Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2246/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2246/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. VEGLIANTE ALBERTO, giusta procura in Parte_1
atti, elettivamente domiciliato in Foggia alla Via Mons. Giussani n. 6
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. ROCCO VINCENZO, giusta procura in Controparte_1
atti, elettivamente domiciliata in Foggia al Viale degli Aviatori 21
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI: All'udienza del 14.10.2024 sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota del 21.10.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 15.04.2022 conveniva in giudizio Parte_1 [...]
deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente in Foggia in CP_1
data 27.06.1998, trascritto nel registro degli atti del predetto Comune per l'anno1998, parte II, serie
A, n. 322; che, dall'unione coniugale nascevano le figlie gemelle e (nt. il Per_1 Per_2
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che con decreto di omologa del
01.04.2014 il Tribunale di Foggia pronunciava la separazione dei coniugi;
che, dalla data della separazione, i coniugi non si erano più riconciliati e ricorrevano le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970.
Parte ricorrente concludeva, quindi, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché la rideterminazione dell'assegno di mantenimento da corrispondere direttamente in favore delle figlie maggiorenni nella misura complessiva pari ad euro 400,00 mensili (200,00 euro per ciascuna figlia), nulla prevedendo, a suo carico, a titolo di mantenimento della resistente in considerazione dell'età e della capacità lavorativa e reddituale di quest'ultima.
Deduceva il ricorrente, dopo una lunga disamina dei motivi che avevano condotto le parti alla separazione nonché a successivi contrasti circa le spese straordinarie sostenute in favore delle figlie, che le proprie condizioni economiche erano mutate rispetto all'epoca della separazione in quanto, oltre ad aver subito una riduzione del proprio reddito (futuro collocamento in CIG), pagava mensilmente un canone di locazione pari ad euro 300,00 nonché un finanziamento pari ad euro
200,00 mensili.
Evidenziava altresì il ricorrente che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della moglie in quanto la stessa, oltre ad essere proprietaria di un immobile che condivideva con l'anziana madre, non sostenendo così alcuna spesa di gestione, nel
2013 abbandonava il lavoro da segretaria che aveva svolto per diversi anni, senza attivarsi nella ricerca di una nuova occupazione.
Si costituiva in giudizio la quale, non opponendosi all'avversa richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava tutti gli avversi assunti relativamente alle questioni economiche ed alla mancanza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
In particolare, la resistente deduceva che il ricorrente non aveva subito alcuna riduzione dei redditi in quanto da un lato non vi era stato alcun collocamento in CIG, ma lo stessa era stata prospettata solo come ipotesi futura ed ipotetica, dall'altro i finanziamenti contratti in costanza di matrimonio erano giunti a termine per intervenuta scadenza.
In riferimento alla propria situazione economica precisava di essere proprietaria di un solo sesto della casa paterna pervenuta per successione del di lei padre, e che allo stato non percepiva alcun trattamento pensionistico né assistenziale nonché di essere impossibilitata allo svolgimento di attività lavorative in quanto affetta da diverse patologie fisiche.
Evidenziava altresì la resistente che le figlie e erano entrambe iscritte al primo Per_1 Per_2
anno della Facoltà di Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Bari, dove
2 avevano locato due posti letto;
pertanto, essendo accresciute le proprie esigenze di vita necessitavano di una rideterminazione del mantenimento riconosciuto in loro favore.
Concludeva pertanto chiedendo: la conferma delle condizioni di separazione circa l'importo dell'assegno di mantenimento da trasformarsi in assegno divorzile, pari a complessivi euro 300,00 mensili, nonché la previsione di un assegno di mantenimento da corrispondere direttamente in favore delle figlie e nella misura complessiva pari ad euro 700,00 mensili (350,00 Per_1 Per_2
in favore di ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 01.10.2022 il Presidente, stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, e nominava il Giudice
Istruttore dinanzi al quale rimetteva le parti.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative con le quali reiteravano le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Con ordinanza del 17.05.2023 l'odierno Giudice Istruttore rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e dopo aver formulato proposta conciliativa art. 185 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 14.10.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e l'odierno Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti è fondata e merita, pertanto, accoglimento. L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile allorquando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sia accertato “che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso di specie ricorrono gli estremi di cui all'articolo 3, n. 2), lettera b) della legge n. 898/1970
(e successive modificazioni): infatti, le parti della separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologa del 01.04.2014, e fino alla proposizione del ricorso divorzile hanno continuato a vivere separati;
pertanto, è trascorso un periodo di tempo ampiamente superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni delle parti costituite, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi esperito nel presente giudizio dal Presidente e le risultanze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
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2. Sull'assegno di divorzio.
La resistente ha chiesto di porre a carico del un assegno divorzile nella misura di euro Pt_1
300,00, in ordine al quale vi è stata opposizione della controparte, che, dal canto suo, ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti, ai fini della percezione dell'assegno, in capo all'ex coniuge.
Al riguardo, con specifico riferimento all'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n.
74/87, si evidenzia che in esso è contenuto il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del 10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n.
898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali
“indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma («condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno
4 divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Con successiva pronuncia n. 18287 del 11/07/2018, la Corte di Cassazione, nell'evidenziare che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, ha precisato nuovamente che detta disposizione di legge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29
Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n.
898/1970. In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). L'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/2020).
Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico patrimoniale delle parti. In sostanza, l'assegno non viene più considerato un mezzo per
5 consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno, quindi, valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Pertanto, in concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni economico reddituali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Inoltre, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, la notevole sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi ne costituisce solo il pre-requisito fattuale, posto che l'assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, e va determinato alla stregua dei canoni enucleati da Cass. 18287/18 (cfr. Cass. 08/03/2022 n.
7596/2022).
Ciò premesso in punto di diritto, va evidenziato che nel giudizio di divorzio spetta al richiedente l'assegno dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 5 L. n. 898/1970. Nella specie, la resistente è venuta meno all'onere sulla stessa incombente ex art. 2967 c.c., ragion per cui la richiesta di assegno divorzile deve essere rigettata.
In particolare, nel caso in esame, analizzando le attuali condizioni economiche e reddituali delle parti è emerso quanto segue.
Il ha dedotto di lavorare alle dipendenze di una società ed ha documentando un reddito Pt_1
annuo complessivo pari a circa 21.139,00, 21.537,00, 21.800,00 (cfr. modello 730 relativo agli anni di imposta 2019, 2020 e 2021).
La resistente, dal canto suo, ha dedotto di non lavorare e di essersi sempre dedicata alla famiglia e alle cure della casa;
di essere allo stato priva di redditi con impossibilità oggettive di procurarsi un lavoro a causa di alcune problematiche di salute;
ha dedotto altresì di essere proprietaria di un solo sesto della casa paterna in cui vive da sola l'anziana madre mentre lei vive in un immobile condotto in locazione per la quale paga un canone mensile pari a 150,00 euro.
La resistente, inoltre, non ha depositato certificazione reddituale attestante l'assenza di redditi, sulla quale tale onere probatorio ricadeva principalmente.
Ciò posto, nel caso di specie, la resistente non ha fornito alcuno specifico elemento di prova utile ad affermare che la stessa non si trovi nelle condizioni di poter provvedere autonomamente al proprio
6 mantenimento, né tanto meno ha dedotto nulla in ordine al suo apporto alla crescita professionale del marito, né in ordine alla perdita di occasioni lavorative che la stessa avrebbe potuto coltivare.
Inoltre, la circostanza che, dal giorno della separazione (omologata nell'aprile del 2014), ovvero 10 anni fa, allorquando la aveva 45 anni, quest'ultima mantenga costantemente la condizione CP_1
di disoccupata, pur essendo nel pieno della capacità ed età lavorativa avendo tra l'altro svolto in passato per nove anni il lavoro di segretaria presso uno studio legale, non può che portare a concludere che lo stato di disoccupazione sia volontario, cioè frutto di precisa scelta della resistente, che in tutti questi anni ha preferito continuare a vivere del solo contributo economico fornitole dal marito oltre che dagli aiuti economici della propria famiglia.
La stessa, pertanto, ad oggi, considerando che le figlie sono entrambe maggiorenni nonché impegnate nel proprio percorso di studi, è nelle piene condizioni di potersi inserire stabilmente nel mondo del lavoro ed essere produttrice di un proprio reddito, potendosi dedicare ed attività lavorative compatibili con il proprio livello di istruzione. Per tutto quanto sopra complessivamente considerato, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile deve essere rigettata.
Del resto, neppure è emerso, nel corso del giudizio, un significativo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale dei coniugi. Alla luce della situazione reddituale e patrimoniale emersa dagli atti, infatti, non sussiste una sperequazione nella condizione economico reddituale delle parti, tale da giustificare l'imposizione a carico del ricorrente di un assegno divorzile.
3. Sull'assegno di mantenimento in favore delle figlie e Per_1 Per_2
Negli atti introduttivi del giudizio il adducendo un peggioramento della propria Parte_2
situazione reddituale, ha chiesto una riduzione dell'assegno di mantenimento previsto in favore delle figlie e rispetto a quanto statuito in sede di separazione, quantificandolo in Per_1 Per_2
euro 400,00 mensili (200,00 euro per ciascuna figlia). Alle medesime conclusioni è giunto in sede di precisazione delle conclusioni, manifestando comunque la volontà di aderire alle condizioni stabilite in sede presidenziale, per poi, solo negli scritti conclusionali, chiedere la revoca del mantenimento.
Diversamente, la resistente ha chiesto fissarsi in euro 350,00 l'importo dovuto dal padre a titolo di mantenimento delle figlie, sostenendo come tale somma sia confacente alle esigenze delle ragazze e che, inoltre, il ricorrente non aveva subito alcun decremento patrimoniale che giustificasse tale riduzione.
Per quanto concerne l'obbligo al mantenimento delle figlie della coppia, va osservato, che, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
7 Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (vedi Cass. civ. 18076/14, 5088/18).
Ancora, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 17183 del 14/8/2020 ha individuato alcune delle ipotesi in cui cessa l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni (figli già avviati ad una effettiva attività lavorativa con prospettive di indipendenza economica, figli che abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi o quando siano messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita), ipotesi che non si ravvisano nel caso di specie.
Da ultimo, con la sentenza n. 2997/2020, che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ma si protrae, qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori.
Orbene, nel caso di specie, le figlie e pur essendo iscritte al terzo anno fuori corso, Per_1 Per_2
risultano impegnate negli studi universitari presso la Facoltà di Ingegneria Elettronica e
Telecomunicazioni del Politecnico di Bari, facoltà di particolare complessità e in seno alla quale le ragazze hanno sostenuto diversi esami con una buona media: non può, pertanto, dirsi ancora completato il loro percorso educativo e formativo né può dirsi intervenuto l'inserimento delle stesse nel mondo del lavoro.
In proposito, poiché, ai sensi dell'art. 315 bis c.c., “il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”, non v'è alcuna valida ragione per privare o ridurre il sostegno economico da parte del padre in favore delle figlie, che si sono dimostrate volenterose e meritevoli negli studi universitari – seppure con difficoltà verosimilmente legate anche allo stato di ansia e stress vissuto a causa delle conflittualità dei genitori e alla pendenza dell'odierno giudizio contenzioso - trattandosi di un contributo volto a sostenere la loro naturale aspirazione e del tutto compatibile con le capacità manifestate dalle figlie e con le risorse economiche dei genitori.
Ciò posto, tenuto conto che le figlie e sono ad oggi non economicamente Per_1 Per_2
indipendenti e ancora impegnate in un percorso di studi e considerata la situazione economico- patrimoniale delle parti sopra ricostruita, va confermato a carico del padre il contributo al mantenimento per le figlie, di euro 500,00 mensili (250,00 per ciascuna figlia), oltre Istat
8 successivamente maturato e maturando, da corrispondere alla entro il 27 di ogni mese, CP_1
concorrendo inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie così come regolamentate dal
Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA.
Si precisa che non può farsi seguito alla richiesta formulata dalle parti di disporre il versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie e posto che queste Per_1 Per_2
ultime non hanno avanzato espressa domanda in tal senso, ricordandosi, in proposito, che unico legittimato attivo a domandare il versamento diretto è il figlio maggiorenne stesso.
4. Sulle spese processuali.
Considerata la soccombenza reciproca delle parti, le spese vanno integralmente compensate.
Non può esser accolta la domanda del ricorrente di condanna alla lite temeraria poiché, oltre ad essere tardiva in quanto formulata solo con il deposito della comparsa conclusionale, non si ravvisano le condizioni per la condanna della parte resistente al risarcimento del danno per lite temeraria, non sussistendo gli estremi per configurare una condotta grave e negligente o la mala fede processuale della stessa, ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Foggia tra Parte_1
e in data 27.06.1998 e trascritto nel registro degli atti di
[...] Controparte_1
matrimonio del Comune di Foggia - anno 1998, atto n. 322, parte II, serie A;
- ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
- pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie Parte_1
e maggiorenni economicamente non autosufficienti, mediante il versamento Per_1 Per_2
a , entro il giorno 27 di ciascun mese, della somma complessiva di € Controparte_1
500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del
18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia;
9 - dichiara inammissibile la richiesta di pagamento diretto nei confronti delle figlie e Per_1
formulata dalle parti;
Per_2
- rigetta la domanda per lite temeraria formulata dal ricorrente.
- compensa tra le parti le spese di lite;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 14.01.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
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