Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
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N. Reg. Sent. Lav.
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Cron.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 8.4.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., sulle conclusioni delle parti del/della ricorrente ha emesso
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7196 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, n.q, di tutore provvisorio del fratello Parte_1 Parte_2
con l'avv.ta MINEO ANNA MARIA
[...]
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con le avv.te REINA CHIARA e ANTINORO
DANIELA
- resistente -
Controparte_2
-convenuta- oggetto: disabilità gravissima conclusioni delle parti: come da note sostitutive dell'udienza
DISPOSITIVO
1
- rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/05/2024 la parte ricorrente in epigrafe premettendo: che con istanza dell'8.11.2023 formulava richiesta di accesso al beneficio economico per le persone con disabilità gravissima di cui alla L.R. n.4 del 1° marzo 2017 e al D.P. n.532 nell' interesse del fratello Parte_2
che ad esito della visita esperita ai fini della valutazione della condizione di disabilità gravissima, l' di con provvedimento prot. 134911 del CP_3 CP_1
15.3.2024 del 31 marzo 2017 modificato con D.P. n.545 del 10 maggio 2017, riteneva il periziato non in condizione di disabilità gravissima in quanto "non in possesso dei requisiti previsti dall'Art.3, comma 2 del Decreto interministeriale del 26.09.2016";
conveniva in giudizio l' e la , CP_4 Controparte_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che il sig.re per le patologie di cui è affetto ha diritto all'accesso al Parte_2
beneficio economico per le persone con disabilità gravissima di cui alla L.R. n.4 del 1° marzo 2017e al D.P. n.532 del 31 marzo 2017 modificato con D.P. n.545 del 10 maggio 2017; per l'effetto • disporre l'annullamento dell'atto impugnato
e condannare le amministrazioni convenute a corrispondere al Sig. Pt_2
il beneficio economico per le persone con disabilità gravissima di cui alla L.R.
n.4 del 1° marzo 2017e al D.P. n.532 del 31 marzo 2017 modificato con D.P.
n.545 del 10 maggio 2017”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio la convenuta eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, CP_1
l'inammissibilità della domanda cautelare, contestando la fondatezza nel merito del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
2 Non si costituiva la , che pertanto rimaneva Controparte_2
contumace.
Ritenuta la giurisdizione, disposta CTU medico legale, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso non può essere accolto.
Con D.P. n 532/17 è stata prevista l'erogazione di un Controparte_2
trasferimento monetario diretto individuale quale assegno di cura per le prestazioni a carattere socio sanitario, al fine di consentire a ciascun beneficiario di far fronte, con carattere di urgenza, ai bisogni di assistenza, che, a seguito delle modifiche di tale decreto introdotte con il D.P. n° 545/17, è stato determinato in misura pari ad € 1.500,00 mensili, per tutti gli aventi diritto.
Alla luce della normativa regionale richiamata, il c.d. assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale, che consegue all'accertamento di natura tecnica di un requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro.
Ed infatti, la legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016, e vi riconnette l'erogazione di una prestazione economica predeterminata dalla fonte secondaria (D.P. n° 545/17) in un importo uguale per tutti i soggetti affetti da siffatta disabilità.
L'accertamento sanitario demandato all' quindi, rappresenta CP_3
esplicazione di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata come diritto soggettivo perfetto.
Ciò premesso, nel merito deve rilevarsi che la C.T.U. incaricata, Dott.ssa
, sulla base di accurate indagini medico-legali, ha accertato che Persona_1
3 non è soggetto in condizione di disabilità gravissima, così Parte_2
concludendo la propria relazione: “Allo stato attuale dalla valutazione medico- legale effettuata dalla scrivente ai fini della richiesta della condizione di disabilità gravissima (L.R. n. 4/2027 L.R n. 8/2017 modificato con DPR n.
545/17 e DPR 589/18) non si raggiungono i requisiti sanitari previsti dall'art.
3 c. 2 del Decreto Interministeriale per la categoria H per l'idoneità a questa condizione, confermando di fatto il giudizio espresso dalla II Sub Commissione
UVM Disabili Gravissimi A del 15.03.2024”.
Riportandosi a tale valutazione medica, esaustiva e immune da vizi logico giuridici, il ricorso pertanto va rigettato.
Spese di lite compensate, giusta dichiarazione reddituale ex art. 152 disp. att.
C.p.c.;
Spese di CTU poste a carico dell' . CP_4
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 23/04/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4