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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 11/01/2024, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1017/2023
Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE
Oggi 11/01/2024, alle 13:38, innanzi al dott. Francesco Delù, chiamata la causa portante RG 1017/2023 pendente tra
Attore Convenuto
– difensore/i
– difensore/i DI IO CP Parte_1
, LEONARDO MASI Controparte_2
in videcollegamento mediante la piattaforma Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 35, co. 11, d.lgs.
149/2022 e dell'art. 9 del p.DGSIA del Ministero della giustizia del 2 novembre 2020. sono comparsi: per l'avv. GIOVANNA LICCARDI in sostituzione dell'avv. DI IO OS CP per l'avv. GABRIELE ARONICA in sostituzione Parte_1 dell'avv. e dell'avv. LEONARDO MASI Controparte_2
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. e la dott.ssa Persona_1
Persona_2
Si dà atto che i presenti hanno dichiarato come in epigrafe la propria identità, e hanno assicurato che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
Il giudice invita i presenti a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e rammenta che ne è vietata la registrazione.
L'avv. LICCARDI con riferimento all'accezione di tardività dell'opposizione, si rimette a giustizia, precisando che sono stato state sollevate in opposizione circostanze comunque meritevoli di attenzione;
chiede, eventualmente, un rinvio per un tentativo di bonario componimento.
L'avv. ARONICA si riporta alla comparsa di costituzione. Dichiara di non essere disponibile ad un rinvio per bonario componimento. Insiste per la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nell'eccezione di tardività dell'opposizione; nell'ipotesi in cui il giudice non dichiari l'inammissibilità dell'opposizione chiede termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Il Giudice vista l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 6 rilevato che è stata sollevata questione pregiudiziale di inammissibilità dell'opposizione per tardività, che appare idonea alla definizione del giudizio;
ritenuto che
l'istanza ex art. 648 c.p.c. debba essere disattesa, essendo la causa di pronta spedizione;
considerato che
, ai sensi dell'art. 187, co. 3, c.p.c., il giudice istruttore può trattenere la causa in decisione se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione, alla competenza, o altre pregiudiziali;
letti gli artt. 189 c.p.c. e 80 bis c.p.c.; visto l'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
rigetta l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla convenuta opposta;
invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore dell'opponente conclude come da atto di citazione.
Il procuratore dell'opposta conclude come da comparsa di costituzione.
Il giudice invita le parti alla discussione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare e comunica alle parti che procederà alla chiusura della riunione teams e alla sua successiva riapertura per la lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17:30, viene riaperta la riunione teams. È presente il procuratore della parte opposta, avv. ARONICA. Il giudice dà lettura della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 17:40
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 2 di 6 N. R.G. 1017/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1017/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. DI IO OS CP P.IVA_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_2
e dell'avv. MASI LEONARDO Controparte_2
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 11.1.24:
Il procuratore di all'udienza ha concluso come da atto di citazione in opposizione, CP chiedendo, pertanto: «1. In primis, dichiarare l'improcedibilità per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2. accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché nullo, illegittimo, inefficace ed infondato, dichiarando che gli opponenti nulla devono all'opposta adottandosi ogni conseguente ed ulteriore provvedimento del caso a tale scopo, il tutto alla stregua delle deduzioni e difese sopra esposte e quivi da intendersi per integralmente ripetute e richiamate;
3. in via riconvenzionale, condannarsi la società opposta, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore della società opponente del giusto ristoro, da determinarsi anche in via equitativa, per i pregiudizi patiti, e tutt'ora patendi, alla stregua delle argomentazioni sul punto esposte in premessa, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
4. Condannare l'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c 5. condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre il rimborso forfetario del 15% per le spese generali, nonché CPA ed IVA come per legge».
pagina 3 di 6 Il procuratore di , ha concluso come da comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, chiedendo, pertanto: «- in via preliminare: (i) dichiarare inammissibile CP_ l'opposizione a d.i. proposta da , in quanto notificata oltre i termini di legge, per le ragioni esposte in atti;
- in via preliminare subordinata: (ii) concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 320/2023 del 27.2.2023 (Tribunale di Prato – R.G. 465/2023), per le ragioni esposte in atti;
- nel merito, in tesi: respingere l'azione avversaria e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
320/2023 del 27.2.2023 (Tribunale di Prato – R.G. 465/2023), per le ragioni esposte in atti;
- in ipotesi: riconosciuto il complessivo credito di per l'importo di € 23.544,82, Controparte_3 oltre agli interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo e spese portate dal decreto ingiuntivo, condannare la società , al pagamento, in favore di CP Controparte_3 dell'importo di € 23.544,82, oltre agli interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dalle singole
[...] scadenze al saldo e spese portate dal decreto ingiuntivo;
- in ogni caso: respingere l'avversa domanda riconvenzionale, in quanto infondata e generica, per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese
e competenze professionali».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei Parte_1 confronti di dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di CP
€ 23.544,82 oltre interessi, spese della procedura liquidate in € 850,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Parte_1
- di aver stipulato con un contratto di fornitura di energia elettrica per uso non CP domestico, con somministrazione al POD n. IT001E87735454 situato in Ischia (NA), al Corso
Vittorio Colonna n. 96;
- che era stato stipulato un piano di rientro con riferimento alla fattura 827885 del 15.9.22, parzialmente adempiuto;
- che le successive fatture erano rimaste inevase;
- di essere creditrice della somma di € 23.544,82.
Parte_ Il decreto monitorio è stato notificato all'ingiunta il 2.3.23 (doc. 3 fasc. .
Ha proposto opposizione con atto di citazione notificato il 12.4.23 (doc. non numero in fasc. CP
) chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. CP
A fondamento della propria opposizione ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità CP della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, obbligatoriamente previsto dall'art. 5 d.lgs. 28/2010. Nel merito, parte opponente, ha eccepito la “nullità” della pretesa creditoria per mancata prova (non risultando idonee a tal fine, nel giudizio di merito, le fatture) e, comunque, la mancanza di prova dell'an e del quantum della pretesa. Solo in sede conclusiva, l'opponente ha altresì Parte_ chiesto la condanna di al «pagamento in favore della società opponente del giusto ristoro, da determinarsi anche in via equitativa, per i pregiudizi patiti, e tutt'ora patendi, alla stregua delle argomentazioni sul punto esposte in premessa, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo». pagina 4 di 6 Parte opponente ha, infine, formulato istanza ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta che ha Parte_1 eccepito la tardività dell'introduzione del giudizio di opposizione da parte dell'opponente, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del giudizio, e ha eccepito l'inapplicabilità al giudizio monitorio della condizione di procedibilità prevista da d.lgs. 28/2010.
Nel merito, parte opposta, rilevata la non contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, ha dedotto la validità del contratto di fornitura sottoscritto in data 16/10/2021 e la conseguente maturazione di un credito pari a € 23.544,82 oltre interessi, avendo parte opposta adempiuto la prestazione, oggetto del contratto, con somministrazione regolare di energia per tutta la durata contrattuale e avendo l'opponente saldato otto fatture e sottoscritto un accordo di rateizzazione (adempiuto solo parzialmente), integrante ricognizione del debito.
ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 indicate in epigrafe.
Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione sulla questione pregiudiziale, fatte precisare le conclusioni, ha avuto luogo la discussione orale della causa che, all'esito, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
1. Deve, anzitutto, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività, sollevata dall'opposta in comparsa di costituzione, che ha carattere prioritario rispetto all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione (comunque da disattendersi, non risultando prevista l'obbligatorietà del tentativo di mediazione in relazione al contratto di somministrazione dalla disciplina applicabile ratione temporis al presente procedimento).
L'art. 641 c.p.c. individua in via di regola, per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione.
