Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 8067/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 9 gennaio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Stefania POLLICORO
- Ricorrente -
contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. dall'avv. Maria Rosaria PAPALATO - Convenuto –
OGGETTO: “INDENNIZZO PER MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 25 ottobre 2022 la parte ricorrente chiese al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n°
1124/65 e del D. Lgs. n° 38/2000, alla erogazione dell'indennizzo da malattie professionali (ernie discali lombari), inutilmente richiesto in sede amministrativa in data 24 gennaio 2022, nella misura percentuale da accertarsi in corso di causa e, conseguentemente, condannare l' al pagamento CP_1 dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, acquisiti i verbali relativi alle prove testimoniali espletate in altro giudizio svoltosi inter partes, è stata disposta ed espletata
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Sentenza R.G. n° 8067/22
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In ordine al fatto che – ai fini della prova testimoniale - sia stata disposta l'acquisizione dei verbali relativi alle prove espletate in altro giudizio svoltosi inter partes, è appena il caso di rilevare che: «Il giudice di merito può utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito;
ne consegue che è irrilevante l'inutilizzabilità nel diverso grado o nel distinto processo di provenienza, poiché a rilevare è l'effettiva utilizzabilità dell'elemento istruttorio nella causa in cui essa viene acquisita» (sic CASS. SEZ. III. 3 NOVEMBRE 2021 N°
31312; conf. CASS. LAV. 3 APRILE 2017 N° 8603, CASS. SEZ. I, 7 MAGGIO 2014 N°
9843 e CASS. SEZ. III, 14 MAGGIO 2013 N° 11555).
Nel merito, tuttavia, la domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Invero l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che la parte ricorrente risulta affetta da affezioni (non “ernia del disco”, bensì “Artrosi somatica ed interapofisaria. Anterolistesi di L5 su S1 con osteocondrosi delle limitanti somatiche e pseudoprotrusione discale. Bulging discali in L4-L5 e L3-
L4”) che, tuttavia, a parere del C.T.U., non sono ascrivibili ad eventi lavorativi, non essendo state evidenziate manifestazioni patologiche tali da ipotizzare alcuna tecnopatia: per la precisione, il CTU ha affermato che «tali patologie non sono comprese negli elenchi delle patologie attribuibili con elevata probabilità all'attività lavorativa e il nesso causale con l'attività lavorativa può ritenersi di limitata probabilità».
Ha altresì rimarcato che, nel caso di specie, non è stata accertata ernia lombare, ma solo “Bulging Discale (o protrusione discale)” ed altresì che:
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Sentenza R.G. n° 8067/22 «… anche se i sintomi possono essere analoghi, le patologie sono diverse e solo l'ernia del disco è compresa nell'elenco tabellare delle malattie professionali e nell'elenco delle malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità di cui al decreto ministeriale 15.11.2023».
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche
CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N° 10123).
In particolare, anche a seguito di alcune osservazioni critiche formulate da parte ricorrente, il CTU ha ribadito le proprie conclusioni precisando che: « …
La patologia accertata ovvero “spondilodiscopatie del tratto lombare” non può essere considerata malattia “tabellata”; non lo era con la tabella allegata al DM 09.04.2008, non lo è con la nuova tabella allegata al DM
10.10.2023.
Pertanto, non opera, e non operava anche in passato, la presunzione di rischio professionale che sussiste per le malattie “tabellate”.
Tuttavia, le malattie professionali non sono soltanto quelle indicate nelle apposite tabelle di riferimento, ma qualsiasi altra malattia per la quale il lavoratore possa dimostrare il nesso con la sua attività professionale in virtù del cosiddetto “sistema misto”.
In tutto questo non è intervenuta alcuna variazione se non che le attività lavorative che determinano la ipotizzata malattia professionale devono essere
“svolte, in modo abituale e sistematico” e non più “eseguita con continuità”
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Sentenza R.G. n° 8067/22 come era riportata nella norma passata.
Tale variazione non determina, nel caso che ci occupa, effetti rilevanti dal punto di vista medico-legale ma rimane la necessità di dimostrare il nesso causale tra l'attività lavorativa e la malattia.
Una rilevante variazione della norma è invece intervenuta nell'elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del T.U. 1124/65; tale elenco era in passato riportato nel DM
10.06.2014 sostituito dal DM 15.11.2023 (“aggiornamento dell'elenco delle malattie di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014, per le quali è obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124”).
