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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/04/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Rovigo
Sezione civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Sofia Gancitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 551/2023 R.G. promossa da
(c.f. ; in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Schiavon (c.f.
), con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Venezia- C.F._1
Mestre, via Ospedale 39
ATTRICE
(c.f. e (c.f. Parte_2 C.F._2 Controparte_1
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Ciolino (c.f. C.F._3
, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Rovigo, Via C.F._4
X Luglio n. 15/A
CONVENUTI
(c.f. ); rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._5
Mauro Destro (c.f. ), con domicilio eletto presso il difensore in CodiceFiscale_6
Rovigo, Via X Luglio n. 17
CONVENUTA
Oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni delle parti:
Parte attrice: “1. dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di
[...]
e quindi revocare per le ragioni in narrativa esposte, con ogni Parte_1 conseguenza di legge, il contratto di compravendita di data 28.2.2018, rep. n. 3.067, racc. n.
2.439, dott. Notaio in Rovigo, con il quale: - il sig. Persona_1 Parte_2 riservandosi il diritto di abitazione vitalizio, ha venduto alla sig.ra il diritto Controparte_2 di proprietà dell'unità immobiliare facente parte di un fabbricato condominiale sito in Comune di Rovigo, viale Tre Martiri 79, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo con i
1 seguenti dati: sezione urbana RO, foglio 13, particella 64, sub. 41, viale Tre Martiri 79, piano
2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5, superficie catastale mq 123 escluse aree scoperte mq 120, rendita catastale euro 582,31 (trattasi di appartamento posto al secondo piano composto da cucina, pranzo, due camere da letto, bagno e ripostiglio, confinante con i cespiti censiti in catasto al foglio 13, particella 64 subb. 42, 1 e 24, con la relativa quota di comproprietà su tutti gli spazi, beni ed enti comuni); - il sig. e la sig.ra Parte_2 [...]
, coniugi in regime di comunione legale, riservandosi il diritto di abitazione CP_1 vitalizio, hanno venduto alla figlia il diritto di proprietà dell'unità Controparte_2 immobiliare facente parte di un fabbricato condominiale sito in Comune di Rosolina (RO), via
Po di Levante, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Rosolina con i seguenti dati: foglio
29, particella 171, via Po di Levante, piano T, Z.C. 2, categoria A/3, classe 1, consistenza vani
4, superficie catastale mq 85 escluse aree scoperte mq 85, rendita catastale euro 237,57
(trattasi di casa autonoma disposta al piano terra e composta da ingresso-soggiorno-pranzo- zona cottura, due camere da letto, bagno, cantina-ripostiglio e annesso pertinenziale cortile);
2. ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Rovigo e al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Venezia-Chioggia di trascrivere l'emananda sentenza, con esonero di ogni responsabilità;
3. con integrale rifusione di spese e competenze di lite”.
Convenuti e “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via CP_3 Controparte_1 preliminare: ammettersi le istanze istruttorie così come dedotte nella memoria ex art. 183 c.p.c. co. 6 n. 2; Nel merito: respingere integralmente le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nei precedenti atti depositati. Con vittoria di spese
e competenze del giudizio.”.
Convenuta : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovigo, contrariis reiectis: In via Controparte_4 preliminare: ammettere tutte le istanze istruttorie dedotte in memoria ex art.183 co. 6 n. 2 c.p.c.
Nel merito: respingere integralmente le domande di parte attrice perché infondate in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato d'ora Parte_1 in avanti, per brevità, solo ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale Pt_3 [...]
e , nonché la loro figlia al fine di far dichiarare Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 nei suoi confronti l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del contratto di compravendita datato
28.02.2018, rep. n. 3.067, racc. n. 2.439, a ministero del dott. Notaio in Persona_1
Rovigo, con il quale riservandosi il diritto di abitazione vitalizio, aveva venduto Parte_2
a il diritto di proprietà dell'unità immobiliare facente parte di un fabbricato Controparte_2
2 condominiale sito in Rovigo, viale Tre Martiri 79, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, sezione urbana RO, foglio 13, particella 64, sub. 41, viale Tre Martiri 79, piano 2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5, superficie catastale mq 123 escluse aree scoperte mq 120, rendita catastale euro 582,31 (trattasi di appartamento posto al secondo piano composto da cucina, sala da pranzo, due camere da letto, bagno e ripostiglio, confinante con i cespiti censiti in catasto al foglio 13, particella 64 subb. 42, 1 e 24, con la relativa quota di comproprietà su tutti gli spazi, beni ed enti comuni); con il medesimo contratto,
e , riservandosi il diritto di abitazione vitalizio, vendevano alla Parte_2 Controparte_1 figlia il diritto di proprietà dell'unità immobiliare facente parte di un fabbricato condominiale sito in Rosolina (RO), via Po di Levante, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Rosolina, foglio 29, particella 171, via Po di Levante, piano T, Z.C. 2, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 4, superficie catastale mq 85 escluse aree scoperte mq 85, rendita catastale euro 237,57
(trattasi di casa autonoma disposta al piano terra e composta da ingresso, soggiorno, sala da pranzo, zona cottura, due camere da letto, bagno, cantina-ripostiglio e annesso pertinenziale cortile).
A tal fine, ha dedotto ulteriormente che: Pt_3
- per la compravendita della prima unità immobiliare il prezzo era stato indicato in €
50.000,00, da corrispondersi quanto a € 10.000,00 mediante assegno bancario contestualmente alla sottoscrizione del rogito e quanto a € 40.000,00 mediante n. 4 rate di
€ 10.000,00 ciascuna con scadenza il giorno 28 di ogni quadrimestre a decorrere dal
28.6.2018;
- per la compravendita della seconda unità immobiliare il prezzo era stato indicato in €
30.000,00, da corrispondersi mediante n. 3 rate per € 10.000,00 ciascuna con scadenza il giorno 28 di ogni quadrimestre a decorrere dal 28.10.2019;
- e avevano maturato una consistente esposizione debitoria Parte_2 Controparte_1 nei confronti della società attrice a seguito della sottoscrizione di alcuni contratti bancari, di cui sotto, e relativi rapporti fideiussori, al tempo intercorsi con Parte_4
- medio tempore il credito era stato ceduto a Società per la Gestione Controparte_5 la quale successivamente aveva mutato la propria denominazione in
[...]
Parte_1
- in data 7.12.2001 era stato sottoscritto un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per l'importo di € 2.065.827,60 in favore di quale titolare dell'omonima Parte_2 impresa individuale e in occasione della stipula di tale contratto si era Controparte_1 costituita fideiussore;
3 - in riferimento a detto contratto, con verbale di assemblea straordinaria di data 28.2.2006 a ministero del notaio dott. l'impresa individuale aveva Persona_2 Parte_2 conferito la propria azienda in la quale si era accollata (con accollo Controparte_6 non liberatorio del debitore originario) il residuo debito del suddetto mutuo ed era diventata proprietaria degli immobili ipotecati;
- l'originario mutuo del 7.12.2001 era stato quindi scisso nei mutui n. 07/800/30002477 (ex mutuo n. 050/0192402) e n. 07/800/30002481 (ex mutuo n. 50/0192429);
- con riferimento a detti contratti, era creditrice nei confronti di Pt_3 Controparte_6 per la somma, alla data del 19.10.2021, di € 286.011,31 in forza di mutuo ipotecario n.
07/800/30002477 e di € 965.895,27 in forza di mutuo ipotecario n. 07/800/30002481;
- in data 16.6.1999 era stato sottoscritto un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per l'importo di € 516.456,90 in favore di quale titolare dell'omonima impresa Parte_2 individuale e in occasione della stipula di tale contratto si era costituita Controparte_1 fideiussore;
- in riferimento a detto contratto va precisato che con verbale di assemblea straordinaria di data 28.2.2006, a rogito notaio dott. aveva conferito la propria Persona_2 Parte_2 azienda in la quale si era accollata (con accollo non liberatorio del Controparte_6 debitore originario) il residuo debito del suddetto mutuo ed era diventata proprietaria degli immobili ipotecati;
- con riferimento a detto contratto era creditrice nei confronti di Pt_3 CP_6 CP_6 per la somma, alla data del 19.10.2021, di € 110.206,56;
- in data 15.6.2006 era stato sottoscritto un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria per l'importo di € 700.000,00 in favore di e col medesimo contratto Controparte_6 [...]
e si erano costituiti fideiussori;
Parte_2 Controparte_1
- con riferimento a detto contratto era creditrice nei confronti di Pt_3 Controparte_6 per la somma, alla data del 19.10.2021, di € 474.711,66;
- in data 18.11.2011 era stato sottoscritto un contratto di apertura di credito in conto corrente in favore di e in occasione di tale contratto e Controparte_6 Parte_2 [...]
