Articolo 1 della Legge 18 marzo 1968, n. 412
Articolo 2
Versione
3 maggio 1968
Art. 1.
Avverso i provvedimenti di liquidazione dell'indennizzo, determinato dall'Ente nazionale per l'energia elettrica in base al valore di stima a norma dell' articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , e dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138 , e' immediatamente proponibile l'azione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o amministrativa.
L'azione stessa deve essere esercitata entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione.
Entrata in vigore il 3 maggio 1968
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