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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/11/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2325/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2325/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA AB, in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Roma CP_1 C.F._2
Anna, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 25.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. n. 2325/2025 R.V.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (24.03.2023), nata a [...] la Persona_1 convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 25.11.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“ A) la piccol sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Budetti n.41; per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, nonché alla residenza e al domicilio abituale della minore, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Giudice;
B) Fino al compimento del terzo anno di età della minore il SI terrà CP_1 con sé la figli per n. 2 (due) giorni alla settimana che si individuano (salvo Per_1 diverso accordo tra i genitori nel mercoledì e venerdì da fine orario di asilo dalle ore 16:00 circa (prelevandola direttamente all'asilo nei periodi di frequenza e presso l'abitazione materna nei periodi di non frequenza) sino alle ore 19.00, per il periodo invernale, mentre sino alle ore 21.00 per il periodo estivo, nonché, il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (fino alle 18.30 nel periodo di luglio, Agosto e
Settembre 2025). Relativamente alle prossime festività natalizie e pasquali, il SI. trascorrerà con la figlia , alternandosi con l'altro genitore SI.ra CP_1 Per_1
il giorno di Natale dalle ore 17.00 sino alle ore 19.00, il giorno di Santo Parte_1
Stefano dalle ore 12.00 alle 20.30, il giorno di Capodanno dalle ore 12.00 alle 20.30
e il giorno dell'epifania dalle 16.00 alle 18.30, il giorno di Pasqua dalle ore 11.30 alle ore 18.00, escludendosi per il momento e sino al compimento del terzo anno di età pernottamenti della bambina con il padre.
2 Proc. n. 2325/2025 R.V.G.
Resta inteso che il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le festività
Natalizie, Capodanno, epifania e Pasqua, alternandosi i genitori di anno in anno,
a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo.
C) A far tempo dal compimento del terzo anno di età della minore, il SI terra CP_1 con sé la figli n. 2 (due) giorni alla settimana, precisamente (salvo diverso Per_1 accordo tra i genitori) il mercoledì da fine orario di asilo dalle ore 16:00 circa
(prelevandola direttamente all'asilo nei periodi di frequenza e presso l'abitazione materna nei periodi di non frequenza) sino alle ore 19,00, per il periodo invernale, mentre sino alle ore 21.00 per il periodo estivo, nonché ogni settimana il venerdì dalle ore 16.00 con pernottamento e rientro presso la madre il sabato alle ore 19.00
e alle 21.00 nel periodo estivo;
una domenica al mese dalle ore 11.00 con rientro presso la madre alle ore 19.30; a partire dagli inizi di aprile 2026, il SI. CP_1 trascorrerà con la figlia , ad anni alterni con l'altro genitore SI.ra Per_1
un anno il giorno di Natale, il 31 Dicembre, il giorno dell'epifania dalle Parte_1 ore 11.00 sino alle ore 19.00 e il Lunedi in Albis;
l'anno successivo la vigilia di
Natale, Santo Stefano, Capodanno e il giorno di Pasqua.
Resta inteso, che il criterio dell'alternanza, andrà applicato a tutte le festività
Natalizie, Capodanno, epifania e Pasqua, alternandosi i genitori di anno in anno,
a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo. L'anno in cui il sig. non avrà con sé la bambina nella giornata dell'epifania, potrà CP_1 tenerla con sé per due ore nel pomeriggio, concordando con la madre l'orario.
Il sig potrà telefonare o videochiamare la minore almeno una volta al giorno CP_1 nei giorni in cui non la tiene con sé, secondo l'orario che verrà indicato dalla sig.ra
Parte_1
Durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi e/o non consecutivi con il padre, da comunicarsi preventivamente alla madre entro il 15 giugno di ogni anno;
indicando eventuali località di soggiorno-destinazione, nonché eventuali date di partenza e ritorno.
La SI.ra avrà la facoltà di trascorrere con la figlia vacanze Parte_1 Per_1 estive per un periodo di 15 giorni consecutivi e/o non consecutivi, da comunicarsi preventivamente al padre entro il 30 giugno di ogni anno, indicando eventuali
3 Proc. n. 2325/2025 R.V.G.
località di soggiorno-destinazione, nonché eventuali date di partenza e ritorno.
D) il SI. trascorrerà con la figlia , altresì, il giorno del proprio CP_1 Per_1 compleanno dalle ore 16:00 alle ore 21:00 ed il giorno della Festa del Papá dalle ore 16:00 alle ore 21:00, anche se dovessero ricadere in giorni da trascorrere con la madre;
E) la SI.r viceversa, avrà la facoltà di trascorrere con la figli Parte_1 Per_1 il giorno del proprio compleanno ed il giorno della Festa della Mamma, anche se dovessero ricadere in giorni da trascorrere con il padre;
F) entrambi i genitori parteciperanno alle celebrazioni aperte al pubblico e di particolare rilevanza riguardanti la figlia (quali ad esempio, a titolo Per_1 esemplificativo ma non esaustivo, compleanni, Comunione, Cresima, recite scolastiche, saggi e/o manifestazioni sportive ecc.) e gli eventuali festeggiamenti collegati alle medesime ricorrenze saranno organizzati congiuntamente, salvo diverso accordo tra i genitori, con suddivisione previo accordo delle relative spese in parti uguali;
G) il SI si impegna a corrispondere mensilmente, entro e non oltre CP_1 il giorno 27 di ogni mese, con decorrenza dal corrente mese di Settembre la somma di €. 200,00 (euro duecento/00), integrata ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00)
a far tempo da febbraio 2026 oltre all'adeguamento ISTAT, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra e recante il seguente Parte_1 codice IBAN it72k3608105138219445019454. Allo stato il sig svolge attività CP_1 lavorativa saltuaria e fin quando non avrà una occupazione stabile sarà coadiuvato dai genitori al fine di provvedere mensilmente al regolare versamento dell'assegno id mantenimento, escludendosi che la stabilizzazione di un rapporto lavorativo del sig possa considerarsi circostanza nuova e rilevante;
CP_1
H) il SI inoltre, rimborserà alla SI.r , entro e CP_1 Parte_2 non oltre il giorno 27 del mese successivo, il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie impreviste ed imprevedibili di natura sanitaria, scolastica,
4 Proc. n. 2325/2025 R.V.G.
extrascolastica e formative dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia e precisamente:
I) Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal servizio sanitario nazionale (restando escluse le spese medico- farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto del medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana, a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco); d) ticket sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
J) Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
c) cure termali e fisioterapiche;
d) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
K) Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) libri di testo;
b) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
c) assicurazione scolastica, d) gite scolastiche senza pernottamento e) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e/o universitario;
L) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
b) frequentazione di istituti ed università private e relative tasse;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi di lingue;
f) corsi di specializzazione, master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero, g) alloggio presso la sede universitaria e relative utenze h) viaggi di studio e d'istruzione;
5 Proc. n. 2325/2025 R.V.G.
M) Spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a)
Centro ricreativo estivo (grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori,
e) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); f) motocicli ed autovetture con relativa polizza assicurativa;
N) Allo stato in relazione alla spesa per l'asilo privato, tale scelta, in considerazione del costo e della situazione economico patrimoniale delle parti, le parti convengono che detta scelta sia perseguibile soltanto ove la sig.r possa beneficiare Parte_1 del bonus erogato dall'INPS o di altro bonus e la scuola non richieda l'anticipazione della retta ai genitori;
O) il SI. sarà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi CP_1 nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con Per_2 la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
P) L'assegno unico (L.46/2021) verrà percepito al 100% direttamente dalla SI.ra che ne farà direttamente richiesta e, pertanto, percepirà anche Parte_1 la quota del SI CP_1
Q) Le detrazioni per la figlia a carico verranno fruite da entrambi i genitori nella misura ognuno del 50%. La deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese;
R) entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, onde consentirle di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori, conservare rapporti significativi con gi ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
S) Le spese e le competenze legali del presente giudizio s'intendono integralmente
6 Proc. n. 2325/2025 R.V.G.
compensate tra le parti e i sottoscritti e rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto anche per espressa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge
Professionale;
T) Le parti si impegnano ed obbligano a rispettare le condizioni del presente accordo a far tempo dalla relativa sottoscrizione”.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi della minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (24.03.2023) avvenga secondo le condizioni concordate tra le Persona_1 parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2325/2025 R.V.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MA AB, in virtù di mandato in atti
E
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Roma CP_1 C.F._2
Anna, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 25.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. n. 2325/2025 R.V.G.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (24.03.2023), nata a [...] la Persona_1 convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
L'udienza del 25.11.2025 veniva svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte.