Nel caso di specie, la notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è avvenuta, telematicamente, il 12 aprile 2023, mentre la notifica del provvedimento monitorio risulta perfezionata il 2 marzo 2023. L'opposizione risulta, pertanto, intempestiva, dovendosi individuare nel giovedì 11 aprile 2023 il termine ultimo per portare a notifica l'atto di citazione.
L'opposizione deve, dunque, dichiararsi inammissibile, con conseguente acquisizione della definitiva esecutività da parte del decreto ingiuntivo opposto.
2. Del pari inammissibile — in disparte, per vero, la totale indeterminatezza — è la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente.
Nel processo ordinario di cognizione, come noto, la domanda riconvenzionale deve essere proposta, a pena di decadenza, in sede di comparsa di costituzione tempestivamente depositata. Assumendo il convenuto sostanziale, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la veste formale di attore, al fine di valutare la tempestività della domanda riconvenzionale deve, allora, aversi riguardo al termine assegnato all'opponente per la proposizione dell'opposizione: ne consegue che il termine decadenziale per la proposizione della riconvenzionale va individuato nei 40 gg. dalla notifica del decreto ingiuntivo pagina 5 di 6 opposto.
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, anche la domanda riconvenzionale deve, dunque, dichiararsi inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale con esclusione della fase istruttoria, in considerazione della decisione su questione pregiudiziale.
4. In considerazione dell'esito del giudizio che non vede soccombente l'opposta, non può trovare accoglimento la richiesta ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara CP definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 320/2023, pronunciato il
27.2.23;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP
; Parte_1
- condanna a rimborsare a le spese di CP Parte_1 lite, che si liquidano € 1.699,00 per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Prato il giorno 11 gennaio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE
Oggi 11/01/2024, alle 13:38, innanzi al dott. Francesco Delù, chiamata la causa portante RG 1017/2023 pendente tra
Attore Convenuto
– difensore/i
– difensore/i DI IO CP Parte_1
, LEONARDO MASI Controparte_2
in videcollegamento mediante la piattaforma Microsoft Teams, ai sensi dell'art. 35, co. 11, d.lgs.
149/2022 e dell'art. 9 del p.DGSIA del Ministero della giustizia del 2 novembre 2020. sono comparsi: per l'avv. GIOVANNA LICCARDI in sostituzione dell'avv. DI IO OS CP per l'avv. GABRIELE ARONICA in sostituzione Parte_1 dell'avv. e dell'avv. LEONARDO MASI Controparte_2
È altresì presente ai fini della pratica forense il dott. e la dott.ssa Persona_1
Persona_2
Si dà atto che i presenti hanno dichiarato come in epigrafe la propria identità, e hanno assicurato che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento.
Il giudice invita i presenti a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e rammenta che ne è vietata la registrazione.
L'avv. LICCARDI con riferimento all'accezione di tardività dell'opposizione, si rimette a giustizia, precisando che sono stato state sollevate in opposizione circostanze comunque meritevoli di attenzione;
chiede, eventualmente, un rinvio per un tentativo di bonario componimento.
L'avv. ARONICA si riporta alla comparsa di costituzione. Dichiara di non essere disponibile ad un rinvio per bonario componimento. Insiste per la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nell'eccezione di tardività dell'opposizione; nell'ipotesi in cui il giudice non dichiari l'inammissibilità dell'opposizione chiede termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Il Giudice vista l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 1 di 6 rilevato che è stata sollevata questione pregiudiziale di inammissibilità dell'opposizione per tardività, che appare idonea alla definizione del giudizio;
ritenuto che
l'istanza ex art. 648 c.p.c. debba essere disattesa, essendo la causa di pronta spedizione;
considerato che
, ai sensi dell'art. 187, co. 3, c.p.c., il giudice istruttore può trattenere la causa in decisione se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione, alla competenza, o altre pregiudiziali;
letti gli artt. 189 c.p.c. e 80 bis c.p.c.; visto l'art. 281 sexies c.p.c.;
P.Q.M.
rigetta l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dalla convenuta opposta;
invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore dell'opponente conclude come da atto di citazione.
