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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8330/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
C.N.P.A.F.
CP_2
alle ore 9:07 sono presenti l'avv. MINUTELLA ALESSANDRA per parte ricorrente nonché l'avv. CASSINA ENRICO in sostituzione dell'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per l' l'avv. MAUCERI LA per la CP_2
C.N.P.A.F. e in sostituzione dell'avv. D'ANGELO MASSIMO per l'A.D.E.R..
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:37 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8330 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. MINUTELLA ALESSANDRA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGELO
MASSIMO
-resistente-
, in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
MAUCERI LA
- resistente - oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/06/2025
DISPOSITIVO
2 Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'intimazione di pagamento n. 296202490165288 91/000 limitatamente al credito portato dall'avviso d'addebito n.
n°.59620170006859346000, rigettando per il resto il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
e Controparte_4 Controparte_1
, che liquida complessivamente in € 1.800,00, oltre spese
[...]
generali, CPA e IVA, per ciascuno di essi, disponendone la distrazione pro quota in favore del procuratore dell'A.D.E.R. dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' la CP_2 Controparte_4
e l' , proponendo opposizione
[...] Controparte_5
avverso l'intimazione di pagamento n. 296202490165288 91/000 notificata in data 23.04.2024, deducendone l'illegittimità per illegittimità/nullità della notifica degli atti presupposti, prescrizione del diritto, violazione del D. L.
119/2018, del D. L. n. 41/2021 nonché legge 197/2022, infondatezza della pretesa della e dell' domandone pertanto CP_4 CP_2
l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Va preliminarmente ritenuta la giurisdizione e/o la competenza del
Tribunale adito, esclusivamente per le cartelle n °29620130003134272000
(parzialmente) n°.29620180059157985000, n°.29620200000709673000,
n°.29620210005719023000, n°.29620220092185651000,
3 n°.59620160009570620000, n°.59620170006859346000, dovendo per le altre declinare la giurisdizione e/o la competenza e, pertanto, dovendo circoscrivere ai titoli esecutivi sopra evidenziati l'oggetto del giudizio.
Ancora preliminarmente, in ordine alla qualificazione dell'azione e alla lamentata (dalla resistente A.D.E.R.) violazione del disposto dell'art. 617
C.p.c., giova rammentare quanto chiarito dalla Suprema Corte con sentenze
3794/2024 e n. 3116/2025, ossia che: “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n.
19267 del 29/09/2015, Rv. 636948 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14661 del
18/07/2016, Rv. 640586 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020,
Rv. 656752 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 -
01; Sez. 3, Ordinanza n. 31549 del 13/11/2023, Rv. 669336 - 01). In base al suddetto principio di diritto, il regime dell'impugnazione delle decisioni su distinte domande (in particolare, opposizioni esecutive) proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda”.
Avendo la parte ricorrente sollevato (pur se comunque rilevabile d'ufficio) eccezione di prescrizione del credito contributivo, questa attiene al merito della pretesa, è sopravvenuta alla notifica del titolo esecutivo e va necessariamente qualificata come opposizione all'esecuzione.
Quanto al denunciato vizio di notifica dei titoli, va operata una netta distinzione tra omessa notifica e irrituale notifica.
Se la seconda ipotesi – attinente ad un vizio formale dell'atto - può integrare una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.p.c. e va proposta entro venti giorni dalla notifica, la prima attiene al merito della pretesa, giacché tendente alla dimostrazione della mancanza di un titolo esecutivo e quindi della assenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per carenza del credito e, così ad un vizio sostanziale, qualificandosi l'azione come opposizione
4 all'esecuzione ex art. 615 C.p.c..
***
Avuto quindi riguardo alla lamentata illegittimità della notifica degli atti si osserva: la cartella di pagamento n. 29620130003134272000 (parzialmente) risulta notificata a mezzo posta a mani del portiere in data 6.4.2013; la cartella di pagamento n. n°.29620180059157985000 risulta notificata a mezzo PEC in data 9.1.2019; la cartella di pagamento n. n°.29620200000709673000 risulta notificata a mezzo PEC in data 24.2.2020 la cartella di pagamento n. n°.29620210005719023000 risulta notificata a mezzo PEC in data 17.11.2022 la cartella di pagamento n. °.29620220092185651000 risulta notificata a mezzo PEC in data 2.2.2023
l'avviso d'addebito n°.59620160009570620000, risulta notificata a mezzo
PEC in data 1.2.2017 per l'avviso d'addebito n°.59620170006859346000, non risulta agli atti alcuna notifica;
Quanto agli atti interruttivi della prescrizione versati in atti dall'agente della riscossione, si osserva:
l'intimazione di pagamento n. 296 2018 9001707637, relativa alla cartella di pagamento n. 296 2013 0003134272 (notificata in data 6.4.2013) risulta notificata a mezzo PEC in data 14 gennaio 2019;
l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9013277367, relativa agli avvisi di addebito n. 596 2016 00095706200 e n. 596 2017 0006859346; risulta notificata a mezzo pec in data 14 ottobre 2022.
Posta la mancata prova della notifica dell'ava n. 596 2017 0006859346,
l'ava n. 596 2016 00095706200, notificato in data 1.2.2017, avrebbe avuto il naturale termine di prescrizione in data 1.2.2022; maggiorato di 311 giorni per la legislazione emergenziale covid19 (l'art. 154 del D.L. n. 34/2020
(decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) D.L. n.
5 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n.
183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n.
73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99) sarebbe decorso in data
9.12.2022, avendone pertanto l'atto di intimazione interrotto il decorso;
l'intimazione di pagamento n. 29620239000403221, relativa alle cartelle di pagamento n. 29620180059157985 e n. 296 20200000709673 risulta notificata a mezzo pec in 14 febbraio 2023.
Ciò premesso, va osservato che tutti i titoli esecutivi sono tati ritualmente notificati e non opposti.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Da ciò ne deriva che le eventuali prescrizioni dei crediti maturatesi prima dell'emissione del ruolo avrebbero dovuto essere eccepite mediante l'opposizione alla cartella;
attenendo la prescrizione del credito al merito della pretesa, non può più essere eccepita in caso di mancata opposizione.
Rilevando infine che, nel caso di specie, successivamente alla notifica dei tirtoli esecutivi nessuna prescrizione è maturata.
Va in ultimo disattesa l'eccezione di violazione del disposto di cui alla L.
197/2022 e L. 119/2018; quanto ai crediti di Cassa perché non CP_4
previsti da tali norme, quanto all'avviso d'addebito perché emesso CP_2
successivamente al 2015
Il ricorso va quindi parzialmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
appare equa la compensazione delle spese tra la ricorrente e l' in ragione della reciproca parziale CP_2
soccombenza reciproca.
P.Q.M.
6 Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 16/06/2025.
7
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 16/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8330/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
C.N.P.A.F.
CP_2
alle ore 9:07 sono presenti l'avv. MINUTELLA ALESSANDRA per parte ricorrente nonché l'avv. CASSINA ENRICO in sostituzione dell'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per l' l'avv. MAUCERI LA per la CP_2
C.N.P.A.F. e in sostituzione dell'avv. D'ANGELO MASSIMO per l'A.D.E.R..
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:37 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8330 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. MINUTELLA ALESSANDRA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
-resistente -
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. D'ANGELO
MASSIMO
-resistente-
, in persona Controparte_4
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
MAUCERI LA
- resistente - oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 16/06/2025
DISPOSITIVO
2 Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- annulla l'intimazione di pagamento n. 296202490165288 91/000 limitatamente al credito portato dall'avviso d'addebito n.
n°.59620170006859346000, rigettando per il resto il ricorso;
- condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...]
e Controparte_4 Controparte_1
, che liquida complessivamente in € 1.800,00, oltre spese
[...]
generali, CPA e IVA, per ciascuno di essi, disponendone la distrazione pro quota in favore del procuratore dell'A.D.E.R. dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' CP_2
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/06/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' la CP_2 Controparte_4
e l' , proponendo opposizione
[...] Controparte_5
avverso l'intimazione di pagamento n. 296202490165288 91/000 notificata in data 23.04.2024, deducendone l'illegittimità per illegittimità/nullità della notifica degli atti presupposti, prescrizione del diritto, violazione del D. L.
119/2018, del D. L. n. 41/2021 nonché legge 197/2022, infondatezza della pretesa della e dell' domandone pertanto CP_4 CP_2
l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Va preliminarmente ritenuta la giurisdizione e/o la competenza del
Tribunale adito, esclusivamente per le cartelle n °29620130003134272000
(parzialmente) n°.29620180059157985000, n°.29620200000709673000,
n°.29620210005719023000, n°.29620220092185651000,
3 n°.59620160009570620000, n°.59620170006859346000, dovendo per le altre declinare la giurisdizione e/o la competenza e, pertanto, dovendo circoscrivere ai titoli esecutivi sopra evidenziati l'oggetto del giudizio.
Ancora preliminarmente, in ordine alla qualificazione dell'azione e alla lamentata (dalla resistente A.D.E.R.) violazione del disposto dell'art. 617
C.p.c., giova rammentare quanto chiarito dalla Suprema Corte con sentenze
3794/2024 e n. 3116/2025, ossia che: “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 18312 del 27/08/2014, Rv. 632102 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n.
19267 del 29/09/2015, Rv. 636948 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14661 del
18/07/2016, Rv. 640586 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020,
Rv. 656752 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3722 del 14/02/2020, Rv. 657020 -
01; Sez. 3, Ordinanza n. 31549 del 13/11/2023, Rv. 669336 - 01). In base al suddetto principio di diritto, il regime dell'impugnazione delle decisioni su distinte domande (in particolare, opposizioni esecutive) proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda”.
Avendo la parte ricorrente sollevato (pur se comunque rilevabile d'ufficio) eccezione di prescrizione del credito contributivo, questa attiene al merito della pretesa, è sopravvenuta alla notifica del titolo esecutivo e va necessariamente qualificata come opposizione all'esecuzione.
Quanto al denunciato vizio di notifica dei titoli, va operata una netta distinzione tra omessa notifica e irrituale notifica.
Se la seconda ipotesi – attinente ad un vizio formale dell'atto - può integrare una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.p.c. e va proposta entro venti giorni dalla notifica, la prima attiene al merito della pretesa, giacché tendente alla dimostrazione della mancanza di un titolo esecutivo e quindi della assenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per carenza del credito e, così ad un vizio sostanziale, qualificandosi l'azione come opposizione
4 all'esecuzione ex art. 615 C.p.c..
***
Avuto quindi riguardo alla lamentata illegittimità della notifica degli atti si osserva: la cartella di pagamento n. 29620130003134272000 (parzialmente) risulta notificata a mezzo posta a mani del portiere in data 6.4.2013; la cartella di pagamento n. n°.29620180059157985000 risulta notificata a mezzo PEC in data 9.1.2019; la cartella di pagamento n. n°.29620200000709673000 risulta notificata a mezzo PEC in data 24.2.2020 la cartella di pagamento n. n°.29620210005719023000 risulta notificata a mezzo PEC in data 17.11.2022 la cartella di pagamento n. °.29620220092185651000 risulta notificata a mezzo PEC in data 2.2.2023
l'avviso d'addebito n°.59620160009570620000, risulta notificata a mezzo
PEC in data 1.2.2017 per l'avviso d'addebito n°.59620170006859346000, non risulta agli atti alcuna notifica;
Quanto agli atti interruttivi della prescrizione versati in atti dall'agente della riscossione, si osserva:
l'intimazione di pagamento n. 296 2018 9001707637, relativa alla cartella di pagamento n. 296 2013 0003134272 (notificata in data 6.4.2013) risulta notificata a mezzo PEC in data 14 gennaio 2019;
l'intimazione di pagamento n. 296 2022 9013277367, relativa agli avvisi di addebito n. 596 2016 00095706200 e n. 596 2017 0006859346; risulta notificata a mezzo pec in data 14 ottobre 2022.
Posta la mancata prova della notifica dell'ava n. 596 2017 0006859346,
l'ava n. 596 2016 00095706200, notificato in data 1.2.2017, avrebbe avuto il naturale termine di prescrizione in data 1.2.2022; maggiorato di 311 giorni per la legislazione emergenziale covid19 (l'art. 154 del D.L. n. 34/2020
(decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) D.L. n.
5 125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n.
183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n.
73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99) sarebbe decorso in data
9.12.2022, avendone pertanto l'atto di intimazione interrotto il decorso;
l'intimazione di pagamento n. 29620239000403221, relativa alle cartelle di pagamento n. 29620180059157985 e n. 296 20200000709673 risulta notificata a mezzo pec in 14 febbraio 2023.
Ciò premesso, va osservato che tutti i titoli esecutivi sono tati ritualmente notificati e non opposti.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Residuando soltanto per l'ingiunto la possibilità di far valere l'eventuale prescrizione estintiva maturata successivamente alla notifica.
Da ciò ne deriva che le eventuali prescrizioni dei crediti maturatesi prima dell'emissione del ruolo avrebbero dovuto essere eccepite mediante l'opposizione alla cartella;
attenendo la prescrizione del credito al merito della pretesa, non può più essere eccepita in caso di mancata opposizione.
Rilevando infine che, nel caso di specie, successivamente alla notifica dei tirtoli esecutivi nessuna prescrizione è maturata.
Va in ultimo disattesa l'eccezione di violazione del disposto di cui alla L.
197/2022 e L. 119/2018; quanto ai crediti di Cassa perché non CP_4
previsti da tali norme, quanto all'avviso d'addebito perché emesso CP_2
successivamente al 2015
Il ricorso va quindi parzialmente accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
appare equa la compensazione delle spese tra la ricorrente e l' in ragione della reciproca parziale CP_2
soccombenza reciproca.
P.Q.M.
6 Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 16/06/2025.
7
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini