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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/01/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2709/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - INADEMPIMENTO DA CONVENZIONI TRA
ENTI
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bonito, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fauceglia, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.04.2016 il Parte_1 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 341/2016 reso dal Tribunale di
Nocera Inferiore in data 2.03.2015 e notificatogli in data 8.03.2016 dal
[...] per il pagamento di euro 224.763,98 oltre Controparte_1 accessori, deducendo a motivi il difetto di giurisdizione dell' AGO, la carenza dei presupposti per la concessione dell'ingiunzione, la prescrizione dei crediti, la mancata esecuzione delle prestazioni dedotte nel rapporto contrattuale. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva la Controparte_1 tardività, inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione svolta e l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di opposizione, di cui chiedeva comunque il rigetto anche nel merito.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettate le richieste di prova dichiarativa alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 641 e
645 c.p.c.
Invero il decreto ingiuntivo n. 341/2016 fu notificato al mezzo posta elettronica certificata in data 8.03.2016 all'indirizzo del , Parte_1 risultante dagli indici nazionali pec delle Pubbliche Amministrazioni.
L'opposto ha prodotto in giudizio la prova restituita dal servizio Pec, di ricevuta notifica delle ore 20.11.46 e di ricevuta consegna delle ore 20.11.50
Tale ente, ricevuta la pec, ebbe a ricevere, accettare e protocollare il decreto ingiuntivo al n. 8709 in data 10.03.2016, come da attestazione prodotta in giudizio, in cui è chiaramene scritto nell'oggetto: posta certificata, notifica ai sensi dell'art. 3 bis L. 52/1994 (PEC 08/03/2016 ore 20.11.46) con annotata l'assegnazione del decreto ingiuntivo all'Ufficio del Sindaco, con data di assegnazione 10/03/2016 ore 10.16.23.
Vi è quindi la piena prova legale della validità della notifica a mezzo pec.
Se anche fossero fondati i rilievi sulla validità della notifica a mezzo Pec svolti dal precedente giudice assegnatario del procedimento, è documentale che la notifica raggiunse lo scopo dell'atto, per cui ogni eventuale pretesa nullità della notificazione sarebbe sanata dalla protocollazione del decreto ingiuntivo, che fa fede fino a querela di falso della ricezione del decreto ingiuntivo da parte del , con conseguente impronunciabilità Parte_1 della ipotetica nullità della notificazione, giusto il disposto degli artt. 160 e
156 comma 3 c.p.c.
Al fine della pronuncia di tardività dell'opposizione non rileva che successivamente alla notifica a mezzo Pec, il provvedimento monitorio fu notificato anche a mezzo posta in data 11.03.2015. Avendo raggiunto lo scopo la notifica a mezzo Pec in data 8.03.2016, l'opposizione a decreto ingiuntivo doveva proporsi entro e non oltre il giorno lunedì 18.04.2016, nel mentre fu notificata all'opposta il 20.04.2016, ben oltre i quaranta giorni previsti dal combinato disposto degli artt. 641 e 645 c.p.c. L'opposizione va, dunque, dichiarata inammissibile per tardività e il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie ridotte del
50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 30/01/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2709/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - INADEMPIMENTO DA CONVENZIONI TRA
ENTI
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Bonito, Parte_1 come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fauceglia, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza dell'11/12/2024, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.04.2016 il Parte_1 faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. n. 341/2016 reso dal Tribunale di
Nocera Inferiore in data 2.03.2015 e notificatogli in data 8.03.2016 dal
[...] per il pagamento di euro 224.763,98 oltre Controparte_1 accessori, deducendo a motivi il difetto di giurisdizione dell' AGO, la carenza dei presupposti per la concessione dell'ingiunzione, la prescrizione dei crediti, la mancata esecuzione delle prestazioni dedotte nel rapporto contrattuale. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva la Controparte_1 tardività, inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione svolta e l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di opposizione, di cui chiedeva comunque il rigetto anche nel merito.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/3 Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rigettate le richieste di prova dichiarativa alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni indicato nel decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 641 e
645 c.p.c.
Invero il decreto ingiuntivo n. 341/2016 fu notificato al mezzo posta elettronica certificata in data 8.03.2016 all'indirizzo del , Parte_1 risultante dagli indici nazionali pec delle Pubbliche Amministrazioni.
L'opposto ha prodotto in giudizio la prova restituita dal servizio Pec, di ricevuta notifica delle ore 20.11.46 e di ricevuta consegna delle ore 20.11.50
Tale ente, ricevuta la pec, ebbe a ricevere, accettare e protocollare il decreto ingiuntivo al n. 8709 in data 10.03.2016, come da attestazione prodotta in giudizio, in cui è chiaramene scritto nell'oggetto: posta certificata, notifica ai sensi dell'art. 3 bis L. 52/1994 (PEC 08/03/2016 ore 20.11.46) con annotata l'assegnazione del decreto ingiuntivo all'Ufficio del Sindaco, con data di assegnazione 10/03/2016 ore 10.16.23.
Vi è quindi la piena prova legale della validità della notifica a mezzo pec.
Se anche fossero fondati i rilievi sulla validità della notifica a mezzo Pec svolti dal precedente giudice assegnatario del procedimento, è documentale che la notifica raggiunse lo scopo dell'atto, per cui ogni eventuale pretesa nullità della notificazione sarebbe sanata dalla protocollazione del decreto ingiuntivo, che fa fede fino a querela di falso della ricezione del decreto ingiuntivo da parte del , con conseguente impronunciabilità Parte_1 della ipotetica nullità della notificazione, giusto il disposto degli artt. 160 e
156 comma 3 c.p.c.
Al fine della pronuncia di tardività dell'opposizione non rileva che successivamente alla notifica a mezzo Pec, il provvedimento monitorio fu notificato anche a mezzo posta in data 11.03.2015. Avendo raggiunto lo scopo la notifica a mezzo Pec in data 8.03.2016, l'opposizione a decreto ingiuntivo doveva proporsi entro e non oltre il giorno lunedì 18.04.2016, nel mentre fu notificata all'opposta il 20.04.2016, ben oltre i quaranta giorni previsti dal combinato disposto degli artt. 641 e 645 c.p.c. L'opposizione va, dunque, dichiarata inammissibile per tardività e il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/3 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie ridotte del
50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 30/01/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/3