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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/07/2025, n. 888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 888 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2525/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. HE MA ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 10/04/2025, assunto in decisione in data 25/06/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato LOMARTIRE CHRISTIAN ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. Separazione.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale.
I figli minori restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza.
I figli minori resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la madre ed il Sig. Pt_1 potrà vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo le esigenze lavorative del Sig. che attualmente vive e lavora in Olanda: Pt_1
4. Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli minori e dei maggiori non economicamente indipendenti a) versando alla Sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via Pt_2 anticipata entro il giorno 1 di ogni mese, l'importo complessivo di €. 1.300,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi così come già avviene;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
b) tutte le spese straordinarie nella misura del 50%
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 17.05.2008 a Parte_1 Parte_2
Brugherio (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (11.12.2004), (19.09.2006), (10.02.2011), Per_1 Persona_2 Per_3
(24.02.2017); Persona_4
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 25.06.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 10/04/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Brugherio (MB) in data 17.05.2008 (Atto n. 12, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE MA NA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia BONOMI Presidente dott. HE MA ANCONA Giudice Rel. dott. Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 10/04/2025, assunto in decisione in data 25/06/2025 e vertente tra
(c.f. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avvocato LOMARTIRE CHRISTIAN ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: separazione consensuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 25.06.2025 ove le parti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e hanno congiuntamente chiesto l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
1. Separazione.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Responsabilità genitoriale.
I figli minori restano affidati in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione.
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. Tempi di permanenza.
I figli minori resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la madre ed il Sig. Pt_1 potrà vederli e tenerli con sé, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e, comunque sia almeno secondo le esigenze lavorative del Sig. che attualmente vive e lavora in Olanda: Pt_1
4. Ripartizione degli oneri di mantenimento dei figli minori e dei maggiori non economicamente indipendenti a) versando alla Sig.ra nella sua qualità di genitore collocatario prevalente, in via Pt_2 anticipata entro il giorno 1 di ogni mese, l'importo complessivo di €. 1.300,00 sino al raggiungimento dell'autonomia economica di ciascuno di essi così come già avviene;
importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT costo vita;
b) tutte le spese straordinarie nella misura del 50%
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data 17.05.2008 a Parte_1 Parte_2
Brugherio (MB);
- Dall'unione sono nati i figli (11.12.2004), (19.09.2006), (10.02.2011), Per_1 Persona_2 Per_3
(24.02.2017); Persona_4
-l'udienza di comparizione delle parti avanti al Presidente per il tentativo di conciliazione si è svolta in data 25.06.2025 con la modalità della trattazione scritta;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 10/04/2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Brugherio (MB) in data 17.05.2008 (Atto n. 12, Parte I, del registro degli atti di matrimonio del Comune di Brugherio (MB)), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Brugherio (MB), affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 26 giugno 2025
Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est.
Dott.ssa HE MA NA