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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/11/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 406 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 07/11/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv NARDI ALDO e per l'avv. GUSSAGO ALESSANDRA in CP_1 sostituzione dell'avv. DE MARZO MANUELA . L'avv. NARDI chiede la decisione come da conclusioni del CTU e con vittoria di spese di lite. L'avv. GUSSAGO impugna e contesta la CTU, ne chiedo il rinnovo ed insiste per il rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 406 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. NARDI ALDO ( , dal quale è C.F._2
rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente con l'avv. DE MARZO MANUELA CP_1 P.IVA_1
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.4.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale “Esiti di CP_1
discectomia L4-L5 ed L5-S1 con placche e viti interpendicolari”.” e che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita biologica per le malattie denunciate con una menomazione pari superiore al 20% o nell'altra misura maggiore o minore accertata in corso di causa
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa per la realizzazione di tendaggi, trapunte e biancheria, prima come dipendente della ditta “DE RV VA” (dal 1985 al 2006) e, successivamente, come titolare di impresa artigianale
Si costituiva in giudizio l chiedendo in via preliminare dichiararsi la CP_1
prescrizione del diritto avendo la ricorrente avuto conoscenza della malattia denunciata già in data 22.11.2019, (data della domanda amministrativa di riconoscimento di malattia professionale) mentre l'odierno ricorso è stato depositato in data 12.4.2024 con conseguente decorso del termine triennale di prescrizione,
Comunque l' chiedeva anche l'integrale rigetto della domanda in quanto del CP_1
tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Escussi alcuni testi ed acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva decisa come segue,
L'eccezione di prescrizione dell' è infondata. CP_1
Deve rilevarsi che il decorso del termine di prescrizione è sospeso per la durata dell'intero procedimento amministrativo;
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha inoltre precisato che “Va rilevato infatti che il primo comma dell'art. 111 citato dispone che "il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità". Come si è più sopra rammentato la fase dell'opposizione, disciplinata dagli artt. 104 e 83, pur sollecitando un riesame di una decisione amministrativa già adottata, appartiene comunque alla fase di liquidazione amministrativa della prestazione. Rientra pertanto tra quelle "pratiche" prima del cui esaurimento il procedimento contenzioso non può essere istituito (Cass.
Sez. Unite . 11928/2019). Pertanto “ nel procedimento va compresa anche la fase introdotta on il reclamo avverso il provvedimento diniego della prestazione” (Cass.
21529/2006).
Nel caso in esame, tenuto conto della sospensione dei termini fino al provvedimento relativo al reclamo amministrativo proposto dalla ricorrente, alla data del deposito del ricorso introduttivo non era certamente decorso il termine di prescrizione triennale.
L'eccezione preliminare deve quindi essere rigettata.
Nel merito occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che la ricorrente ha lavorato dal 1994 e fino al 2020 prima quale lavoratore dipendente e successivamente quale titolare di impresa artigianale.
I testi escussi, hanno tutti confermato che la ricorrente dal 1991 al 2006, per minimo
8 ore al giorno, per sei giorni a settimana, ha lavorato quale addetta alla realizzazione di materassi, tappezzeria, tendaggi, trapunte e biancheria, come dipendente della ditta “DE RV VA” e successivamente dal 2006 al 2016, per minimo 8 ore al giorno, per almeno 6 giorni a settimana quale titolare di ditta artigianale ha svolto attività lavorativa sempre per la realizzazione di materassi, reti, guanciali e biancheria per il letto.
In particolare la teste , sorella della ricorrente, ha precisato di aver Testimone_1
lavorato inizialmente per la stessa ditta di cui era dipendente la ricorrente e successivamente per altra impresa con sede nello stesso negozio ma in piani diversi.
Ha pertanto confermato di aver visto la ricorrente mentre lavorava.
Anche la teste DE RV VA, madre ricorrente e titolare della prima ditta di cui la stessa ricorrente era dipendente, ha confermato di aver visto la figlia mentre la stessa lavorava.
Il teste ha precisato di aver aiutato la sorella e di averlo di solito Testimone_2
quando rientrava dal suo lavoro dopo le ore 17,00 oppure quando non andava a lavorare.
La teste ha precisato di essere stata dal 1983 al 2007 dipendente della Testimone_3
ditta DE RV VA e per il periodo successivo di essere a conoscenza del lavoro svolto dalla signora in quanto vicina di casa della stessa ricorrente ed Parte_1
avendola anche qualche volta aiutata quando era titolare della ditta individuale.
I testi hanno inoltre confermato che la ricorrente sollevava manualmente carichi pesanti
(in particolare materassi, tappezzeria, pacchi di biancheria, rotoli di tessuto, bastoni per tendaggi, scale, trapani, cassetta degli attrezzi ed utensili vari), che potevano avere un peso fino a 50-60 Kg, trasportandoli per tre rampe di scale al fine di accedere al laboratorio che si trovava al primo piano.
Ancora gli stessi testi hanno confermato sia che la ricorrente sollevava rotoli di tessuto per posizionarli sul banco al fine di tagliarli, per poi cucirli per creare un involucro all'interno del quale veniva posizionata la lana insieme ai molleggi in acciaio, sia che successivamente la stessa ricorrente cuciva e chiudeva il materasso sollevandolo e mettendolo in una pressa, per posizionare poi i ponpon. Per svolgere tale attività la ricorrente doveva assumere e mantenere la schiena piegata per diverse ore al giorno. Il C.T.U. dott. a concluso che “la sig.ra è affetta da: • Esiti Per_1 Parte_1
di intervento chirurgico di stabilizzazione tra i somi di L4-S1 con artrodesi posterolaterale strumentata L4/S1 con placche e viti metalliche interpeduncolari ed erniectomia su doppio livello, per discopatia con ernie discali L4-L5 e L5-S1 laterali
a sinistra, attuale presenza di edema intraspongioso nel soma di L4 in corrispondenza dell'apice della vite metallica di sinistra e di degenerazione dei dischi compresi tra L3 ed S1 per perdita del loro tono idrico, con riduzione di ampiezza e minima protrusione diffusa posteriore ed impronta sul sacco durale, in soggetto con manifestazioni spondilosiche e di artrosi interapofisaria di modesta entità. La menomazione dell'integrità psico-fisica permanente per il danno alla colonna è quantificata nella misura del 16% (sedici per cento) dalla domanda del 22/11/2019”
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del
16% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente una CP_1
rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità (16%), con decorrenza dalla domanda amministrativa del 22.11.2019, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1 della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.808,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 4.4.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza