Art. 1.
Avverso i provvedimenti di liquidazione dell'indennizzo, determinato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica in base al valore di stima a norma dell' articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , e' immediatamente proponibile l'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o amministrativa.
L'azione stessa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione.
Avverso i provvedimenti di liquidazione dell'indennizzo, determinato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica in base al valore di stima a norma dell' articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , e' immediatamente proponibile l'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o amministrativa.
L'azione stessa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione.