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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/03/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo di appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1376/2019, pubblicata il
24.7.2019, iscritto al n. 818/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria, vertente tra
(c.f. ), con sede in Benevento, Piazza Parte_1 P.IVA_1
Risorgimento n. 13, in persona del Presidente del C.d.A., ing. , rapp.ta e difesa, giusta Parte_2 procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Roberto Prozzo (c.f. ) del Foro CodiceFiscale_1
di Benevento, per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della Corte
d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,
- appellante -
E
(c.f. ), con sede in Benevento, Controparte_1 P.IVA_2
Via Iacopo da Benevento n. 33, in persona del liquidatore pro tempore, sig. , Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione con appello incidentale, dagli avv.ti Daniela Sarracino (c.f. ) e Maurizio Zeoli (c.f. CodiceFiscale_2 [...]
), del Foro di Benevento, per quanto ancora occorrer possa domiciliati presso la C.F._3
Cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,
- appellata e appellante incidentale - (c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_3 CodiceFiscale_4 difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luca Paglia (c.f.
), per quanto ancora occorrer possa domiciliato presso la Cancelleria della CodiceFiscale_5
Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli,
, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito, Controparte_4
in persona del curatore pro tempore, non costituito, Controparte_5
- appellati -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con sentenza n. 1376/2019, pubblicata in data 24.7.2019, il Tribunale di Benevento, in accoglimento della domanda di revocatoria svolta da dichiarava la inefficacia, Controparte_3
nei suoi confronti, del contratto di cessione del credito del 3.7.2013 stipulato dalla Controparte_1
nei confronti della
[...] Parte_1
Riteneva il Tribunale che la domanda attorea era fondata, in quanto:
• era creditore della Controparte_3 Controparte_1 dell'importo di 113.789,11 € oltre interessi e rivalutazione monetaria, come da sentenza del
Tribunale di Benevento del 2.11.2013, a seguito di giudizio iscritto a ruolo nel 2010;
• la in data 3.7.2013 aveva ceduto alla Controparte_1 [...]
il credito da lei vantato nei confronti del Parte_1 Pt_1 CP_4
(credito riconosciutole nei confronti della con lodo arbitrale del
[...] Controparte_5
16.10.2012, cui era seguita la cessione da parte della in data 23.4.2013 del Controparte_5
credito da essa vantato nei confronti del ); Controparte_4
• il pregiudizio dell'atto era sussistente, sia per la rilevanza del credito sia per non avere la cedente dimostrato di possedere altri beni idonei alla soddisfazione dei creditori;
• la cedente era consapevole del pregiudizio, in ragione della conoscenza del credito vantato dallo dei tempi e modalità con cui si era addivenuti alla cessione;
CP_3
• non era necessaria la prova della scientia damni da parte del cessionario, dovendo ritenersi l'atto a titolo gratuito -non essendovi traccia della previsione di un corrispettivo per la cessione del credito- tuttavia da ritenersi esistente, in quanto appalesata dalla circostanza che la cessionaria era partecipata al 33% dalla cedente, per cui poteva presumersi la sua conoscenza delle vicende che avevano interessato la cedente e del pregiudizio che l'atto arrecava ai creditori;
• era irrilevante la circostanza che il credito ceduto era in realtà di spettanza della società
, in quanto corrispettivo dei lavori da questa eseguiti per la realizzazione di un Parte_1 parcheggio, posto che il credito ceduto era stato riconosciuto in favore della
[...]
e nessun debito di pari entità di quest'ultima nei confronti della Controparte_1
prima risultava dagli atti.
Con atti di appello notificati il 21 ed il 24.2.2020, la Parte_1
impugnava la sentenza, deducendo con un primo motivo di appello la insussistenza dei presupposti per la assoggettabilità a revocatoria della cessione di credito, non avendo il Tribunale tenuto in conto i rapporti esistenti tra le società cedente e cessionaria e la causa della cessione del credito. In particolare evidenziava che i lavori per la realizzazione del parcheggio erano stati eseguiti dalla società per cui la cessione del credito era un atto dovuto, con essa venendo quindi Parte_1 formalizzata la cessione di un credito che fin dall'origine doveva essere riconosciuto in favore della società consortile;
e che nell'atto di cessione non poteva essere menzionato alcun corrispettivo proprio perché il credito ceduto doveva ab origine essere incassato dalla società consortile.
Come secondo motivo censurava la mancata ammissione della prova testimoniale dedotta sul rapporto interno tra le parti, la effettiva esecuzione dei lavori e la titolarità del credito in oggetto.
Col terzo motivo censurava la prova della conoscenza del pregiudizio, non avendo essa conoscenza dei debiti della e non essendo la partecipazione di quest'ultima in Controparte_1
circostanza idonea a fondare la presunzione, non potendosi ritenere che una società Parte_1
debba essere necessariamente a conoscenza della situazione patrimoniale dei suoi soci, essendo vero solo l'inverso, e non essendovi tra le parti ulteriori rapporti oltre quello, unico, inerente alla partecipazione al pubblico appalto da cui era derivato il credito.
Instava pertanto per la riforma della sentenza ed il rigetto della domanda revocatoria, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la , evidenziando Controparte_1 che il credito retributivo dello era stato ridotto dalla Corte d'Appello a 28.975,48 € ed CP_3
anche tale sentenza era stata impugnata in Cassazione, ed impugnando la sentenza sia per non aver considerato che i lavori erano stati eseguiti dalla ed era pertanto lei l'unica creditrice Parte_1
diretta dei corrispettivi dovuti, sia per non essere sussistente alcun danno per i creditori, essa non avendo ceduto alcun credito a , nei cui confronti aveva un debito e non certo un credito, Parte_1 sia ancora per inesistenza della scientia damni. Concludeva quindi anch'essa per il rigetto della domanda revocatoria, con vittoria di spese di lite e distrazione in favore dei procuratori.
Si costituiva in giudizio anche deducendo la infondatezza dell'appello Controparte_3
e, in relazione alla scientia damni, l'esistenza di un accordo collusivo tra cedente e cessionario, evidenziato dalla qualità delle parti e dalle tempistiche;
evidenziava altresì che la cessione del credito si palesava come atto a titolo gratuito che non richiedeva quindi la conoscenza del pregiudizio anche in capo al terzo beneficiario dell'atto dispositivo;
che infatti la cessione aveva avuto ad oggetto un credito del quale la cedente stessa avrebbe beneficiato, in quanto partecipante al 33% della società consortile cessionaria, ed era stata eseguita al solo scopo di rendere impossibile il soddisfacimento del suo credito da lavoro. Concludeva quindi per il rigetto degli appelli con vittoria di spese di lite e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
All'udienza del 15.1.2025, svolta in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte riservava la causa in decisione, previo decorso dei termini ridotti di giorni 20 + 20 concessi ex art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del e del Controparte_4 [...]
peraltro convenuti in giudizio a soli fini di integrazione del contraddittorio, non Controparte_5
essendo svolte domande nei loro confronti e non interessate dalle sorti del procedimento.
Nel merito, sono infondati il primo motivo di appello principale e l'appello incidentale, con i quali si è dedotta la insussistenza dei presupposti per la assoggettabilità a revocatoria della cessione di credito, per non avere il Tribunale tenuto in conto i rapporti esistenti tra le società cedente e cessionaria e la causa della cessione del credito.
Il Tribunale ha invero tenuto conto di tutte le circostanze di fatto dedotte e ha ritenuto, condivisibilmente, non essere rilevante la circostanza secondo cui i lavori per la realizzazione del parcheggio sarebbero stati in realtà eseguiti dalla società consortile, posto che con il lodo arbitrale del
16.10.2012 il credito verso la era stato riconosciuto in favore della Controparte_5 Controparte_1
(oltre che delle altre due società costituenti l' aggiudicataria dei lavori) e
[...] CP_6
non in favore della società consortile (ritenuta priva di legittimazione attiva), per cui unica titolare del credito doveva ritenersi la con la conseguenza della Controparte_1 possibilità di assoggettare a revocatoria l'atto dispositivo da essa compiuto, sia pure costituente, come da prospettazione degli appellanti, un atto “dovuto”, ovvero un atto con cui si adempie ad una propria obbligazione.
Né appare condivisibile l'affermazione secondo cui nella cessione non poteva esservi la previsione di alcun corrispettivo in quanto il credito era della società consortile e la cessione aveva avuto il solo fine di far incassare alla stessa quanto di sua effettiva spettanza.
Va rilevato infatti che non risultano agli atti gli accordi con i quali le società consorziate hanno inteso regolare tra loro e con la consortile i rapporti economici, e che dal certificato camerale della consortile si rileva solo che essa non ha fine di lucro ed è stata costituita per favorire il coordinamento delle imprese socie ed eseguire per loro conto i lavori di cui all'appalto in oggetto. In tale prospettiva, deve ritenersi che i ricavi inerenti l'esecuzione dell'appalto e di spettanza delle singole società consorziate (le uniche controparti contrattuali della e ritenute, con il lodo arbitrale, Controparte_5
effettive titolari del credito) potevano e dovevano essere “ribaltati” sulla società consortile nei soli limiti delle spese da essa affrontate per l'esecuzione dell'appalto, o, all'inverso, che la società consortile poteva ribaltare sulle socie solo i costi dalla stessa affrontati, al fine di raggiungere il pareggio di bilancio. In tal senso efficacemente la sentenza della Suprema Corte n. 13360/2019, richiamata anche da parte appellante, evidenzia che “il , costituito per gli scopi previsti CP_7
dall'art. 2602 cod. civ., non assume la posizione di appaltatore, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa, avente carattere strumentale e servente rispetto a quella delle imprese consorziate” e che “ne discende che, dal punto di vista tributario, le operazioni ed i costi sostenuti dalla società consortile non possono che essere direttamente riferibili alle società consociate”; così come pure Cass. n. 35912/2021 ha affermato che “l'operazione di riaddebito (o ribaltamento) costituisce, propriamente, l'adempimento dell'obbligo nascente dalla regolamentazione dei rapporti interni che trova la sua fonte giuridica ed il suo fondamento nel contratto costitutivo della società consortile, assunto nello stesso da ciascuna impresa socia nei confronti della società, oltre che nei rapporti reciproci tra imprese socie, di fornire alla società consortile le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione dei lavori e che a fini fiscali assume rilevanza solo la natura, propriamente strumentale della società consortile, per cui i costi della società consortile costituiscono costi propri delle consorziate quali spese affrontate dalle stesse consorziate per mezzo del e la società CP_7
consortile, nei rapporti interni, è sempre e soltanto uno strumento operativo ma le sue operazioni, nei confronti del fisco, sono operazioni proprie delle consociate che la hanno costituita”.
In definitiva, in mancanza di prova di diverse pattuizioni, deve ritenersi che la società consortile avrebbe potuto pretendere dalle consorziate solo la refusione dei costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori, non l'intero credito vantato nei confronti della controparte, essendo questo ricavo netto di spettanza delle singole consorziate (cfr. anche Cass. n. 3166/2018, che ha confermato la sentenza della Corte d'appello che ha individuato nelle spese sostenute dalla società consortile i costi sostenuti da quest'ultima da riaddebitare alle consorziate con il meccanismo del ribaltamento pro quota, ritenendo invece che i ricavi delle società consorziate fossero a queste direttamente imputabili, la presenza della società consortile “non determinando alcuna modificazione nella titolarità dei rapporti con il committente”).
La cessione del credito da parte della alla Controparte_1 [...]
non costituiva pertanto, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, Controparte_8
un atto dovuto, potendo soltanto la società consortile ribaltare sulle consorziate, pro quota, i costi effettivamente sostenuti, ma non essendo titolare del credito di cui è stata operata, senza alcun corrispettivo, la integrale cessione.
Da quanto detto deriva la infondatezza del secondo motivo di appello principale, inerente la mancata ammissione delle prove testimoniali finalizzate ad accertare che effettivamente i lavori erano stati eseguiti dalla società consortile, che sarebbe stata la effettiva titolare del credito.
Inammissibile è il terzo motivo di appello principale, inerente la mancata conoscenza del pregiudizio da parte della società , atteso che il Tribunale ha sul punto Parte_1 motivato ad abundantiam, avendo qualificato l'atto dispositivo come di natura gratuita, ragion per cui non è richiesta, ai fini dell'accoglimento della revocatoria, la prova di detta consapevolezza da parte del terzo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti principale ed incidentale. Esse vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 147/2022, con riferimento all'importo del credito per la cui tutela è stata esperita l'azione (scaglione di valore tra 26mila e
52mila €) e con esclusione di quanto previsto per la fase istruttoria, in questo grado di giudizio non svoltasi, e con distrazione in favore dell'avv. Luca Paglia.
Devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le loro impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, pronunziando sull'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1376/2019, pubblicata il 24.7.2019, proposto dalla
[...]
e sull'appello incidentale proposto dalla Parte_3 Controparte_1
in contraddittorio con il e il
[...] Controparte_3 Controparte_4
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede: Controparte_5
--- dichiara la contumacia del e del Controparte_4 Controparte_5
---rigetta gli appelli, confermando la sentenza impugnata;
---condanna la e la in Parte_3 Controparte_1
solido tra loro, alla rifusione, in favore di delle spese di lite del presente grado Controparte_3 di giudizio, liquidate in 6.000,00 € per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Luca Paglia;
---dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione degli appelli.
Napoli, 28.2.2025. Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo