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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/06/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1528/2014 pendente tra
( ), elett.te dom.to in TEMPIO Parte_1 C.F._1
PAUSANIA PIAZZA DON MINZONI, 8 presso lo studio dell'Avv. ALBERTO SECHI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONTRO
( , elett.te dom.ta in Controparte_1 C.F._2
TEMPIO PAUSANIA VIA NINO DI GALLURA 27 presso lo studio dell'Avv. FILIPPO
ORECCHIONI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
( ) E Controparte_2 C.F._3 CP_3
( ), elett.te dom.ti in SASSARI VIALE MAMELI, 77 presso lo C.F._4
studio dell'Avv. MARIA IMMACOLATA MANAI che li rappresenta e difende giusta procura in atti
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OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1
giudizio nanti l'intestato Tribunale i convenuti indicati in epigrafe, affinchè venisse accertato e dichiarato che l'attore è l'unico proprietario, per intervenuta usucapione, della porzione di terreno sito in Santa Teresa Gallura, via Romagna, distinto in catasto terreni al F.2, mapp.le 2881 (ex 667/A), di mq. 239,40, confinante con altra di mq 110, già di proprietà dell'attore e ad essa annessa per costituire un unico giardino;
chiedeva che venisse ordinata al competente conservatore dei Pubblici Registri immobiliari la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero di sua responsabilità, con vittoria delle spese ed onorari del giudizio.
Asseriva l'attore di aver utilizzato la porzione del suddetto terreno da oltre vent'anni come fosse proprietario e di averlo incorporato all'interno del proprio giardino.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali contestavano l'avversa domanda, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della medesima, essendosi formata la res giudicata, col passaggio in giudicato e l'incontrovertibilità della sentenza n. 124/13 della Corte d'Appello di Sassari;
i convenuti sostenevano che tra le due cause vi fosse identità di parti, oggetto
(petitum) e fatto costitutivo (causa petendi); nel merito contestavano la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese e compensi del giudizio.
La causa, istruita con prova documentale e prova testimoniale, veniva trattenuta in decisione senza termini, previa revoca dell'ordinanza ex art. 281 sexies.
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La domanda volta ad accertare l'acquisto per intervenuta usucapione della porzione di terreno oggetto del presente giudizio è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito riportati.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di giudicato formulata da tutti i convenuti. La stessa è infondata.
Infatti, contrariamente a quanto dai medesimi rilevato, l'odierna controversia non presenta gli stessi elementi del giudizio conclusosi con la sentenza n.124/13 della Corte d'Appello di Sassari.
Invero, la suddetta controversia era stata, a suo tempo, promossa dai genitori dell'odierno attore, i quali sostenevano di aver usucapito la porzione di terreno, oggetto del presente giudizio, mentre l'odierno attore afferma di averla egli stesso usucapita. Dunque, non vi è tra le due controversie identità di soggetti, posto che nella prima agivano i genitori dell'odierno attore, sebbene il medesimo, alla loro morte, sia succeduto, ma in qualità di erede e nella loro identica posizione, mentre nel presente giudizio l'attore agisce in proprio;
neppure vi è identità di oggetto, in quanto il fatto costitutivo del possesso da parte dei genitori dell'odierno attore è circostanza diversa dal possesso esercitato dallo stesso Parte_1
Pertanto, l'eccezione deve essere rigettata.
Passando al merito della controversia si rileva come la disciplina applicabile alla fattispecie è da rinvenire nel disposto di cui all'art. 1158 c.c., che prevede - quale modo di acquisto a titolo originario della proprietà di beni immobili e di diritti reali immobiliari - il possesso continuato per almeno venti anni e che trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituiscano al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Ciò posto, i requisiti dell'usucapione sono, pertanto, rappresentati dal decorso del tempo e dal possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino del bene da parte di un soggetto diverso dal proprietario del bene stesso.
In relazione alla durata del tempo nel quale deve estrinsecarsi il possesso, si distingue a seconda della tipologia di bene oggetto di usucapione e, con riferimento ai beni immobili, la legge prescrive il decorso del termine ventennale quale presupposto temporale ai fini dell'acquisto della proprietà del bene.
In merito alla configurabilità dell'animus possidendi da tempo la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che "il possesso ad usucapionem richiede un comportamento continuo e non interrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena" (Cass. Sez. II, 11.5.1996, n. 4436) e che "ai fini dell'usucapione del diritto di proprietà dei beni immobili l'elemento psicologico, consistente nella volontà del possessore di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene, può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione del possessore con il bene stesso" (Cass. Sez. II, 27.2.2007, n. 4444) ed, infine, che l'elemento psicologico del possesso ad “usucapionem " va desunto dalle concrete circostanze nelle quali il possesso si è estrinsecato, cioè da una serie di elementi caratterizzati da precise esplicazioni materiali sul bene, suscettibili, per la loro natura, di conoscenza e controllo e non anche da comportamenti estranei ai rapporti diretti tra possessore e bene" (Cass. Sez. II, 28.12.2004, n. 24033).
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza del
29.11.2005, n. 25922 "ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione, il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare".
Quanto alla prova dell'”animus possidendi” essa - ai sensi dell'art. 1141
c.c. - si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà e non è esclusa dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere stesso, posto che l'animus possidendi consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (Cass. Civ. 7757 del 05.04.2011).
Nel caso di specie, si rileva come dall'esame delle risultanze dell'istruttoria svolta non sia emersa in maniera univoca la prova del possesso ultraventennale da parte dell'attore.
Per costante giurisprudenza, infatti, la prova idonea ai fini dell'usucapione deve presentare i caratteri della certezza, senza che possano residuare spazi e perplessità sulla veridicità ed attendibilità delle circostanze asserite.
Orbene, dalle prove testimoniali è per certo emerso che l'attore si recava nell'immobile adibito a casa vacanze in Santa Teresa Gallura, sia prima che dopo la morte dei genitori;
alcune testimonianze, risultate peraltro molto generiche, soprattutto in riferimento all'arco temporale, hanno riferito che l'attore trascorreva le vacanze nella suddetta abitazione, utilizzando anche il giardino, tuttavia senza alcuno specifico riferimento alla porzione di mq 239.40 dal medesimo reclamata nel presente giudizio.
Invero, il teste così afferma: “dalla perizia e dalle Testimone_1
planimetrie allegate io non so identificare l'area di 239 mq, posso dire che ha sempre usato il campo adibito a giardino con piante da frutta”. ”Non Parte_1
sono in grado dalle planimetrie che mi vengono esibite di dire la metratura e quanta metratura sia stata usata dal . Parte_1
Più precisa e dunque significativa, invece, è stata al riguardo la testimonianza di , il quale ha così affermato: “Conosco il Testimone_2
dal 1990 e per quanto mi consta l'abitazione di cui mi si chiede dal 1975 Parte_1
veniva utilizzata dai genitori dell'attore, i quali ogni anno venivano in vacanza in quell'abitazione fino a quando non sono deceduti. Posso dire ciò per averli visti personalmente. Il abitava altrove. Dopo il novanta l'ho visto Parte_1
saltuariamente.” “Preciso che i genitori del utilizzavano anche il giardino Parte_1 di pertinenza dell'immobile. Lo so perché io andavo nell'immobile su incarico degli stessi per innaffiare ad aprile maggio e poi ad ottobre novembre quando loro non erano nell'abitazione e fino a quando non sono deceduti”; il teste precisava inoltre:
“il giardino veniva curato direttamente dai genitori dell'attore ed era recintato, ma non ricordo da quale data. Io sono andato tante volte e loro (i genitori) curavano tutto il giardino personalmente. Non so quando è stato costruito il muretto e la recinzione. Nella casa e nel giardino non ho mai visto nessun altro tranne che i genitori del e qualche volta l'attore come ho già detto.” Parte_1
Dopo tale affermazione su precisa domanda riferita al capo d) “Vero è che il sig. ha sempre utilizzato tale area mostrando di essere il proprietario Parte_1
della stessa, impedendo ad altri l'utilizzo e il passaggio non autorizzato” il teste ha risposto: “Non il ma i suoi genitori. Dopo la morte dei genitori ho visto Parte_1
nell'abitazione il compreso il giardino che è rimasto nelle stesse Parte_1
condizioni in cui si trovava quando vi erano i genitori. Come ho già detto ho visto
l'attore nella casa anche quando vi erano i genitori, poiché saltuariamente veniva in vacanza.”
Orbene dalla predetta testimonianza emerge con chiarezza come siano stati i genitori dell'attore, e non l'attore medesimo, ad utilizzare come fossero proprietari il giardino ed è presumibile ritenere che ad incorporare la porzione di
249 mq al suddetto giardino e ad utilizzarla come proprietari siano stati proprio loro e non l'attore, posto che il teste descrive una presenza saltuaria nell'immobile del ed un uso invece assiduo e con “animus possidendi” da parte dei Parte_1
medesimi. E' emerso inoltre che l'utilizzo con animo di proprietario sia stato posto in essere dall'attore soltanto alla morte dei genitori, avvenuta tuttavia per la madre nel 2006 e per il padre nel 2007, dunque in un arco temporale non sufficiente alla maturazione dell'usucapione.
In ragione dei fatti sopra esposti non possono, pertanto, ritenersi provati gli elementi di fatto e di diritto assunti a fondamento della domanda.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
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Il Tribunale di Tempio Pausania, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- rigetta la domanda attorea per i motivi esposti;
- condanna alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei Parte_1
convenuti che vengono liquidate in € 1.000,00 per ciascuno, oltre 15% per spese generali, spese vive, CPA e IVA come per legge.
Tempio Pausania 12/06/2025
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona