TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 09/07/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI ha emesso, mediante deposito in via telematica, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1256/2024 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. 1043 del 10.07.2024”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 P press iglia alla via della Stazione n.2/c è eletto domicilio
–opponente– contro
(PI: , in persona del Presidente pro- Controparte_1 P.IVA_1 t sa da CROCETTA, elettivamente domiciliata in alla via Matteotti n.147 presso l'ufficio legale della CP_1 Provincia di CP_1
–opposta–
Ragioni della decisione
(1) Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, premesso di aver ricevuto in notifica il 10.07.2024 l'ordinanza–ingiunzione della n. 1043 del Controparte_1
10.07.2024 con la quale, sulla base del verbale n. 2/2023 del 21.02.2023 della Stazione Carabinieri Forestale Liguria/Stazione di TT Nervina, gli veniva ingiunto, per aver violato l'art. 47, co.2, LR 29/18, il pagamento della somma di € 3.116 in quanto, in assenza di autorizzazione, aveva proceduto, in loc. Prato Tosso nel Comune di Isolabona su area censita al F6/mapp.209–211–542–548–212–216–220– 217–331–487–541–223–222–93–547–224–221–445–219–218 in proprietà di terzi, «all'allestimento di un tracciato della lunghezza di mt. 1400 per una larghezza media di 4 mt e dei piccoli piazzali destinati alla circolazione i mezzi autorizzati», lamentata la nullità dell'ordinanza–ingiunzione per violazione del diritto di difesa per mancata messa a disposizione della documentazione prodromica all'emissione del verbale di contestazione reso dagli agenti del Comando Carabinieri Sez. di Isolabona, dedotta la propria estraneità ai fatti contestatigli, opponeva Parte_1
l'ordinanza–ingiunzione della 0.07.2024 Controparte_1 instando, in via principale, per la declaratoria della sua nullità/inefficacia, in subordine, per l'applicazione della sanzione minima prevista. Si costituiva in giudizio la , in persona del Presidente pro–tempore, che Controparte_1
1 dott. Pasquale LONGARINI dedotta la infondatezza dell'opposizione, in ragione della circostanza che nel verbale della Regione Carabinieri Forestale Liguria Nucleo di TT Nervina n.0000067 del 6.3.2024 si dava atto che «debitamente convocato il 16/11/2022, il Pt_1 ammetteva la propria responsabilità», instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. (2) L'opposizione è, nel merito, fondata. 2.1) Va data adesione all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 cc. Pertanto, grava sulla PROVINCIA di IMPERIA., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione. Va dunque confermato che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa (cass. n. 5277/2007; cass. n. 5122/2011: cass. n. 30148/2024). 2.2) Ebbene, nella specie, la PROVINCIA di IMPERIA, fonda la responsabilità di sulla nota prot. 0000067 del 6.3.2024 della Regione Carabinieri Parte_1
Forestale Liguria Nucleo di TT Nervina laddove, tenuto conto delle parti oscurate per ragioni di riservatezza, alla pagina n.2, testualmente si legge « … Individuati tutti i proprietari tra i quali _____ si è provveduto alla convoca di quesiti ultimi per accertarne le responsabilità di quanto sopraesposto. I sopracitati dichiaravano di non essere a conoscenza dell'accaduto ad eccezione di uno ______ il quale sporgeva denuncia querela contro ignoti pur sostenendo che il fosse l'autore dei lavori eseguiti allo scopo di Parte_1 realizzare una pista da moto cross. Il querelante esprimeva però la volontà di non rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito. Si provvedeva a convocare il Sig. sospettato Parte_1 della responsabilità dei fatti sopra evidenziati e lo stesso a seguito delle osservazioni esposte ammetteva la propria colpa» 2.2.1) Innanzitutto, va rilevata la contraddittorietà di quanto esposto nella detta nota laddove si da(va) atto di aver proceduto alla individuazione del responsabile sulla base di dichiarazioni rese da soggetto, il cui nome è rimasto sconosciuto, che, per il medesimo fatto, espressa la volontà di non rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito, presentava denuncia contro ignoti. 2.2.2) Non si può, poi, sottacere circa le inconsuete tecniche di assunzione delle sommarie informazioni in palese violazione delle norme processuali che disciplina(va)no le modalità di documentazione dell'attività di polizia giudiziaria. Circostanza che trova conferma proprio nelle parole dai verbalizzanti che inconsapevolmente certificavano le irrituali modalità di assunzione delle persone informate sui fatti e della persona sospettata. 2.2.2.1) Trattasi di dichiarazioni che, oltre a denotare l'inosservanza delle norme del codice di rito, sono affette da inutilizzabilità in sede processuale in quanto acquisite informalmente nel contesto temporale di una formale audizione ma al di fuori di essa e non verbalizzate, rendendone impossibile la verifica della genuinità del narrato e della spontaneità del propalante.
2 dott. Pasquale LONGARINI 2.2.2.1.1) Invero, nella nota del 6.3.2024, posta a fondamento della responsabilità del , pur danno atto che era stato convocato presso la Pt_1 Parte_1 caserma di TT Nervina e che questi aveva ammesso la propria responsabilità per la condotta contestatagli, non vi è allegato/richiamato alcun verbale/documento sottoscritto dal o, comunque, non vi è allegato alcun Pt_1 documento dal quale si evinca che fosse stato invitato a sottoscrivere Pt_1 dichiarazioni confessorie. 2.2.3) E, all'uopo, è privo di pregio il richiamo, contenuto a pagina 4 della comparsa di costituzione della PA, laddove si legge «i Carabinieri affermano i fatti in qualità di pubblici ufficiali, come noto fidefacenti fino a querela di falso». 2.2.3.1) Osservato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata, mentre il predetto verbale fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento, i verbali di accertamento: (i) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 cc, relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
(ii) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
(iii) per tutti gli altri aspetti costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità. 2.2.3.2) Declinando tali principi nella fattispecie di causa, è facile rilevare che il principio invocato dalla parte opposta non possa essere esteso alla confessione del presunto trasgressore o alle dichiarazioni accusatorie di un soggetto che, oltre a non volere comparire, proponeva per gli stessi fatti una denuncia contro ignoti. Pur facendo piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento del pubblico che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti che il PU attesta avvenute in sua presenza, il verbale/nota dei CC del 6.3.2024, ribadito con nota del 25.09.2024, non prova la veridicità delle stesse dichiarazioni che possono essere confutate senza ricorrere alla querela di falso. 2.2.4) Non potendosi inferire la responsabilità del dalla sola circostanza Pt_1 che questi estingueva i primi tre SPV, avendo,, peraltro il , in sede di Pt_1 audizione dinanzi all'Ufficio Amministrative della di CP_2 CP_1 dichiarato di essere estraneo ai fatti contestatigli, l'ordinanza–ingiunzione va annullata per assenza della prova della responsabilità di nella Parte_1 realizzazione del «tracciato della lunghezza di mt. 1400 per una larghezza media di 4 mt e dei piccoli piazzali destinati alla circolazione i mezzi autorizzati». L'accoglimento del motivo di opposizione svolto nel merito assorbe, in ragione del principio della ragione più liquida, la questione relativa alla violazione del diritto di difesa del . Pt_1
2.3) In ragione della peculiarità della vicenda, del contenuto della nota dei CC di TT Nervina, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
3 dott. Pasquale LONGARINI
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) accoglie il motivo di opposizione svolto nel merito e, per l'effetto, annulla l'ordinanza–ingiunzione n.1043 del 10.07.2024 della Controparte_1
2) compensa le spese di lite tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 09.07.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI ha emesso, mediante deposito in via telematica, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1256/2024 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. 1043 del 10.07.2024”
promossa da
(CF: ), rappresentato e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 P press iglia alla via della Stazione n.2/c è eletto domicilio
–opponente– contro
(PI: , in persona del Presidente pro- Controparte_1 P.IVA_1 t sa da CROCETTA, elettivamente domiciliata in alla via Matteotti n.147 presso l'ufficio legale della CP_1 Provincia di CP_1
–opposta–
Ragioni della decisione
(1) Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, premesso di aver ricevuto in notifica il 10.07.2024 l'ordinanza–ingiunzione della n. 1043 del Controparte_1
10.07.2024 con la quale, sulla base del verbale n. 2/2023 del 21.02.2023 della Stazione Carabinieri Forestale Liguria/Stazione di TT Nervina, gli veniva ingiunto, per aver violato l'art. 47, co.2, LR 29/18, il pagamento della somma di € 3.116 in quanto, in assenza di autorizzazione, aveva proceduto, in loc. Prato Tosso nel Comune di Isolabona su area censita al F6/mapp.209–211–542–548–212–216–220– 217–331–487–541–223–222–93–547–224–221–445–219–218 in proprietà di terzi, «all'allestimento di un tracciato della lunghezza di mt. 1400 per una larghezza media di 4 mt e dei piccoli piazzali destinati alla circolazione i mezzi autorizzati», lamentata la nullità dell'ordinanza–ingiunzione per violazione del diritto di difesa per mancata messa a disposizione della documentazione prodromica all'emissione del verbale di contestazione reso dagli agenti del Comando Carabinieri Sez. di Isolabona, dedotta la propria estraneità ai fatti contestatigli, opponeva Parte_1
l'ordinanza–ingiunzione della 0.07.2024 Controparte_1 instando, in via principale, per la declaratoria della sua nullità/inefficacia, in subordine, per l'applicazione della sanzione minima prevista. Si costituiva in giudizio la , in persona del Presidente pro–tempore, che Controparte_1
1 dott. Pasquale LONGARINI dedotta la infondatezza dell'opposizione, in ragione della circostanza che nel verbale della Regione Carabinieri Forestale Liguria Nucleo di TT Nervina n.0000067 del 6.3.2024 si dava atto che «debitamente convocato il 16/11/2022, il Pt_1 ammetteva la propria responsabilità», instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. (2) L'opposizione è, nel merito, fondata. 2.1) Va data adesione all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 cc. Pertanto, grava sulla PROVINCIA di IMPERIA., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione. Va dunque confermato che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa si applicano i principi generali in materia di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che è onere della p.a. provare la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa, mentre all'opponente spetta di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa (cass. n. 5277/2007; cass. n. 5122/2011: cass. n. 30148/2024). 2.2) Ebbene, nella specie, la PROVINCIA di IMPERIA, fonda la responsabilità di sulla nota prot. 0000067 del 6.3.2024 della Regione Carabinieri Parte_1
Forestale Liguria Nucleo di TT Nervina laddove, tenuto conto delle parti oscurate per ragioni di riservatezza, alla pagina n.2, testualmente si legge « … Individuati tutti i proprietari tra i quali _____ si è provveduto alla convoca di quesiti ultimi per accertarne le responsabilità di quanto sopraesposto. I sopracitati dichiaravano di non essere a conoscenza dell'accaduto ad eccezione di uno ______ il quale sporgeva denuncia querela contro ignoti pur sostenendo che il fosse l'autore dei lavori eseguiti allo scopo di Parte_1 realizzare una pista da moto cross. Il querelante esprimeva però la volontà di non rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito. Si provvedeva a convocare il Sig. sospettato Parte_1 della responsabilità dei fatti sopra evidenziati e lo stesso a seguito delle osservazioni esposte ammetteva la propria colpa» 2.2.1) Innanzitutto, va rilevata la contraddittorietà di quanto esposto nella detta nota laddove si da(va) atto di aver proceduto alla individuazione del responsabile sulla base di dichiarazioni rese da soggetto, il cui nome è rimasto sconosciuto, che, per il medesimo fatto, espressa la volontà di non rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito, presentava denuncia contro ignoti. 2.2.2) Non si può, poi, sottacere circa le inconsuete tecniche di assunzione delle sommarie informazioni in palese violazione delle norme processuali che disciplina(va)no le modalità di documentazione dell'attività di polizia giudiziaria. Circostanza che trova conferma proprio nelle parole dai verbalizzanti che inconsapevolmente certificavano le irrituali modalità di assunzione delle persone informate sui fatti e della persona sospettata. 2.2.2.1) Trattasi di dichiarazioni che, oltre a denotare l'inosservanza delle norme del codice di rito, sono affette da inutilizzabilità in sede processuale in quanto acquisite informalmente nel contesto temporale di una formale audizione ma al di fuori di essa e non verbalizzate, rendendone impossibile la verifica della genuinità del narrato e della spontaneità del propalante.
2 dott. Pasquale LONGARINI 2.2.2.1.1) Invero, nella nota del 6.3.2024, posta a fondamento della responsabilità del , pur danno atto che era stato convocato presso la Pt_1 Parte_1 caserma di TT Nervina e che questi aveva ammesso la propria responsabilità per la condotta contestatagli, non vi è allegato/richiamato alcun verbale/documento sottoscritto dal o, comunque, non vi è allegato alcun Pt_1 documento dal quale si evinca che fosse stato invitato a sottoscrivere Pt_1 dichiarazioni confessorie. 2.2.3) E, all'uopo, è privo di pregio il richiamo, contenuto a pagina 4 della comparsa di costituzione della PA, laddove si legge «i Carabinieri affermano i fatti in qualità di pubblici ufficiali, come noto fidefacenti fino a querela di falso». 2.2.3.1) Osservato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata, mentre il predetto verbale fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento, i verbali di accertamento: (i) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 cc, relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
(ii) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
(iii) per tutti gli altri aspetti costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità. 2.2.3.2) Declinando tali principi nella fattispecie di causa, è facile rilevare che il principio invocato dalla parte opposta non possa essere esteso alla confessione del presunto trasgressore o alle dichiarazioni accusatorie di un soggetto che, oltre a non volere comparire, proponeva per gli stessi fatti una denuncia contro ignoti. Pur facendo piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento del pubblico che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti che il PU attesta avvenute in sua presenza, il verbale/nota dei CC del 6.3.2024, ribadito con nota del 25.09.2024, non prova la veridicità delle stesse dichiarazioni che possono essere confutate senza ricorrere alla querela di falso. 2.2.4) Non potendosi inferire la responsabilità del dalla sola circostanza Pt_1 che questi estingueva i primi tre SPV, avendo,, peraltro il , in sede di Pt_1 audizione dinanzi all'Ufficio Amministrative della di CP_2 CP_1 dichiarato di essere estraneo ai fatti contestatigli, l'ordinanza–ingiunzione va annullata per assenza della prova della responsabilità di nella Parte_1 realizzazione del «tracciato della lunghezza di mt. 1400 per una larghezza media di 4 mt e dei piccoli piazzali destinati alla circolazione i mezzi autorizzati». L'accoglimento del motivo di opposizione svolto nel merito assorbe, in ragione del principio della ragione più liquida, la questione relativa alla violazione del diritto di difesa del . Pt_1
2.3) In ragione della peculiarità della vicenda, del contenuto della nota dei CC di TT Nervina, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
3 dott. Pasquale LONGARINI
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
1) accoglie il motivo di opposizione svolto nel merito e, per l'effetto, annulla l'ordinanza–ingiunzione n.1043 del 10.07.2024 della Controparte_1
2) compensa le spese di lite tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 09.07.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
4 dott. Pasquale LONGARINI