Il procuratore dell'opposta conclude come da comparsa di costituzione.
Il giudice invita le parti alla discussione.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare e comunica alle parti che procederà alla chiusura della riunione teams e alla sua successiva riapertura per la lettura della sentenza.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 17:30, viene riaperta la riunione teams. È presente il procuratore della parte opposta, avv. ARONICA. Il giudice dà lettura della seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 17:40
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 2 di 6 N. R.G. 1017/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1017/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. DI IO OS CP P.IVA_1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_2
e dell'avv. MASI LEONARDO Controparte_2
CONVENUTA OPPOSTA
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 11.1.24:
Il procuratore di all'udienza ha concluso come da atto di citazione in opposizione, CP chiedendo, pertanto: «1. In primis, dichiarare l'improcedibilità per il mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione;
2. accogliere l'opposizione e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto ingiuntivo perché nullo, illegittimo, inefficace ed infondato, dichiarando che gli opponenti nulla devono all'opposta adottandosi ogni conseguente ed ulteriore provvedimento del caso a tale scopo, il tutto alla stregua delle deduzioni e difese sopra esposte e quivi da intendersi per integralmente ripetute e richiamate;
3. in via riconvenzionale, condannarsi la società opposta, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore della società opponente del giusto ristoro, da determinarsi anche in via equitativa, per i pregiudizi patiti, e tutt'ora patendi, alla stregua delle argomentazioni sul punto esposte in premessa, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo;
4. Condannare l'opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c 5. condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre il rimborso forfetario del 15% per le spese generali, nonché CPA ed IVA come per legge».
pagina 3 di 6 Il procuratore di , ha concluso come da comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, chiedendo, pertanto: «- in via preliminare: (i) dichiarare inammissibile CP_ l'opposizione a d.i. proposta da , in quanto notificata oltre i termini di legge, per le ragioni esposte in atti;
- in via preliminare subordinata: (ii) concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 320/2023 del 27.2.2023 (Tribunale di Prato – R.G. 465/2023), per le ragioni esposte in atti;
- nel merito, in tesi: respingere l'azione avversaria e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
320/2023 del 27.2.2023 (Tribunale di Prato – R.G. 465/2023), per le ragioni esposte in atti;
- in ipotesi: riconosciuto il complessivo credito di per l'importo di € 23.544,82, Controparte_3 oltre agli interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo e spese portate dal decreto ingiuntivo, condannare la società , al pagamento, in favore di CP Controparte_3 dell'importo di € 23.544,82, oltre agli interessi ex artt. 4 e 5 D. Lgs. 231/2002 dalle singole
[...] scadenze al saldo e spese portate dal decreto ingiuntivo;
- in ogni caso: respingere l'avversa domanda riconvenzionale, in quanto infondata e generica, per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese
e competenze professionali».
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei Parte_1 confronti di dell'ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della somma di CP
€ 23.544,82 oltre interessi, spese della procedura liquidate in € 850,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa, ha allegato e dedotto: Parte_1
- di aver stipulato con un contratto di fornitura di energia elettrica per uso non CP domestico, con somministrazione al POD n. IT001E87735454 situato in Ischia (NA), al Corso
Vittorio Colonna n. 96;
- che era stato stipulato un piano di rientro con riferimento alla fattura 827885 del 15.9.22, parzialmente adempiuto;
- che le successive fatture erano rimaste inevase;
- di essere creditrice della somma di € 23.544,82.
Parte_ Il decreto monitorio è stato notificato all'ingiunta il 2.3.23 (doc. 3 fasc. .
Ha proposto opposizione con atto di citazione notificato il 12.4.23 (doc. non numero in fasc. CP
) chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate. CP
A fondamento della propria opposizione ha eccepito preliminarmente l'improcedibilità CP della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, obbligatoriamente previsto dall'art. 5 d.lgs. 28/2010. Nel merito, parte opponente, ha eccepito la “nullità” della pretesa creditoria per mancata prova (non risultando idonee a tal fine, nel giudizio di merito, le fatture) e, comunque, la mancanza di prova dell'an e del quantum della pretesa. Solo in sede conclusiva, l'opponente ha altresì Parte_ chiesto la condanna di al «pagamento in favore della società opponente del giusto ristoro, da determinarsi anche in via equitativa, per i pregiudizi patiti, e tutt'ora patendi, alla stregua delle argomentazioni sul punto esposte in premessa, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo». pagina 4 di 6 Parte opponente ha, infine, formulato istanza ex art. 96 c.p.c.
Si è costituita in giudizio la convenuta opposta che ha Parte_1 eccepito la tardività dell'introduzione del giudizio di opposizione da parte dell'opponente, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del giudizio, e ha eccepito l'inapplicabilità al giudizio monitorio della condizione di procedibilità prevista da d.lgs. 28/2010.
Nel merito, parte opposta, rilevata la non contestazione dei fatti costitutivi della pretesa, ha dedotto la validità del contratto di fornitura sottoscritto in data 16/10/2021 e la conseguente maturazione di un credito pari a € 23.544,82 oltre interessi, avendo parte opposta adempiuto la prestazione, oggetto del contratto, con somministrazione regolare di energia per tutta la durata contrattuale e avendo l'opponente saldato otto fatture e sottoscritto un accordo di rateizzazione (adempiuto solo parzialmente), integrante ricognizione del debito.
ha, quindi, chiesto l'accoglimento delle conclusioni Parte_1 indicate in epigrafe.
Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione sulla questione pregiudiziale, fatte precisare le conclusioni, ha avuto luogo la discussione orale della causa che, all'esito, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
1. Deve, anzitutto, esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardività, sollevata dall'opposta in comparsa di costituzione, che ha carattere prioritario rispetto all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione (comunque da disattendersi, non risultando prevista l'obbligatorietà del tentativo di mediazione in relazione al contratto di somministrazione dalla disciplina applicabile ratione temporis al presente procedimento).
L'art. 641 c.p.c. individua in via di regola, per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il termine perentorio di quaranta giorni dalla notificazione.
Nel caso di specie, la notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è avvenuta, telematicamente, il 12 aprile 2023, mentre la notifica del provvedimento monitorio risulta perfezionata il 2 marzo 2023. L'opposizione risulta, pertanto, intempestiva, dovendosi individuare nel giovedì 11 aprile 2023 il termine ultimo per portare a notifica l'atto di citazione.
L'opposizione deve, dunque, dichiararsi inammissibile, con conseguente acquisizione della definitiva esecutività da parte del decreto ingiuntivo opposto.
2. Del pari inammissibile — in disparte, per vero, la totale indeterminatezza — è la domanda riconvenzionale proposta dalla parte opponente.
Nel processo ordinario di cognizione, come noto, la domanda riconvenzionale deve essere proposta, a pena di decadenza, in sede di comparsa di costituzione tempestivamente depositata. Assumendo il convenuto sostanziale, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la veste formale di attore, al fine di valutare la tempestività della domanda riconvenzionale deve, allora, aversi riguardo al termine assegnato all'opponente per la proposizione dell'opposizione: ne consegue che il termine decadenziale per la proposizione della riconvenzionale va individuato nei 40 gg. dalla notifica del decreto ingiuntivo pagina 5 di 6 opposto.
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte, anche la domanda riconvenzionale deve, dunque, dichiararsi inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori minimi per lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale con esclusione della fase istruttoria, in considerazione della decisione su questione pregiudiziale.
4. In considerazione dell'esito del giudizio che non vede soccombente l'opposta, non può trovare accoglimento la richiesta ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara CP definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, portante n. 320/2023, pronunciato il
27.2.23;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP
; Parte_1
- condanna a rimborsare a le spese di CP Parte_1 lite, che si liquidano € 1.699,00 per il giudizio di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Prato il giorno 11 gennaio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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