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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1459/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, RE
GI AN, IU
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3059/2021 depositato il 20/05/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3138/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 04/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 226036 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Resistente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento di credito per Tia relativa agli anni 2006 e 2007, notificatagli dall'A.t.o. Me 1 s.p. a. addì 6 febbraio 2019. Il ricorso denunciò la mancata notificazione delle fatture presupposte e la maturata prescrizione.
Si costituì la A.t.o. Me 1 s.p.a. in liquidazione denunciando l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso per mancata dimostrazione della data di recapito dell'intimazione, la superfluità delle fatture e della loro notificazione ai fini delle esigibilità del credito nonché la vitalità del credito.
Il IU adìto, dopo avere respinto l'eccezione d'inammissibilità, ha accolto il ricorso perché non ha rinvenuto, tra gli atti del processo, le fatture presupposte dalla cartella impugnata e ha ritenuto che mancasse, perciò, l'indispensabile presupposto per l'emissione della cartella di pagamento.
La Società intimante ha proposto appello, insistendo nell'eccezione d'inammissibilità e, comunque, nell'argomentazione diretta a dimostrare l'irrilevanza della mancata prova della notificazione delle fatture risalenti. Ciò, in ragione del fatto che il soggetto passivo della tassa di smaltimento del rifiuto è ben consapevole degli importi dovuti periodicamente e, perciò, non deve essere edotto – né tramite fattura né tramite avviso di accertamento del debito – del credito tributario.
Il Contribuente non si è costituito, sebbene l'atto d'appello gli sia stato notificato regolarmente e tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, constatato che le intimazioni oggetto del contendere recavano, in esordio, il richiamo alle rispettive fatture presupposte – dichiaratamente contenenti pure “ingiunzione di pagamento” – ritiene che, diversamente dall'assunto dell'Appellante, esse costituissero la formalizzazione del credito e fossero, in quanto tali, l'indefettibile presupposto per la seguente emissione dell'intimazione di pagamento. Sicché correttamente il primo IU ha riconosciuto nulle l'impugnate intimazioni, quale orbe del loro atto prodromico. Donde l'infondatezza della doglianza.
L'assenza in giudizio dell'Appellato esime la Corte da pronuncia per il rimborso delle spese.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 3059/2021 r.g., lo rigetta. Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il RE Il Presidente Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MA ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, RE
GI AN, IU
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3059/2021 depositato il 20/05/2021
proposto da
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3138/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 4 e pubblicata il 04/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 226036 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Signor Resistente_1 impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento di credito per Tia relativa agli anni 2006 e 2007, notificatagli dall'A.t.o. Me 1 s.p. a. addì 6 febbraio 2019. Il ricorso denunciò la mancata notificazione delle fatture presupposte e la maturata prescrizione.
Si costituì la A.t.o. Me 1 s.p.a. in liquidazione denunciando l'inammissibilità/irricevibilità del ricorso per mancata dimostrazione della data di recapito dell'intimazione, la superfluità delle fatture e della loro notificazione ai fini delle esigibilità del credito nonché la vitalità del credito.
Il IU adìto, dopo avere respinto l'eccezione d'inammissibilità, ha accolto il ricorso perché non ha rinvenuto, tra gli atti del processo, le fatture presupposte dalla cartella impugnata e ha ritenuto che mancasse, perciò, l'indispensabile presupposto per l'emissione della cartella di pagamento.
La Società intimante ha proposto appello, insistendo nell'eccezione d'inammissibilità e, comunque, nell'argomentazione diretta a dimostrare l'irrilevanza della mancata prova della notificazione delle fatture risalenti. Ciò, in ragione del fatto che il soggetto passivo della tassa di smaltimento del rifiuto è ben consapevole degli importi dovuti periodicamente e, perciò, non deve essere edotto – né tramite fattura né tramite avviso di accertamento del debito – del credito tributario.
Il Contribuente non si è costituito, sebbene l'atto d'appello gli sia stato notificato regolarmente e tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, constatato che le intimazioni oggetto del contendere recavano, in esordio, il richiamo alle rispettive fatture presupposte – dichiaratamente contenenti pure “ingiunzione di pagamento” – ritiene che, diversamente dall'assunto dell'Appellante, esse costituissero la formalizzazione del credito e fossero, in quanto tali, l'indefettibile presupposto per la seguente emissione dell'intimazione di pagamento. Sicché correttamente il primo IU ha riconosciuto nulle l'impugnate intimazioni, quale orbe del loro atto prodromico. Donde l'infondatezza della doglianza.
L'assenza in giudizio dell'Appellato esime la Corte da pronuncia per il rimborso delle spese.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 3059/2021 r.g., lo rigetta. Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il RE Il Presidente Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone