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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/07/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 263/2025, promossa da:
nata a Selokukji in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
SANTUCCI RI,
RICORRENTE contro nato a Debar in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
BAGLI AN,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale da deducendo che da tempo sarebbero venute meno l'affectio coniugalis CP_1
e la stessa volontà di convivere.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti di causa sia dal fallimento del tentativo di conciliazione. L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone quindi la richiesta pronuncia di separazione.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo per la verifica dell'eventuale esito conciliativo, per l'esame della relazione dei SS e per il prosieguo per la discussione orale ai sensi dell'art. 473-bis.22
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini decidendo nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nata a [...] in Parte_1
MACEDONIA il 13/01/1979 e nato a Debar in [...] il CP_1
20/04/1976, unitisi in matrimonio a Rimini il giorno 29/12/2004, con atto trascritto nel
Comune di RIMINI nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 2022, atto n. 404, parte 2, Serie C.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
4. Spese alla definizione del merito
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 26.06.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 263/2025, promossa da:
nata a Selokukji in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
SANTUCCI RI,
RICORRENTE contro nato a Debar in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
BAGLI AN,
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte ricorrente ha instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la separazione personale da deducendo che da tempo sarebbero venute meno l'affectio coniugalis CP_1
e la stessa volontà di convivere.
Ciò premesso, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata.
Ricorrono, infatti, tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ., essendo risultata l'intollerabilità della convivenza sia dal tenore degli atti di causa sia dal fallimento del tentativo di conciliazione. L'evidente venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi impone quindi la richiesta pronuncia di separazione.
La causa dev'essere peraltro rimessa sul ruolo per la verifica dell'eventuale esito conciliativo, per l'esame della relazione dei SS e per il prosieguo per la discussione orale ai sensi dell'art. 473-bis.22
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini decidendo nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
1. Pronunzia la separazione personale fra i coniugi nata a [...] in Parte_1
MACEDONIA il 13/01/1979 e nato a Debar in [...] il CP_1
20/04/1976, unitisi in matrimonio a Rimini il giorno 29/12/2004, con atto trascritto nel
Comune di RIMINI nel Registro dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 2022, atto n. 404, parte 2, Serie C.
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
4. Spese alla definizione del merito
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio della Sezione Unica civile il giorno 26.06.2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi