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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1661/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 18.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: , in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Diodati. attore-opponente
contro
(CF: ) in qualità di legale Controparte_1 C.F._1 rappresentante della omonima ditta individuale (P.IVA: ), P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Martina Vetere. convenuto-opposto
FATTO E DIRITTO
1. L' ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 277/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 28.5.2022 con il quale veniva condannata al pagamento della somma di € 11.935,00, oltre interessi e spese, in virtù delle fatture n. 11 e n. 14 del 28.3.2022 emessa dal sig. CP_1
, quale titolare dell'omonima azienda agricola, per l'esecuzione di lavori con
[...] macchine agricole (aratura, frangizolatura, mietitrebbiatura) e per la semina di grano, erba medica e concime su terreni di proprietà dell'opponente. Ha dedotto l'infondatezza della pretesa e l'inidoneità probatoria della documentazione prodotta in sede monitoria.
Ha altresì eccepito la violazione da parte dell'opposto del divieto di indebito frazionamento del credito per avere lo stesso dato avvio a più procedimenti monitori in forza di 5 fatture tutte datate 28.3.2022 e relative a presunti lavori effettuati con continuità a partire dal maggio 2021 fino al marzo 2022. Ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo.
2. Si è costituito in giudizio il sig. il quale ha contestato tutte le Controparte_1 doglianze di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto e ha chiesto il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
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3. Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato il principio per cui non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un “unico rapporto obbligatorio”, di proporre plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto la scissione del contenuto dell'obbligazione, così operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale (Cassazione civile sez. un., 15/11/2007, n.23726; conf. Cassazione civile sez. VI, 27/07/2018, n.19898; Cassazione civile sez. VI, 06/06/2019, n.15398; Cassazione civile sez. VI, 15/10/2019, n.26089). In relazione alla diversa ipotesi in cui siano state proposte distinte domande per far valere pretese creditorie diverse ma derivanti da un “medesimo rapporto contrattuale”, quale fonte unitaria di obblighi e doveri per le parti e produttivo di crediti collegabili unitariamente alla loro genesi, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4090 del 16/02/2017, hanno affermato che, in linea di principio, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (conf. Cassazione civile sez. II, 06/07/2018, n.17893; Cassazione civile sez. III, 07/03/2019, n.6591). In sostanza, secondo la Suprema Corte di Cassazione, il principio della proponibilità in separati processi di domande aventi ad oggetto diversi e distinti
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diritti di credito soffre di due possibili eccezioni, tra loro alternative, che operano nel caso in cui i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche riconducibili al “medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato” ovvero siano “fondati sul medesimo fatto costitutivo”. Di recente la Suprema Corte è nuovamente intervenuta fornendo una interpretazione estensiva del principio enunciato nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4090 del 2017. In particolare è stato specificato che: a) l'espressione “medesimo rapporto di durata” deve essere letta in senso storico/fenomenologico: alla parola
“rapporto” va, cioè, assegnato non il significato tecnico-giuridico di coppia diritto/obbligazione derivante da una della cause elencate nell'art. 1173 c.c., bensì il significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione “medesimo fatto costitutivo”, l'aggettivo
“medesimo” va letto con riferimento non all'identità ma alla qualità, e quindi non come sinonimo di “identico” ma come sinonimo di “analogo” (Cassazione civile sez. II, 24/05/2021, n.14143). Più dettagliatamente, il Collegio fa riferimento al caso in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi -verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti- storicamente distinti ma simili e, in quanto tali, idonei a costituire, tra le stesse parti, diritti di credito giuridicamente eguali. Tanto premesso, l'odierno opposto ha, con domande distinte, azionato più pretese creditorie riconducibili a differenti -ma analoghi- fatti costitutivi (lavori agricoli) che si sono verificati nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale intercorso con l' tra ottobre 2020 e marzo 2022. Parte_1
In particolare, le fatture per cui è causa (nn. 11 e 14) presentano la stessa data, vale a dire il 28.3.2022, delle altre 3 fatture (nn. 12, 13 e 15) emesse dal sig.
[...]
per i lavori agricoli asseritamente eseguiti nei confronti della parte CP_1 opponente. Le cinque fatture sono state azionate mediante tre distinti procedimenti monitori con ricorsi depositati a distanza di un solo giorno (l'11.4.2022 per quel che riguarda i nn. R.G. 826/2022 e 827/2022, il 12.4.2022 nel caso del n. R.G. 832/2022). Si tratta senza dubbio di diritti di credito derivanti dal medesimo rapporto in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato è idoneo a tradursi in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata impone di verificare se sussiste un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. L'istante non ha dedotto alcunché di persuasivo su tale aspetto, essendosi limitato a riferire che la proposizione di azioni distinte sarebbe giustificata dal fatto che le varie fatture hanno ad oggetto lavorazioni differenti, eseguite in tempi diversi e in luoghi differenti. Ebbene, l'unica circostanza che avrebbe potuto giustificare la tutela frazionata del credito si sarebbe verificata laddove l'opposto avesse azionato le singole fatture mano a mano che i relativi crediti fossero venuti ad esistenza. Nel caso in disamina, invece, il creditore era già titolare di una pluralità di diritti di credito tutti perfettamente esigibili nel momento in cui ha scelto di chiedere la
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tutela processuale in maniera frammentata: come già rilevato, le fatture per cui è causa e le altre oggetto di diversi procedimenti monitori, aventi ad oggetto lavori agricoli eseguiti nell'ambito del medesimo rapporto, sono state emesse lo stesso giorno e tutte le prestazioni in esse riportate risalgono a date antecedenti a quelle del deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo. Tale situazione ha inutilmente aggravato la posizione di controparte, che si è vista costretta ad introdurre giudizi di opposizione distinti, con conseguente aggravio anche del funzionamento del sistema giudiziario, visto il proliferare dei processi. La condotta posta in essere dall'opposto, consistita nell'avere frazionato il credito in tre diversi procedimenti monitori, costituisce una evidente lesione del generale dovere di correttezza e buona fede, che si risolve in un abuso dello strumento processuale incompatibile con i valori avvertiti come preminenti ai fini di un efficace ed equo funzionamento del servizio della giustizia, da cui non può che seguire la declaratoria di improponibilità della domanda originariamente veicolata nel ricorso monitorio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA improponibile la domanda principale azionata da e per l'effetto Controparte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 277/2022 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 28.5.2022;
DA
, quale legale rappresentante della omonima ditta individuale, al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, che si liquidano in complessivi € 2.645,50, di cui € 145,50 per spese, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario.
Castrovillari, 18/12/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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