TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/05/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
RG 58/2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 12/05/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Rupolo, e, per NT, l'avv. Cosentini.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 58/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 58/2024 promossa da:
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo, ed elettivamente domiciliata presso la Camera del lavoro di Gorizia a Gorizia, via Canova 1 ricorrenti
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_1 telematicamente, dagli avv.ti Alessandra Lovero, Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo e Matteo Lauro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima a Gorizia, via De Gasperi 31
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 12 febbraio 2024, i ricorrenti
– moglie e figli del defunto (21.10.1939 / 07.12.2021) Persona_1 hanno agito in giudizio nei confronti di NT, per ottenere, iure hereditatis, il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius in ragione carcinoma squamoso infiltrante contratto in conseguenza dell'esposizione all'amianto sperimentata nello svolgimento della sua attività lavorativa presso NT, e per ottenere, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale.
1.1 A sostegno della loro pretesa, hanno dedotto che avrebbe Pt_2 lavorato dall'08.03.1969 al 31.01.1991 alle dirette dipendenze della convenuta con mansioni di saldatore elettrico, operando a bordo delle navi e dei sommergibili in costruzione. Nello svolgimento della sua attività, questi sarebbe stato oggetto d'una frequente esposizione passiva all'amianto, impiegato per lo svolgimento contestuale di diverse lavorazioni da parte di altri addetti e in mancanza di dispositivi di protezione individuale. Inoltre, la sua mansione avrebbe implicato l'esposizione diretta all'amianto, presente in diversi strumenti di lavoro quale materiale isolante e protettivo, nonché implicato nelle tecniche di lavorazione specifiche.
1.2 Sulla scorta delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale entro cui sono stati accertati uso e presenza di amianto presso i cantieri di NT a Monfalcone, ove anche è stato addetto, e sulla Pt_2 base delle valutazioni eseguite nel tempo da Inail e da Contarp, i ricorrenti hanno sostenuto che la patologia che ha condotto al decesso del lavoratore sia riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di NT. Per questo, la società dovrebbe essere chiamata a rispondere del danno come sopra precisato.
* 2. NT si è costituita in giudizio eccependo il difetto di prova della qualità di eredi dei ricorrenti. Ha inoltre sostenuto l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Ha poi argomentato in ordine all'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da , in quanto, all'epoca in cui questi aveva prestato la sua Per_2 attività lavorativa, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso. Ha comunque dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra la patologia esitata nell'evento mortale e la prestazione lavorativa svolta da nell'interesse della società e ha in definitiva chiesto il rigetto delle Pt_2 domande.
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va immediatamente respinta l'eccezione di NT relativa al difetto di legitimatio ad causam dei ricorrenti. Sussiste infatti la prova della morte di , così Persona_3 come quella dei rapporti di coniugio e filiazione allegati [cfr. docc. 1 e 2 ricorrenti]. L'iniziativa promossa in questa sede, del tutto esorbitante dalla mera conservazione dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione, integra la prova dell'accettazione dell'eredità, valendo in proposito il consolidato insegnamento di legittimità secondo cui colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede;
per quanto concerne la delazione dell'eredità , tale onere è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c., mentre la prova dell'accettazione dell'eredità consiste nel fatto stesso dell'azione in giudizio, incompatibile con la volontà di rinunciarci [cfr., tra molte, Cass., n. 10519/2024].
* 5. Nel merito, va rilevato che il percorso professionale di è pacifico Pt_2
e documentale [cfr. doc. 3 ricorrenti]. Non è inoltre contestato che egli sia stato impiegato nello svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso.
4.1 Una descrizione dei rischi propri delle sue mansioni si può già evincere, in via documentale, dal un primo parere tecnico del Contarp del 16 dicembre 1996, nel quale si sottolinea come, fino a tutto il 1977, «tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe (…). Le figure professionali che, in base a quanto sopra citato, sono da ritenersi esposte a concentrazioni significative di amianto si ritiene siano le seguenti: (…) saldatore elettrico…» [cfr. doc. 41 ricorrente]. Una successiva integrazione del parere, elaborata il 10.04.1997, ha poi posto in luce che furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc anche «coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979» [cfr. doc. 42 ricorrente]. Infine, con parere del 12.06.2000 sono state ribadite queste analisi, con la precisazione che l'esposizione al rischio amianto è specificamente riconosciuta a quanti abbiano operato come saldatori in allestimento fino al 30.09.1985 [cfr. doc. 43 ricorrenti].
4.2 L'istruttoria testimoniale ha poi comunque confermato positivamente l'esposizione all'amianto di . Pt_2
saldatore in NT dal 1968 al 1994, ha riferito di aver Testimone_1 lavorato spesso con . Ha ricordato che «avevamo dei pannelli con le Pt_2 resistentze, che venivano posizionati dove doveva essere svolta la saldatura. Si tratta della tecnica del preriscaldo. Usavamo indumenti e coperte che, anni dopo, abbiamo saputo che erano d'amianto. Gli indumenti e le coperte erano costantemente utilizzate dai saldatori». Ha aggiunto che «unitamente ai saldatori, operavano anche altri operai – carpentieri, tubisti, coibentatori – e anche queste lavorazioni implicavano l'uso di amianto. In particolare veniva utilizzata una pasta d'amianto con cui venivano rivestiti i tubi…l'ambiente era molto polveroso. Durante la giornata venivano fatte le pulizie con la scopa. Le pulizie più profonde erano eseguite quando non eravamo a bordo» 4.3. A fronte di questi dati, può ritenersi che questi abbia operato in un ambiente connotato da una significativa presenza d'amianto, tale da dimostrare la “nocività” dell'attività lavorativa svolta e l'esposizione attiva e passiva al materiale.
* 5. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
5.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
5.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, visto che il ricorrente ha operato alla dirette dipendenze di NT dal 1970 al 1980,: «Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
* 6. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui Pt_2 ha operato e le successive patologie esitate nel suo decesso, va considerata la ricostruzione operata dal c.t.u. nella propria relazione peritale. L'esperto ha innanzitutto ricostruito la storia clinica di e ha Pt_2 evidenziato che «dal referto autoptico si apprende la causa del decesso che veniva individuata nella neoplasia polmonare metastatizzata ed ascessualizzata;
erano inoltre segnalati: “presenza di placche pleuriche di grado II;
presenza di corpi dell'asbesto visibili al microscopio ottico nelle sezioni istologiche colorate con ematossilina ed eosina, associati a lieve fibrosi;
la conta dei corpi dell'asbesto elevata (15.150 corpi/g di tessuto polmonare secco”». Ha quindi evidenziato, alla luce dei criteri di Helsinki richiamati nella relazione, che «il carcinoma squamocellulare del polmone è stato incluso tra i tumori associati all'esposizione all'asbesto, quale patologia oncologica conseguente ad esposizione di grado alto (per almeno 1 anno) o di grado moderato (per almeno 5-10 anni) alla sostanza minerale…Nel caso del Sig. si può affermare Pt_2 che sia stato certamente esposto all'amianto. La certezza, anche in maniera indipendente da qualsivoglia indicazione della letteratura, salta all'occhio in maniera decisa solo considerando che nel paziente sono bene emerse, specifiche patologie;
in particolare si accertavano:
- placche pleuriche diffuse e ispessimenti pleurici
- la presenza di una diagnosi dall'esame istologico di “carcinoma squamoso infiltrante” (doc. 12) pervenuta il 30.11.2021 a seguito di una broncoscopia. Quanto al conto dei corpuscoli, ovvero il dato oggettivo esitato dalla ricerca dei corpi dell'asbesto su tessuto polmonare, con digestione chimica (metodica gruppo di lavoro nazionale Biofibre*: Ricerca POSITIVA (15.150 corpi/ g di tessuto polmonare secco), è più che bastevole per convalidare il dato, senza necessita di conferma alla microscopia elettronica (“quando la concentrazione di corpuscoli è inferiore a 10000 per gps viene raccomandata un'analisi in microscopia elettronica”, cfr. Criteri di Helsinki), ove si sottolinea che il limite superiore dell'esposizione di tipo ambientale, con la metodica Biofibre, è di circa 1000 corpi/g di tessuto polmonare secco. Questo dato è da solo sufficiente alla definizione etiologica lavorativa. In buona sostanza si spiega: il ritrovare sino a 1.000 corpi per grammo di tessuto polmonare indica che un soggetto è stato in qualche modo esposto;
il ritrovare un quantitativo di corpi superiore a 1.000 indica che necessariamente l'origine è lavorativa, poiché solo un'esposizione da lavoro è idonea nel determinare simili livelli, peraltro persistenti a lungo. Indiscutibile pertanto l'esposizione, di carattere inalatorio, in un soggetto che presentava 15.150 corpi di asbesto, placche pleuriche, peraltro in maniera estesa, tipicamente riscontrabili come segno di concreto contatto con il minerale, nonché carcinoma squamocellulare… A favore di un'esposizione concretamente oncogena in essere dal 1969 in poi (1991), va considerato il periodo di latenza. Conteggiato infatti dal 1969 sino alla data di manifestazione della patologia, nel settembre del 2021, è stato di circa 52 anni, nell'ambito di una piena compatibilità tra inizio dell'esposizione (per prassi: primo giorno di lavoro con esposizione oncogena) e sviluppo della malattia. Il periodo di latenza medio, calcolato dal primo giorno di lavoro alla data di presentazione della patologia, si colloca infatti intorno ai 40-50 anni. Procedendo nell'analisi sull'esposizione e sul nesso causale, già sino a questo punto più che bastevole, comunque esponiamo le condizioni che devono sussistere per il riconoscimento di un carcinoma squamocellulare (e delle altre patologie amianto-associate) correlato a un contatto professionale. Al riguardo consideriamo dati di letteratura aggiornati (2014-2016) e, segnatamente, i così detti 'criteri di Helsinki', che fanno parte del 'Documento di Consenso' dello Scandinavian Journal of Work, Environment and Healt, dal titolo “Amianto, asbestosi e il cancro, i criteri di Helsinki per diagnosi e attribuzione, 2014: raccomandazioni”, di e altri;
la rivista è affiliata all'Istituto Finlandese di Medicina del Lavoro Per_4
(FIOH) e rappresenta una delle fonti sull'argomento 'amianto' di maggior prestigio internazionale (il 'documento' per l'amianto viene periodicamente aggiornato da apposite commissioni di esperti di più nazioni). Nel documento si riporta fra l'altro che secondo le stime più recenti dell'OMS più di 107.000 persone muoiono ogni anno di tumore polmonare, mesotelioma e asbestosi causati da esposizioni lavorative. Per il carcinoma polmonare sono indicati i requisiti per l'attribuzione causale della patologia all'esposizione all'amianto: 1) conteggio di fibre nel polmone che superi il range di livello di fondo rilevato nel laboratorio coinvolto;
oppure:
2) presenza di lesioni radiografiche o patologiche di danno tissutale asbesto correlato (ad esempio asbestosi o placche pleuriche); oppure;
3) evidenza istopatologica di un contenuto anormale di amianto;
oppure:
4) “in assenza di questi markers sarà sufficiente per l'attribuzione una storia di significativa esposizione professionale, domestica o ambientale...”. Va precisato che i criteri indicati ai punti 1, 2, 3 e 4 non devono essere contestuali, cioè tutti presenti, bensì sono alternativi;
la positività di uno dei criteri è sufficiente per correlare causalmente la patologia all'amianto. Sulla base di quanto sino ad ora esposto, e seguendo i criteri di Helsinki, vediamo che la sussistenza di nesso causale tra l'esposizione lavorativa all'amianto e le patologie accertate va ulteriormente confermata, considerando in particolare le circostanze esposte in maniera chiara dalla criteriologia indicata. Si sottolinea quanto segue. In via generale i 'criteri' affermano che “...storie lavorative attendibili forniscono lo strumento più pratico e utile per valutare l'esposizione lavorativa ad amianto...”. Questo parametro è ben soddisfatto per il Sig. , tenuto conto Pt_2 della sicura presenza di amianto nel luogo di lavoro». Tuttavia, la c.t.u. ha scrupolosamente considerato anche il rilievo eventualmente assunto dal pacifico tabagismo di , che, secondo il Pt_2 proprio c.t.p., era solito consumare 15-20 sigarette al giorno fino al 2019, e che, secondo la documentazione sanitaria, fumava 6 pacchetti di sigarette al mese (ossia, considerato il formato da 20 pezzi di un pacchetto di sigarette, la modica quantità di 4 sigarette al giorno). A questo proposito, l'esperta, chiarito che la patologia da cui è stato affetto è associata, in via diretta Pt_2 ma non esclusiva, al fumo di sigaretta, ha ricordato che «dati di letteratura suggeriscono che le fibre di amianto agiscono in sinergia con altri cancerogeni. Già nel 1955 infatti aveva dimostrato l'effetto sinergico del fumo di sigaretta con Pt_5 altri cancerogeni (A Study of Lung Cancer Mortality in Asbestos Workers). Ciò trova conferma nel 2020 con la pubblicazione “Asbestos, Smoking and Lung Cancer: An Update”. Tuttavia è anche condiviso il concetto che in caso di associazione di una contemporanea esposizione idonea all'asbesto e al fumo di tabacco, ciascuna esposizione è da considerarsi concorrente nel determinare un aumento del rischio, anche in assenza di asbestosi», con la precisazione che «tuttavia anche se il fumo di tabacco influenza il rischio totale di cancro ai polmoni, questo effetto non esclude il rischio di un cancro polmonare associabile all'esposizione all'amianto. Nei Criteri di Helsinki del 1997 e del 2014 non è stato fatto alcun tentativo di ripartire i relativi contributi dell'esposizione all'amianto e del fumo di tabacco». Quindi, ha concluso nel senso che «le mansioni del Sig. presso la Pt_2
NT erano idonee ad esporlo, e lo esponevano, all'amianto in maniera per lo meno significativa…l'applicazione dei criteri di Helsinki consente di attribuire le patologie del Sig. a un'esposizione lavorativa all'amianto Pt_2 concausalmente all'abitudine tabagica…Un tanto consente, con una probabilità elevata, di stabilire in positivo la sussistenza di nesso causale fra esposizione lavorativa all'amianto nel periodo 1969-1991 e patologie accertate, con specifico riguardo carcinoma squamocellulare».
6.1. Rispetto alla quantificazione del danno, il c.t.u. ha indicato che le conseguenze del danno sono valutabili per il «una inabilità temporanea biologica parziale, al tasso medio del 60%, settembre 2021 a dicembre dello stesso anno», con un «un livello di sofferenza molto elevato» e «dal settembre 2021 a dicembre dello stesso anno, si determinavano un danno biologico terminale e un danno catastrofale». Considerato che queste conseguenze sono imputabili causalmente al concorso dell'esposizione all'amianto e del tabagismo, la c.t.u., in sede di risposta alle osservazioni, e senza incontrare alcuna obiezione dalla difesa delle parti nell'udienza di discussione, ha rilevato che «volendo…parametrare l'attribuzione del valore concausale relativo al fumo, si può affermare che - pur con il limite dell'applicabilità di procedimenti operativi standardizzati a causa della complessità dei dati che non permettano una puntale valutazione medico legale - si possa individuare un modello applicativo, per tentare di suddividere il ruolo dell'esposizione professionale all'asbesto da quello del fumo di sigarette nella patogenesi del tumore del polmone….: “avendo come riferimento i citati dati epidemiologici di si estrapola il concetto, grossolano ma Per_5 sufficientemente aderente ai dati statistici, che in caso di neoplasia polmonare, in esposto all'amianto - fumatore, l'incidenza differenziale teorica del danno di origine voluttuaria sia orientativamente pari ai 2/3 del danno biologico assoluto ricavabile dal barème impiegato, mentre il ruolo della tecnopatia è da contenersi nella misura di 1/3».
6.2. Trattasi di valutazioni pienamente condivisibili. Ad ulteriore conferma, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017]. Nella specie, si è già dato conto della nocività propria delle lavorazioni e dell'ambiente di lavoro entro cui è stato coinvolto. Ne deriva che le Pt_2 considerazioni del c.t.u. circa l'esposizione qualificata del ricorrente ad amianto nel periodo in cui ha lavorato presso NT trovano conferma negli esiti dell'istruttoria, già analizzati.
6.3. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è risultato affetto il lavoratore. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
6.4. Rispetto alla rilevanza del tabagismo, è da ricordare le indicazioni della Cassazione, ribadite ancora di recente [Cass., n. 27584/2024], secondo cui in caso di concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, l'espressione "fatto colposo" adoperata nell'art. 1227, comma 1, c.c. – a mente del quale «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate» - non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza [Cass., n. 2483/2018; Cass., n. 4178/2020]. Nella suddetta nozione di “fatto colposo” rientra il fumo attivo, che costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire [Cass. n. 1165/2020]. Ne deriva che il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima [Cass., n. 2763/1997; Cass., n. 23426/2014; Cass., n. 4208/2017, n. 10220/2017], con la precisazione che l'art. 1227, comma 1, c.c. è applicabile in relazione sia al danno iure proprio, sia al danno iure hereditatis [Cass., n. 9349/2017].
* 7. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di NT per il danno subito da . Pt_2
7.1. In merito ad esso e in ordine all'eccezione di NT rispetto all'art. 13, d. lgs. n. 38 del 2000, va ricordato «in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno- conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)» [Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021]. Nella specie, in cui è accertato il solo danno biologico temporaneo, non v'è alcunché da detrarre. È poi il caso di precisare che, diversamente da quanto opinato in memoria difensiva da NT - secondo cui il coinvolgimento datoriale per l'ipotesi di astratta rilevanza penale della condotta ascritta presuppone l'accertamento della responsabilità secondo i criteri di giudizio propri del processo penale -, «la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso» [Cass., n. 12041/2020].
7.2. In merito alla quantificazione del danno, deve rilevarsi che, laddove la malattia non si risolva in esiti permanenti, ma determini la morte dell'individuo, il danno risarcibile va individuato nella componente biologica derivante dall'inabilità assoluta, opportunamente adeguata, in caso di consapevole attesa della morte, dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della speciale intensità del danno [Cass., n. 20922/2016]. Invero, poiché l'inabilità temporanea non si tramuta mai in inabilità permanente, cioè in una condizione stabilizzata, il danno può essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea. Tuttavia nella relativa liquidazione – da compiere adeguando l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto – si deve tener conto del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Assume dunque rilievo, per un verso, l'intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, e, per altro verso, e soprattutto, l'intensità della sofferenza provata. Inoltre, dal momento che il pregiudizio costituito dalla perdita della vita non è risarcibile [cfr. Cass., sez. un., n. 15350/2015], la somma da liquidare non va rapportata all'aspettativa di vita della vittima, bensì al periodo di vita e di sofferenza effettivamente vissuto dal momento della lesione fino a quella del decesso. Da ultimo, poiché in via di principio nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del danno, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo), per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, sembra equo – in assenza di altri parametri – adottare il criterio di liquidazione predisposto dalle tabelle proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”.
7.3. Esse sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:
- l'unitarietà ed omnicomprensività del concetto di “danno terminale”, che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come
“danno biologico terminale”, da “lucida agonia” o “morale catastrofale”, nonché il danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi in esso assorbito);
- la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario);
- la coscienza del danneggiato, non essendo il danno in re ipsa ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
- l'intensità decrescente, basata sull'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il de cuius, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso);
- il metodo tabellare, che - pur nella ribadita difficoltà di individuare una
“regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale - assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
- la tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 35.247,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.175,00 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (116,00) pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione). Per un'opportuna ricostruzione, è opportuno riportare le tabelle di riferimento,
Il danno terminale nella presente fattispecie deve essere quantificato tenendo conto che il c.t.u., all'esito della propria consulenza, ha concluso che, in conseguenza della malattia, è derivata a un'inabilità temporanea Pt_2 biologica parziale al 60% da settembre 2021 a dicembre 2021, con un livello di sofferenza molto elevato. Detto che il riferimento al mese di dicembre va circoscritto entro il giorno 7, data del decesso, si ritiene che per l'intero arco temporale di 97 giorni, debba farsi riferimento ai valori previsti dalla suddetta Tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano, atti a valorizzare pienamente le indicazioni dell'esperta. Il danno deve dunque essere quantificato in euro 91.702,50, sulla base del seguente calcolo: euro 35.247,00 (non ulteriormente personalizzabili) + euro 62.166,00, come da tabella, non ulteriormente personalizzabili, considerato che la valorizzazione dei profili morali è già insita nella selezione del criterio di calcolo che, in rapporto a quello altrimenti applicabile in base alla Tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale all'integrità psicofisica, conduce ad un considerevole aumento nella quantificazione. Pertanto, il danno ammonta ad euro 97.413,00. Esso, tuttavia, non va integralmente posto a carico di NT, giusta la valorizzazione della rilevanza del tabagismo sopra descritta nel senso che l'incidenza differenziale teorica del danno di origine voluttuaria sia orientativamente pari ai 2/3 del danno biologico assoluto, mentre il ruolo della tecnopatia è da contenersi nella misura di 1/3. La società è responsabile entro quest'ultimo limite, sicché il risarcimento del danno iure hereditatis va conclusivamente indicato in euro 32.471,00. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decorrenza dell'inabilità, ovverossia il 01.09.2021, al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione a settembre 2021.
* 8. Quanto alla domanda risarcitoria azionata iure proprio dalla moglie e dai figli di , i danni subiti da costoro sono dimostrati dalle parole di Pt_2 Per_6
e
[...] Persona_7
La prima, amica del figlio , ha riferito d'aver frequentato la casa di Pt_3
e ha ricordato che « e la moglie andavano spesso in gita con la Pt_2 Per_1
e li ho sempre visti assieme. Hanno sempre convissuto. e il figlio CP_2 Per_1
condividevano la passione per l'automobilismo, impegnandosi insieme Pt_4 rispetto a questioni meccaniche, di manutenzione e di pulizia della macchina del figlio…Sono andata a trovare , nel corso della sua malattia. Se ne Pt_2 prendevano cura la moglie e la figlia e il figlio . Anche se Pt_2 Pt_4 Pt_3 ne occupava, ma con minor frequenza».
, la cui abitazione è prossima a quella dei , Persona_8 Pt_2 riferendosi ai coniugi ha riferito di averli visti spesso insieme. «Li vedevo spesso insieme – ha spiegato la teste -. Ci frequentavamo spesso. I coniugi hanno sempre convissuto. Andavano insieme a fare la spesa, viaggiavano insieme, ricordo che andavano con i figli in montagna. Ciò anche negli ultimi tempi…Diciamo che i coniugi hanno viaggiato con i figli fino all'avvento della malattia di . Ricordo Pt_2 che i figli erano quasi sempre presenti. Vedevo quotidianamente tutti e tre i figli. Non partecipavo alle feste di compleanno e non stavo con per le festività. Pt_2
Dalla mia abitazione però vedevo la presenza di figli e parenti per le festività.
era appassionato di Fai da Te, lo vedevo spesso pitturare sia dentro casa Pt_2 che nel giardino. Lo vedevo spesso armeggiare col trapano. Tutti i figli erano appassionati di bricolage e li vedevo coltivare questa passione col padre. Sono andata a trovare durante la sua malattia. Nelle occasioni, erano presenti Pt_2 tutti i familiari, compresi i figli». Meno significative le parole del fratello del de cuius, . Egli è parso Per_9 confuso o comunque scarsamente a conoscenza delle vicende del fratello, financo escludendo i viaggi con la moglie, altrimenti provati. Le sue parole, dunque, non vanno prese in considerazione ai fini del decidere.
8.1. Quanto precede consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo alle ricorrenti a seguito della morte di
[...]
. La famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è, CP_3 secondo il comune sentire, il luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. Questa valutazione generale è confermata nella specie dalla particolare dinamica dei rapporti familiari, così come accertati.
8.2. Per procedere alla quantificazione del danno in modo equilibrato sul territorio nazionale e assicurare la certezza del diritto si suole fare riferimento alla tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro [cfr. Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 23778/2014; Cass., n. 24205/2014], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle “vigente” al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio [cfr. Cass., n. 20381/2016]. Tale ultima considerazione rileva perché lo scorso giugno 2024 sono stati aggiornati i criteri licenziati nel maggio 2022 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale. La loro elaborazione è stata ispirata da quanto indicato dalla Corte di cassazione, secondo cui «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» [Cass., n. 10579/2021]. Trattasi di criteri cui far riferimento, come detto nella versione rinnovata lo scorso giugno 2024. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari ad euro 3.911,00, ed è stato quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 391.103,18. I cinque parametri da considerare sono: a) età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11- 20 anni;
21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni); b) età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema sub a); c) convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9; e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto.
8.3. Applicando questi parametri alla vicenda di deve Parte_1 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e CP_3 morto il 07.12.2021, a 82 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 81-90 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata il Parte_1
30.03.1940 e, al momento del decesso del marito, di anni 81, vanno attribuiti 8 punti (fascia 81-90 anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 16 punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti 3 figli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti così distribuiti:
- 10 punti in considerazione dell'intensità della relazione e della condivisione di attività e viaggi;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del marito. Vanno perciò assegnati 56 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo astrattamente liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 219.016,00. NT, per le ragioni già esposte, risponde per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 73.005,33. 8.4. Applicando i parametri alla vicenda di , deve Parte_2 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e CP_3 morto il 07.12.2021, a 82 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 81-90 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il Parte_2
20.05.1964, e al momento del decesso del padre di anni 57, vanno attribuiti 18 punti (fascia 51-60 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti la madre e i fratelli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, di cui 5 per la condivisione di viaggi e attività e 5 per l'assistenza prestata verso il padre durante la sua malattia. Vanno perciò assegnati 45 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo astrattamente liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 175.995,00. Di esso NT è responsabile nei limiti di euro 58.665,00. 8.5. Applicando i parametri alla vicenda di , deve Parte_3 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e CP_3 morto il 07.12.2021, a 82 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 81-90 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il Parte_3
10.01.1966, e al momento del decesso del padre di anni 55, vanno attribuiti 18 punti (fascia 51-60 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti la madre e i fratelli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, di cui 5 per la condivisione di viaggi e attività e 5 per l'assistenza prestata verso il padre durante la sua malattia. Vanno perciò assegnati 45 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo astrattamente liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 175.995,00. Di esso NT è responsabile nei limiti di euro 58.665,00. 8.6. Applicando i parametri alla vicenda di , deve Parte_4 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e CP_3 morto il 07.12.2021, a 82 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 81-90 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il Parte_4
10.03.1969, e al momento del decesso del padre di anni 52, vanno attribuiti 18 punti (fascia 51-60 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti la madre e i fratelli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, di cui 5 per la condivisione di viaggi e attività e 5 per l'assistenza prestata verso il padre durante la sua malattia. Vanno perciò assegnati 45 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo astrattamente liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 175.995,00. Di esso NT è responsabile nei limiti di euro 58.665,00. 8.7. Su queste somme, ordinari crediti risarcitori soggetti alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., spettano gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria - previa devalutazione del capitale alla data del decesso - da quest'ultimo momento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il periodo successivo, spettano i soli interessi corrispettivi, salvo la prova del maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma, ipotesi futura e incerta su cui, allo stato, non è dato pronunciarsi.
* 9. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
9.1 Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi per quanto attiene alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase istruttorie e dei valori minimi per la fase decisoria, stante la presenza d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha reso piuttosto snella la fase decisoria. Va inoltre previsto un aumento del 10% per la redazione dell'atto con modalità telematiche e un aumento del 30% in considerazione dell'assistenza di più soggetti (art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014). Il compenso va distratto a favore dei difensori, antistatari.
10.2 Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, importo ritenuto congruo e che va integralmente rifuso. 10.3 Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di NT.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna a corrispondere alle parti ricorrenti pro quota, Controparte_1 la somma di euro 32.471,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 01.09.2021 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 32.471,00 a settembre 2021; condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di euro 73.005,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 07.12.2021 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 73.005,33 a dicembre 2021, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a , a Controparte_1 Parte_2 Parte_3
e a l'ulteriore somma di euro 58.665,00 ciascuno, oltre
[...] Parte_4 interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 07.12.2021 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 58.665,00 a dicembre 2021, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a rifondere alle parti ricorrenti le spese del Controparte_1 giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 19.044,61, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, rispetto ai compensi dei difensori, con distrazione in favore degli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 12 maggio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentito all'udienza dell'11.06.2024. 2 Sentite alle udienze dell'11.06.2024 e del 18.09.2024.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 12/05/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Rupolo, e, per NT, l'avv. Cosentini.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 58/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 58/2024 promossa da:
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 rappresentati e difesi, in forza di procura depositata telematicamente, dagli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo, ed elettivamente domiciliata presso la Camera del lavoro di Gorizia a Gorizia, via Canova 1 ricorrenti
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_1 telematicamente, dagli avv.ti Alessandra Lovero, Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo e Matteo Lauro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima a Gorizia, via De Gasperi 31
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 12 febbraio 2024, i ricorrenti
– moglie e figli del defunto (21.10.1939 / 07.12.2021) Persona_1 hanno agito in giudizio nei confronti di NT, per ottenere, iure hereditatis, il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius in ragione carcinoma squamoso infiltrante contratto in conseguenza dell'esposizione all'amianto sperimentata nello svolgimento della sua attività lavorativa presso NT, e per ottenere, iure proprio, il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla perdita del rapporto parentale.
1.1 A sostegno della loro pretesa, hanno dedotto che avrebbe Pt_2 lavorato dall'08.03.1969 al 31.01.1991 alle dirette dipendenze della convenuta con mansioni di saldatore elettrico, operando a bordo delle navi e dei sommergibili in costruzione. Nello svolgimento della sua attività, questi sarebbe stato oggetto d'una frequente esposizione passiva all'amianto, impiegato per lo svolgimento contestuale di diverse lavorazioni da parte di altri addetti e in mancanza di dispositivi di protezione individuale. Inoltre, la sua mansione avrebbe implicato l'esposizione diretta all'amianto, presente in diversi strumenti di lavoro quale materiale isolante e protettivo, nonché implicato nelle tecniche di lavorazione specifiche.
1.2 Sulla scorta delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale entro cui sono stati accertati uso e presenza di amianto presso i cantieri di NT a Monfalcone, ove anche è stato addetto, e sulla Pt_2 base delle valutazioni eseguite nel tempo da Inail e da Contarp, i ricorrenti hanno sostenuto che la patologia che ha condotto al decesso del lavoratore sia riconducibile alla violazione delle norme in materia di sicurezza da parte di NT. Per questo, la società dovrebbe essere chiamata a rispondere del danno come sopra precisato.
* 2. NT si è costituita in giudizio eccependo il difetto di prova della qualità di eredi dei ricorrenti. Ha inoltre sostenuto l'inammissibilità della domanda di automatico riconoscimento del danno biologico differenziale, attesa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000. Ha poi argomentato in ordine all'impossibilità di formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi confronti rispetto al determinismo della patologia contratta da , in quanto, all'epoca in cui questi aveva prestato la sua Per_2 attività lavorativa, non vi era alcun divieto di utilizzo di materiali contenenti fibre di asbesto, non esisteva sul mercato alcuno strumento di protezione idoneo anche soltanto alla riduzione della possibilità di contrazione di patologie asbesto correlate, non vi era alcuna consapevolezza dell'effettiva pericolosità del materiale e, soprattutto, del pericolo derivante anche da minime esposizioni allo stesso. Ha comunque dedotto l'insussistenza del nesso di causalità tra la patologia esitata nell'evento mortale e la prestazione lavorativa svolta da nell'interesse della società e ha in definitiva chiesto il rigetto delle Pt_2 domande.
* 3. La causa è stata istruita con l'escussione di testimoni e mediante c.t.u. medico-legale. Successivamente, le parti l'hanno discussa, riportandosi ai rispettivi atti.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va immediatamente respinta l'eccezione di NT relativa al difetto di legitimatio ad causam dei ricorrenti. Sussiste infatti la prova della morte di , così Persona_3 come quella dei rapporti di coniugio e filiazione allegati [cfr. docc. 1 e 2 ricorrenti]. L'iniziativa promossa in questa sede, del tutto esorbitante dalla mera conservazione dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione, integra la prova dell'accettazione dell'eredità, valendo in proposito il consolidato insegnamento di legittimità secondo cui colui che promuove l'azione nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede;
per quanto concerne la delazione dell'eredità , tale onere è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c., mentre la prova dell'accettazione dell'eredità consiste nel fatto stesso dell'azione in giudizio, incompatibile con la volontà di rinunciarci [cfr., tra molte, Cass., n. 10519/2024].
* 5. Nel merito, va rilevato che il percorso professionale di è pacifico Pt_2
e documentale [cfr. doc. 3 ricorrenti]. Non è inoltre contestato che egli sia stato impiegato nello svolgimento delle mansioni indicate nel ricorso.
4.1 Una descrizione dei rischi propri delle sue mansioni si può già evincere, in via documentale, dal un primo parere tecnico del Contarp del 16 dicembre 1996, nel quale si sottolinea come, fino a tutto il 1977, «tutte le mansioni che richiedevano la presenza degli operatori a bordo di nave abbiano comportato delle significative esposizioni a fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato o lavorato dagli operatori durante le operazioni di allestimento e sia perché essi, operando in ambienti confinati, erano soggetti al cosiddetto inquinamento ambientale indotto da operazioni inquinanti svolte in zone limitrofe (…). Le figure professionali che, in base a quanto sopra citato, sono da ritenersi esposte a concentrazioni significative di amianto si ritiene siano le seguenti: (…) saldatore elettrico…» [cfr. doc. 41 ricorrente]. Una successiva integrazione del parere, elaborata il 10.04.1997, ha poi posto in luce che furono esposti a concentrazioni di fibre di amianto in misura superiore a 0,1 fibre/cc anche «coloro che operavano prevalentemente a bordo nave, fino al 1979» [cfr. doc. 42 ricorrente]. Infine, con parere del 12.06.2000 sono state ribadite queste analisi, con la precisazione che l'esposizione al rischio amianto è specificamente riconosciuta a quanti abbiano operato come saldatori in allestimento fino al 30.09.1985 [cfr. doc. 43 ricorrenti].
4.2 L'istruttoria testimoniale ha poi comunque confermato positivamente l'esposizione all'amianto di . Pt_2
saldatore in NT dal 1968 al 1994, ha riferito di aver Testimone_1 lavorato spesso con . Ha ricordato che «avevamo dei pannelli con le Pt_2 resistentze, che venivano posizionati dove doveva essere svolta la saldatura. Si tratta della tecnica del preriscaldo. Usavamo indumenti e coperte che, anni dopo, abbiamo saputo che erano d'amianto. Gli indumenti e le coperte erano costantemente utilizzate dai saldatori». Ha aggiunto che «unitamente ai saldatori, operavano anche altri operai – carpentieri, tubisti, coibentatori – e anche queste lavorazioni implicavano l'uso di amianto. In particolare veniva utilizzata una pasta d'amianto con cui venivano rivestiti i tubi…l'ambiente era molto polveroso. Durante la giornata venivano fatte le pulizie con la scopa. Le pulizie più profonde erano eseguite quando non eravamo a bordo» 4.3. A fronte di questi dati, può ritenersi che questi abbia operato in un ambiente connotato da una significativa presenza d'amianto, tale da dimostrare la “nocività” dell'attività lavorativa svolta e l'esposizione attiva e passiva al materiale.
* 5. Dimostrata la circostanza che precede, ed ai fini dell'affermazione della responsabilità della convenuta, va ricordato che «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ. non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, essendo sanzionata dalla norma l'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81» [Cass., n. 18626/2013]. D'altra parte, «in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte» [Cass., n. 18503/2016]. In un'altra occasione, la Suprema Corte, affrontando un caso attinente allo svolgimento d'attività lavorativa a contatto con l'amianto tra il 1946 e il 1979, ha affermato che «all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro…era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto…Da tali premesse… derivava l'obbligo del datore di lavoro, evidenziato dalla richiamata giurisprudenza, di adottare misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Soccorrono quindi le norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione» [Cass. n. 6352/2015]. È ad ogni modo da ribadire il principio di chiusura per cui, «in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., 14 maggio 2014, n. 10425].
5.1. Peraltro, quanto alla tesi di parte convenuta per cui non potrebbe ravvisarsi la colpa in capo al datore di lavoro, poiché all'epoca presumibile della contrazione della malattia la pericolosità dell'amianto non sarebbe stata ancora nota e sarebbe mancata una normativa specifica in materia di protezione dall'inalazione di amianto, deve rilevarsi che «già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442 che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgs. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell' amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530 , tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del '900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455 . In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52 , che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956, n. 648 , si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio si può infine ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi. D'altro canto l'imperizia, nella quale rientra l'ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa degli odierni ricorrenti [n.d.r.: 1956 – 1987] era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre (per fattispecie con periodi temporali di attività lavorativa analoghi …. v. Cass. n. 8204 del 2003; Cass. n. 16645 del 2003; Cass. n. 14010 del 2010; Cass. n. 2491 del 2008; Cass. n. 15156 del 2011; Cass. n. 26590 del 2014; da ultimo Cass. n. 22710 del 2015 che ha ribadito non solo l'irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali d'amianto, ma anche che a detta epoca non si sapesse che anche singole fibre d'amianto inalate potessero essere letali). Si imponeva dunque, anche per il periodo per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì essere tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione. L'art. 2087 c.c. in generale e il D.P.R. n. 303 del 1956 in particolare imponevano quindi di adottare provvedimenti idonei ad impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere peraltro dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie, essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio (cfr. Cass. n. 6352 del 2015). Gravava pertanto sulla società datrice di lavoro l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme…» [Cass., n. 17252/2016].
5.2. Nella specie parte convenuta non ha dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, al di là delle ulteriori fonti normative sopra richiamate, va ricordato che ai sensi dell'art. 21, d.P.R. n. 303 del 1956, vigente nel periodo per cui è causa, visto che il ricorrente ha operato alla dirette dipendenze di NT dal 1970 al 1980,: «Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro...». Ai sensi dell'art. 19 del medesimo D.P.R. n. 303/1956, «il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni». Ai sensi del successivo art. 25, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere forniti di apparecchi di protezione. Nella specie, non soltanto la convenuta non ha dato prova di aver adottato tali prescrizioni, ma – al contrario - dall'istruttoria svolta è risultata positivamente dimostrata la relativa violazione. Ebbene, il datore di lavoro ha omesso di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore sul luogo di lavoro. Infatti, le operazioni che implicavano l'esposizione ad inalazione di amianto sono state effettuate sostanzialmente senza le dovute precauzioni, volte ad evitare o ad abbattere l'inalazione di polveri contenti amianto. In questo quadro, rileva che all'interno dello stabilimento non risulta sia stata esercitata vigilanza sull'effettivo uso dei mezzi individuali di protezione contro le polveri nocive: come è noto, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 4, lett. c), d.P.R. n. 547 del 1955, all'epoca vigente, il datore di lavoro è tenuto non soltanto a predisporre le misure necessarie a garantire l'incolumità del lavoratore, ma anche ad esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione, con conseguente responsabilità del datore di lavoro del danno conseguente all'omessa vigilanza sull'utilizzo dei d.p.i..
È poi mancata l'adozione di opportune misure organizzative utili a confinare le lavorazioni comportanti la produzione di polveri nocive rispetto alle altre. Inoltre, il datore di lavoro non ha provveduto alla sostituzione dei materiali contenenti amianto con altri materiali che ne fossero privi, nonostante che la pericolosità dell'inalazione di polveri contenenti questo materiale dovesse essere conosciuta.
* 6. Passando all'esame del nesso eziologico tra l'ambiente entro cui Pt_2 ha operato e le successive patologie esitate nel suo decesso, va considerata la ricostruzione operata dal c.t.u. nella propria relazione peritale. L'esperto ha innanzitutto ricostruito la storia clinica di e ha Pt_2 evidenziato che «dal referto autoptico si apprende la causa del decesso che veniva individuata nella neoplasia polmonare metastatizzata ed ascessualizzata;
erano inoltre segnalati: “presenza di placche pleuriche di grado II;
presenza di corpi dell'asbesto visibili al microscopio ottico nelle sezioni istologiche colorate con ematossilina ed eosina, associati a lieve fibrosi;
la conta dei corpi dell'asbesto elevata (15.150 corpi/g di tessuto polmonare secco”». Ha quindi evidenziato, alla luce dei criteri di Helsinki richiamati nella relazione, che «il carcinoma squamocellulare del polmone è stato incluso tra i tumori associati all'esposizione all'asbesto, quale patologia oncologica conseguente ad esposizione di grado alto (per almeno 1 anno) o di grado moderato (per almeno 5-10 anni) alla sostanza minerale…Nel caso del Sig. si può affermare Pt_2 che sia stato certamente esposto all'amianto. La certezza, anche in maniera indipendente da qualsivoglia indicazione della letteratura, salta all'occhio in maniera decisa solo considerando che nel paziente sono bene emerse, specifiche patologie;
in particolare si accertavano:
- placche pleuriche diffuse e ispessimenti pleurici
- la presenza di una diagnosi dall'esame istologico di “carcinoma squamoso infiltrante” (doc. 12) pervenuta il 30.11.2021 a seguito di una broncoscopia. Quanto al conto dei corpuscoli, ovvero il dato oggettivo esitato dalla ricerca dei corpi dell'asbesto su tessuto polmonare, con digestione chimica (metodica gruppo di lavoro nazionale Biofibre*: Ricerca POSITIVA (15.150 corpi/ g di tessuto polmonare secco), è più che bastevole per convalidare il dato, senza necessita di conferma alla microscopia elettronica (“quando la concentrazione di corpuscoli è inferiore a 10000 per gps viene raccomandata un'analisi in microscopia elettronica”, cfr. Criteri di Helsinki), ove si sottolinea che il limite superiore dell'esposizione di tipo ambientale, con la metodica Biofibre, è di circa 1000 corpi/g di tessuto polmonare secco. Questo dato è da solo sufficiente alla definizione etiologica lavorativa. In buona sostanza si spiega: il ritrovare sino a 1.000 corpi per grammo di tessuto polmonare indica che un soggetto è stato in qualche modo esposto;
il ritrovare un quantitativo di corpi superiore a 1.000 indica che necessariamente l'origine è lavorativa, poiché solo un'esposizione da lavoro è idonea nel determinare simili livelli, peraltro persistenti a lungo. Indiscutibile pertanto l'esposizione, di carattere inalatorio, in un soggetto che presentava 15.150 corpi di asbesto, placche pleuriche, peraltro in maniera estesa, tipicamente riscontrabili come segno di concreto contatto con il minerale, nonché carcinoma squamocellulare… A favore di un'esposizione concretamente oncogena in essere dal 1969 in poi (1991), va considerato il periodo di latenza. Conteggiato infatti dal 1969 sino alla data di manifestazione della patologia, nel settembre del 2021, è stato di circa 52 anni, nell'ambito di una piena compatibilità tra inizio dell'esposizione (per prassi: primo giorno di lavoro con esposizione oncogena) e sviluppo della malattia. Il periodo di latenza medio, calcolato dal primo giorno di lavoro alla data di presentazione della patologia, si colloca infatti intorno ai 40-50 anni. Procedendo nell'analisi sull'esposizione e sul nesso causale, già sino a questo punto più che bastevole, comunque esponiamo le condizioni che devono sussistere per il riconoscimento di un carcinoma squamocellulare (e delle altre patologie amianto-associate) correlato a un contatto professionale. Al riguardo consideriamo dati di letteratura aggiornati (2014-2016) e, segnatamente, i così detti 'criteri di Helsinki', che fanno parte del 'Documento di Consenso' dello Scandinavian Journal of Work, Environment and Healt, dal titolo “Amianto, asbestosi e il cancro, i criteri di Helsinki per diagnosi e attribuzione, 2014: raccomandazioni”, di e altri;
la rivista è affiliata all'Istituto Finlandese di Medicina del Lavoro Per_4
(FIOH) e rappresenta una delle fonti sull'argomento 'amianto' di maggior prestigio internazionale (il 'documento' per l'amianto viene periodicamente aggiornato da apposite commissioni di esperti di più nazioni). Nel documento si riporta fra l'altro che secondo le stime più recenti dell'OMS più di 107.000 persone muoiono ogni anno di tumore polmonare, mesotelioma e asbestosi causati da esposizioni lavorative. Per il carcinoma polmonare sono indicati i requisiti per l'attribuzione causale della patologia all'esposizione all'amianto: 1) conteggio di fibre nel polmone che superi il range di livello di fondo rilevato nel laboratorio coinvolto;
