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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1352/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1352/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1
(C.F./P.I. ), rappresentati e PA C.F._2 difesi dall'avv. GROSSI SIMONA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTI ATTRICI contro
C.F./P.I. ), CP_1 C.F._3
(C.F./P.I. , rappresentati e difesi dall'avv. INDRIOLO Parte_3 C.F._4 ELISA e dall'avv. RUBERTO MELANIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._5
LORENZINI PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F./P.I. ), Controparte_3 P.IVA_1
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria di rito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione rigettata
NEL MERITO: accertare e dichiarare, per effetto della sentenza n. 52/2010 del Tribunale di Verbania, ed atteso che il IG. figlio dell'odierna attrice non è PA economicamente autosufficiente - avendo intrapreso con l'A.A. 2022/2023 il percorso di formazione universitaria di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso l'università del Piemonte pagina 1 di 10 Orientale/Facoltà di Novara – il perdurare del diritto dell'attrice all'assegnazione dell'ex casa coniugale, costituita da unità immobiliare situata in Verbania in P.zza Don Minzoni n. 8.
Rigettare la domanda riconvenzionale di parte convenuta in quanto tardiva e destituita di CP_1 fondamento.
Il tutto con favore delle spese di lite per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria in favore dello Stato e per la fase decisionale in favore degli attori”
Per i convenuti CP_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO Dichiarare inammissibile l'atto di citazione ex adverso proposto per inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire;
- NEL MERITO: in via principale: accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale a favore della IG.ra , in quanto né la stessa né il figlio Parte_1 maggiorenne occupano stabilmente l'appartamento di proprietà dei IG.ri in Persona_1 CP_1
Verbania Piazza Don Minzoni n. 8;
in via subordinata: ordinare a parte attrice l'esibizione annuale, a favore degli odierni convenuti, di tutta la documentazione meglio ritenuta idonea a comprovare la proficuità del percorso accademico intrapreso da ed il permanere della stabile e continuativa convivenza del medesimo Parte_4 con la IG.ra presso l'immobile sito in Verbania Piazza Don Minzoni n.
8. Parte_1 Con il favore dei compensi di patrocinio e delle spese di causa”.
Per il convenuto : PA
“Voglia l'On.le Tribunale di Verbania, rigettata ogni avversa domanda e/o eccezione, in via pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del IG. e, per Controparte_2 l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal presente procedimento;
in via principale e nel merito, dato atto che il IG. non è economicamente autosufficiente in quanto PA studente al primo anno di università in corso, ci si rimette ai conseguenti provvedimenti del Tribunale in ordine alla persistenza o meno del diritto di assegnazione della abitazione sita in Verbania, p.zza
Don Minzoni, 8 in capo alla IG.ra in quanto genitore del IG. Parte_1 [...]
con lei convivente in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Verbania nr. PA
52/2010; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.”
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 PA
hanno convenuto in giudizio
[...] CP_1 CP_4 P_
e opponendosi all'esecuzione e chiedendo
[...] Controparte_3
che fosse accertato e dichiarato il perdurare del diritto di Parte_1 all'assegnazione dell'ex casa coniugale, non essendo il figlio economicamente autosufficiente. In particolare hanno dedotto:
- che, nella sentenza n. 52/2010 del Tribunale di Verbania di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e era stata Parte_1 Controparte_2 disposta l'assegnazione della ex casa coniugale, di proprietà del solo , a favore di PA
in considerazione della collocazione presso la stessa del figlio a tempo minorenne, Pt_1
nato dall'unione coniugale;
PA
- che nel corso degli anni aveva omesso di pagare le spese condominiali Controparte_2 relative all'immobile indicato come ex casa coniugale, sicché il ottenuto Controparte_3
il titolo esecutivo di pagamento di tali spese, aveva avviato una procedura esecutiva immobiliare n.
RG.EI 107/2019 finalizzata all'espropriazione ed alla vendita della predetta unità immobiliare;
- che l'attrice era intervenuta nella predetta procedura esecutiva al fine di veder soddisfatte, all'esito della vendita dell'immobile, le proprie ragioni di credito nei confronti dell'ex coniuge relative all'obbligo di mantenimento;
- che l'immobile oggetto della procedura era stato messo all'incanto ed acquistato nel febbraio 2022 dai
IG.ri e e, all'esito del deposito delle somme relative all'avvenuto CP_1 CP_4
acquisto, il Tribunale di Verbania aveva emetteva in data 18.05.2022 il relativo decreto di trasferimento della proprietà a favore degli acquirenti;
- che in data 11.07.2022, il Custode Giudiziario aveva notificato a richiesta degli acquirenti, l'avviso di sloggio nei confronti della IG.ra
[...]
; Parte_1
- che in data 13.07.2022 aveva depositato ricorso in opposizione agli atti esecutivi nella Pt_1
procedura RGEI n. 107/2019 opponendosi alla liberazione dell'immobile e richiamando a tal fine il proprio diritto di godimento del medesimo disposto dalla sentenza n. 52/2010 del Tribunale di pagina 3 di 10 Verbania, regolarmente trascritta, atteso che non erano mutati i presupposti sulla base dei quali le era stata assegnata l'ex casa coniugale;
- che, infatti, aveva dedotto di convivere stabilmente con il figlio , il PA
quale non era ancora in grado di mantenersi autonomamente sul piano economico, in quanto si era iscritto al primo anno di corso della Facoltà di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche dell'Università del
Piemonte Orientale di Novara per l'Anno Accademico 2022/2023;
- che la procedura non aveva ad oggetto l'opposizione al decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile a seguito di una regolare procedura di vendita, bensì era stata dispiegata avverso alla comunicazione di accesso del custode per la verifica della liberazione dell'immobile, la quale era stata notificata all'attrice il giorno 11.07.2022;
- che il Giudice delle esecuzioni aveva ritenuto che l'opposizione fosse tempestiva e aveva disposto la sospensione dell'esecuzione dando termine all'opponente sino al 31.10.2022 per l'inizio della causa di merito;
- che gli acquirenti dell'immobile avrebbero dovuto essere a conoscenza del vincolo gravante sull'immobile, debitamente trascritto, e dei conseguenti diritti dell'odierna attrice;
- che, pur nella consapevolezza della necessità di verificare la proficuità degli studi intrapresi, permanevano i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, non essendo il figlio PA
economicamente sufficiente.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e CP_1 CP_4
chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda per carenza d'interesse ad agire e, nel merito, che fosse ordinato a parte attrice l'esibizione annuale, a favore degli odierni convenuti, di tutta la documentazione ritenuta idonea a comprovare la proficuità del percorso accademico intrapreso da ed il permanere della stabile e continuativa convivenza del PA
medesimo con In particolare hanno esposto: Parte_1
- che, in mancanza di liberazione spontanea dell'immobile oggetto di decreto di trasferimento, in data
11.07.2022, il Custode di Aste Giudiziarie aveva comunicato al debitore esecutato ( P_
) e alla IG.ra la data (05.08.22) entro la quale doveva avvenire lo sloggio, pena
[...] Pt_1
l'esecuzione coattiva anche mediante l'impiego della forza pubblica;
pagina 4 di 10 - che con istanza del 11.7.2022 aveva chiesto al G.E. di disporre la Parte_1 correzione del decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile, riconoscendo l'esistenza del diritto di assegnazione della casa coniugale ex art. 337 sexies c.c. in forza della trascrizione della sentenza n. 52/2010 del Tribunale di Verbania, avvenuta in data 01.04.2015;
- che il Tribunale aveva riqualificato l'istanza come opposizione agli atti esecutivi in relazione all'ordine di trasferimento ex art. 586.2 cpc del 28.04.2022, con il quale era stato ordinato alla debitrice o a chiunque altro si trovasse, senza titolo opponibile agli aggiudicatari, nel possesso o nella detenzione dell'immobile, sito in Verbania - Piazza Don Minzoni n. 8;
- che l'odierna attrice, producendo già nel corso della fase sommaria l'iscrizione alla facoltà di CFT dell'Università del Piemonte orientale per A.A. 2022/2023, aveva dato quantomeno prova di un inizio di ciclo di studi universitario, la cui proficuità e serietà, entro il 31.10.2022 (data entro cui doveva essere instaurato il giudizio di merito), non poteva essere messa in discussione;
- che, in assenza di contestazione di tale diritto, difettava l'interesse ad agire, come previsto dall'art. 100 c.p.c., all'azione instaurata, essendo state sospese le operazioni di liberazione dell'immobile;
- che il sacrificio nel godimento della casa familiare era, pertanto, condizionato dal concreto accertamento della situazione di non indipendenza;
- che, a fronte della totale compromissione del diritto di proprietà dei convenuti, l'attrice doveva fornire annualmente, mediante la produzione dell'estratto del libretto universitario virtuale del figlio, la prova della prosecuzione degli studi, da cui poter desumere l'esistenza di un iter in corso di svolgimento tempestivo e proficuo.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , chiedendo, in via Controparte_2
preliminare, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dello stesso e, nel merito, che fosse dato atto che non era economicamente autosufficiente in quanto studente al primo PA
anno di università in corso, rimettendosi ai conseguenti provvedimenti del Tribunale in ordine alla persistenza o meno del diritto di assegnazione della abitazione In particolare ha esposto:
- che non poteva essere parte del presente giudizio in quanto non era più Controparte_2 proprietario dell'immobile oggetto della procedura esecutiva;
pagina 5 di 10 - che il presente procedimento derivava da un'opposizione agli atti esecutivi nel quale non era parte
; PA
- che, in ogni caso, il figlio del debitore, pur essendo maggiorenne, non era ancora economicamente autosufficiente, sicché permaneva il requisito per l'assegnazione della casa coniugale.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 1.3.2023 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, c.6, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 13.9.2023, all'esito della quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata in data 7.2.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c., la quale è stata rinviata al 15.7.2024 a seguito dell'assegnazione del fascicolo alla scrivente. Nelle note scritte sostitutive d'udienza e Persona_2
hanno allegato nuove circostanze relative alla mancata permanenza degli attori nella casa Pt_3 coniugale oggetto d'assegnazione, sicché è stato assegnato agli attori termine sino al 30.9.2024 per il deposito di note scritte al fine di dedurre in merito alle circostanze illustrate dai convenuti. È stata, quindi, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c. in data
16.12.2024, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di P_
sollevata da quest'ultimo per non essere più proprietario del bene aggiudicato dai
[...]
convenuti e L'eccezione non è fondata, in quanto CP_1 CP_4 P_
era parte del procedimento esecutivo immobiliare n. RG.EI 107/2019 finalizzata
[...] all'espropriazione ed alla vendita dell'immobile di sua proprietà, sicché lo stesso è stato correttamente convenuto nella presente opposizione agli atti esecutivi scaturita dalla predetta procedura esecutiva.
Per le medesime considerazioni deve, invece, essere affermato il difetto di legittimazione attiva in capo a il quale non aveva in alcun modo preso parte al procedimento PA
esecutivo.
Nel merito, giova premettere che l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. investe – com'è noto – l'an dell'esecuzione, ossia il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni (cfr. ex multis Cass.
n. 15561/2001; Cass. n. 9297/99). Oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. è, alla stregua dell'ampia formulazione di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto pagina 6 di 10 della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all' art. 617 c.p.c. che investe, invece, il quomodo di tale esecuzione.
Ne consegue che il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 6262 del 2005).
Nella specie, la presente opposizione trae origine da una procedura esecutiva avente ad oggetto un immobile sito in Verbania Piazza Don Minzoni 8 di proprietà, al momento del pignoramento, per l'intero, del debitore esecutato , il quale aveva contratto con Controparte_2 [...]
, di cui era stata dichiarata la cessazione degli effetti con la sentenza del Controparte_5
Tribunale di Verbania n.52/2010. Tale immobile è stato trasferito a e CP_1 Pt_3
in forza di decreto di trasferimento datato 27.4.2022 e notificato a
[...] [...]
in data 16.05.2022. In mancanza di liberazione spontanea del predetto immobile, in Parte_1
data 11.07.2022, il Custode di Aste Giudiziarie ha comunicato al debitore esecutato, P_
, e la data (05.08.22) entro la quale doveva avvenire lo sloggio,
[...] Parte_1 pena l'esecuzione coattiva anche mediante l'impiego della forza pubblica. L'odierna attrice, creditrice intervenuta nella procedura, in data 11.7.2022 ha depositato istanza di correzione del decreto di trasferimento chiedendo di riconoscere “l'esistenza del diritto di assegnazione della casa coniugale ex art. 337 sexies C.c. come trascritto dalla IG.ra in data 01.04.2015”. Parte_1
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 20.9.2022, ha correttamente qualificato la richiesta come opposizione agli atti esecutivi in relazione all'ordine ex art. 586 secondo comma c.p.c. contenuto nel decreto di trasferimento, di cui l'aggiudicatario aveva chiesto l'attuazione al custode. All'interno della procedura esecutiva avviata dal per il pagamento delle spese Controparte_3 condominiali, l'atto della procedura esecutiva impugnata ex art 617 c.p.c. è, dunque, rappresentato dall'ordine di liberazione dell'immobile di cui alla comunicazione dell'11.7.2022.
pagina 7 di 10 Va, inoltre, osservato che il decreto di trasferimento non è stato accompagnato da alcun atto di intimazione al rilascio rivolto a quale occupante dell'immobile, sicché Parte_1 quest'ultima, al momento della notifica di tale provvedimento, non aveva motivo di dubitare che venisse disconosciuto il proprio diritto d'assegnazione dell'abitazione. L'opposizione è stata, invece, tempestivamente proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della comunicazione di accesso del custode per la verifica dell'avvenuta liberazione del bene dell'11.7.2022.
In merito all'eccezione sollevata dagli odierni convenuti, acquirenti dell'immobile, occorre osservare che il Giudice dell'esecuzione, stante la presentazione di un'opposizione all'ordine di rilascio dell'immobile, ha disposto la sospensione della procedura di liberazione dello stesso e non del processo esecutivo come previsto dall'art. 624 c.p.c. Pertanto, la mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine assegnato dal Giudice non avrebbe determinato l'estinzione del processo e la cancellazione della trascrizione del pignoramento come previsto dall'art. 624 c.p.c. Va, pertanto, ravvisato in capo all'odierna attrice un interesse alla presentazione della presente opposizione, al fine d'ottenere una accertamento circa l'insussistenza del diritto di procedere alla liberazione dell'immobile sulla base della comunicazione del custode datata 11.7.2022.
Al riguardo, va osservato che l'odierna attrice, in forza della sentenza n. 52/2010 del Tribunale di
Verbania, trascritta in data 01.04.2015, è titolare del diritto d'assegnazione della ex casa coniugale, essendo stabilmente convivente con il figlio non economicamente autosufficiente. PA
Risulta, infatti, provato che , divenuto nel frattempo maggiorenne, ha completato PA nell'anno scolastico 2021/2022 la scuola superiore con il conseguimento del Diploma di Maturità e si è iscritto facoltà di CFT dell'Università del Piemonte orientale per l'anno accademico 2022/2023.
Pertanto, lo stesso ha intrapreso un percorso di studi superiori che lo mantiene in una condizione di non autosufficienza economica, portandolo a continuare a dipendere economicamente dalla madre ed odierna attrice
È noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui al raggiungimento della maggiore età “l'obbligo al mantenimento può proseguire in ragione della prova di un percorso di studi o di un percorso formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica” e che “la capacità di mantenersi e l'attitudine al
pagina 8 di 10 lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito” (Cass. 14.8.2020, n. 17183).
Al riguardo, parte attrice ha formulato la richiesta, cui si sono associati i convenuti CP_1
d'individuare i criteri di proficuità del percorso accademico intrapreso da . Tale PA profilo esula, tuttavia, dal presente giudizio che, essendo un'opposizione agli atti esecutivi, ha esclusivamente ad oggetto la valutazione circa la sussistenza o meno del diritto degli aggiudicatari dell'immobile d'ottenere la liberazione dello stesso. Le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi non è, infatti, un corpo autonomo rispetto all'azione esecutiva, ma solo una deviazione negativa dell'azione concretamente svolta.
In ogni caso, pur sussistendo un interesse da parte degli odierni acquirenti dell'immobile alla verifica nel tempo della permanenza dell'attuale condizione di non autosufficienza economica di PA
, non spetta al giudicante stabilire i criteri da applicare in futuro per verificare la proficuità e la
[...] costanza del percorso di studio intrapreso dal figlio. L'odierno giudizio concerne, infatti, soltanto l'accertamento circa la sussistenza di un diritto degli acquirenti dell'immobile ad ottenere la liberazione dell'immobile sulla base della comunicazione del custode dell'11.7.2022. Tale limitazione dell'oggetto della presente causa esclude, altresì, che in tale sede debba essere accertato se l'immobile sia ancora abitato da e dal figlio, sicché non assumono rilevanza le circostanze Parte_1
sopravvenute dedotte dai convenuti in merito all'eventuale cessazione dell'occupazione CP_1 dell'immobile da parte degli stessi.
Conclusivamente, deve, dunque, essere affermato che in capo agli aggiudicatari dell'immobile non sussiste il diritto di dare esecuzione all'ordine di rilascio ex art. 586, secondo comma, c.p.c., in quanto risulta dimostrato che, all'epoca dell'avvio delle operazioni di liberazione dell'immobile, l'attrice era assegnataria dell'ex casa coniugale e vi era la permanenza di tale diritto, essendo Pt_1
convivente con il figlio non ancora autonomo dal punto di vista economico per aver intrapreso gli studi universitari.
La posizione di non autosufficienza economica di al momento della richiesta di PA liberazione dell'immobile non è stata oggetto di contestazione né da parte di P_
, né da parte degli aggiudicatari del bene, i quali nella comparsa di costituzione e risposta
[...]
hanno, altresì, riconosciuto che tale circostanza era stata già dimostrata nella fase sommaria. La
pagina 9 di 10 mancata contestazione di tale profilo da parte dei convenuti giustifica l'integrale compensazione delle spese sia nei confronti di sia nei confronti di e Controparte_2 CP_1 CP_4
nonché del contumace
[...] Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che non sussiste il diritto degli acquirenti e a procedere alla liberazione dell'immobile sito in Verbania CP_1 CP_4
Piazza Don Minzoni 8 sulla base della comunicazione del Custode di Aste Giudiziarie dell'11.7.2022, essendo assegnataria dell'immobile ex art. 337sexies c.c.; Parte_1
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Verbania, 15.1.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1352/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), Parte_1 C.F._1
(C.F./P.I. ), rappresentati e PA C.F._2 difesi dall'avv. GROSSI SIMONA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore,
PARTI ATTRICI contro
C.F./P.I. ), CP_1 C.F._3
(C.F./P.I. , rappresentati e difesi dall'avv. INDRIOLO Parte_3 C.F._4 ELISA e dall'avv. RUBERTO MELANIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._5
LORENZINI PAOLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F./P.I. ), Controparte_3 P.IVA_1
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per gli attori:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni declaratoria di rito, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione rigettata
NEL MERITO: accertare e dichiarare, per effetto della sentenza n. 52/2010 del Tribunale di Verbania, ed atteso che il IG. figlio dell'odierna attrice non è PA economicamente autosufficiente - avendo intrapreso con l'A.A. 2022/2023 il percorso di formazione universitaria di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso l'università del Piemonte pagina 1 di 10 Orientale/Facoltà di Novara – il perdurare del diritto dell'attrice all'assegnazione dell'ex casa coniugale, costituita da unità immobiliare situata in Verbania in P.zza Don Minzoni n. 8.
Rigettare la domanda riconvenzionale di parte convenuta in quanto tardiva e destituita di CP_1 fondamento.
Il tutto con favore delle spese di lite per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria in favore dello Stato e per la fase decisionale in favore degli attori”
Per i convenuti CP_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO Dichiarare inammissibile l'atto di citazione ex adverso proposto per inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire;
- NEL MERITO: in via principale: accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale a favore della IG.ra , in quanto né la stessa né il figlio Parte_1 maggiorenne occupano stabilmente l'appartamento di proprietà dei IG.ri in Persona_1 CP_1
Verbania Piazza Don Minzoni n. 8;
in via subordinata: ordinare a parte attrice l'esibizione annuale, a favore degli odierni convenuti, di tutta la documentazione meglio ritenuta idonea a comprovare la proficuità del percorso accademico intrapreso da ed il permanere della stabile e continuativa convivenza del medesimo Parte_4 con la IG.ra presso l'immobile sito in Verbania Piazza Don Minzoni n.
8. Parte_1 Con il favore dei compensi di patrocinio e delle spese di causa”.
Per il convenuto : PA
“Voglia l'On.le Tribunale di Verbania, rigettata ogni avversa domanda e/o eccezione, in via pregiudiziale, accertarsi e dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del IG. e, per Controparte_2 l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal presente procedimento;
in via principale e nel merito, dato atto che il IG. non è economicamente autosufficiente in quanto PA studente al primo anno di università in corso, ci si rimette ai conseguenti provvedimenti del Tribunale in ordine alla persistenza o meno del diritto di assegnazione della abitazione sita in Verbania, p.zza
Don Minzoni, 8 in capo alla IG.ra in quanto genitore del IG. Parte_1 [...]
con lei convivente in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Verbania nr. PA
52/2010; in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite.”
pagina 2 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 PA
hanno convenuto in giudizio
[...] CP_1 CP_4 P_
e opponendosi all'esecuzione e chiedendo
[...] Controparte_3
che fosse accertato e dichiarato il perdurare del diritto di Parte_1 all'assegnazione dell'ex casa coniugale, non essendo il figlio economicamente autosufficiente. In particolare hanno dedotto:
- che, nella sentenza n. 52/2010 del Tribunale di Verbania di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e era stata Parte_1 Controparte_2 disposta l'assegnazione della ex casa coniugale, di proprietà del solo , a favore di PA
in considerazione della collocazione presso la stessa del figlio a tempo minorenne, Pt_1
nato dall'unione coniugale;
PA
- che nel corso degli anni aveva omesso di pagare le spese condominiali Controparte_2 relative all'immobile indicato come ex casa coniugale, sicché il ottenuto Controparte_3
il titolo esecutivo di pagamento di tali spese, aveva avviato una procedura esecutiva immobiliare n.
RG.EI 107/2019 finalizzata all'espropriazione ed alla vendita della predetta unità immobiliare;
- che l'attrice era intervenuta nella predetta procedura esecutiva al fine di veder soddisfatte, all'esito della vendita dell'immobile, le proprie ragioni di credito nei confronti dell'ex coniuge relative all'obbligo di mantenimento;
- che l'immobile oggetto della procedura era stato messo all'incanto ed acquistato nel febbraio 2022 dai
IG.ri e e, all'esito del deposito delle somme relative all'avvenuto CP_1 CP_4
acquisto, il Tribunale di Verbania aveva emetteva in data 18.05.2022 il relativo decreto di trasferimento della proprietà a favore degli acquirenti;
- che in data 11.07.2022, il Custode Giudiziario aveva notificato a richiesta degli acquirenti, l'avviso di sloggio nei confronti della IG.ra
[...]
; Parte_1
- che in data 13.07.2022 aveva depositato ricorso in opposizione agli atti esecutivi nella Pt_1
procedura RGEI n. 107/2019 opponendosi alla liberazione dell'immobile e richiamando a tal fine il proprio diritto di godimento del medesimo disposto dalla sentenza n. 52/2010 del Tribunale di pagina 3 di 10 Verbania, regolarmente trascritta, atteso che non erano mutati i presupposti sulla base dei quali le era stata assegnata l'ex casa coniugale;
- che, infatti, aveva dedotto di convivere stabilmente con il figlio , il PA
quale non era ancora in grado di mantenersi autonomamente sul piano economico, in quanto si era iscritto al primo anno di corso della Facoltà di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche dell'Università del
Piemonte Orientale di Novara per l'Anno Accademico 2022/2023;
- che la procedura non aveva ad oggetto l'opposizione al decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile a seguito di una regolare procedura di vendita, bensì era stata dispiegata avverso alla comunicazione di accesso del custode per la verifica della liberazione dell'immobile, la quale era stata notificata all'attrice il giorno 11.07.2022;
- che il Giudice delle esecuzioni aveva ritenuto che l'opposizione fosse tempestiva e aveva disposto la sospensione dell'esecuzione dando termine all'opponente sino al 31.10.2022 per l'inizio della causa di merito;
- che gli acquirenti dell'immobile avrebbero dovuto essere a conoscenza del vincolo gravante sull'immobile, debitamente trascritto, e dei conseguenti diritti dell'odierna attrice;
- che, pur nella consapevolezza della necessità di verificare la proficuità degli studi intrapresi, permanevano i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, non essendo il figlio PA
economicamente sufficiente.
[...]
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e CP_1 CP_4
chiedendo, in via preliminare, che fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda per carenza d'interesse ad agire e, nel merito, che fosse ordinato a parte attrice l'esibizione annuale, a favore degli odierni convenuti, di tutta la documentazione ritenuta idonea a comprovare la proficuità del percorso accademico intrapreso da ed il permanere della stabile e continuativa convivenza del PA
medesimo con In particolare hanno esposto: Parte_1
- che, in mancanza di liberazione spontanea dell'immobile oggetto di decreto di trasferimento, in data
11.07.2022, il Custode di Aste Giudiziarie aveva comunicato al debitore esecutato ( P_
) e alla IG.ra la data (05.08.22) entro la quale doveva avvenire lo sloggio, pena
[...] Pt_1
l'esecuzione coattiva anche mediante l'impiego della forza pubblica;
pagina 4 di 10 - che con istanza del 11.7.2022 aveva chiesto al G.E. di disporre la Parte_1 correzione del decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile, riconoscendo l'esistenza del diritto di assegnazione della casa coniugale ex art. 337 sexies c.c. in forza della trascrizione della sentenza n. 52/2010 del Tribunale di Verbania, avvenuta in data 01.04.2015;
- che il Tribunale aveva riqualificato l'istanza come opposizione agli atti esecutivi in relazione all'ordine di trasferimento ex art. 586.2 cpc del 28.04.2022, con il quale era stato ordinato alla debitrice o a chiunque altro si trovasse, senza titolo opponibile agli aggiudicatari, nel possesso o nella detenzione dell'immobile, sito in Verbania - Piazza Don Minzoni n. 8;
- che l'odierna attrice, producendo già nel corso della fase sommaria l'iscrizione alla facoltà di CFT dell'Università del Piemonte orientale per A.A. 2022/2023, aveva dato quantomeno prova di un inizio di ciclo di studi universitario, la cui proficuità e serietà, entro il 31.10.2022 (data entro cui doveva essere instaurato il giudizio di merito), non poteva essere messa in discussione;
- che, in assenza di contestazione di tale diritto, difettava l'interesse ad agire, come previsto dall'art. 100 c.p.c., all'azione instaurata, essendo state sospese le operazioni di liberazione dell'immobile;
- che il sacrificio nel godimento della casa familiare era, pertanto, condizionato dal concreto accertamento della situazione di non indipendenza;
- che, a fronte della totale compromissione del diritto di proprietà dei convenuti, l'attrice doveva fornire annualmente, mediante la produzione dell'estratto del libretto universitario virtuale del figlio, la prova della prosecuzione degli studi, da cui poter desumere l'esistenza di un iter in corso di svolgimento tempestivo e proficuo.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito , chiedendo, in via Controparte_2
preliminare, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva dello stesso e, nel merito, che fosse dato atto che non era economicamente autosufficiente in quanto studente al primo PA
anno di università in corso, rimettendosi ai conseguenti provvedimenti del Tribunale in ordine alla persistenza o meno del diritto di assegnazione della abitazione In particolare ha esposto:
- che non poteva essere parte del presente giudizio in quanto non era più Controparte_2 proprietario dell'immobile oggetto della procedura esecutiva;
pagina 5 di 10 - che il presente procedimento derivava da un'opposizione agli atti esecutivi nel quale non era parte
; PA
- che, in ogni caso, il figlio del debitore, pur essendo maggiorenne, non era ancora economicamente autosufficiente, sicché permaneva il requisito per l'assegnazione della casa coniugale.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 1.3.2023 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, c.6, c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 13.9.2023, all'esito della quale la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata fissata in data 7.2.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ex art. 281sexies c.p.c., la quale è stata rinviata al 15.7.2024 a seguito dell'assegnazione del fascicolo alla scrivente. Nelle note scritte sostitutive d'udienza e Persona_2
hanno allegato nuove circostanze relative alla mancata permanenza degli attori nella casa Pt_3 coniugale oggetto d'assegnazione, sicché è stato assegnato agli attori termine sino al 30.9.2024 per il deposito di note scritte al fine di dedurre in merito alle circostanze illustrate dai convenuti. È stata, quindi, fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c. in data
16.12.2024, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di P_
sollevata da quest'ultimo per non essere più proprietario del bene aggiudicato dai
[...]