si erano costituiti fideiussori;
CP_1
- con riferimento a detto contratto era creditrice nei confronti di Pt_3 Controparte_6 per la somma, alla data del 19.10.2021, di € 889.657,03;
- era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Rovigo n. Controparte_6
44/2021, depositata in data 19.10.2021 e era stata ammessa al passivo;
Pt_3
4 - era altresì creditrice nei confronti di e in forza di Pt_3 Parte_2 Controparte_1 fideiussione prestata sino alla corrispondenza dell'importo di € 210.000,00 con riferimento a un contratto di apertura di credito in conto corrente di data 31.03.2014 sottoscritto da
Controparte_6
- con riferimento a detta ragione di credito aveva ottenuto un decreto ingiuntivo Pt_3 emesso dal Tribunale di Treviso, dichiarato provvisoriamente esecutivo con provvedimento di data 09.02.2023 a seguito dell'opposizione proposta da parte debitrice;
- gli odierni convenuti, a fronte della rilevante esposizione debitoria, con i due atti di disposizione sopra richiamati si sono privati degli indicati beni in proprietà, riservandosi il diritto di abitazione vitalizio, e così sottraendo i beni medesimi alla possibile azione esecutiva di parte creditrice.
L'attrice concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda e la conseguente condanna dei convenuti al pagamento delle spese processuali.
1.1. Con comparsa di risposta depositata il 29.05.2023 si sono costituiti ritualmente in giudizio e , i quali hanno dedotto di non aver agito con la finalità di Parte_2 Controparte_1 arrecare pregiudizio al creditore e che allo stesso modo, la figlia non era a conoscenza CP_2 della situazione economica dei genitori non potendo, quindi, immaginare che la volontà di questi fosse quella di ridurre la consistenza del loro patrimonio in frode al creditore, in virtù del fatto che sulla scorta della giurisprudenza della Cassazione, unica condizione per l'esercizio della revocatoria è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.
I convenuti hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna di Pt_3 al pagamento delle spese processuali.
1.2. In pari dati si è costituita in giudizio la quale ha dedotto di non essere Controparte_2 mai stata a conoscenza dello stato di insolvenza di né di essere mai stata Controparte_6 edotta della situazione debitoria dei genitori. Ella, infatti, ha esposto di aver ricevuto i beni di cui agli atti impugnati nel pieno convincimento che si trattasse di una sistemazione onerosa di rapporti familiari e che tali elementi impediscono di poter riconoscere in capo all'acquirente quell'elemento psicologico necessario per l'accoglimento della domanda di cui all'art. 2901
c.c. La convenuta concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda attorea.
1.3. All'udienza del 28.06.2023 le parti sono comparse dinanzi al giudice, il quale ha assegnato loro i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI nn. 1), 2), 3) c.p.c. (applicabile ratione temporis).
5 Espletata l'istruzione probatoria sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti e con l'interpello dei convenuti, e precisate le conclusioni, il giudice in data 20.02.2025 ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e ulteriori venti giorni per il deposito di eventuali memorie di replica.
2. La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, si rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non
è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto -
"rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni (cfr. note depositate dai convenuti il 18.02.2025).
2.1. Passando all'esame dei requisiti previsti dalla legge per l'azione revocatoria, quanto al requisito dell'esistenza di un credito, si rileva che non è richiesta la certezza del fondamento dei fatti costitutivi del credito dell'attore (Cass. civ., n. 23208/2016) ma deve ritenersi sufficiente anche la semplice aspettativa, purché “prima facie” probabile, non pretestuosa (cfr.
Cass. civ., n. 11755/2018) e non dichiarata inesistente con sentenza passata in giudicato (cfr.
Cass. civ., n. 12975/2020; Cass. civ., n. 21100/2004).
Legittimato attivamente a proporre l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., quindi, è il creditore quand'anche il suo credito non sia certo, liquido ed esigibile (Cass. civ., n. 1220/1986). Per tali ragioni, anche il credito eventuale, nella veste di un credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. civ., n. 5619/2016). Anche i creditori potenziali o eventuali, quindi, hanno interesse a vedere non intaccata la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. (ex multis,
Cass. civ., sezioni unite, n. 9440/2004. Cfr. Cass. civ., n. 19755/2005).
Tale condivisibile interpretazione è coerente con la funzione propria dell'azione revocatoria, che non persegue scopi restitutori né nei confronti del debitore né del creditore istante ma tende
6 unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali.