oppure:
2) presenza di lesioni radiografiche o patologiche di danno tissutale asbesto correlato (ad esempio asbestosi o placche pleuriche); oppure;
3) evidenza istopatologica di un contenuto anormale di amianto;
oppure:
4) “in assenza di questi markers sarà sufficiente per l'attribuzione una storia di significativa esposizione professionale, domestica o ambientale...”. Va precisato che i criteri indicati ai punti 1, 2, 3 e 4 non devono essere contestuali, cioè tutti presenti, bensì sono alternativi;
la positività di uno dei criteri è sufficiente per correlare causalmente la patologia all'amianto. Sulla base di quanto sino ad ora esposto, e seguendo i criteri di Helsinki, vediamo che la sussistenza di nesso causale tra l'esposizione lavorativa all'amianto e le patologie accertate va ulteriormente confermata, considerando in particolare le circostanze esposte in maniera chiara dalla criteriologia indicata. Si sottolinea quanto segue. In via generale i 'criteri' affermano che “...storie lavorative attendibili forniscono lo strumento più pratico e utile per valutare l'esposizione lavorativa ad amianto...”. Questo parametro è ben soddisfatto per il Sig. , tenuto conto Pt_2 della sicura presenza di amianto nel luogo di lavoro». Tuttavia, la c.t.u. ha scrupolosamente considerato anche il rilievo eventualmente assunto dal pacifico tabagismo di , che, secondo il Pt_2 proprio c.t.p., era solito consumare 15-20 sigarette al giorno fino al 2019, e che, secondo la documentazione sanitaria, fumava 6 pacchetti di sigarette al mese (ossia, considerato il formato da 20 pezzi di un pacchetto di sigarette, la modica quantità di 4 sigarette al giorno). A questo proposito, l'esperta, chiarito che la patologia da cui è stato affetto è associata, in via diretta Pt_2 ma non esclusiva, al fumo di sigaretta, ha ricordato che «dati di letteratura suggeriscono che le fibre di amianto agiscono in sinergia con altri cancerogeni. Già nel 1955 infatti aveva dimostrato l'effetto sinergico del fumo di sigaretta con Pt_5 altri cancerogeni (A Study of Lung Cancer Mortality in Asbestos Workers). Ciò trova conferma nel 2020 con la pubblicazione “Asbestos, Smoking and Lung Cancer: An Update”. Tuttavia è anche condiviso il concetto che in caso di associazione di una contemporanea esposizione idonea all'asbesto e al fumo di tabacco, ciascuna esposizione è da considerarsi concorrente nel determinare un aumento del rischio, anche in assenza di asbestosi», con la precisazione che «tuttavia anche se il fumo di tabacco influenza il rischio totale di cancro ai polmoni, questo effetto non esclude il rischio di un cancro polmonare associabile all'esposizione all'amianto. Nei Criteri di Helsinki del 1997 e del 2014 non è stato fatto alcun tentativo di ripartire i relativi contributi dell'esposizione all'amianto e del fumo di tabacco». Quindi, ha concluso nel senso che «le mansioni del Sig. presso la Pt_2
NT erano idonee ad esporlo, e lo esponevano, all'amianto in maniera per lo meno significativa…l'applicazione dei criteri di Helsinki consente di attribuire le patologie del Sig. a un'esposizione lavorativa all'amianto Pt_2 concausalmente all'abitudine tabagica…Un tanto consente, con una probabilità elevata, di stabilire in positivo la sussistenza di nesso causale fra esposizione lavorativa all'amianto nel periodo 1969-1991 e patologie accertate, con specifico riguardo carcinoma squamocellulare».
6.1. Rispetto alla quantificazione del danno, il c.t.u. ha indicato che le conseguenze del danno sono valutabili per il «una inabilità temporanea biologica parziale, al tasso medio del 60%, settembre 2021 a dicembre dello stesso anno», con un «un livello di sofferenza molto elevato» e «dal settembre 2021 a dicembre dello stesso anno, si determinavano un danno biologico terminale e un danno catastrofale». Considerato che queste conseguenze sono imputabili causalmente al concorso dell'esposizione all'amianto e del tabagismo, la c.t.u., in sede di risposta alle osservazioni, e senza incontrare alcuna obiezione dalla difesa delle parti nell'udienza di discussione, ha rilevato che «volendo…parametrare l'attribuzione del valore concausale relativo al fumo, si può affermare che - pur con il limite dell'applicabilità di procedimenti operativi standardizzati a causa della complessità dei dati che non permettano una puntale valutazione medico legale - si possa individuare un modello applicativo, per tentare di suddividere il ruolo dell'esposizione professionale all'asbesto da quello del fumo di sigarette nella patogenesi del tumore del polmone….: “avendo come riferimento i citati dati epidemiologici di si estrapola il concetto, grossolano ma Per_5 sufficientemente aderente ai dati statistici, che in caso di neoplasia polmonare, in esposto all'amianto - fumatore, l'incidenza differenziale teorica del danno di origine voluttuaria sia orientativamente pari ai 2/3 del danno biologico assoluto ricavabile dal barème impiegato, mentre il ruolo della tecnopatia è da contenersi nella misura di 1/3».
6.2. Trattasi di valutazioni pienamente condivisibili. Ad ulteriore conferma, si aggiungono le seguenti considerazioni. In primo luogo, va ricordato che «in tema di responsabilità civile nella verifica del nesso causale vige, a differenza del processo penale ove vale il principio del meccanismo processuale del cd. "oltre ragionevole dubbio", la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", da verificarsi in virtù della cd. "probabilità logica", nell'ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto (Cass.
3.1.2017 n. 47; Cass. 27.9.2018 n. 23197)» [Cass., n. 15761/2019]. In particolare, a fronte di una malattia a eziologia multifattoriale, devono richiamarsi i consolidati principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, secondo cui «nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale - quale il tumore - il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere, peraltro, data anche in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico (v. Cass. 24 novembre 2015, n. 23951; Cass. 5 agosto 2010, n. 18270, Cass. 20 maggio 2004, n. 9634). Nello stesso quadro … in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità. "A tal fine il giudice, oltre a consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, è tenuto a valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale…potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti» [Cass., n. 5704/2017]. Nella specie, si è già dato conto della nocività propria delle lavorazioni e dell'ambiente di lavoro entro cui è stato coinvolto. Ne deriva che le Pt_2 considerazioni del c.t.u. circa l'esposizione qualificata del ricorrente ad amianto nel periodo in cui ha lavorato presso NT trovano conferma negli esiti dell'istruttoria, già analizzati.
6.3. Conclusivamente, data la molteplicità delle norme di prevenzione violate e l'impossibilità d'escludere un'incidenza causale di ciascuna di esse nella riduzione del rischio, sulla base del principio "del più probabile che non" deve ritenersi dimostrata la sussistenza di un nesso causale tra la condotta omissiva della convenuta e la patologia da cui è risultato affetto il lavoratore. In ogni caso, ai sensi dell'art. 2087 c.c., «il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 10425/2014; Cass., n. 291/2017]. D'altra parte, «la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio;
il principio è stato applicato specificamente con riferimento al rischio da esposizione all'amianto…Pertanto, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81…il rischio da esposizione all'amianto era noto all'epoca dei fatti, come dimostrato…dalla presenza di pubblicazioni scientifiche già all'inizio del secolo scorso che consideravano pericolose le lavorazioni collegate all'amianto…a fronte di tale situazione, il dovere del datore di lavoro era di escludere comunque l'esposizione alla sostanza pericolosa, anche se ciò avesse imposto l'adozione di interventi drastici fino alla stessa modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie» [Cass., n. 15561/2019].
6.4. Rispetto alla rilevanza del tabagismo, è da ricordare le indicazioni della Cassazione, ribadite ancora di recente [Cass., n. 27584/2024], secondo cui in caso di concorso della condotta colposa del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, l'espressione "fatto colposo" adoperata nell'art. 1227, comma 1, c.c. – a mente del quale «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate» - non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive o dettata dalla comune prudenza [Cass., n. 2483/2018; Cass., n. 4178/2020]. Nella suddetta nozione di “fatto colposo” rientra il fumo attivo, che costituisce un atto di volizione libero, consapevole e autonomo di soggetto dotato di capacità di agire [Cass. n. 1165/2020]. Ne deriva che il risarcimento del danno deve essere proporzionalmente ridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del comportamento della vittima [Cass., n. 2763/1997; Cass., n. 23426/2014; Cass., n. 4208/2017, n. 10220/2017], con la precisazione che l'art. 1227, comma 1, c.c. è applicabile in relazione sia al danno iure proprio, sia al danno iure hereditatis [Cass., n. 9349/2017].
