Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/03/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3113/2023 R.G. promossa da:
P.IVA REA RM – 1612099 in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante por tempore, quale mandataria di Gruppo IVA P.IVA Parte_2 Pt_1
, elettivamente domiciliata a Catania in Piazza Trento n. 2 presso lo studio dell'avv. P.IVA_2
Marco Tortorici che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(p. Controparte_1
iva ) in persona del curatore elettivamente domiciliato in Catania in via Umberto n 184 P.IVA_3 presso lo studio dell'avv. Carmine Catania che la rappresenta e difende come da procura in atti
OPPOSTA
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappr.te pro tempore, (p.iva ) Controparte_2 P.IVA_4
(c.f. ) CP_3 C.F._1
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
Con decreto del 26/11/2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione e veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato – cessionaria di - Parte_2 Controparte_4
e, per essa, quale mandataria, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
nonché e Controparte_5 Controparte_2 CP_3
[...]
Esponeva che, premesso il mancato pagamento dell'atto di precetto del 23-29/06/1994 notificato dalla alla a cui aveva fatto seguito il pignoramento Parte_3 Controparte_1
dei cespiti concessi in garanzia per n. 12 contratti di mutuo FO (rep.12470; rep.12471; rep.12475; rep.14558; rep. 14559; rep.16422; rep. 9346; rep. 12469; 12472; rep. 12473; rep. 15830 e rep. 17254) ; che a seguito della vendita di alcuni cespiti pignorati negli anni 2001, 2002 e 2005 , attesa la presenza di creditore FO, era stata corrisposta dai vari aggiudicatari Parte_3 la somma di €. 765.280,42, in osservanza dell'art. 41 del T.U.B, parte del ricavato (85%), mentre la restante parte era stata versata nel libretto della procedura esecutiva 540/1994 RGE;
che a seguito della dichiarazione in data 26/01/2007 di fallimento della Controparte_1
le ulteriori somme ricavate dalla successiva vendita erano state versate nel libretto
[...]
della procedura esecutiva, come riscontrato anche nel progetto di riparto parziale del 03/03/2021 redatto dal professionista delegato.
Deduceva la che il progetto di riparto parziale non aveva previsto alcuna Parte_2
assegnazione di somme, né per spese al privilegio, né per il riconoscimento di quanto provvisoriamente incassato dal creditore FO ,ai sensi dell'art. 41 TUB;
che il difensore della curatela aveva richiesto che le somme incassate fossero restituite al fallimento in quanto la società creditrice non aveva proposto istanza di ammissione al passivo;
che il professionista delegato aveva ritenuto di non sottoporre al GE la liquidazione delle spese dovute ai sensi dell'art. 2770 c.c. che non fossero liquidate in quanto il credito non era stato riconosciuto dal fallimento;
che all'esito delle osservazioni formulate dalla difesa della ai sensi dell'art. 512 c.p.c. il GE Pt_2
con ordinanza del 9.12.2022 aveva rigettato la richiesta di modifica del progetto di ridistribuzione quanto alle somme corrisposte ex art. 41 TUB e invece aveva accolto quanto alle spese dovute al creditore FO ai sensi dell'art. 2770 c.c, invitando il professionista delegato a redigere con queste indicazioni un nuovo progetto di riparto;
che con la odierna opposizione ai sensi dell'art. 617 cpc era stata impugnata la ordinanza del GE del
9.12.2022 e ne era stata richiesta la revoca, con riconoscimento definitivo del credito in esito all'ammissione al passivo fallimentare;
che con ordinanza del 20.3.2023 il GE dichiarava esecutivo il progetto di riparto parziale, fissando i termini per l'introduzione del giudizio di merito;
che successivamente veniva proposto ricorso avverso l'assegnazione parziale di somme e il GE fissava udienza del 28.6.2023 con decreto e che in pendenza del termine per le note ex art. 127 ter cpc era stato introdotto il presente giudizio di merito riguardo alla precedente opposizione.
Tanto premesso la società cessionaria chiedeva in via cautelare la sospensione del progetto di riparto parziale, assumendo trattarsi di somme provenienti da vendite anteriori alla dichiarazione di fallimento, tenuto conto della successiva ammissione al passivo fallimentare con sentenza e delle altre due istanze in fase di imminente decisione. 3
Nel merito chiedeva accogliersi la opposizione riconoscendo in via definitiva il proprio credito e assegnando le somme ricavate dalle vendite .
Si costituiva in giudizio il fallimento della Controparte_1 deducendo che il creditore solo nell'anno 2019 aveva precisato il credito dichiarato per complessivi
€. 474.386,12 oltre interessi e che il progetto di distribuzione del 04/03/2021 coincideva perfettamente con quello precedente, con successive limitazioni.
Quanto al diritto di credito azionato ex adverso con la domanda di insinuazione tardiva, deduceva che non vi era stata alcuna insinuazione sino alla data di deposito della sentenza n. 5016/2021 del tribunale di Catania e che nessuna conferma era stata espressa dal curatore rispetto alla formulazione del credito, stante il rigetto chiesto con la costituzione in giudizio;
che in ogni caso l'intervento spiegato da nella procedura esecutiva relativamente ad ulteriori asseriti crediti da mutui Parte_2
fondiari era avvenuta solo in data 15/03/2022 tardivamente quindi, dopo l'approvazione del progetto di riparto.
Deduceva in particolare che l'unica ammissione al passivo era quella conseguente alla sentenza
5016/2021 dalla quale tuttavia non poteva sorgere alcun privilegio processuale in quanto non risultava prova che i beni già venduti e del cui ricavato si discuteva fossero gravati dalla ipoteca istituita a garanzia dei crediti ammessi al passivo in forza di quella sentenza, ben potendosi riferire le somme ammesse a cespiti non ancora venduti al momento della dichiarazione di fallimento.
Deduceva che in ogni caso riguardo alla garanzia ipotecaria che assisteva parte del credito ammesso in sede di insinuazione tardiva, quella relativa alla ipoteca iscritta presso la conservatoria il
19.11.1988 ai nn. 19212/2001, doveva essere fornita dall'opponente prova, nel caso mancante, che i cespiti venduti erano coperti proprio da quella ipoteca e che il ricavato della vendita fosse stato destinato a garantire il credito del mutuo sul quale era stata accesa quella ipoteca.
Chiedeva quindi il rigetto della opposizione avverso l'ordinanza resa in data 09/12/2022 dal Giudice dell'esecuzione del procedimento esecutivo immobiliare n. 540/1994. Con vittoria di spese e compensi.
Con decreto del 26/11/2024, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti precisate, come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella massima estensione veniva decisa come da dispositivo che segue.
*****
Ritiene questo giudice che ai fini della odierna decisione sia necessario il richiamo ai principi di diritto formulati dal Supremo Collegio nella sentenza n. 23482 del 28.9.2018 che affronta le questioni di diritto la cui risoluzione si pone nel presente giudizio, esprimendo in materia di rapporti fra 4
fallimento e credito FO un indirizzo consolidato dal quale questo decidente non ha ragione di discostarsi.
Non vi è dubbio che la richiamata decisione si snoda su un pregresso iter di elaborazione giurisprudenziale costellato da una serie di pronunce della Suprema Corte ivi espressamente richiamate, nelle quali viene ribadita la ratio della formulazione dell'art. 52 L.F. introdotta con il decreto legislativo 12 settembre 2007 n. 169, che prevede che il privilegio processuale attribuito al creditore FO, consistente nella possibilità di proseguire l'esecuzione individuale in costanza di fallimento, non esime quest'ultimo dall'onere di fare accertare il proprio credito secondo le disposizioni dettate per la verifica del passivo fallimentare.
Viene ribadito così il principio che l'accertamento definitivo del credito del creditore FO , così come la sua quantificazione e la sua graduazione, devono avvenire esclusivamente in sede fallimentare.
In particolare sul punto afferma il Supremo Collegio “ ….. per ottenere l'attribuzione (in via provvisoria, salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore FO dovrà documentare al giudice dell'esecuzione di avere sottoposto positivamente il proprio credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l'istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non ancora divenuto definitivo)”.
La mancanza di una ammissione al passivo fallimentare costituisce quindi un fatto ostativo all'attribuzione delle somme ricavate dalla vendita del bene sicchè “ l'intero ricavato della vendita non potrà che essere rimesso agli organi della procedura fallimentare, per essere distribuito in tale sede” ( così Cass. citata pag. 12 ).
Va quindi senz'altro condiviso il surrichiamato principio di diritto che applicato al caso di specie comporta che il rigetto delle due domande di insinuazione tardiva formulate dalla odierna opponente con le due sentenze (la n. 5167/2023, giudizio n. 5931/2021 rg e la n. 5169/ 2023, giudizio n.
8337/2021r.g.) del tribunale di Catania sezione fallimentare osta alla attribuzione al creditore FO odierno opponente del credito in ciascuna delle dette istanze azionato.
In conseguenza del rigetto della domanda di insinuazione deve ritenersi mancante quello che secondo i principi di diritto espressi nella evocata decisione del Supremo Collegio costituisce il titolo del diritto del creditore FO ad ottenere la attribuzione del ricavato della suddetta vendita.
Né peraltro riveste rilevanza ostativa alla operatività di tale principio il fatto che entrambe le sentenze siano state gravate di appello, evento che secondo l'opponente avrebbe dovuto determinare il giudice dell'esecuzione a rinviare l'udienza di distribuzione o addirittura a sospendere il giudizio, in attesa dell'esito di quello di secondo grado. 5
Esplicita anche in ordine a tale profilo è la richiamata pronuncia del Supremo Collegio del 2018 ( vedi anche sul punto la più di recente, Cass. Civ. n. 22638/2023) che esplicando a pieno la funzione nomofilattica chiarisce che “ in tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito FO dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata da parte del giudice dell'esecuzione ha carattere provvisorio e può divenire definitiva soltanto in esito al riparto in sede fallimentare….” .
La stessa pronuncia (vedi sul punto pag. 7 ) rileva che “ i provvedimenti resi dal giudice dell'esecuzione nell'ambito delle procedure esecutive alle quali partecipano i creditori fondiari devono tenere conto delle determinazioni fino ad allora assunte in sede fallimentare anche se provvisorie, senza che sia necessario attendere la definitività di queste ultime”
Più in particolare, il Supremo Collegio (così Cass. Civ. n. 23482 cit.)ha condivisibilmente affermato, tenendo conto delle esigenze di economia processuale volte al contenimento delle azioni di ripetizione spettanti al curatore, che “…….non sarebbe affatto ragionevole ritenere che, laddove il creditore procedente abbia ad esempio proposto la domanda di ammissione al passivo del fallimento e tale domanda sia stata respinta, con provvedimento divenuto definitivo, venga ciò nonostante ad esso attribuito il ricavato della vendita operata in sede esecutiva, importo che non potrà in nessun caso, nemmeno in parte, trattenere, costringendo il curatore del fallimento ad una successiva azione di ripetizione”.
Con particolare riferimento poi alla ipotesi analoga a quella in esame, in cui la sentenza emessa all'esito del giudizio di insinuazione tardiva sia gravata di appello la Corte regolatrice ha aggiunto che “……. il principio per cui la cognizione sull'entità e sulla collocazione dei crediti nei confronti del fallito va operata in sede fallimentare e non da parte del giudice dell'esecuzione è valido anche laddove si debba effettuare una attribuzione di carattere provvisorio. Ancora una volta, non avrebbe senso imporre al giudice dell'esecuzione una determinazione del credito, con carattere provvisorio
e non definitivo (stante la possibilità di contestazioni ed opposizioni agli atti esecutivi), laddove ve ne sia già una, per quanto anch'essa non definitiva, operata dagli organi cui spetta in via esclusiva il relativo potere..” (così sempre Cass. Civ. n. 23482 cit.).
Sulla scorta dei richiamati principi di diritto ad avviso di questo decidente va senz'altro disattesa la opposizione in esame in riferimento ai crediti azionati con le domanda di insinuazione tardive oggetto delle richiamate sentenze di rigetto pronunciate dal tribunale fallimentare di Catania.
Assume inoltre la difesa di parte opponente, argomentando nel criticare la decisione del GE del
9.12.2022, che il progetto parziale del GE avrebbe dovuto in ogni caso prevedere l'ammissione al passivo del credito accertato nella sentenza n. 5016/2021, trattandosi di somme ricavate dalle vendite 6
avvenute anteriormente al 2005, ovvero prima della dichiarazione di fallimento, di beni gravati dall'ipoteca accesa in favore del creditore FO.
Anche in ordine a tale profilo la opposizione , formulata con riferimento alle conclusioni precisate nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in data 20 novembre 2024 non può essere accolta.
In proposito vale rilevare che, al contrario di quanto solo labialmente allegato da parte opponente, dalle acquisizioni processuali non emergono elementi idonei a dimostrare che il fatto costitutivo del privilegio di cui è titolare il creditore FO, ovvero che i beni già venduti e del cui ricavato si discute ai fini della pretesa restitutoria della curatela fallimentare, fossero gravati dall'ipoteca accesa a garanzia dei crediti ammessi al passivo fallimentare con la detta sentenza n. 5016/2021.
Né a diversa conclusione può addivenirsi esaminando l'istanza di insinuazione tardiva formulata dal creditore FO procedente, in esito alla quale è stata emessa quella sentenza in quanto neanche da quella istanza si evincono elementi fattuali da valutarsi globalmente, che consentono di addivenire alla prova che le somme ammesse al grado ipotecario con la detta sentenza vadano riferite a cespiti non ancora venduti alla data della dichiarazione di fallimento .
A bene vedere l'impiego nella detta istanza di una locuzione equivoca emerge dalla stessa sentenza
( vedi pag. 4) nella quale il creditore procedente formula con la insinuazione tardiva la seguente richiesta “…in linea ipotecaria: - per sorte € 994.665,81 - per interessi al 31.12.2007 € 387.730,48
- per interessi legali dal 1.1.2008 al 10.2017 € 151.865,03 Oltre agli ulteriori interessi al tasso legale sino alla data della vendita degli immobili ipotecati a garanzia del credito ed alla differenza tra interessi legali e convenzionali che saranno quantificati all'atto della vendita….” locuzione quest'ultima che non è certo risolutiva in ordine al raccordo delle somme pretese con le vendite eseguite prima del fallimento in quanto piuttosto denota che a quella data ci sono immobili non venduti.
Nella sentenza la ammissione al rango ipotecario ( vedi pag. 25) viene disposta come segue “… a) per euro 464.811,21 per sorte capitale;
b) al medesimo rango, per gli interessi moratori, ex art. 2855, comma 3, c.c. nei limiti della domanda, dal 1/1/2005 al 26/1/2007 (cioè sino all'indicata data di dichiarazione del fallimento) e per quelli successivi sino alla vendita del compendio ipotecato, al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c.”, .
Non vi sono elementi fattuali inequivoci, essendovene senz'altro di equivoci rilevati dallo stesso giudice, che consentono di affermare che il credito accertato nella sentenza che ha accolto la domanda di ammissione al passivo sia riferibile ai cespiti già oggetto di vendita prima del fallimento, così come riportati nei decreti di trasferimento evocati dal creditore FO .
