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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 13/11/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2075/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 02/10/2025, da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Loredana Brizio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Verbania, C.F._2 via San Vittore n. 82, presso e nello studio del suo difensore
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Verbania, via Albasini n. 2, rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Federico
TI (C.F. ), ed elettivamente domiciliato in Verbania, viale Giuseppe Azari C.F._4
n. 29 presso e nello studio del suo difensore
RICORRENTI con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, cointestata fra i coniugi, resta assegnata in uso alla moglie e ai figli, con tutto quanto in essa contenuto, con facoltà per il marito di prelevare i propri beni ed effetti personali e quanto di sua spettanza esclusiva;
3) Il Sig. si impegna a corrispondere in favore della moglie un assegno mensile di € 1.500,00 CP_1
(millecinquecento) in via anticipata entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) per dodici mensilità all'anno, a far tempo dal mese di ottobre
2025;
4) Il sig. si impegna a corrispondere alla moglie la somma di € 1.000,00 in aggiunta a quanto CP_1 stabilito al punto 3) a titolo di tredicesima mensilità entro il 20.12 di ogni anno;
5) Il marito riconosce il debito di € 700,00 non versato per il mese di settembre 2025 e si impegna a corrisponderlo in favore della moglie, entro e non oltre il mese di dicembre 2025;
6) I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato presso la banca CP_2 accollandosi ciascuno il 50% dei debiti e delle spese risultanti sino all'effettiva estinzione;
7) L'auto di marca TOYOTA modello Aygo targata FX 464 CK formalmente intestata alla moglie rimarrà di sua esclusiva proprietà, mentre l'auto di marca RENAULT modello Captur targata FW
715 HZ rimarrà di esclusiva proprietà del marito, con impegno per entrambi, ove richiesto, di formalizzare tale cessione di proprietà;
8) Le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale verrà onorato dal marito integralmente;
9) Le spese condominiali relative alla casa coniugale, così come eventuali spese straordinarie necessarie, saranno divise equamente fra i coniugi;
10) La sig.ra si impegna a rimettere la querela presentata nei confronti del marito in data Pt_2
28.05.2025 ed il marito si impegna ad accettare tale remissione;
11) Ogni altro aspetto relativo ai rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, eccetto quanto previsto nel presente ricorso, è già stato regolato in altra sede dagli stessi, che, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa, anche a titolo di mantenimento, dichiarando di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro.”
Motivi della decisione Con ricorso in data 02/10/2025, e Parte_1 CP_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Gela (CL) il 29.7.1993.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Nulla deve essere disposto in relazione alla casa coniugale, difettando il presupposto per provvedere sul punto, rappresentato dall'esistenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
Va dato atto che il marito riconosce il debito di € 700,00 non versato per il mese di settembre 2025 e si impegna a corrisponderlo in favore della moglie, entro e non oltre il mese di dicembre 2025, e che entrambi i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato presso la banca CP_2 accollandosi ciascuno il 50% dei debiti e delle spese risultanti sino all'effettiva estinzione.
Va dato atto, altresì, che l'auto di marca TOYOTA modello Aygo targata FX 464 CK formalmente intestata alla moglie rimarrà di sua esclusiva proprietà, mentre l'auto di marca RENAULT modello
Captur targata FW 715 HZ rimarrà di esclusiva proprietà del marito, con impegno per entrambi, ove richiesto, di formalizzare tale cessione di proprietà; che il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale verrà onorato dal marito integralmente e le spese condominiali relative alla casa coniugale, così come eventuali spese straordinarie necessarie, saranno divise equamente fra i coniugi.