* 7. L'accertamento che precede conduce ad affermare la responsabilità di NT per il danno subito da . Pt_2
7.1. In merito ad esso e in ordine all'eccezione di NT rispetto all'art. 13, d. lgs. n. 38 del 2000, va ricordato «in tema di responsabilità del datore di lavoro per il danno da inadempimento, l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea, atteso che sulla base di tale norma, in combinato disposto con l'art. 66, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, il danno biologico risarcibile è solo quello relativo all'inabilità permanente” [Cass., n. 4972/2018]. È poi consolidato il principio per cui «in tema di liquidazione del danno biologico cd. differenziale, di cui il datore di lavoro è chiamato a rispondere nei casi in cui opera la copertura assicurativa INAIL in termini coerenti con la struttura bipolare del danno- conseguenza, va operato un computo per poste omogenee, sicché, dall'ammontare complessivo del danno biologico, va detratto non già il valore capitale dell'intera rendita costituita dall'INAIL, ma solo il valore capitale della quota di essa destinata a ristorare, in forza dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, il danno biologico stesso, con esclusione, invece, della quota rapportata alla retribuzione ed alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato, volta all'indennizzo del danno patrimoniale» [Cass. n. 9166/2017; Cass., n. 20807/2016; Cass., n. 9112/2019]. Il Giudice «valuterà, cioè, il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, e da esso detrarrà quanto indennizzabile dall'INAIL, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale (come già sancito da Cass. n. 20807/2016 cit.)» [Cass., n. 9166/2017]. Inoltre, «in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione Inail ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inali secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota Inail rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita Inail destinata a ristorare il danno biologico permanente» [Cass., n. 17967/2021]. Nella specie, in cui è accertato il solo danno biologico temporaneo, non v'è alcunché da detrarre. È poi il caso di precisare che, diversamente da quanto opinato in memoria difensiva da NT - secondo cui il coinvolgimento datoriale per l'ipotesi di astratta rilevanza penale della condotta ascritta presuppone l'accertamento della responsabilità secondo i criteri di giudizio propri del processo penale -, «la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'Inail, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso» [Cass., n. 12041/2020].
7.2. In merito alla quantificazione del danno, deve rilevarsi che, laddove la malattia non si risolva in esiti permanenti, ma determini la morte dell'individuo, il danno risarcibile va individuato nella componente biologica derivante dall'inabilità assoluta, opportunamente adeguata, in caso di consapevole attesa della morte, dalla sofferenza psichica, da liquidare tenendo conto della speciale intensità del danno [Cass., n. 20922/2016]. Invero, poiché l'inabilità temporanea non si tramuta mai in inabilità permanente, cioè in una condizione stabilizzata, il danno può essere commisurato soltanto all'inabilità temporanea. Tuttavia nella relativa liquidazione – da compiere adeguando l'ammontare del danno alle circostanze del caso concreto – si deve tener conto del fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è così elevata da non essere suscettibile di recupero ed esitare nella morte. Assume dunque rilievo, per un verso, l'intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima, e, per altro verso, e soprattutto, l'intensità della sofferenza provata. Inoltre, dal momento che il pregiudizio costituito dalla perdita della vita non è risarcibile [cfr. Cass., sez. un., n. 15350/2015], la somma da liquidare non va rapportata all'aspettativa di vita della vittima, bensì al periodo di vita e di sofferenza effettivamente vissuto dal momento della lesione fino a quella del decesso. Da ultimo, poiché in via di principio nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi (i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del danno, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo), per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, sembra equo – in assenza di altri parametri – adottare il criterio di liquidazione predisposto dalle tabelle proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano per la liquidazione del c.d. “danno terminale”.
7.3. Esse sono state predisposte tenendo conto dei seguenti principi:
- l'unitarietà ed omnicomprensività del concetto di “danno terminale”, che, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite nelle sentenze gemelle dell'11 novembre 2008, nn. 26972-3-4-5, ricomprende al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente (e dunque i pregiudizi altrimenti definiti come
“danno biologico terminale”, da “lucida agonia” o “morale catastrofale”, nonché il danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi in esso assorbito);
- la durata limitata del danno, derivante dalla stessa definizione del danno come terminale (durata temporanea convenzionalmente stabilita in un periodo massimo di 100 giorni, oltre il quale il danno terminale non può prolungarsi, risultando risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario);
- la coscienza del danneggiato, non essendo il danno in re ipsa ed occorrendo quindi la percezione della fine imminente;
- l'intensità decrescente, basata sull'esperienza medico legale, secondo la quale il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo per poi scemare nella fase successiva (tale criterio verosimilmente non è perfettamente in linea con la gravità ingravescente della patologia che ha condotto a morte il de cuius, ma resta comunque applicabile anche nella presente fattispecie, sia pure con un calcolo a ritroso, ipotizzando la massima sofferenza nei giorni immediatamente precedenti il decesso);
- il metodo tabellare, che - pur nella ribadita difficoltà di individuare una
“regola” che valga per tutte le variegate fenomenologie di danno terminale - assegna a ciascun giorno di sofferenza, nei limiti del tetto di 100 giorni complessivi, un valore progressivamente – e convenzionalmente – decrescente, sino ad agganciarsi, al 100° giorno, alla valutazione del danno biologico temporaneo ordinario;
- la tabella prevede in particolare la liquidazione di un danno terminale massimo, non ulteriormente personalizzabile, fino al tetto di 35.247,00 euro per tre giorni e poi una cifra giornaliera inferiore, decrescente nel tempo (nella presente fattispecie da calcolarsi a ritroso dal giorno del decesso), a partire dal quarto giorno e personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e al particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato (con una personalizzazione che viene proposta nel limite massimo del 50%). Il valore del quarto giorno è stato individuato in 1.175,00 euro, mentre la progressiva diminuzione giornaliera è stata calcolata, con i necessari arrotondamenti, in modo tale da giungere, alla fine del periodo, ad un valore (116,00) pressoché pari a quanto pro die stabilito dalla tabella per il danno biologico temporaneo standard (salva personalizzazione). Per un'opportuna ricostruzione, è opportuno riportare le tabelle di riferimento,
Il danno terminale nella presente fattispecie deve essere quantificato tenendo conto che il c.t.u., all'esito della propria consulenza, ha concluso che, in conseguenza della malattia, è derivata a un'inabilità temporanea Pt_2 biologica parziale al 60% da settembre 2021 a dicembre 2021, con un livello di sofferenza molto elevato. Detto che il riferimento al mese di dicembre va circoscritto entro il giorno 7, data del decesso, si ritiene che per l'intero arco temporale di 97 giorni, debba farsi riferimento ai valori previsti dalla suddetta Tabella del danno biologico terminale del Tribunale di Milano, atti a valorizzare pienamente le indicazioni dell'esperta. Il danno deve dunque essere quantificato in euro 91.702,50, sulla base del seguente calcolo: euro 35.247,00 (non ulteriormente personalizzabili) + euro 62.166,00, come da tabella, non ulteriormente personalizzabili, considerato che la valorizzazione dei profili morali è già insita nella selezione del criterio di calcolo che, in rapporto a quello altrimenti applicabile in base alla Tabella milanese per la liquidazione del danno non patrimoniale all'integrità psicofisica, conduce ad un considerevole aumento nella quantificazione. Pertanto, il danno ammonta ad euro 97.413,00. Esso, tuttavia, non va integralmente posto a carico di NT, giusta la valorizzazione della rilevanza del tabagismo sopra descritta nel senso che l'incidenza differenziale teorica del danno di origine voluttuaria sia orientativamente pari ai 2/3 del danno biologico assoluto, mentre il ruolo della tecnopatia è da contenersi nella misura di 1/3. La società è responsabile entro quest'ultimo limite, sicché il risarcimento del danno iure hereditatis va conclusivamente indicato in euro 32.471,00. Questa somma, attualizzata al momento della pronuncia, è da qualificarsi come credito connesso al rapporto di lavoro. Spettano allora interessi e rivalutazione monetaria dalla data della decorrenza dell'inabilità, ovverossia il 01.09.2021, al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione a settembre 2021.
* 8. Quanto alla domanda risarcitoria azionata iure proprio dalla moglie e dai figli di , i danni subiti da costoro sono dimostrati dalle parole di Pt_2 Per_6
e
[...] Persona_7
La prima, amica del figlio , ha riferito d'aver frequentato la casa di Pt_3
e ha ricordato che « e la moglie andavano spesso in gita con la Pt_2 Per_1
e li ho sempre visti assieme. Hanno sempre convissuto. e il figlio CP_2 Per_1
condividevano la passione per l'automobilismo, impegnandosi insieme Pt_4 rispetto a questioni meccaniche, di manutenzione e di pulizia della macchina del figlio…Sono andata a trovare , nel corso della sua malattia. Se ne Pt_2 prendevano cura la moglie e la figlia e il figlio . Anche se Pt_2 Pt_4 Pt_3 ne occupava, ma con minor frequenza».
, la cui abitazione è prossima a quella dei , Persona_8 Pt_2 riferendosi ai coniugi ha riferito di averli visti spesso insieme. «Li vedevo spesso insieme – ha spiegato la teste -. Ci frequentavamo spesso. I coniugi hanno sempre convissuto. Andavano insieme a fare la spesa, viaggiavano insieme, ricordo che andavano con i figli in montagna. Ciò anche negli ultimi tempi…Diciamo che i coniugi hanno viaggiato con i figli fino all'avvento della malattia di . Ricordo Pt_2 che i figli erano quasi sempre presenti. Vedevo quotidianamente tutti e tre i figli. Non partecipavo alle feste di compleanno e non stavo con per le festività. Pt_2
Dalla mia abitazione però vedevo la presenza di figli e parenti per le festività.
era appassionato di Fai da Te, lo vedevo spesso pitturare sia dentro casa Pt_2 che nel giardino. Lo vedevo spesso armeggiare col trapano. Tutti i figli erano appassionati di bricolage e li vedevo coltivare questa passione col padre. Sono andata a trovare durante la sua malattia. Nelle occasioni, erano presenti Pt_2 tutti i familiari, compresi i figli». Meno significative le parole del fratello del de cuius, . Egli è parso Per_9 confuso o comunque scarsamente a conoscenza delle vicende del fratello, financo escludendo i viaggi con la moglie, altrimenti provati. Le sue parole, dunque, non vanno prese in considerazione ai fini del decidere.
8.1. Quanto precede consente di ritenere dimostrata l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo alle ricorrenti a seguito della morte di
[...]
. La famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., è, CP_3 secondo il comune sentire, il luogo privilegiato per l'instaurarsi di peculiari rapporti di affetto, solidarietà, frequentazione e reciproco affidamento. Questa valutazione generale è confermata nella specie dalla particolare dinamica dei rapporti familiari, così come accertati.
8.2. Per procedere alla quantificazione del danno in modo equilibrato sul territorio nazionale e assicurare la certezza del diritto si suole fare riferimento alla tabelle elaborate periodicamente dal Tribunale di Milano, cui la giurisprudenza di legittimità fa pacifico riferimento quale utile parametro [cfr. Cass., n. 12408/2011; Cass., n. 23778/2014; Cass., n. 24205/2014], con la precisazione che può trovare applicazione la versione delle tabelle “vigente” al momento della liquidazione del danno, benché intervenuta successivamente all'introduzione del giudizio [cfr. Cass., n. 20381/2016]. Tale ultima considerazione rileva perché lo scorso giugno 2024 sono stati aggiornati i criteri licenziati nel maggio 2022 per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale. La loro elaborazione è stata ispirata da quanto indicato dalla Corte di cassazione, secondo cui «in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella» [Cass., n. 10579/2021]. Trattasi di criteri cui far riferimento, come detto nella versione rinnovata lo scorso giugno 2024. Partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione "a forbice" della tabella milanese, è stato ricavato il "valore punto" per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati, pari ad euro 3.911,00, ed è stato quindi proposto un calcolo a punti basato su cinque parametri, con un tetto massimo fissato ad euro 391.103,18. I cinque parametri da considerare sono: a) età della vittima primaria, fino a 28 punti, con decremento progressivo per ogni scaglione anagrafico considerato, che contempla ogni decennio (11- 20 anni;
21-30 anni etc.), fino ad un minimo di 4 punti (91-100 anni); b) età della vittima secondaria, per cui si segue lo schema sub a); c) convivenza tra le due vittime, con attribuzione di 16 punti nel caso di convivenza e 8 punti nel caso in cui, pur non essendo conviventi, la vittima primaria e secondaria abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d) sopravvivenza di altri congiunti, per cui, in mancanza di superstiti, vanno attribuiti 16 punti, e, in caso contrario, un numero minore di punti fino a un minimo di 9; e) qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, utile all'attribuzione di un massimo di 30 punti da calibrare tenendo conto sia delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze, indicate a titolo d'esempio nella frequenza dei contatti, nella frequenza della condivisione delle festività e delle ricorrenze, delle vacanze, dell'attività lavorativa, degli hobby e dello sport, dell'attività di assistenza sanitaria e domestica, nell'agonia, nella penosità o nella particolare durata della malattia, e in ogni altro ulteriore elemento, dato il catalogo aperto.
8.3. Applicando questi parametri alla vicenda di deve Parte_1 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e CP_3 morto il 07.12.2021, a 82 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 81-90 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè nata il Parte_1
30.03.1940 e, al momento del decesso del marito, di anni 81, vanno attribuiti 8 punti (fascia 81-90 anni); c) per la convivenza vanno attribuiti 16 punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti 3 figli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 15 punti così distribuiti:
- 10 punti in considerazione dell'intensità della relazione e della condivisione di attività e viaggi;
- 5 punti per l'assistenza prestata durante la malattia del marito. Vanno perciò assegnati 56 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo astrattamente liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 219.016,00. NT, per le ragioni già esposte, risponde per 1/3 della somma, e quindi va condannata a versare euro 73.005,33. 8.4. Applicando i parametri alla vicenda di , deve Parte_2 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e CP_3 morto il 07.12.2021, a 82 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 81-90 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il Parte_2
20.05.1964, e al momento del decesso del padre di anni 57, vanno attribuiti 18 punti (fascia 51-60 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti la madre e i fratelli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, di cui 5 per la condivisione di viaggi e attività e 5 per l'assistenza prestata verso il padre durante la sua malattia. Vanno perciò assegnati 45 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo astrattamente liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 175.995,00. Di esso NT è responsabile nei limiti di euro 58.665,00. 8.5. Applicando i parametri alla vicenda di , deve Parte_3 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e CP_3 morto il 07.12.2021, a 82 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 81-90 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il Parte_3
10.01.1966, e al momento del decesso del padre di anni 55, vanno attribuiti 18 punti (fascia 51-60 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti la madre e i fratelli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, di cui 5 per la condivisione di viaggi e attività e 5 per l'assistenza prestata verso il padre durante la sua malattia. Vanno perciò assegnati 45 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo astrattamente liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 175.995,00. Di esso NT è responsabile nei limiti di euro 58.665,00. 8.6. Applicando i parametri alla vicenda di , deve Parte_4 procedersi come segue: a) per l'età della vittima primaria, cioè , nato il [...] e CP_3 morto il 07.12.2021, a 82 anni, vanno attribuiti 8 punti (fascia 81-90 anni); b) per l'età della vittima secondaria, cioè , nata il Parte_4
10.03.1969, e al momento del decesso del padre di anni 52, vanno attribuiti 18 punti (fascia 51-60 anni); c) per la convivenza non vanno attribuiti punti;
d) per la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo vanno attribuiti 9 punti, perché risultano superstiti la madre e i fratelli;
e) per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, vanno attribuiti 10 punti, di cui 5 per la condivisione di viaggi e attività e 5 per l'assistenza prestata verso il padre durante la sua malattia. Vanno perciò assegnati 45 punti. Moltiplicando questa cifra per il valore- punto di euro 3.911,00, si individua l'importo astrattamente liquidabile a titolo di danno parentale nella somma di euro 175.995,00. Di esso NT è responsabile nei limiti di euro 58.665,00. 8.7. Su queste somme, ordinari crediti risarcitori soggetti alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c., spettano gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria - previa devalutazione del capitale alla data del decesso - da quest'ultimo momento fino al passaggio in giudicato della sentenza. Per il periodo successivo, spettano i soli interessi corrispettivi, salvo la prova del maggior danno derivante dall'indisponibilità della somma, ipotesi futura e incerta su cui, allo stato, non è dato pronunciarsi.
* 9. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
9.1 Quanto ai compensi professionali relativi ai difensori, questi vanno liquidati in base al d.m. n. 55 del 2014 in relazione ai parametri previsti per le cause di lavoro, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo conto dei valori medi per quanto attiene alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase istruttorie e dei valori minimi per la fase decisoria, stante la presenza d'un consolidato orientamento giurisprudenziale che ha reso piuttosto snella la fase decisoria. Va inoltre previsto un aumento del 10% per la redazione dell'atto con modalità telematiche e un aumento del 30% in considerazione dell'assistenza di più soggetti (art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014). Il compenso va distratto a favore dei difensori, antistatari.
10.2 Va altresì rimborsato il compenso della consulenza di parte, trattandosi di importo finalizzato alla formulazione di allegazioni difensive di natura tecnica, che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare salvo che non siano ritenute superflue ed eccessive [cfr., Cass., n. 84/2013]; nella specie, sono state indicate spese per euro 1.500,00, importo ritenuto congruo e che va integralmente rifuso. 10.3 Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, vanno poste a carico di NT.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione, condanna a corrispondere alle parti ricorrenti pro quota, Controparte_1 la somma di euro 32.471,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 01.09.2021 al saldo effettivo, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 32.471,00 a settembre 2021; condanna a corrispondere a l'ulteriore Controparte_1 Parte_1 somma di euro 73.005,33, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 07.12.2021 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 73.005,33 a dicembre 2021, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a corrispondere a , a Controparte_1 Parte_2 Parte_3
e a l'ulteriore somma di euro 58.665,00 ciascuno, oltre
[...] Parte_4 interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 07.12.2021 alla data del passaggio in giudicato della sentenza, da calcolarsi previa devalutazione della somma di euro 58.665,00 a dicembre 2021, oltre agli interessi di legge per il periodo successivo al giudicato;
condanna a rifondere alle parti ricorrenti le spese del Controparte_1 giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, rispetto alla consulenza tecnica di parte, e in complessivi euro 19.044,61, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, rispetto ai compensi dei difensori, con distrazione in favore degli avv.ti Giancarlo Moro e Lucia Rupolo;
pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto. Gorizia, 12 maggio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sentito all'udienza dell'11.06.2024. 2 Sentite alle udienze dell'11.06.2024 e del 18.09.2024.