Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/04/2025, n. 759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 759 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
5390/2019 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA Seconda Sezione Civile VERBALE DELLA CAUSA Oggi 17/04/2025, alle ore 11.29, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. Filippo Alessi il quale insiste nella eccezione di CP_1 improcedibilità dell'azione in virtù dell'omesso esperimento della mediazione perché agli atti del giudizio vi è un verbale di mediazione che sembra riferirsi ad un giudizio diverso;
per l'Avv. C. Demestri per delega degli avv.ti Zurlo ed Ornati il Controparte_2 quale insiste nelle proprie posizioni processuali Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali. Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 24.10.2019, la sig.ra CP_1
(C.F.: ) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 997/2019 C.F._1 emesso il 18.06.2019 e notificato in data 21 ottobre 2019 con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto, su istanza della il pagamento della somma di € Controparte_2
19.966,29 oltre interessi sulla sola sorte capitale dal 31.12.2016 sino al soddisfo oltre gli interessi dalla mora sino al soddisfo, e le spese e l'onorario del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 685,50, di cui € 145,50 per rimborso spese esenti art. 15 D.P.R. 633/72 ed € 540,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi CPA ed IVA, come per legge, e successive occorrende;
chiedeva, in via preliminare, che il Tribunale adito accogliesse l'opposizione; nel merito chiedeva che il Tribunale adito revocasse e/o annullasse il decreto ingiuntivo opposto perché insussistente il preteso credito per la intervenuta totale prescrizione;
dichiarasse l'insussistenza della pretesa creditoria di in via subordinata, chiedeva che il Tribunale dichiarasse la Controparte_2 nullità degli interessi applicati in quanto superiori ai limiti legali e accertasse l'esatta debenza attraverso la produzione di atti contabili di cui richiedeva l'esibizione ex art. 210 c.p.c. in via istruttoria;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
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- contestava la capacità processuale della parte opposta;
- deduceva la carenza di legittimazione attiva in capo alla ricorrente in monitorio;
- formulava eccezione di prescrizione del credito allegato nel ricorso monitorio;
- contestava la legittimità degli interessi contabilizzati in quanto superiori al tasso soglia. Con comparsa del 16.03.2020 si costituiva in giudizio la (P. IV Controparte_2
Gruppo Kruk Italia C.f. , la quale rassegnava le seguenti P.IVA_1 P.IVA_2 conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, di rito
-dichiarare l'improcedibilità della presente opposizione a decreto ingiuntivo per il mancato rispetto del termine stabilito ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa;
In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.997/2019, R.G. n. 144/2018, del 18/06/2019 emesso dal Tribunale di Messina, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 997/2019, R.G. n. 144/2018, del 18/06/2019 emesso dal Tribunale di Messina In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, la signora Parte_1 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma Controparte_2 che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IV e Cpa, nonché successive occorrende.”; contestava, inoltre, le richieste formulate in via istruttoria ex adverso. Con le note del 7.1.2021 parte opponente rilevava di aver tempestivamente iscritto la causa a ruolo il 31.10.2019. Alla prima udienza del 28.01.2021 il Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 997/2019; onerava parte opposta dell'attivazione della mediazione obbligatoria nei termini di legge;
e rinviava all'udienza del 24 febbraio 2022. All'udienza del 24.02.2022 il Giudice concedeva i termini ex art.183 c.6 c.p.c. peri l deposito di memorie e la causa era rinviata all'udienza del 6.04.2023. Parte opposta depositava le memorie ex art.183 c.6 n. 2 e n.3 e all'udienza del 27.4.2023; il Giudice fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale del 27.2.2025, poi differita al 17.4.2025. All'udienza del 17.4.2025 la causa, dopo la discussione orale, era decisa. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di improcedibilità del giudizio per effetto del preteso omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, sì come reiterata dall'opponente anche nel corso della discussione;
infatti, parte opposta in data 13.2.2022 ha ritualmente depositato il verbale di mediazione relativo alla presente controversia. Nella memoria conclusiva l'opponente reiterava l'eccezione di improcedibilità del giudizio per difetto di notifica del decreto ingiuntivo opposto perché la prima notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo non avrebbe sortito effetto alcuno essendo stato restituito al mittente l'atto con la relata negativa per indirizzo insufficiente;
successivamente nel mese di ottobre 2019, la società opposta procedeva con la notifica ai sensi dell'art.143 c.p.c. ma l'indicazione dell'indirizzo rimaneva insufficiente “essendo il Santo una specificazione Pt_2 della via Comunale Santo e soprattutto mancando l'indicazione dell'interno 26 che
pagina2 di 5 differenzia le varie palazzine Iacp n. 17 del vill. Santo.”; nonché l'eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione disposto dal Giudice;
infine, parte opponente argomentava il difetto della titolarità del credito in capo alla ricorrente in monitorio. La società opposta con le note conclusive forniva documentazione comprovante la notifica dell'invito alla mediazione obbligatoria ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta. Le parti discutevano oralmente la causa all'udienza odierna e la causa veniva decisa. Preliminarmente occorre soffermarsi sull'eccezione di tardiva iscrizione a ruolo della causa come avanzata da parte opposta con la comparsa di costituzione. Deve escludersi la dedotta tardiva iscrizione a ruolo della citazione in opposizione;
ciò che si ricava dal mero raffronto tra la data di notifica di essa alla parte opposta, risalente al 24.10.2019, e la data di iscrizione a ruolo della causa del 31.10.2019, quindi nel pieno rispetto del termine di giorni 10 prescritto dal codice di rito (165 e 645 c.p.c.).
Va, poi, affermata la capacità processuale della parte opposta. Invero, come si ricava dal documento n. 2 allegato al ricorso monitorio, in data 05/07/2016, con atto a rogito per Notaio , in AN (MI), Rep. n. 327 – Persona_1
Racc. n. 104, ha conferito a procura speciale Controparte_2 Parte_3 anche per “i) riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre de crediti dei quali la Società è e diverrà titolare e diritti collegati, nonché ii)gestire e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data della presente procura speciale, con riferimento ai Crediti nei confronti dei debitori ceduti e/o dei garanti e/o degli aventi causa di detti debiti ceduti e garanti”; va, poi, rilevato, dal medesimo documento, che tra i poteri conferiti da al nominato procuratore, vi sono quello di “agire e resistere, anche ai sensi Controparte_2 degli articoli 75, 77 e 83 del codice di procedura civile, avanti qualsiasi autorità giudiziaria per qualsiasi questione di natura civile, penale ed amministrativa relativa ai Crediti, con ogni conseguente facoltà di promuovere azioni, comparire e costituirsi in giudizio, proporre domande riconvenzionali e chiamare terzi in causa […]”, quello di “conferire le necessarie procure alle liti, con ogni piú ampia ed opportuna facoltá in proposito” nonché quello di
“compiere ogni altro atto necessario all'esercizio dei poteri conferiti con la presente procura speciale, nonché delegare a sua volta, in tutto o in parte, sotto la propria responsabilità e vigilanza, per le attività e gli atti sopra elencati, ai propri amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti, in conformità alle regole interne del ; come si ricava Parte_4 dalla stessa Gazzetta Ufficiale utilizzata per la pubblicazione della cessione del credito per cui è controversia ha conferito a il ruolo di Controparte_2 Parte_3 special servicer deputato all'amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti oggetto di cessione in blocco e, quindi, anche di quello oggetto della presente contesa;
infime, come si ricava dal documento n. 3 allegato al ricorso monitorio in data 22/06/2017,con atto a rogito per Notaio in AN (MI), Rep. n. 25786 –Racc. n. 5885, la società Persona_2 [...] incorporante) è subentrata in tutto il patrimonio attivo e passivo di CP_3 [...]
(incorporata e già procuratrice di ed in tutte le ragioni, Parte_3 Controparte_2 diritti, obblighi ed impegni di quest'ultima, di qualsiasi natura e genere, nessuno escluso ed eccettuato, e ciò a seguito di una fusione per incorporazione ex artt. 2501 e ss. c.c., con efficacia giuridica dal giorno 01/07/2017; dal che si ricava la piena capacità processuale – di stare in giudizio - di n.q. di procuratrice di Controparte_4 Controparte_2
pagina3 di 5 Nelle superiori considerazioni può ritenersi assorbita anche la questione, appena accennata dall'opponente, sulla dedotta inesistenza di ragioni di debito nei confronti della fermo l'ulteriore rilievo, laddove la generica questione debba Parte_3 ritenersi estesa anche alla titolarità del credito in capo all'odierna parte opposta, che v'è prova in atti di siffatta titolarità; l'odierna opposta ha, infatti, prodotto copia della comunicazione inviata all'odierna parte opponente avente ad oggetto la cessione del credito in contesa;
ha, poi, prodotto l'avviso di cessione di cui alla G.U., Parte Seconda, n. del 18-2-2017 (dalla quale si ricavano criteri di inclusione del credito stringenti e compatibili con il credito in contesa); documentazione, quindi, sufficiente a fornire prova della successione nel diritto di credito azionato dall'odierna opposta. Il motivo facente leva sulla pretesa applicazione di interessi ultra-soglia rilevante ai fini dell'usura è connotata da una genericità tale da rendere inammissibile la doglianza;
il contenuto assolutamente generico e insufficiente delle allegazioni, prive di ogni riferimento concreto ai tassi che si assumono applicati illegittimamente, nonché al tasso di interessi contrattuale che si assume illegittimo, alla metodologia di calcolo del tasso di interessi usurario, ai modi, tempi e misura dello scostamento rispetto alla soglia di tollerabilità stabilita per legge, non consentono di esaminare l'eccezione nel merito;
la parte che deduce la violazione del divieto di usura e quindi della L. 108/996 ha l'onere, infatti, di allegare in modo specifico l'avvenuto superamento del tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca d'Italia, perché la verifica del Giudice va condotta nei limiti della contestazione sollevata dalla parte, che deve essere fondata su criteri giuridici corretti;
in presenza di una contestazione generica o basata su criteri manifestamente scorretti, il Giudice non può ammettere nessuna consulenza tecnica, che avrebbe l'inevitabile effetto di aggirare l'onere della prova gravante sulla parte che eccepisce l'usura, colmandone le deficienze assertive e probatorie con una indagine di carattere puramente esplorativo;
l'opponente ha anche omesso di produrre i D.M. (trimestrali) di riferimento per la verifica, con specifico riferimento alla tipologia di contratto intercorso tra le parti, del rispetto, nella fase della pattuizione degli interessi corrispettivi, della soglia rilevante ex lege 1996 n. 108. Il motivo d'opposizione facente leva sulla pretesa consumazione del termine di prescrizione estintiva è parimenti generico e come tale insuscettibile di vaglio nel merito;
parte opponente ha omesso di indicare la tipologia di prescrizione invocata, il dies a quo dal quale – per tesi – sarebbe decorso il termine di prescrizione e la sua data di consumazione;
resta fermo che agli atti del giudizio v'è evidenza documentale della data dell'ultimo movimento del rapporto negoziale (di durata) risalente all'anno 2012; ciò che consente di escludere – con il mero raffronto tra la data di chiusura del rapporto e la data di notifica del ricorso monitorio risalente all'anno 2019 - che il credito – appunto maturato nell'anno 2012
– siasi estinto per prescrizione. Le spese di lite, liquidate come dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che parte opponente deve essere condannata al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. U. Scavuzzo, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5390/2019 R.G. promossa dalla sig.ra nata a [...] il [...] (C.F.: ) ed CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Messina, Via Santa Maria del Selciato, 4 presso lo studio pagina4 di 5 dell'avv. Filippo Alessi che la rappresenta e difende giusta procura in atti, parte opponente e resistente in monitorio, contro (P. IV , con sede legale Controparte_2 P.IVA_2 in AN (MI) al Foro Buonaparte n. 12,e per essa, quale procuratore, (P. Controparte_3
IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_3
AN (MI) al Foro Buonaparte n. 12, nonché sede operativa in La Spezia (SP) alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. C.F._2 C.F._3 del Foro di La Spezia, giusta procura in atti, parte opposta, così provvede: a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo;
b) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta CP_1 delle spese di lite che liquida in € 1.700,00 oltre s.g. al 15%, iva e cassa. Messina, il 17.4.2025 Il Presidente di Sezione
(dott. Ugo Scavuzzo)
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