In particolare, le parti chiedevano concordemente in ricorso di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“ A) la piccol sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre in Pontecagnano Faiano (SA) alla Via Budetti n.41; per l'effetto, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, nonché alla residenza e al domicilio abituale della minore, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Giudice;
B) Fino al compimento del terzo anno di età della minore il SI terrà CP_1 con sé la figli per n. 2 (due) giorni alla settimana che si individuano (salvo Per_1 diverso accordo tra i genitori nel mercoledì e venerdì da fine orario di asilo dalle ore 16:00 circa (prelevandola direttamente all'asilo nei periodi di frequenza e presso l'abitazione materna nei periodi di non frequenza) sino alle ore 19.00, per il periodo invernale, mentre sino alle ore 21.00 per il periodo estivo, nonché, il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (fino alle 18.30 nel periodo di luglio, Agosto e
Settembre 2025). Relativamente alle prossime festività natalizie e pasquali, il SI. trascorrerà con la figlia , alternandosi con l'altro genitore SI.ra CP_1 Per_1
il giorno di Natale dalle ore 17.00 sino alle ore 19.00, il giorno di Santo Parte_1
Stefano dalle ore 12.00 alle 20.30, il giorno di Capodanno dalle ore 12.00 alle 20.30
e il giorno dell'epifania dalle 16.00 alle 18.30, il giorno di Pasqua dalle ore 11.30 alle ore 18.00, escludendosi per il momento e sino al compimento del terzo anno di età pernottamenti della bambina con il padre.
2 Proc. n. 2325/2025 R.V.G.
Resta inteso che il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le festività
Natalizie, Capodanno, epifania e Pasqua, alternandosi i genitori di anno in anno,
a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo.
C) A far tempo dal compimento del terzo anno di età della minore, il SI terra CP_1 con sé la figli n. 2 (due) giorni alla settimana, precisamente (salvo diverso Per_1 accordo tra i genitori) il mercoledì da fine orario di asilo dalle ore 16:00 circa
(prelevandola direttamente all'asilo nei periodi di frequenza e presso l'abitazione materna nei periodi di non frequenza) sino alle ore 19,00, per il periodo invernale, mentre sino alle ore 21.00 per il periodo estivo, nonché ogni settimana il venerdì dalle ore 16.00 con pernottamento e rientro presso la madre il sabato alle ore 19.00
e alle 21.00 nel periodo estivo;
una domenica al mese dalle ore 11.00 con rientro presso la madre alle ore 19.30; a partire dagli inizi di aprile 2026, il SI. CP_1 trascorrerà con la figlia , ad anni alterni con l'altro genitore SI.ra Per_1
un anno il giorno di Natale, il 31 Dicembre, il giorno dell'epifania dalle Parte_1 ore 11.00 sino alle ore 19.00 e il Lunedi in Albis;
l'anno successivo la vigilia di
Natale, Santo Stefano, Capodanno e il giorno di Pasqua.
Resta inteso, che il criterio dell'alternanza, andrà applicato a tutte le festività
Natalizie, Capodanno, epifania e Pasqua, alternandosi i genitori di anno in anno,
a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo. L'anno in cui il sig. non avrà con sé la bambina nella giornata dell'epifania, potrà CP_1 tenerla con sé per due ore nel pomeriggio, concordando con la madre l'orario.
Il sig potrà telefonare o videochiamare la minore almeno una volta al giorno CP_1 nei giorni in cui non la tiene con sé, secondo l'orario che verrà indicato dalla sig.ra
Parte_1
Durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni consecutivi e/o non consecutivi con il padre, da comunicarsi preventivamente alla madre entro il 15 giugno di ogni anno;
indicando eventuali località di soggiorno-destinazione, nonché eventuali date di partenza e ritorno.
La SI.ra avrà la facoltà di trascorrere con la figlia vacanze Parte_1 Per_1 estive per un periodo di 15 giorni consecutivi e/o non consecutivi, da comunicarsi preventivamente al padre entro il 30 giugno di ogni anno, indicando eventuali
3 Proc. n. 2325/2025 R.V.G.
località di soggiorno-destinazione, nonché eventuali date di partenza e ritorno.
D) il SI. trascorrerà con la figlia , altresì, il giorno del proprio CP_1 Per_1 compleanno dalle ore 16:00 alle ore 21:00 ed il giorno della Festa del Papá dalle ore 16:00 alle ore 21:00, anche se dovessero ricadere in giorni da trascorrere con la madre;
E) la SI.r viceversa, avrà la facoltà di trascorrere con la figli Parte_1 Per_1 il giorno del proprio compleanno ed il giorno della Festa della Mamma, anche se dovessero ricadere in giorni da trascorrere con il padre;
F) entrambi i genitori parteciperanno alle celebrazioni aperte al pubblico e di particolare rilevanza riguardanti la figlia (quali ad esempio, a titolo Per_1 esemplificativo ma non esaustivo, compleanni, Comunione, Cresima, recite scolastiche, saggi e/o manifestazioni sportive ecc.) e gli eventuali festeggiamenti collegati alle medesime ricorrenze saranno organizzati congiuntamente, salvo diverso accordo tra i genitori, con suddivisione previo accordo delle relative spese in parti uguali;
G) il SI si impegna a corrispondere mensilmente, entro e non oltre CP_1 il giorno 27 di ogni mese, con decorrenza dal corrente mese di Settembre la somma di €. 200,00 (euro duecento/00), integrata ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00)
a far tempo da febbraio 2026 oltre all'adeguamento ISTAT, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia, mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra e recante il seguente Parte_1 codice IBAN it72k3608105138219445019454. Allo stato il sig svolge attività CP_1 lavorativa saltuaria e fin quando non avrà una occupazione stabile sarà coadiuvato dai genitori al fine di provvedere mensilmente al regolare versamento dell'assegno id mantenimento, escludendosi che la stabilizzazione di un rapporto lavorativo del sig possa considerarsi circostanza nuova e rilevante;
CP_1
H) il SI inoltre, rimborserà alla SI.r , entro e CP_1 Parte_2 non oltre il giorno 27 del mese successivo, il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie impreviste ed imprevedibili di natura sanitaria, scolastica,
4 Proc. n. 2325/2025 R.V.G.
extrascolastica e formative dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia e precisamente:
I) Spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal servizio sanitario nazionale (restando escluse le spese medico- farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto del medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana, a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco); d) ticket sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal servizio sanitario nazionale;
J) Spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
c) cure termali e fisioterapiche;
d) trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario nazionale ovvero previsti dal servizio sanitario nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
K) Spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) libri di testo;
b) tasse scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
c) assicurazione scolastica, d) gite scolastiche senza pernottamento e) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus, treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e/o universitario;
L) Spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
b) frequentazione di istituti ed università private e relative tasse;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi di lingue;
f) corsi di specializzazione, master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero, g) alloggio presso la sede universitaria e relative utenze h) viaggi di studio e d'istruzione;
5 Proc. n. 2325/2025 R.V.G.
M) Spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a)
Centro ricreativo estivo (grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori,
e) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); f) motocicli ed autovetture con relativa polizza assicurativa;
N) Allo stato in relazione alla spesa per l'asilo privato, tale scelta, in considerazione del costo e della situazione economico patrimoniale delle parti, le parti convengono che detta scelta sia perseguibile soltanto ove la sig.r possa beneficiare Parte_1 del bonus erogato dall'INPS o di altro bonus e la scuola non richieda l'anticipazione della retta ai genitori;
O) il SI. sarà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi CP_1 nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con Per_2 la madre e/o non sarà economicamente indipendente;
P) L'assegno unico (L.46/2021) verrà percepito al 100% direttamente dalla SI.ra che ne farà direttamente richiesta e, pertanto, percepirà anche Parte_1 la quota del SI CP_1
Q) Le detrazioni per la figlia a carico verranno fruite da entrambi i genitori nella misura ognuno del 50%. La deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese;
R) entrambi i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, onde consentirle di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi i genitori, conservare rapporti significativi con gi ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
S) Le spese e le competenze legali del presente giudizio s'intendono integralmente
6 Proc. n. 2325/2025 R.V.G.
compensate tra le parti e i sottoscritti e rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto anche per espressa rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge
Professionale;
T) Le parti si impegnano ed obbligano a rispettare le condizioni del presente accordo a far tempo dalla relativa sottoscrizione”.
Orbene, ritiene il Collegio che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi della minore, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e la minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (24.03.2023) avvenga secondo le condizioni concordate tra le Persona_1 parti in ricorso ed integralmente riportate in motivazione;
- Nulla per le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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