Invero per addivenire a tale conclusione sarebbe stato necessario dimostrare che il diritto all'ammissione ed al riconoscimento del privilegio FO che i cespiti venduti siano coperti 7
dall'unica garanzia ipotecaria (iscritta presso la conservatoria il 19.11.1988 ai nn. 19212/2001) che assiste parte del credito ammesso in sede di insinuazione tardiva e definita con la sentenza citata, e che il ricavato della vendita (laddove si tratti di beni asserviti dalla detta specifica ipoteca) sia stato destinato a garantire il credito del mutuo garantito da tale specifica ipoteca.
Tuttavia tale riscontro probatorio è mancato, non essendo certo idonee a colmarlo le generiche allegazioni fornite dall'opponente, che avrebbe quantomeno dovuto individuare i singoli decreti di trasferimento collegati ai beni immobili venduti e il collegamento degli stessi alla iscrizione ipotecaria, esplicitando adeguatamente il collegamento fra il singolo immobile e la iscrizione ipotecaria posta a fondamento dell'ammissione tardiva.
Del resto non può farsi a meno di rilevare poi che la necessità di far luogo ad una disamina delle formalità gravanti su ciascuno dei beni immobili per il cui prezzo si pretende da parte dell'odierno opponente di invocare la garanzia ipotecaria si impone anche alla luce delle evidenze processuali che scaturiscono dalla massiva produzione dell'opponente dalla quale emergono una serie di elementi fattuali che, esaminati secondo il principio dell'id quod plerumque accidit , dimostrano come su ciascuno dei beni trasferiti gravino due o tre ipoteche.
Ne consegue che rimane così sprovvisto di prova, condividendosi l'argomento difensivo svolto dalla difesa della curatela, un elemento fattuale senz'altro dirimente ai fini della odierna decisione, ovvero se l'ipoteca eventualmente invocata sia prioritaria nel grado rispetto ad altre preesistenti, ovvero se l'ipoteca asseritamente individuata fosse a garanzia di un mutuo frazionato e se la quota frazionata interessata sia stata già soddisfatta o sia stata oggetto di aggressione in via esecutiva.
Né certo per colmare tale carenza probatoria oltre che allegativa, potrebbe farsi luogo alla nomina di
CTU invocata dal creditore FO, ostandovi una duplice serie di fattori.
In primo luogo la considerazione, di carattere generale, che la finalità tipica della CTU non è quella di acquisire al processo elementi di prova che incombe ad una delle parti, nel caso l'odierno opponente, produrre oltre che allegare, laddove invece sono stati massivamente versati in atti le formalità gravanti su ciascuno dei beni immobili per il cui prezzo l'opponente pretende di invocare la garanzia ipotecaria omettendo di evidenziarne gli elementi fondanti.
Di poi non può ignorarsi la specificità del modulo processuale disciplinato dall'art. 617 cpc invocato dalla odierna opponente nel presente giudizio, caratterizzato da stringenti termini decadenziali che verrebbero inammissibilmente surrettiziamente aggirati se fosse consentita la estensione del thema decidendum proposta dalla difesa di parte opponente nelle conclusioni , fermo restando comunque la mancanza di specifica individuazione di elementi che consentano di raccordare la somma che corrisponde al credito ammesso al passivo coperto da credito FO con i beni venduti in sede di 8
procedura esecutiva immobiliare, sì da giustificare l'attribuzione in via provvisoria degli eventuali importi ricavati dalla vendita dei beni assoggettati ad ipoteca fondiaria.
Per queste assorbenti ragioni la proposta opposizione va rigettata.
Quanto alle spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M n. 55 /2014 e successive modifiche.
Nulla nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
3113/2024 rigetta la opposizione proposta da quale mandataria di Parte_1 [...]
e la condanna al rimborso in favore del Fallimento delle spese processuali che si Parte_2
liquidano nella somma di euro 14.103, 00 oltre al rimborso spese generali, iva e cpa
Siracusa 29 marzo 2025 Il Giudice
. Dott.ssa Concetta Maiore