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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.V.G.10478/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19 settembre 2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il giorno 03 febbraio 1965 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 28 febbraio 1970 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rho il giorno 30 marzo 2002 (n. 11, parte II, serie C, anno 2002) In separazione dei beni. con i seguenti figli: , nata a [...] il giorno 09 ottobre 2003, cittadina italiana, cod. fisc. Per_1
; nata a [...] il giorno 07 giugno 2005, cittadina italiana, cod. C.F._3 Pt_3 fisc. ; , nata a [...] il giorno 10 giugno 2011, cittadina italiana, C.F._4 Pt_4 cod. fisc. ; C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato
1 in data 19 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Milano in via E. Kant n. 3 e dalla quale il marito si è già allontanato da circa 3 anni, è assegnata alla moglie, la quale ne diventerà piena proprietaria e ivi abiterà con le figlie.
3) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_4 prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito.
4) Considerata l'età della figlia , quattordicenne, il padre potrà tenere con sé la figlia durante Pt_4
i giorni feriali ogni qual volta vorrà, prendendo accordi direttamente con la figlia, ma sempre previo avviso alla madre, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà la minore nei periodi appresso indicati:
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà la minore, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze della minore;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore del sabato sino alle ore della domenica.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore starà con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro.
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
2 4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio della figlia, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti della figlia saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
6) Avuto riguardo agli accordi concretamente sperimentati nel corso della separazione di fatto che si protrae circa tre anni -risultati pienamente confacenti agli interessi delle figlie e condivisi da entrambi i genitori quali equi e sostenibili- essi genitori concordano di proseguire secondo le medesime modalità nella ripartizione delle spese ordinarie delle figlie, provvedendovi direttamente ovvero dividendo l'importo in misura paritaria (50% ciascuno), come puntualmente di seguito specificato per ciascuna voce di spesa ordinaria:
- vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- alloggio: ciascun coniuge provvederà autonomamente alle spese inerenti alla propria abitazione;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- vestiario: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza con le figlie, con l'intesa che eventuali capi o scarpe di importo oneroso rapportato alle proprie condizioni reddituali saranno acquistati al 50% ciascuno previo accordo;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze delle figlie.
7) Quanto alle spese straordinarie per la figlia (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi
3 obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
7.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, sottoscritte anche dal Tribunale di Milano il 14 novembre 2017, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, sono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) i tickets sanitari;
e) gli occhiali o le lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) i farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) i farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) le gite scolastiche con pernottamento;
c) i corsi di recupero e lezioni private;
d) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) l'alloggio presso la sede universitaria;
4 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) il centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) i corsi di lingue;
b) i corsi di musica e strumenti musicali;
c) l'attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) le spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) la baby sitter;
f) i viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) le spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
7.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico
5 (e- mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
8) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia per la quale la spesa è sostenuta.
9) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%
10) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
11) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver concordato quanto segue:
A) Con riferimento ai veicoli acquistati in costanza di matrimonio, quale condizione indispensabile e funzionale per risolvere la crisi coniugale, il signor si impegna a trasferire Parte_1 gratuitamente alla signora la proprietà dell'autovettura Peugeot 3008, Parte_2 targata FM264JZ, con tutte le formalità di legge e con ogni conseguente effetto, anche assicurativo, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, beneficiando delle esenzioni previste dall'art. 19 della l. 74/1987.
Parimenti, quale condizione indispensabile per risolvere la crisi coniugale, la signora
[...]
si impegna a trasferire gratuitamente al signor la proprietà Parte_2 Parte_1 dell'autovettura Fiat 500, targata ET411TZ, con tutte le formalità di legge e con ogni conseguente effetto, anche assicurativo, entro il medesimo termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, beneficiando delle esenzioni previste dall'art. 19 della l. 74/1987.
B) Con riferimento alla casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, costituita da appartamento con annessa cantina e vano ad uso autorimessa e posto auto, rappresentati al N.C.E.U. del comune di Milano rispettivamente al Foglio 175, mappale 24, sub 34, via Kant Emanuele n.3, i.
6, P.
6-S1 zona cens. 3, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 5,5, rendita catastale € 624,91
(appartamento con annessa cantina) al Foglio 175, mappale 24, sub 8, via Kant Emanuele n.3, piano terreno, i.2, zona cens. 3, categoria C/6, classe 6, mq 14, rendita catastale € 70,14 e al foglio 175, particella 2, sub 765 (posto auto), quale condizione indispensabile e funzionale per la risoluzione della crisi coniugale, il signor si impegna a cedere senza corrispettivo alla Parte_1
6 signora che accetta, la di lui quota di proprietà -pari al 50%- di detti Parte_2 immobili, unitamente a tutti i corrispondenti diritti che per legge, uso o destinazione sono comuni al fabbricato ai sensi dell'art.1117 c.c. e del regolamento di condominio, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà tradotta in millesimi e come meglio risulta dal titolo d'acquisto.
Tale predetto trasferimento da parte del signor della propria quota del diritto di Parte_1 proprietà dei suddetti immobili costituenti la casa coniugale a favore della signora Parte_2 avrà luogo entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della loro e, non costituendo
[...] donazione essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese della signora . Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Rho il giorno 30 marzo 2002;
7 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19 settembre 2025 da 1) Parte_1 nato a [...] il giorno 03 febbraio 1965 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 28 febbraio 1970 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rho il giorno 30 marzo 2002 (n. 11, parte II, serie C, anno 2002) In separazione dei beni. con i seguenti figli: , nata a [...] il giorno 09 ottobre 2003, cittadina italiana, cod. fisc. Per_1
; nata a [...] il giorno 07 giugno 2005, cittadina italiana, cod. C.F._3 Pt_3 fisc. ; , nata a [...] il giorno 10 giugno 2011, cittadina italiana, C.F._4 Pt_4 cod. fisc. ; C.F._5
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato
1 in data 19 settembre 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Milano in via E. Kant n. 3 e dalla quale il marito si è già allontanato da circa 3 anni, è assegnata alla moglie, la quale ne diventerà piena proprietaria e ivi abiterà con le figlie.
3) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Pt_4 prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti della figlia, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse della figlia in merito.
4) Considerata l'età della figlia , quattordicenne, il padre potrà tenere con sé la figlia durante Pt_4
i giorni feriali ogni qual volta vorrà, prendendo accordi direttamente con la figlia, ma sempre previo avviso alla madre, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà la minore nei periodi appresso indicati:
- un giorno infrasettimanale, con pernottamento, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà la minore, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze della minore;
- a weekend alternati, più specificatamente dalle ore del sabato sino alle ore della domenica.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore starà con un genitore il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con l'altro il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro.
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, ad anni alterni, la minore trascorrerà la Pasqua con il genitore con cui non ha trascorso il Natale e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
2 4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, la minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, giacché in caso di disaccordo, negli anni pari avrà prevalenza di scelta la madre e negli anni dispari il padre.
5) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio della figlia, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti della figlia saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
6) Avuto riguardo agli accordi concretamente sperimentati nel corso della separazione di fatto che si protrae circa tre anni -risultati pienamente confacenti agli interessi delle figlie e condivisi da entrambi i genitori quali equi e sostenibili- essi genitori concordano di proseguire secondo le medesime modalità nella ripartizione delle spese ordinarie delle figlie, provvedendovi direttamente ovvero dividendo l'importo in misura paritaria (50% ciascuno), come puntualmente di seguito specificato per ciascuna voce di spesa ordinaria:
- vitto: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza;
- alloggio: ciascun coniuge provvederà autonomamente alle spese inerenti alla propria abitazione;
- farmaci da banco: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- vestiario: vi provvederà ciascun genitore con le modalità dirette, nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza con le figlie, con l'intesa che eventuali capi o scarpe di importo oneroso rapportato alle proprie condizioni reddituali saranno acquistati al 50% ciascuno previo accordo;
- materiale didattico, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- materiale di cancelleria per la scuola, successivo al corredo di inizio anno: vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- spese per i trattamenti per la cura della persona (parrucchiere ed estetista): vi provvederà ciascun genitore nei periodi di rispettiva frequentazione e permanenza, tenendo a proprio carico la spesa;
- paghette/pocket money: vi provvederanno entrambi i genitori, compatibilmente alle proprie condizioni reddituali e alle esigenze delle figlie.
7) Quanto alle spese straordinarie per la figlia (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi
3 obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
7.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Le linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”, sottoscritte anche dal Tribunale di Milano il 14 novembre 2017, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, sono:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) i tickets sanitari;
e) gli occhiali o le lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) i farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) i farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) le gite scolastiche con pernottamento;
c) i corsi di recupero e lezioni private;
d) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) l'alloggio presso la sede universitaria;
4 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) il centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) i corsi di lingue;
b) i corsi di musica e strumenti musicali;
c) l'attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) le spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) la baby sitter;
f) i viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) le spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori.
7.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico
5 (e- mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi.
Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
8) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia per la quale la spesa è sostenuta.
9) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%
10) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
11) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver concordato quanto segue:
A) Con riferimento ai veicoli acquistati in costanza di matrimonio, quale condizione indispensabile e funzionale per risolvere la crisi coniugale, il signor si impegna a trasferire Parte_1 gratuitamente alla signora la proprietà dell'autovettura Peugeot 3008, Parte_2 targata FM264JZ, con tutte le formalità di legge e con ogni conseguente effetto, anche assicurativo, entro 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, beneficiando delle esenzioni previste dall'art. 19 della l. 74/1987.
Parimenti, quale condizione indispensabile per risolvere la crisi coniugale, la signora
[...]
si impegna a trasferire gratuitamente al signor la proprietà Parte_2 Parte_1 dell'autovettura Fiat 500, targata ET411TZ, con tutte le formalità di legge e con ogni conseguente effetto, anche assicurativo, entro il medesimo termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, beneficiando delle esenzioni previste dall'art. 19 della l. 74/1987.
B) Con riferimento alla casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, costituita da appartamento con annessa cantina e vano ad uso autorimessa e posto auto, rappresentati al N.C.E.U. del comune di Milano rispettivamente al Foglio 175, mappale 24, sub 34, via Kant Emanuele n.3, i.
6, P.
6-S1 zona cens. 3, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 5,5, rendita catastale € 624,91
(appartamento con annessa cantina) al Foglio 175, mappale 24, sub 8, via Kant Emanuele n.3, piano terreno, i.2, zona cens. 3, categoria C/6, classe 6, mq 14, rendita catastale € 70,14 e al foglio 175, particella 2, sub 765 (posto auto), quale condizione indispensabile e funzionale per la risoluzione della crisi coniugale, il signor si impegna a cedere senza corrispettivo alla Parte_1
6 signora che accetta, la di lui quota di proprietà -pari al 50%- di detti Parte_2 immobili, unitamente a tutti i corrispondenti diritti che per legge, uso o destinazione sono comuni al fabbricato ai sensi dell'art.1117 c.c. e del regolamento di condominio, in proporzione alla rispettiva quota di proprietà tradotta in millesimi e come meglio risulta dal titolo d'acquisto.
Tale predetto trasferimento da parte del signor della propria quota del diritto di Parte_1 proprietà dei suddetti immobili costituenti la casa coniugale a favore della signora Parte_2 avrà luogo entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della loro e, non costituendo
[...] donazione essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese della signora . Parte_2
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Rho il giorno 30 marzo 2002;
7 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rho perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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