Va dato atto, infine, che si impegna a rimettere la querela presentata nei Parte_3 confronti del marito in data 28.05.2025 ed il marito si impegna ad accettare tale remissione, e che ogni altro aspetto relativo ai rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, eccetto quanto previsto nel presente ricorso, è già stato regolato in altra sede dagli stessi, che, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa, anche a titolo di mantenimento, dichiarando di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio il 29.7.1993 a Gela, (CL)
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della moglie, a titolo di CP_1 mantenimento, un assegno mensile di € 1.500,00 (millecinquecento) in via anticipata entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) per dodici mensilità all'anno, a far tempo dal mese di ottobre 2025, dando atto che il marito si impegna a corrispondere alla moglie la somma di € 1.000,00 in aggiunta a quanto stabilito al punto precedente, a titolo di tredicesima mensilità entro il 20.12 di ogni anno
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 12/11/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 02/10/2025, da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata, assistita e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Loredana Brizio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata in Verbania, C.F._2 via San Vittore n. 82, presso e nello studio del suo difensore
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._3
Verbania, via Albasini n. 2, rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Federico
TI (C.F. ), ed elettivamente domiciliato in Verbania, viale Giuseppe Azari C.F._4
n. 29 presso e nello studio del suo difensore
RICORRENTI con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale, cointestata fra i coniugi, resta assegnata in uso alla moglie e ai figli, con tutto quanto in essa contenuto, con facoltà per il marito di prelevare i propri beni ed effetti personali e quanto di sua spettanza esclusiva;
3) Il Sig. si impegna a corrispondere in favore della moglie un assegno mensile di € 1.500,00 CP_1
(millecinquecento) in via anticipata entro il 5 di ogni mese a titolo di mantenimento, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) per dodici mensilità all'anno, a far tempo dal mese di ottobre
2025;
4) Il sig. si impegna a corrispondere alla moglie la somma di € 1.000,00 in aggiunta a quanto CP_1 stabilito al punto 3) a titolo di tredicesima mensilità entro il 20.12 di ogni anno;
5) Il marito riconosce il debito di € 700,00 non versato per il mese di settembre 2025 e si impegna a corrisponderlo in favore della moglie, entro e non oltre il mese di dicembre 2025;
6) I coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato presso la banca CP_2 accollandosi ciascuno il 50% dei debiti e delle spese risultanti sino all'effettiva estinzione;
7) L'auto di marca TOYOTA modello Aygo targata FX 464 CK formalmente intestata alla moglie rimarrà di sua esclusiva proprietà, mentre l'auto di marca RENAULT modello Captur targata FW
715 HZ rimarrà di esclusiva proprietà del marito, con impegno per entrambi, ove richiesto, di formalizzare tale cessione di proprietà;
8) Le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale verrà onorato dal marito integralmente;
9) Le spese condominiali relative alla casa coniugale, così come eventuali spese straordinarie necessarie, saranno divise equamente fra i coniugi;
10) La sig.ra si impegna a rimettere la querela presentata nei confronti del marito in data Pt_2
28.05.2025 ed il marito si impegna ad accettare tale remissione;
11) Ogni altro aspetto relativo ai rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, eccetto quanto previsto nel presente ricorso, è già stato regolato in altra sede dagli stessi, che, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa, anche a titolo di mantenimento, dichiarando di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro.”
Motivi della decisione Con ricorso in data 02/10/2025, e Parte_1 CP_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, dichiararsi la loro separazione personale, premettendo di avere contratto matrimonio in Gela (CL) il 29.7.1993.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il ricorso è, infatti, sottoscritto (anche) dalle parti, contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis
12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all'articolo 473 bis 13, terzo comma.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Nulla deve essere disposto in relazione alla casa coniugale, difettando il presupposto per provvedere sul punto, rappresentato dall'esistenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
Va dato atto che il marito riconosce il debito di € 700,00 non versato per il mese di settembre 2025 e si impegna a corrisponderlo in favore della moglie, entro e non oltre il mese di dicembre 2025, e che entrambi i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente cointestato presso la banca CP_2 accollandosi ciascuno il 50% dei debiti e delle spese risultanti sino all'effettiva estinzione.
Va dato atto, altresì, che l'auto di marca TOYOTA modello Aygo targata FX 464 CK formalmente intestata alla moglie rimarrà di sua esclusiva proprietà, mentre l'auto di marca RENAULT modello
Captur targata FW 715 HZ rimarrà di esclusiva proprietà del marito, con impegno per entrambi, ove richiesto, di formalizzare tale cessione di proprietà; che il mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale verrà onorato dal marito integralmente e le spese condominiali relative alla casa coniugale, così come eventuali spese straordinarie necessarie, saranno divise equamente fra i coniugi.
Va dato atto, infine, che si impegna a rimettere la querela presentata nei Parte_3 confronti del marito in data 28.05.2025 ed il marito si impegna ad accettare tale remissione, e che ogni altro aspetto relativo ai rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, eccetto quanto previsto nel presente ricorso, è già stato regolato in altra sede dagli stessi, che, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa, anche a titolo di mantenimento, dichiarando di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 CP_1 matrimonio il 29.7.1993 a Gela, (CL)
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore della moglie, a titolo di CP_1 mantenimento, un assegno mensile di € 1.500,00 (millecinquecento) in via anticipata entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) per dodici mensilità all'anno, a far tempo dal mese di ottobre 2025, dando atto che il marito si impegna a corrispondere alla moglie la somma di € 1.000,00 in aggiunta a quanto stabilito al punto precedente, a titolo di tredicesima mensilità entro il 20.12 di ogni anno
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 12/11/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco