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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/05/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 924/2022 RGC promossa
DA
- nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(USA);
C.F.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Bruni del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via XX Settembre n. 10;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , nato a [...] il [...] e res.te ad Assemini (CA) CP_1
alla via Maddalena n. 2;
C.F.: ; C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Acquas del Foro di Cagliari ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec di quest'ultimo;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 528/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno del giorno
04.08.2022, resa in procedimento n. 999/2021 RGC.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 20.03.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti non hanno precisato le conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte ha Parte_1
impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata accolta l'opposizione,
promossa da , al decreto ingiuntivo dal primo ottenuto nei CP_1
confronti del secondo.
Si è costituito nel presente grado per resistere all'appello CP_1
proposto e chiedere la conferma della decisione gravata.
pag. 2/4 La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 20.03.2025.
Va preliminarmente osservato che il presente giudizio, già acquisito in decisione con precedente provvedimento del giorno 11.06.2024, era stato rimesso in istruttoria a seguito della presentazione, ad opera di entrambe le parti, di una identica istanza con la quale si chiedeva appunto il riposizionamento della causa sul ruolo in considerazione della pendenza di trattative di bonario componimento.
Per effetto dunque di tale istanza, la causa veniva rifissata per la precisazione delle conclusioni al 18.02.2025 a trattazione scritta. Poiché nessuna delle parti depositava note di trattazione per detta udienza, con provvedimento del
20.02.2025 la Corte fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni al
17.03.2025. Neppure per tale udienza alcuna delle parti depositava note di trattazione, disertando così nuovamente la stessa. La causa è stata così rimessa al Collegio con ordinanza del 20.03.2025 per la dichiarazione di estinzione ex art. 309 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, visto l'art. 309
cpc, così provvede:
• Dichiara l'estinzione del processo;
• Ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
pag. 3/4 Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PIERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 924/2022 RGC promossa
DA
- nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(USA);
C.F.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Bruni del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via XX Settembre n. 10;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI - , nato a [...] il [...] e res.te ad Assemini (CA) CP_1
alla via Maddalena n. 2;
C.F.: ; C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Acquas del Foro di Cagliari ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec di quest'ultimo;
(appellato)
AVVERSO la sentenza n. 528/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno del giorno
04.08.2022, resa in procedimento n. 999/2021 RGC.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 20.03.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti non hanno precisato le conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte ha Parte_1
impugnato la sentenza in epigrafe con la quale era stata accolta l'opposizione,
promossa da , al decreto ingiuntivo dal primo ottenuto nei CP_1
confronti del secondo.
Si è costituito nel presente grado per resistere all'appello CP_1
proposto e chiedere la conferma della decisione gravata.
pag. 2/4 La causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 20.03.2025.
Va preliminarmente osservato che il presente giudizio, già acquisito in decisione con precedente provvedimento del giorno 11.06.2024, era stato rimesso in istruttoria a seguito della presentazione, ad opera di entrambe le parti, di una identica istanza con la quale si chiedeva appunto il riposizionamento della causa sul ruolo in considerazione della pendenza di trattative di bonario componimento.
Per effetto dunque di tale istanza, la causa veniva rifissata per la precisazione delle conclusioni al 18.02.2025 a trattazione scritta. Poiché nessuna delle parti depositava note di trattazione per detta udienza, con provvedimento del
20.02.2025 la Corte fissava nuova udienza di precisazione delle conclusioni al
17.03.2025. Neppure per tale udienza alcuna delle parti depositava note di trattazione, disertando così nuovamente la stessa. La causa è stata così rimessa al Collegio con ordinanza del 20.03.2025 per la dichiarazione di estinzione ex art. 309 cpc.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, visto l'art. 309
cpc, così provvede:
• Dichiara l'estinzione del processo;
• Ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
pag. 3/4 Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Rodolfo Giungi GianMichele Marcelli
pag. 4/4