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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 962/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
, domiciliata in in Vibo Valentia, C/da Lacquari, presso lo studio dell'Avv. Parte_2
Mazza Saro (PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE e
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Triolo Ettore, Esposito Gianfranco e Grandizio Valeria (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze d'ingiunzione n. OI-000631736, OI- 000717915 e OI-001361120, notificate il 17/04/2023, emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative ai periodi I e II trimestre 2019, III trimestre 2019, II trimestre 2017, in ragione della mancata notifica degli avvisi di accertamento prot. n. 2202.25/09/2018.0121812 del 08/11/2018; accertamento prot. n. CP_1 2202.17/0S/2022.0074879 del 07/06/2022 e accertamento prot. n. CP_1
2202.01/02/2022.0015741 del 16/02/2022, prodromici all'ordinanza impugnata, della CP_1 decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “e dichiarare infondata e/o non provata la pretesa creditoria dell resistente e per l'effetto annullare i provvedimenti CP_1 impugnati poiché illegittimi, ovvero perché si è estinto il diritto a riscuotere le sanzioni. In subordine, limitatamente alle annualità per le quali risulterà provata la violazione, - in applicazione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1-bis, del dl n. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come novellato dall'art. 23 del DL n. 48/23, - rideterminare la sanzione nel minimo edittale stabilito dalla suddetta norma tenendo conto delle disposizione di cui all'art. 11 della legge n. 689 del 1981 che dispone, in sede di determinazione di tali sanzioni, di tenere conto, oltre che della gravità della violazione e di eventuali condotte compiute dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle sue conseguenze, anche della personalità e delle condizioni economiche dell'agente medesimo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 cpc.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l' previdenziale ha contestato al ricorrente l'omesso versamento delle CP_2 ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato gli atti prodromici, ossia gli atti di accertamento n.: 2202.25/09/2018.0121812 notificato il 08/11/2018, 2202.17/0S/2022.0074879 notificato il 07/06/2022 e 2202.01/02/2022.0015741 notificato il 16/02/2022, la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente ai periodi I e II trimestre 2019, III trimestre 2019 e II trimestre 2017, contestati con atti di accertamento n. 2202.25/09/2018.0121812, 2202.17/0S/2022.0074879 notificato il 07/06/2022 e 2202.01/02/2022.0015741 notificato il 16/02/2022, poi riportato dalle ordinanze di ingiunzione impugnate, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più tardi, dal 16 febbraio 2018. 5.2. La notifica degli atti di accertamento prodromici, invece, sono stati eseguiti l'08/11/2018, 07/06/2022 e il 16/02/2022, pertanto, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla le ordinanze d'ingiunzione n. OI-000631736, OI-000717915 e OI-001361120;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
, domiciliata in in Vibo Valentia, C/da Lacquari, presso lo studio dell'Avv. Parte_2
Mazza Saro (PEC: che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE e
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Triolo Ettore, Esposito Gianfranco e Grandizio Valeria (PEC: t) che congiuntamente e disgiuntamente lo Email_2 rappresentano e difendono giusta procura generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 17/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze d'ingiunzione n. OI-000631736, OI- 000717915 e OI-001361120, notificate il 17/04/2023, emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative ai periodi I e II trimestre 2019, III trimestre 2019, II trimestre 2017, in ragione della mancata notifica degli avvisi di accertamento prot. n. 2202.25/09/2018.0121812 del 08/11/2018; accertamento prot. n. CP_1 2202.17/0S/2022.0074879 del 07/06/2022 e accertamento prot. n. CP_1
2202.01/02/2022.0015741 del 16/02/2022, prodromici all'ordinanza impugnata, della CP_1 decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “e dichiarare infondata e/o non provata la pretesa creditoria dell resistente e per l'effetto annullare i provvedimenti CP_1 impugnati poiché illegittimi, ovvero perché si è estinto il diritto a riscuotere le sanzioni. In subordine, limitatamente alle annualità per le quali risulterà provata la violazione, - in applicazione di quanto stabilito dall'art. 2, comma 1-bis, del dl n. 463/83, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come novellato dall'art. 23 del DL n. 48/23, - rideterminare la sanzione nel minimo edittale stabilito dalla suddetta norma tenendo conto delle disposizione di cui all'art. 11 della legge n. 689 del 1981 che dispone, in sede di determinazione di tali sanzioni, di tenere conto, oltre che della gravità della violazione e di eventuali condotte compiute dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle sue conseguenze, anche della personalità e delle condizioni economiche dell'agente medesimo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 cpc.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l' previdenziale ha contestato al ricorrente l'omesso versamento delle CP_2 ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato gli atti prodromici, ossia gli atti di accertamento n.: 2202.25/09/2018.0121812 notificato il 08/11/2018, 2202.17/0S/2022.0074879 notificato il 07/06/2022 e 2202.01/02/2022.0015741 notificato il 16/02/2022, la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […]”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente ai periodi I e II trimestre 2019, III trimestre 2019 e II trimestre 2017, contestati con atti di accertamento n. 2202.25/09/2018.0121812, 2202.17/0S/2022.0074879 notificato il 07/06/2022 e 2202.01/02/2022.0015741 notificato il 16/02/2022, poi riportato dalle ordinanze di ingiunzione impugnate, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più tardi, dal 16 febbraio 2018. 5.2. La notifica degli atti di accertamento prodromici, invece, sono stati eseguiti l'08/11/2018, 07/06/2022 e il 16/02/2022, pertanto, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla le ordinanze d'ingiunzione n. OI-000631736, OI-000717915 e OI-001361120;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani