'ambito del contratto di anticipazione su parcelle per difese d'ufficio con gratuito patrocinio, a carico del Ministero di giustizia, stipulato con la Banca_1, pari a euro 10.540,57, non costituirebbero reddito imponibile in capo al contribuente;
- il contribuente non avrebbe superato la soglia di compensi/ricavi di euro 15.000,00 nell'anno d'imposta 2015 e pertanto dovrebbe poter godere nel 2016 del regime forfettario di tassazione, di cui alla suddetta legge n. 190.
Quindi che i giudici di prime cure accolsero la domanda del ricorrente, da considerarsi
«fondata nei termini e con le precisazioni indicate in motivazione» compensando le spese di giudizio, in ragione della «particolare vicenda» nonché delle «questioni interpretative che si sono poste». Per meglio dire che il Collegio di prime cure, dato atto della parziarietà dell'impugnazione, ritenne che «in relazione al primo rilievo inerente alla mancata contabilizzazione della fattura 01E2015 del 12 ottobre 2015 appare fondata e motivata la deduzione del contribuente secondo la quale la stessa andava conteggiata nell'anno di competenza, vale a dire il 2015, esercizio nel quale il contribuente operava in regime ordinario». Quindi che «analogamente appare fondato il secondo rilievo svolto dal contribuente inerente al regime fiscale applicabile nel 2016 in conseguenza del mancato conteggio dell'importo di Resistente_1euro 10.540,47, che, come rilevato da , non può essere considerato reddito percepito nell'esercizio perché mero frutto di un'operazione finanziaria di anticipazione di compensi non ancora erogati dal Ministero della Giustizia. Invero, la mancata riscossione dei compensi non è dipesa da atto od azione del contribuente ma dai tempi di liquidazione del ministero della Giustizia e l'operazione finanziaria posta in essere con l'azienda di credito non è generatrice di autonomo reddito tassabile. La conclusione è giustificata dal fatto che negli anni 2016 e 2017 il contribuente ha operato in regime forfettario». Infine che ritenne come il contribuente potesse applicare nel 2016 il regime di tassazione forfettario, considerato che «come rilevato da Resistente_1, la modifica operata dalla legge di stabilità per il 2016 che ha elevato il limite di reddito condizionante l'applicazione del regime a
30.000,00 euro era applicabile dal 1° gennaio 2016».
Avverso la predetta decisione propose i seguenti motivi:
a) sulla fattura 01E2015 del 12 ottobre 2015 e sulla legittimità dell'applicazione del principio di cassa. Lamentò come il giudice incorse in errore avendo ritenuto applicabile, per i compensi di cui alla predetta fattura, il criterio di imputazione per competenza anziché di quello per cassa, come previsto dal disposto dell'art. 54 del D.P.R. 917 cit. (cfr. Cass. ord. 19 agosto 2022 n. 24996). Ovvero lo stesso criterio applicabile, ai sensi del co. 3, art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972, ai corrispettivi dell'imposta sul valore aggiunto (cfr. Cass., ord. 2 maggio 2023 n. 11339). Per meglio dire come la parcella in contestazione emessa il 12 ottobre 2015, fu pagata al contribuente il 6 maggio 2016 (con accredito Banca_2 c/c Conto_Corrente_1) e che pertanto il compenso percepito, pari a euro 1.081,08 (al netto di ritenuta di acconto ed IVA), avrebbe dovuto concorrere alla formazione del reddito imponibile 2016 e non di quello del 2015, a prescindere dal regime contabile ordinario adottato dal contribuente in tale ultimo anno d'imposta.
Inoltre censurò per omessa pronuncia la predetta decisione relativamente al recupero a tassazione ai fini II.DD. della ritenuta d'acconto, operata ma non versata, di euro 207,80 (aliquota 20 per cento) relativa alla parcella predetta;
b) sull'anticipazione fatture PA e sul reddito imponibile nel 2016. Contestò la sentenza del
Giudice di prime cure valendo a suo dire il criterio di tassazione per cassa essendo l'importo anticipato dall'istituto di credito, a seguito di presentazione delle parcelle emesse dal Difensore_1, equivalente a provento derivante dalle prestazioni fatturate e pertanto da sottoporre a tassazione nell'anno di accredito, ovvero nel 2016, corrispondente altresì all'anno di emissione delle parcelle. Inoltre rimarcò che i suddetti compensi anticipati non furono dichiarati nei periodi d'imposta successivi ovvero quando il Ministero di giustizia liquidò le prestazioni fatturate nel 2016;
c) sul disconoscimento dell'applicazione del regime forfettario 2016 e sua legittimità. Rimarcò aver il Giudice di primo grado sentenziato la corretta applicazione del regime fiscale forfetario nel
2016, dal momento che la legge di stabilità per il 2016 elevò il limite di reddito condizionante l'applicazione del regime ad euro 30.000,00 dal 1° gennaio 2016. In sostanza che, secondo la Corte cuneese, il contribuente avrebbe diritto al regime agevolativo predetto, non avendo superato i valori soglia di ricavi/compensi per l'attività esercitata previsti dalla normativa fiscale applicabile alla fattispecie. In particolare eccepì come controparte omise la presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2015, non consentendo pertanto la verifica del requisito quantitativo per l'accesso al preteso regime forfettario. A sostegno della sua tesi richiamò l'interpretazione portata dalla prassi amministrativa (cfr. Agenzia delle entrate, circolare 4 aprile 2016 n. 10/E).
Infine rimarcò come l'onere di dimostrare le condizioni per beneficiare del suddetto regime fosse a carico del contribuente il quale omise di assolvere alle dovute incombenze fiscali e contabili, come dallo stesso dichiarato in sede di verifica (cfr. dichiarazioni a pagina 5 del PVC, allegato al n. 3 alle difese di primo grado).
1.2. – Con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario il 12 settembre 2025
Resistente_1 si costituì in giudizio
Richiamati i fatti di causa propose le proprie controdeduzioni in particolare:
a) relativamente alla fattura 01E2015 del 12 ottobre 2015 si rimise alla valutazione di questa
Corte rispetto a tale punto della sentenza;
b) compensi 2016 e anticipazione fatture PA. Asserì essere quelle in parola mere operazioni finanziarie e non reddito imponibile. A sostegno della sua tesi sottolineò come gli estratti conto bancari indicassero chiaramente la natura di «prestiti personali e finanziamenti» e le somme accreditate corrispondessero esattamente all'80 per cento del valore delle fatture emesse. In altri termini come l'anticipo bancario in parola fosse diverso dall'acconto sulla parcella, derivando il primo da un rapporto giuridico distinto rispetto a quello instaurato con il Ministero di giustizia. Infine come l'Ufficio stesso riconobbe in appello la natura di finanziamento delle suddette operazioni;
c) regime forfetario 2016. Asserì essere quello in parola un regime impositivo il quale non richiederebbe comunicazioni preventive ovvero successive come la compilazione del rigo LM21 della dichiarazione dei redditi per l'anno in questione. Inoltre che il reddito 2016, escludendo le anticipazioni bancarie, era di circa euro 24.000 (sotto il limite di euro 30.000) mentre per il 2015 il limite rilevante era di euro 30.000, come previsto in base alla legge di stabilità 2016 con la quale furono retroattivamente rivisti i parametri;
d) in ordine alle spese di lite chiese la condanna di controparte per entrambe i gradi di giudizio.
Inoltre domandò a questa Corte l'applicazione dell'art. 96 c.p.c. (responsabilità aggravata), sostenendo essere l'appello proposto con colpa grave/temerarietà per contraddizione palese (ovvero per aver l'Agenzia delle entrate prima riconosciuto che le anticipazioni bancarie erano finanziamenti per poi riqualificarli come reddito imponibile senza motivazione o prove), per violazione di circolare amministrativa (ovvero per avere disatteso il contenuto della predetta circolare 10/E sul regime forfetario) ed infine per mancanza di leale collaborazione (ovvero per avere ignorato gli elementi probatori da egli forniti già in fase pre-contenziosa, confermati poi dalla sentenza di primo grado).
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, ascoltate le parti presenti, che illustrarono le rispettive posizioni processuali, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – L'appello dell'Agenzia delle entrate merita parziale favore.
2.1. – Deve innanzi tutto essere colto il vizio della impugnata decisione nella parte in cui così giudicò: «In relazione al primo rilievo inerente alla mancata contabilizzazione della fattura 01E2015 del 12 ottobre 2015 appare fondata e motivata la deduzione del contribuente secondo la quale la stessa andava conteggiata nell'anno di competenza, vale a dire il 2015, esercizio nel quale il contribuente operava in regime ordinario». Tale capo decisorio non considera tuttavia il dato positivo del co. 1 dell'art. 54 del Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 secondo cui: «Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V». E come insegna la Suprema Corte di Cassazione: «In materia d'imposte sui redditi, i redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza ai sensi dell'art. 54 , primo comma, del
D.P.R. n. 917 del 1986; ne consegue che l'importo delle fatture emesse dal professionista, ove sia comprovato che l'incasso dei compensi professionali è avvenuto in un anno d'imposta successivo a quello di emissione delle fatture, concorre alla determinazione del reddito da lavoro autonomo ai fini
IRPEF con riguardo all'anno di effettiva riscossione e non già con riguardo a quello di emissione
(Cass., 19 agosto 2022, n. 24996; Cass., 30 luglio 2014, n. 17306; Cass., 15 aprile 2011, n. 8626)» (cfr. Cass. ord. 12 dicembre 2024, n. 32035).
Analogamente per quanto concerne il regime IVA questa Corte ritiene doversi applicare il disposto (generale) del co. 3 dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 secondo cui: «Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo».
Il motivo proposto dall'Ufficio in ordine al criterio di imputazione e di esigibilità dei compensi portati dalla suddetta parcella è quindi da accogliere.
Anche l'ulteriore e connesso motivo, ovvero quello relativo alla ritenuta, merita favore.
Occorre preliminare rimarcare che il collegio provinciale non espressamente affrontò tale aspetto anche se risulta dall'atto di rettifica che: «La Parte ha emesso parcelle relative all'attività professionale in cui ha applicato la ritenuta d'acconto con aliquota al 20%, il cui importo totale per l'anno di imposta 2016 ammonta ad euro 207,80. I militari a seguito di controllo alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria verbalizzano che le ritenute d'acconto operate non sono state versate. Nella memoria difensiva presentata la Parte chiede di verificare se i sostituti di imposta abbiano proceduto al versamento. In caso di esito positivo del controllo la Parte chiede la decurtazione delle somme di ritenute d'acconto versate dalle maggiori imposte accertate. L'Ufficio, verificata la banca dati Anagrafe Tributaria, conferma che le ritenute d'acconto non risultano versate, pertanto viene confermato il rilievo effettuato dai militari della Guardia di Finanza e recupera a tassazione ai fini delle II.DD. l'importo di euro
207,80 relativo a ritenute a titolo d'acconto applicate ma non versate». Per contestare tale rilievo il contribuente evidenziò che: «risulta quantomeno anomalo ritenere che una PA (ossia il Ministero della
Giustizia) non abbia applicato la normativa tributaria. Per cui si deve dare per presunto il suo versamento a favore dello Stato (o, comunque, la DPE aveva tutte le possibilità di verificare con l'altra amministrazione che ciò fosse avvenuto)».
Orbene a fronte di questi fatti di causa questo Collegio non può che rimarcare come ai fini reddituali i compensi professionali debbano essere dichiarati al lordo della ritenuta d'acconto subita
(cfr. Cass., sent. 15 aprile 2011, n. 8626). Inoltre che la predetta ritenuta d'acconto debba poi essere scomputata dalla imposta dovuta con onere a carico del contribuente di fornire la prova della sua effettività. Insegna infatti a tal proposito la Suprema Corte di Cassazione che: «L'art. 22 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dedicato allo scomputo delle ritenute d'acconto, subordina attualmente la detrazione dall'imposta delle ritenute alla sola condizione che esse siano state “operate”, sicché assume rilevanza il fatto oggettivo della loro applicazione, che può essere comprovato non solo con la certificazione rilasciata dal sostituto di imposta, ma anche con altri mezzi di prova equipollenti. In questo senso si è espressa anche l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 68/E del 19 marzo 2009, con la quale ha riconosciuto che, laddove il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite, sia comunque legittimato allo scomputo delle stesse, “a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente dalle banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura”» (cfr. Cass.
Ord. 9 giugno 2025, n. 15380). Orbene nel caso in esame non avendo il contribuente fornito la prova della concreta effettuazione della ritenuta suddetta, la stessa non può essere detratta dall'imposta dovuta.
In definitiva il motivo del ricorso in appello dell'Amministrazione finanziaria deve trovare favore.
2.2. – Deve poi essere affrontato il secondo motivo di doglianza. Da quanto affermato dal contribuente si tratterebbe di una cessione di crediti e se così fosse la relativa tassazione troverebbe giustificazione nell'ambito del capoverso dell'art. 6 del D.P.R. 917 cit. secondo cui: «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati».
Nel caso in esame invece dalla lettura del testo (offerto in condivisione dal ricorrente nel primo grado del giudizio e non contestato dall'Ufficio) risulta che quello in parola era un contratto di anticipazione su liquidazione parcelle per difese d'ufficio e gratuito patrocinio. In particolare tra le varie clausole risulta che l'istituto di credito ben poteva rifiutare gli effetti commerciali presentati, fornendone motivazione anche solo in modo verbale (cfr. art. 3) e, in caso di insolvenza o di mancato pagamento dei relativi effetti, addebitarne il relativo importo al correntista (art. 4). Inoltre che alla banca era concesso il mandato all'incasso delle fatture (art. 5) e che in caso di inadempimento era concesso alla banca di agire contro il cliente (e non contro il suo debitore) per il recupero delle somme anticipate (cfr. art. 12). In altri termini tale contratto si discosta dal modello previsto dal capo V (della cessione dei crediti) del titolo I del libro IV del codice civile per il mancato richiamo, nel testo del patto suddetto, del disposto dell'art. 1264 del c.c. (in ordine alla efficacia della cessione riguardo al debito ceduto). Per meglio dire dall'esame di tale convenzione risulta inequivocabilmente che l'istituto di credito concesse un finanziamento al contribuente entro un ammontare massimo (cd. «castelletto») e garantito dai crediti esposti nelle parcelle emesse nei confronti del Ministero di giustizia che man mano erano presentate.
Dalla natura di contratto di anticipazione derivano due conseguenze. La prima è come detto sopra la mancata applicazione nel caso in giudizio del co. 2 dell'art. 6 sopra richiamato. L'altra è che dalla natura finanziaria deriva che le somme introitate dal Resistente_1 altro non fossero che incassi senza alcun requisito di definitiva, ben potendo lo stesso essere chiamato alla sua restituzione. Con la ulteriore conseguenza che a giudizio di questa Corte rileva il momento in cui le risorse monetarie entrarono nella sfera giuridica del contribuente, ovvero nel momento in cui il Ministero di giustizia saldò le fatture ed estinse il suo debito.
Per quanto concerne invece il profilo dell'imposta sul valore aggiunto questa Corte condivide l'orientamento espresso dalla prassi amministrativa secondo cui: «L'articolo 32-bis del decreto legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nel nostro ordinamento il regime IVA di cassa, in vigore dal 1° dicembre 2012, ora pienamente operativo anche per effetto della presa d'atto formale da parte del Comitato IVA (in esito alla procedura di consultazione avviata ai sensi dell'articolo 167-bis della Direttiva del Consiglio
2006/112/CE del 28 novembre 2006), le cui modalità di applicazione sono contenute nel decreto ministeriale 11 ottobre 2012 e nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia 21 novembre 2012 . In particolare, il citato articolo 32-bis prevede che “… per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi (…) nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi”. Analogamente, l'articolo 6, comma 5, del D.P.R. n.
633 del 1972 dispone che “…per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (…) fatte allo Stato, agli organi dello Stato, ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali (…) l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi…”. Dato il tenore letterale delle predette disposizioni si ritiene che la cessione del credito, pro solvendo o pro soluto, non realizzi il presupposto dell'esigibilità dell'imposta. Conseguentemente l'incasso del prezzo di cessione del credito non è assimilabile al pagamento del corrispettivo delle operazioni originarie e il cedente dovrà corrispondere la relativa imposta solamente nel momento in cui il debitore ceduto pagherà effettivamente il corrispettivo al cessionario del credito. Il soggetto passivo che trasferisce il credito avrà, pertanto, l'onere di informarsi circa l'avvenuto pagamento del credito ceduto, poiché è in tale momento che l'Iva relativa all'operazione originaria diventa esigibile e, quindi, deve essere inclusa nella relativa liquidazione di periodo. In alternativa, il soggetto passivo qualora non voglia farsi carico del predetto onere, al fine di non incorrere in sanzioni, può includere, anticipatamente, l'IVA relativa all'operazione originaria nella liquidazione del periodo in cui è avvenuta la cessione del credito» (cfr. Agenzia delle entrate, circ. 15 febbraio 2013 n. 1/E)
Le doglianze dell'Agenzia delle entrate quindi non possono trovare favore ed il capo decisorio deve trovare conferma.
2.3. – Da ultimo questa Corte deve esaminare l'ultimo capo della decisione impugnata. Ossia quello afferente all'eccezione sollevata dal contribuente, secondo cui nel suo caso nonostante non avesse presentato la dichirazione dei redditi per il periodo di imposta accertato, avrebbe comunque dovuto essere applicato il regime forfetario disciplinato dai commi 54 - 89 dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Per meglio dire che il giudice di prossimità così si espresse: «Anche il motivo inerente al regime fiscale nel quale ha operato nel 2016 il contribuente è fondato, poiché, come rilevato da Resistente_1, la modifica operata dalla legge di stabilità per il 2016 che ha elevato il limite di reddito condizionante l'applicazione del regime a 30.000,00 euro era applicabile dal 1° gennaio 2016.
Infatti, con la legge n. 208 del 2015 sono state apportate modifiche alla disciplina del regime fiscale agevolato, introdotto dalla legge di stabilità 2015, con la previsione di una imposta sostituiva pari al 15 per cento da applicare ad una base imponibile definita mediante l'applicazione di un indice di redditività specifico per tipologia di attività. Dal 1° gennaio 2016 la soglia dei ricavi da non superare per l'accesso e la permanenza nel regime è passata dai 15.000,00 euro ai 30.000 euro per i professionisti».
Orbene applicando il criterio della cosiddetta «ragione più liquida» (cfr. Cass. ord. 30 ottobre
2018 n. 27580) questo Collegio non può che osservare che ancorché quello in parola sia ritenuto dall'Agenzia delle entrate «il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale», i soggetti passivi devono pur sempre essere «in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 54 [legge 190 cit.] e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57 [legge 190 cit.]» (cfr. circ. n. 10 cit.).
Ovvero quest'ultimo un onere gravante sul contribuente in quanto in tema di agevolazioni tributarie, quale è appunto il regime forfetario: «chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o dell'agevolazione. (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017; Sez. 5,
Sentenza n. 21406 del 30/11/2012, Rv. 624363 – 01)» (cfr. Cass. sent. 1° dicembre 2023, n. 33558). In definitiva non avendo il contribuente provato in atti la sussistenza dei requisiti richiesti dal co. 54 legge n. 190 cit. e l'insussistenza di una causa di esclusione di cui al co. 57 legge cit. non spetta l'applicazione, per il periodo di imposta 2016, del suddetto regime forfetario.
Il motivo di appello dell'Ufficio merita pertanto favore ed il relativo capo decisorio deve essere riformato.
2.4. – Sussistono giusti motivi considerate la reciproca soccombenza e la complessità e novità delle questioni trattate per la compensazione delle spese di lite del grado. Dal parziale accoglimento dell'appello ne consegue il rigetto della domanda proposta di condanna ai sensi dell'art. 96 del c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte definitivamente pronunciando, riforma l'appellata decisione come in motivazione.
Compensa le spese.
Così deciso in Torino, allì 8 ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Avv. Giuliana Passero