convenuti e L'eccezione non è fondata, in quanto CP_1 CP_4 P_
era parte del procedimento esecutivo immobiliare n. RG.EI 107/2019 finalizzata
[...] all'espropriazione ed alla vendita dell'immobile di sua proprietà, sicché lo stesso è stato correttamente convenuto nella presente opposizione agli atti esecutivi scaturita dalla predetta procedura esecutiva.
Per le medesime considerazioni deve, invece, essere affermato il difetto di legittimazione attiva in capo a il quale non aveva in alcun modo preso parte al procedimento PA
esecutivo.
Nel merito, giova premettere che l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. investe – com'è noto – l'an dell'esecuzione, ossia il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni (cfr. ex multis Cass.
n. 15561/2001; Cass. n. 9297/99). Oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c. è, alla stregua dell'ampia formulazione di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto pagina 6 di 10 della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all' art. 617 c.p.c. che investe, invece, il quomodo di tale esecuzione.
Ne consegue che il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, ovvero il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva (cfr. Cass. n. 6262 del 2005).
Nella specie, la presente opposizione trae origine da una procedura esecutiva avente ad oggetto un immobile sito in Verbania Piazza Don Minzoni 8 di proprietà, al momento del pignoramento, per l'intero, del debitore esecutato , il quale aveva contratto con Controparte_2 [...]
, di cui era stata dichiarata la cessazione degli effetti con la sentenza del Controparte_5
Tribunale di Verbania n.52/2010. Tale immobile è stato trasferito a e CP_1 Pt_3
in forza di decreto di trasferimento datato 27.4.2022 e notificato a
[...] [...]
in data 16.05.2022. In mancanza di liberazione spontanea del predetto immobile, in Parte_1
data 11.07.2022, il Custode di Aste Giudiziarie ha comunicato al debitore esecutato, P_
, e la data (05.08.22) entro la quale doveva avvenire lo sloggio,
[...] Parte_1 pena l'esecuzione coattiva anche mediante l'impiego della forza pubblica. L'odierna attrice, creditrice intervenuta nella procedura, in data 11.7.2022 ha depositato istanza di correzione del decreto di trasferimento chiedendo di riconoscere “l'esistenza del diritto di assegnazione della casa coniugale ex art. 337 sexies C.c. come trascritto dalla IG.ra in data 01.04.2015”. Parte_1
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 20.9.2022, ha correttamente qualificato la richiesta come opposizione agli atti esecutivi in relazione all'ordine ex art. 586 secondo comma c.p.c. contenuto nel decreto di trasferimento, di cui l'aggiudicatario aveva chiesto l'attuazione al custode. All'interno della procedura esecutiva avviata dal per il pagamento delle spese Controparte_3 condominiali, l'atto della procedura esecutiva impugnata ex art 617 c.p.c. è, dunque, rappresentato dall'ordine di liberazione dell'immobile di cui alla comunicazione dell'11.7.2022.
pagina 7 di 10 Va, inoltre, osservato che il decreto di trasferimento non è stato accompagnato da alcun atto di intimazione al rilascio rivolto a quale occupante dell'immobile, sicché Parte_1 quest'ultima, al momento della notifica di tale provvedimento, non aveva motivo di dubitare che venisse disconosciuto il proprio diritto d'assegnazione dell'abitazione. L'opposizione è stata, invece, tempestivamente proposta nel termine di venti giorni dalla notifica della comunicazione di accesso del custode per la verifica dell'avvenuta liberazione del bene dell'11.7.2022.
In merito all'eccezione sollevata dagli odierni convenuti, acquirenti dell'immobile, occorre osservare che il Giudice dell'esecuzione, stante la presentazione di un'opposizione all'ordine di rilascio dell'immobile, ha disposto la sospensione della procedura di liberazione dello stesso e non del processo esecutivo come previsto dall'art. 624 c.p.c. Pertanto, la mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine assegnato dal Giudice non avrebbe determinato l'estinzione del processo e la cancellazione della trascrizione del pignoramento come previsto dall'art. 624 c.p.c. Va, pertanto, ravvisato in capo all'odierna attrice un interesse alla presentazione della presente opposizione, al fine d'ottenere una accertamento circa l'insussistenza del diritto di procedere alla liberazione dell'immobile sulla base della comunicazione del custode datata 11.7.2022.
Al riguardo, va osservato che l'odierna attrice, in forza della sentenza n. 52/2010 del Tribunale di
Verbania, trascritta in data 01.04.2015, è titolare del diritto d'assegnazione della ex casa coniugale, essendo stabilmente convivente con il figlio non economicamente autosufficiente. PA
Risulta, infatti, provato che , divenuto nel frattempo maggiorenne, ha completato PA nell'anno scolastico 2021/2022 la scuola superiore con il conseguimento del Diploma di Maturità e si è iscritto facoltà di CFT dell'Università del Piemonte orientale per l'anno accademico 2022/2023.
Pertanto, lo stesso ha intrapreso un percorso di studi superiori che lo mantiene in una condizione di non autosufficienza economica, portandolo a continuare a dipendere economicamente dalla madre ed odierna attrice
È noto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui al raggiungimento della maggiore età “l'obbligo al mantenimento può proseguire in ragione della prova di un percorso di studi o di un percorso formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica” e che “la capacità di mantenersi e l'attitudine al
pagina 8 di 10 lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media un percorso di studio anche lungo, purchè proficuamente perseguito” (Cass. 14.8.2020, n. 17183).
Al riguardo, parte attrice ha formulato la richiesta, cui si sono associati i convenuti CP_1
d'individuare i criteri di proficuità del percorso accademico intrapreso da . Tale PA profilo esula, tuttavia, dal presente giudizio che, essendo un'opposizione agli atti esecutivi, ha esclusivamente ad oggetto la valutazione circa la sussistenza o meno del diritto degli aggiudicatari dell'immobile d'ottenere la liberazione dello stesso. Le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi non è, infatti, un corpo autonomo rispetto all'azione esecutiva, ma solo una deviazione negativa dell'azione concretamente svolta.
In ogni caso, pur sussistendo un interesse da parte degli odierni acquirenti dell'immobile alla verifica nel tempo della permanenza dell'attuale condizione di non autosufficienza economica di PA
, non spetta al giudicante stabilire i criteri da applicare in futuro per verificare la proficuità e la
[...] costanza del percorso di studio intrapreso dal figlio. L'odierno giudizio concerne, infatti, soltanto l'accertamento circa la sussistenza di un diritto degli acquirenti dell'immobile ad ottenere la liberazione dell'immobile sulla base della comunicazione del custode dell'11.7.2022. Tale limitazione dell'oggetto della presente causa esclude, altresì, che in tale sede debba essere accertato se l'immobile sia ancora abitato da e dal figlio, sicché non assumono rilevanza le circostanze Parte_1
sopravvenute dedotte dai convenuti in merito all'eventuale cessazione dell'occupazione CP_1 dell'immobile da parte degli stessi.
Conclusivamente, deve, dunque, essere affermato che in capo agli aggiudicatari dell'immobile non sussiste il diritto di dare esecuzione all'ordine di rilascio ex art. 586, secondo comma, c.p.c., in quanto risulta dimostrato che, all'epoca dell'avvio delle operazioni di liberazione dell'immobile, l'attrice era assegnataria dell'ex casa coniugale e vi era la permanenza di tale diritto, essendo Pt_1
convivente con il figlio non ancora autonomo dal punto di vista economico per aver intrapreso gli studi universitari.
La posizione di non autosufficienza economica di al momento della richiesta di PA liberazione dell'immobile non è stata oggetto di contestazione né da parte di P_
, né da parte degli aggiudicatari del bene, i quali nella comparsa di costituzione e risposta
[...]
hanno, altresì, riconosciuto che tale circostanza era stata già dimostrata nella fase sommaria. La
pagina 9 di 10 mancata contestazione di tale profilo da parte dei convenuti giustifica l'integrale compensazione delle spese sia nei confronti di sia nei confronti di e Controparte_2 CP_1 CP_4
nonché del contumace
[...] Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- in accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che non sussiste il diritto degli acquirenti e a procedere alla liberazione dell'immobile sito in Verbania CP_1 CP_4
Piazza Don Minzoni 8 sulla base della comunicazione del Custode di Aste Giudiziarie dell'11.7.2022, essendo assegnataria dell'immobile ex art. 337sexies c.c.; Parte_1
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Verbania, 15.1.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 10 di 10