Tale elenco aveva, e ha, una finalità diversa ovvero quella della segnalazione all'Ispettorato del Lavoro di malattie che possono presentare le caratteristiche di malattie professionali. Anche sulla base di tali segnalazioni, vengono aggiornate periodicamente le tabelle delle malattie professionali.
Esiste pertanto una importante differenza tra la “tabella” delle malattie professionali (aggiornata con DM 10.10.2023) e la lista delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia all'Ispettorato del Lavoro (aggiornata con
DM 15.11.2023).
Poiché, molto spesso, l'accertamento e la dimostrazione del nesso causale delle malattie professionali è complesso e difficile, può essere utilizzato, tra i vari elementi di giudizio (criteriologia medico-legale, letteratura scientifica, indagini statistiche, elementi di igiene del lavoro, etc.), anche questo elenco.
L'inclusione di una patologia in tale lista semplifica, in alcuni casi, il compito del perito ma non può essere considerato un elemento imprescindibile.
Ritengo comunque rilevante che il legislatore abbia modificato la lista delle malattie per cui è obbligatoria la denuncia all'Ispettorato del Lavoro e abbia escluso da tale elenco le malattie degenerative del rachide ovvero quella che è stata accertata nel caso che ci occupa.
Tale esclusione è avvenuta sulla base di considerazioni cliniche, statistiche, medico-legali e di medicina del lavoro e di questo non si può non tenere conto.
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Sentenza R.G. n° 8067/22 Per quanto detto finora, ritengo che la puntuale osservazione dell'avv.
Pollicoro sulla retroattività della norma non trovi applicazione nella fattispecie che ci occupa. … …».
Sul punto, pare opportuno richiamare 12 SETTEMBRE 2019 Controparte_2
N° 22837, in cui è stato precisato, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, che l'elenco delle malattie oggetto di denuncia obbligatoria previsto dall'art. 139 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come successivamente aggiornato, comunque non amplia il catalogo delle patologie tabellate, con la conseguenza che gli elenchi che si succedono nel tempo in relazione alla citata disposizione assumono valore probatorio vario, in relazione all'intensità probabilistica del nesso eziologico accertato dalla commissione scientifica, ma sempre nel quadro di una concreta verifica probatoria il cui onere incombe sull'assicurato.
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Sono poi doverose alcune considerazioni relative all'insussistenza del dedotto nesso causale con l'attività lavorativa espletata dal ricorrente, ovviamente allo stato delle attuali conoscenze scientifiche.
In linea generale, deve osservarsi che:
• “in tema di onere probatorio nelle cause per rendita da inabilità professionale, il ricorrente deve allegare e provare, a norma degli artt.
2697 cod. civ. e 414 cod. proc. civ., i fatti generatori del diritto preteso, cioè le caratteristiche morbigene della lavorazione svolta” Parte_2
15 MAGGIO 2007 N° 11087);
• “nel caso di malattia professionale … ad eziologia multifattoriale la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità. A tale riguardo il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso ad ogni iniziativa “ex officio”
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Sentenza R.G. n° 8067/22 diretta ad acquisire ulteriori elementi …in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio ed anche considerando che la natura professionale della malattia può essere desunta con elevato grado di probabilità dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione lavorativa e dall'assenza di altri fattori extralavorativi alternativi e concorrenti che possano costituire causa della malattia”.(1)
Ancora, occorre precisare che, come sottolineato dalla in Parte_3 diverse occasioni, “le differenze tra equo indennizzo e rendita per malattia professionale - esistenti sotto diversi profili - concernono anche il nesso eziologico tra infermità ed attività lavorativa, atteso che, con riferimento all'indennizzo, la riconducibilità delle infermità alle specifiche modalità di svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica rivestita (quali luoghi di lavoro, turni di servizio, ambiente lavorativo, ecc.) rientrano tra i fatti costitutivi del diritto, mentre la rendita - richiedendo che la malattia sia contratta nell'esercizio o a causa della lavorazione svolta - implica uno stretto nesso tra patologia ed attività lavorativa, che in caso di fattori plurimi deve costituire la condicio sine qua non della malattia” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ.
LAV., 26 AGOSTO 2005, N. 17353). ED ANCORA “La rendita di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965 richiede che la malattia sia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione svolta, e impone perciò un nesso più stretto tra malattia e attività lavorativa, dovendo quest'ultima, in caso di fattori plurimi, costituire pur sempre la causa sufficiente, ossia la condicio sine qua non, della malattia” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 20 AGOSTO 2004, N. 16392).
Occorre, pertanto, trattandosi nel caso di specie di malattia non tabellata, che il lavoratore fornisca la prova del nesso eziologico e vieppiù di un nesso così stretto tra patologia ed attività lavorativa, tale che la seconda sia condicio sine qua non della prima. Ed il lavoratore altresì deve fornire la 1 Sic CASS. LAV. 11 GIUGNO 2004 N° 11128. Conformi CASS. N° 10042 DEL 25/5/2004; N° 9057 DEL 12/5/2004; N° 4292 DEL 24/3/2003. Si vedano anche CASS. 17/1/2005 N° 753 e CASS. 25/10/2005 N° 20665. Pt_2 Pt_2
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Sentenza R.G. n° 8067/22 prova non in termini di certezza, ma quantomeno di elevata probabilità dell'origine professionale della patologia lamentata. Sul punto la CASSAZIONE ha statuito, infatti, che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata, la prova della derivazione della malattia da causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un elevato grado di probabilità” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 21 GIUGNO 2006, N. 14308).
Ed ancora “ in presenza di una malattia non tabellata, l'onere dell'assicurato di fornire la prova del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e l'agente patogeno cui egli era esposto può ritenersi assolto in presenza di un rilevante grado di probabilità accertato dal giudice oltre che sulla base delle prove dedotte, anche secondo le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale” (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 13 DICEMBRE 1999, N.
13986).
Il discrimen, pertanto, ormai pacificamente indicato dalla costante giurisprudenza di legittimità, per ritenere sussistente o meno l'esposizione al rischio come causa della malattia non tabellata, è dato dalla sussistenza di una elevata probabilità e non di una mera possibilità di collegamento causalmente efficiente tra patologia ed esposizioni morbigene (ex plurimis, si vedano CASS. CIV. 12909/00; CASS. CIV. 10004/01; CASS. CIV. 5352/02; CASS.
CIV. 15448/03; CASS. CIV. 4293/03; CIV. 9634/04; CASS. CIV. 11628/04; CP_2
CASS. CIV. 4520/06).
In particolare ha statuito la SUPREMA CORTE che “nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale appunto il tumore, il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico”
(CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 20 MAGGIO 2004, N. 9634).
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Sentenza R.G. n° 8067/22 Ed ancora, che "in tema di infortunio e malattia professionale, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio" (CASSAZIONE CIVILE, SEZ. LAV., 26 GIUGNO 2009,
N. 15080).
Ancora conforme, CASS. LAV. 10 APRILE 2018 N° 8773: «In tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità».
Orbene, il ricorrente non ha fornito la suddetta prova: infatti il CTU ha ritenuto, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, che non vi possa essere alcun nesso, in termini di significativa probabilità, tra la patologia denunciata e l'esposizione ai rischi di cui in ricorso.
Ed è ovviamente appena il caso di rimarcare che: «L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5,
e 416 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali» (sic CASS. LAV. 1° FEBBRAIO
2021 N° 2174: nella specie, la S.C. ha escluso che l' avesse l'obbligo di CP_1 contestare i fatti posti alla base della domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione
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Sentenza R.G. n° 8067/22 trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio).
Orbene, non essendo possibile affermare che la patologia accertata sia stata cagionata con certezza o elevata probabilità da cause lavorative e, quindi, non essendo stata provata l'origine professionale della patologia medesima, la domanda non può che essere disattesa.
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Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese per le quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., non è dovuto il rimborso. Il costo dell'indagine peritale rimane, altresì, a carico dell'ISTITUTO convenuto, che deve farne anticipazione, quale unico titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio (art. 125, ultimo comma, R.D. 28 agosto
1924, n. 1422 e art. 128 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, conv. dalla L. 6 aprile
1936, n. 1155, sì come succ. modif.: cfr. CASS. LAV. 6 MAGGIO 1998 N° 4589).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso;
dichiara non dovuto il rimborso delle spese e dei costi della lite.
Taranto, 13 gennaio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 8067/22