Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/12/2024, n. 31517
CASS
Sentenza 8 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV Civile, emessa il 5 novembre 2024, con pubblicazione avvenuta l'8 dicembre 2024. Le parti in causa erano un Comune e una dipendente, la quale aveva richiesto il riconoscimento del passaggio da una categoria lavorativa a un'altra, sostenendo di aver superato la selezione prevista. Il Comune, in appello, aveva eccepito la nullità della procedura di progressione economica orizzontale per mancanza di copertura finanziaria, ma la Corte d'appello aveva ritenuto tale eccezione inammissibile, non essendo stata sollevata in primo grado.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, evidenziando che la mancanza di copertura finanziaria è un presupposto indefettibile per la validità della procedura di progressione economica, rilevabile d'ufficio anche in appello. Il giudice ha argomentato che la Corte d'appello aveva errato nel non considerare la questione di nullità, nonostante fosse stata documentata e rilevante per la decisione. La sentenza ha quindi stabilito che le decisioni datoriali che comportano spese a carico della Pubblica Amministrazione devono sempre essere accompagnate da adeguata copertura finanziaria, pena la nullità degli atti adottati. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello per un nuovo esame nel merito.

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Massime2

Il mancato rilievo da parte del giudice di appello di una nullità contrattuale, perché non prospettata dalla parte in primo grado o nell'atto di impugnazione, non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d'ufficio della questione, ovvero ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ove il mancato esercizio del potere in questione sia rimasto privo di motivazione o questa sia meramente apparente.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che comportano spese a carico della P.A., incidendo sul costo del personale, sono nulle se adottate in assenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa e la relativa invalidità va rilevata d'ufficio dal giudice, pure in appello e anche se non prospettata in primo grado o al momento dell'impugnazione, purché i relativi presupposti di fatto siano stati dimostrati tempestivamente, emergendo dalle prove ritualmente ammesse e fatti salvi, comunque, i poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del merito, le esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione e la possibilità di rimessione in termini, ove ne sussistano i requisiti di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/12/2024, n. 31517
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31517
    Data del deposito : 8 dicembre 2024

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