Orbene, una nozione così “lata” di credito non importa una minorata tutela per il debitore soggetto all'azione revocatoria. La sentenza dichiarativa ex art. 2901 c.c. “non costituisce infatti titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale” (in motivazione Cass. civ., n. 11755/2018. Cfr. Cass. civ., n.
5246/2016).
2.1.2. Nel caso di specie i coniugi non hanno contestato specificamente né la Parte_2 legittimazione ad agire da parte di (la quale ha a tal fine prodotto in giudizio tutti i Pt_3 documenti necessari), né la certezza del credito in capo alla stessa, né tantomeno hanno argomentato sull'assenza di pregiudizio nei confronti della creditrice per gli atti dispositivi compiuti pacificamente dopo il sorgere del credito.
2.1.3. Anche la sussistenza del 'pregiudizio' alle ragioni del creditore arrecato dall'atto di disposizione compiuto dai debitori (eventus damni), risulta nel caso in esame in via documentale. Al riguardo va ribadito che gli odierni convenuti, a fronte della rilevante esposizione debitoria, con gli atti di disposizione sopra richiamati si sono privati degli indicati beni in proprietà, riservandosi il diritto di abitazione vitalizio, e così sottraendo i beni medesimi alla possibile azione esecutiva di parte creditrice, pur riservandosene il godimento. Risulta ancora dall'istruttoria che e sono titolari di altri beni immobili, Parte_2 Controparte_1 ma si tratta o di beni di modesto valore o di quote in comproprietà, come confermato dagli stessi in sede di interpello all'udienza del giorno 01.10.2024. È dunque evidente la consapevolezza, in capo ai coniugi di rendere maggiormente difficoltoso, se non addirittura arduo, il Parte_2 soddisfacimento del credito vantato nei loro confronti da Pt_3
Non è superfluo rammentare che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria ricorre anche quando l'atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. civ. sez. VI, 18-06-2019, n. 16221). Sotto il profilo dell'onere probatorio, il creditore può limitarsi a dimostrare la “variazione patrimoniale, senza
7 che sia necessario provare l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche”. Tuttavia, il debitore deve quanto meno provare “che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà” (Cass. civ., n. 15265/2006. Cfr. Cass. civ., n. 1902/2015; Cass. civ.,
n. 8931/2013; Cass. civ., n. 3470/2007).
Nella fattispecie, l'attrice ha provato il compimento di atti di disposizione patrimoniale da parte dei debitori, con conseguente variazione peggiorativa del loro patrimonio personale (costituente la garanzia patrimoniale dei creditori ex art. 2740 c.c.).
I convenuti, invece, non hanno assolto l'onere probatorio su di essi gravante, non avendo offerto alcun elemento capace di dimostrare che, anche a seguito delle alienazioni sopra menzionate, il loro patrimonio abbia mantenuto una consistenza idonea a garantire agevolmente il soddisfacimento delle aspettative creditorie dell'attrice, vieppiù se si considera che nel caso in esame l'alienazione del diritto di proprietà da parte dei coniugi è avvenuta in favore Parte_2 della figlia, come lamentato dalla società attrice, a fronte del pagamento di Controparte_2 un prezzo del tutto esiguo in base al valore catastale degli immobili. Per la prima compravendita
(avente ad oggetto un appartamento nel Comune di Rovigo della consistenza di 5,5 vani e di superficie catastale di 123 mq) è stato pattuito un prezzo di € 50.000,00. Per la seconda compravendita (avente ad oggetto una casa autonoma nel Comune di Rosolina della consistenza di 4 vani e di superficie catastale di 85 mq) è stato pattuito un prezzo di € 30.000,00 e per entrambe le compravendite la parte alienante ha rinunciato a qualunque diritto di ipoteca legale.
Tali atti rientrano incontrovertibilmente nel novero di quelli nei confronti dei quali può essere esperita l'azione revocatoria.
2.1.4. Invero, essendo atti a titolo oneroso, oltre all'animus nocendi del debitore è richiesta anche la participatio fraudis del terzo, ossia la consapevolezza in capo a quest'ultimo del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sotto il profilo della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall'art. 2740 c.c. Non occorre invece la sussistenza di una specifica intenzione del terzo di danneggiare il creditore o di cooperare con il debitore alla frode, trattandosi di atto successivo al sorgere del credito (Cass. civ., n. 1658/2016; Cass. civ.,
n. 25614/2014; Cass. civ., n. 11518/1995 e Cass. civ., n. 5451/1985).
Venendo, quindi, all'elemento soggettivo del terzo acquirente va innanzitutto ricordato che è pacifico come la scientia damni ovvero la partecipatio fraudis da parte del terzo possa essere confermata anche da presunzioni semplici e che costituisce presunzione in tal senso anche la sussistenza di un vincolo parentale tra debitore e terzo. E' sufficiente sul punto rammentare la
8 giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha ribadito che “la prova della partecipatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui
l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (Cass.
5.1.2023 n. 195; in senso conforme cfr.
Cass.
9.6.2020 n. 10928).
In ogni caso non possono essere in alcun modo condivise le difese di basate Controparte_2 su circostanze familiari non attinenti all'oggetto del presente giudizio (per la precisione, la brusca separazione dal marito). Anzi, dalla valutazione complessiva dell'istruttoria emergono in capo al terzo acquirente presunzioni gravi, precisi e concordanti in ordine Controparte_2 alla consapevolezza del pregiudizio al creditore. La stessa infatti era socia di Controparte_6
come confermato dalla visura CCIAA allegata dall'attrice (doc. n. 25 e 28) e non poteva
[...] non essere a conoscenza del fatto che (cfr. visura Prisma Mercato s.r.l. in liquidazione doc. n.
29 attrice), la società aveva subito due iscrizioni ipotecarie, in data 5.4.2016, da parte dell'Agente della riscossione dei tributi Equitalia Nord S.p.a., per l'importo, rispettivamente, di € 684.186,00 e di € 689.002,00, come dai bilanci abbreviati di esercizio chiusi al 31.12.2011, al 31.12.2012 e al 31.12.2015 (ultimo bilancio depositato dalla società: cfr. doc. n. 25, cit.).
Infine, dalla produzione documentale delle note integrative e dei verbali di assemblea (doc. n.
30, doc. n. 31 e doc. n. 32 attrice), risulta evidente il fatto che svolgeva le Controparte_2 funzioni di segretario in assemblea, e quindi non era di certo 'estranea' a tutto quanto accadesse all'interno della società.
Ne consegue l'integrale accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. formulata dall'attrice.
3. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza dei convenuti che, stante la medesima posizione difensiva, vengono condannati in solido al pagamento delle spese in favore di Le stesse si liquidano in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di cui al d.m. Pt_3
55/2014 così come modificato dal d.m. 147/2022, per lo scaglione di riferimento
(indeterminabile-bassa complessità). Il rimborso delle spese anticipate è riconosciuto limitatamente a quelle documentate (contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica).
p.q.m.
Il Tribunale di Rovigo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza, difesa, deduzione ed eccezione, così provvede:
9 1. Revoca e dichiara inefficace, nei confronti di Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, l'atto di compravendita datato
[...]
28.2.2018, rep. n. 3.067, racc. n. 2.439, a ministero del dott. Notaio in Persona_1
Rovigo, con il quale riservandosi il diritto di abitazione vitalizio, ha Parte_2 venduto a il diritto di proprietà dell'unità immobiliare facente parte Controparte_2 di un fabbricato condominiale sito in Comune di Rovigo, viale Tre Martiri 79, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo - sezione urbana RO, foglio 13, particella
64, sub. 41, viale Tre Martiri 79, piano 2, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 3, consistenza vani 5,5, superficie catastale mq 123 escluse aree scoperte mq 120, rendita catastale euro 582,31; e con il quale e , riservandosi il Parte_2 Controparte_1 diritto di abitazione vitalizio, hanno venduto a il diritto di proprietà Controparte_2 dell'unità immobiliare facente parte di un fabbricato condominiale sito in Comune di
Rosolina (RO), via Po di Levante, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di
Rosolina - foglio 29, particella 171, via Po di Levante, piano T, Z.C. 2, categoria A/3, classe 1, consistenza vani 4, superficie catastale mq 85 escluse aree scoperte mq 85, rendita catastale euro 237,57;
2. Ordina, ai sensi dell'art. 2655, comma 1, c.c., al competente ufficio dell'Agenzia delle
Entrate - Territorio - Servizi di pubblicità immobiliare, di annotare la presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto indicato al precedente capo 1);
3. condanna e in solido tra loro, al Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 pagamento in favore di in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli oneri fiscali e previdenziali di legge (IVA e CPA), ed € 571,69 per spese documentate.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Rovigo, in data 17.04.2025
Il Giudice
Sofia Gancitano
10