Sentenza 20 aprile 1977
Massime • 2
Nella controversia in cui sia parte una societa con personalita giuridica, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra un testimone e la societa medesima, che non comporti il conferimento al primo del potere di rappresentare in giudizio la seconda, non costituisce, di per se, causa di incapacita a deporre. Tale rapporto, cosi come la circostanza che al testimone, dopo che egli abbia deposto in giudizio, sia stata conferita la rappresentanza della societa, possono essere tenuti in considerazione dal giudice del merito solo al fine di valutare l'attendibilita del testo medesimo. ( V 1027/75, mass n 374434; ( V 2982/68, mass n 335803).*
Le prestazioni inerenti alla propaganda ed al collocamento sul mercato di prodotti (nella specie, medicinali) non hanno, di per se, caratteristiche tali da richiedere il necessario inserimento di chi assume l'Obbligo di compierle all'interno e nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa che fabbrica i prodotti medesimi. Pertanto puo ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato, anziche un rapporto di lavoro autonomo o d'Agenzia, solo quando rimanga in concreto accertata la ricorrenza di quello inserimento e degli altri elementi costitutivi del primo di detti rapporti. In particolare, la circostanza che i patti contrattuali, fra il produttore ed il propagandista, prevedano a carico del primo l'Onere di concorrere nelle spese assunte dal secondo non e decisiva al fine di escludere la ricorrenza di un rapporto di lavoro autonomo o d'Agenzia, trattandosi di patti compatibili con la natura di detti rapporti.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/04/1977, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 20 aprile 1977 |
Testo completo
Nella controversia in cui sia parte una societa con personalita giuridica, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra un testimone e la societa medesima, che non comporti il conferimento al primo del potere di rappresentare in giudizio la seconda, non costituisce, di per se, causa di incapacita a deporre. Tale rapporto, cosi come la circostanza che al testimone, dopo che egli abbia deposto in giudizio, sia stata conferita la rappresentanza della societa, possono essere tenuti in considerazione dal giudice del merito solo al fine di valutare l'attendibilita del testo medesimo. ( V 1027/75, mass n 374434; ( V 2982/68, mass n 335803).*