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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20258/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 20258/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
FRANCIA, 75 10138 TORINO presso lo studio dagli avv.ti CRAVERO ANDREA e GARETTO
SILVIA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO Controparte_1 C.F._2
VITTORIO EMANUELE II, 94 10121 TORINO presso lo studio dagli avv.ti DELLA GATTA
MONICA e MONCO ENRICA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da conclusioni presentate congiuntamente in data 19/3/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4270/2020 del 01/12/2020 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso depositato il 14/11/2024 a chiesto al Tribunale la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio relativamente al regime di affidamento e collocazione dei figli e Per_1
, nonché con riguardo al contributo al mantenimento. Nel dettaglio, ha domandato in via Per_2 principale di disporsi l'affidamento esclusivo del minore , stante la natura conflittuale del Per_2
rapporto madre e prole, di disporsi la collocazione di entrambi i figli presso di sé, la revoca del contributo al mantenimento disposto con la sentenza di divorzio, assegno unico al 100% in suo favore e disporsi il contributo al 50% delle spese straordinarie da parte della sig.ra CP_1
con vittoria di spese di lite.
[...]
Con memoria depositata il 27/1/2025 si è costituita. Ha contestato la Controparte_1
ricostruzione in fatto di parte ricorrente chiedendo, quindi, la conferma del regime di affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente di entrambi i minori presso il padre;
ha Per_2
domandato la conferma del contributo al mantenimento nella misura ritenuta equa dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico come per legge, con vittoria di spese.
All'udienza del 26/2/2025 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori. All'esito il giudice relatore fissava nuova udienza per procedere all'ascolto del minore . Per_2
Con memoria del 19/3/2025 i difensori delle parti comunicavano di essere addivenuti ad un accordo di modifica delle condizioni di divorzio congiunte ivi allegate;
pertanto. Il giudice relatore si riservava di riferire al collegio previo parere del PM.
Il PM nulla ha opposto.
***
Questo Collegio ritiene che l'accordo accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondano al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che:
l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione e residenza principale del Per_2
minore con il padre e con previsione di visite libere con la Sig.ra compatibilmente con i CP_1
desideri e le volontà del figlio , nonché delle esigenze e degli impegni scolastici ed Per_2
extrascolastici del figlio;
DA' ATTO che: le parti concordano il trasferimento della residenza del figlio da Torino, Via Gorizia n. 83 Per_2
(residenza della Sig.ra a Torino, Corso Sebastopoli n. 220 (residenza del Sig. , CP_1 Parte_1 intendendo provvedere anch'ella in tal senso;
Per_1
DISPONE che: sia disposta la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e da versarsi alla signora Per_2 Per_1
da parte del Sig. disponendo il mantenimento diretto dei figli a carico di entrambi CP_1 Parte_1
i genitori quando li hanno con sé; sia disposta a carico della sig.ra la corresponsione in favore del sig. del 50% delle CP_1 Parte_1
spese straordinarie per i figli comprensive di tutte quelle previste dal Protocollo Spese Straordinarie
15.3.2016 in uso presso il Tribunale di Torino, oltreché di tutte quelle relative a vestiario ed abbigliamento in genere, tutte ove previamente concordate tra i genitori, secondo quanto previsto dal
Protocollo, entro e non oltre il 5 di ogni mese, dando atto dell'impegno del sig. ad inviare Parte_1
apposito rendiconto, unitamente alle relative pezze giustificative delle spese stesse, alla Sig.ra entro il 30 del mese precedente. Il pagamento da parte della sig.ra verrà effettuato CP_1 CP_1 operati i debiti conguagli con eventuali spese sostenute dalla stessa direttamente, anch'esse previamente concordate tra i genitori e documentate.
DÀ ATTO che: il percepimento dell'assegno unico familiare relativo ad entrambi i figli avvenga in via esclusiva in favore della Sig.ra CP_1
DÀ ATTO che: che la Sig.ra si impegna alla restituzione in favore del Sig. entro e non oltre la CP_1 Parte_1 data del 15.04.2025 a mezzo bonifico bancario, dell'importo di Euro 3.800,00= rispetto a quanto corrisposto dal Sig. stesso a seguito dell'atto di precetto notificato a Novembre 2024; Parte_1
DÀ ATTO che: che la sig.ra rinuncia espressamente a richiedere l'importo di € 3.825,91 di cui Controparte_1
al secondo atto di precetto notificato in data 18 Febbraio 2025;
DÀ ATTO che: che il Sig. rinuncia a chiedere alla Sig.ra la partecipazione nella quota del 50% Parte_1 CP_1
alle spese straordinarie per i figli e per i mesi di Dicembre 2024, Gennaio 2025 e Per_1 Per_2
Febbraio 2025.
DÀ ATTO che: le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/04/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 20258/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
FRANCIA, 75 10138 TORINO presso lo studio dagli avv.ti CRAVERO ANDREA e GARETTO
SILVIA che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in C.SO Controparte_1 C.F._2
VITTORIO EMANUELE II, 94 10121 TORINO presso lo studio dagli avv.ti DELLA GATTA
MONICA e MONCO ENRICA che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da conclusioni presentate congiuntamente in data 19/3/2025
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 4270/2020 del 01/12/2020 il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti. Con ricorso depositato il 14/11/2024 a chiesto al Tribunale la modifica Parte_1
delle condizioni di divorzio relativamente al regime di affidamento e collocazione dei figli e Per_1
, nonché con riguardo al contributo al mantenimento. Nel dettaglio, ha domandato in via Per_2 principale di disporsi l'affidamento esclusivo del minore , stante la natura conflittuale del Per_2
rapporto madre e prole, di disporsi la collocazione di entrambi i figli presso di sé, la revoca del contributo al mantenimento disposto con la sentenza di divorzio, assegno unico al 100% in suo favore e disporsi il contributo al 50% delle spese straordinarie da parte della sig.ra CP_1
con vittoria di spese di lite.
[...]
Con memoria depositata il 27/1/2025 si è costituita. Ha contestato la Controparte_1
ricostruzione in fatto di parte ricorrente chiedendo, quindi, la conferma del regime di affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente di entrambi i minori presso il padre;
ha Per_2
domandato la conferma del contributo al mantenimento nella misura ritenuta equa dal Tribunale, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegno unico come per legge, con vittoria di spese.
All'udienza del 26/2/2025 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori. All'esito il giudice relatore fissava nuova udienza per procedere all'ascolto del minore . Per_2
Con memoria del 19/3/2025 i difensori delle parti comunicavano di essere addivenuti ad un accordo di modifica delle condizioni di divorzio congiunte ivi allegate;
pertanto. Il giudice relatore si riservava di riferire al collegio previo parere del PM.
Il PM nulla ha opposto.
***
Questo Collegio ritiene che l'accordo accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondano al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473 bis 4 c.p.c.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
DISPONE che:
l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione e residenza principale del Per_2
minore con il padre e con previsione di visite libere con la Sig.ra compatibilmente con i CP_1
desideri e le volontà del figlio , nonché delle esigenze e degli impegni scolastici ed Per_2
extrascolastici del figlio;
DA' ATTO che: le parti concordano il trasferimento della residenza del figlio da Torino, Via Gorizia n. 83 Per_2
(residenza della Sig.ra a Torino, Corso Sebastopoli n. 220 (residenza del Sig. , CP_1 Parte_1 intendendo provvedere anch'ella in tal senso;
Per_1
DISPONE che: sia disposta la revoca dell'assegno di mantenimento per i figli e da versarsi alla signora Per_2 Per_1
da parte del Sig. disponendo il mantenimento diretto dei figli a carico di entrambi CP_1 Parte_1
i genitori quando li hanno con sé; sia disposta a carico della sig.ra la corresponsione in favore del sig. del 50% delle CP_1 Parte_1
spese straordinarie per i figli comprensive di tutte quelle previste dal Protocollo Spese Straordinarie
15.3.2016 in uso presso il Tribunale di Torino, oltreché di tutte quelle relative a vestiario ed abbigliamento in genere, tutte ove previamente concordate tra i genitori, secondo quanto previsto dal
Protocollo, entro e non oltre il 5 di ogni mese, dando atto dell'impegno del sig. ad inviare Parte_1
apposito rendiconto, unitamente alle relative pezze giustificative delle spese stesse, alla Sig.ra entro il 30 del mese precedente. Il pagamento da parte della sig.ra verrà effettuato CP_1 CP_1 operati i debiti conguagli con eventuali spese sostenute dalla stessa direttamente, anch'esse previamente concordate tra i genitori e documentate.
DÀ ATTO che: il percepimento dell'assegno unico familiare relativo ad entrambi i figli avvenga in via esclusiva in favore della Sig.ra CP_1
DÀ ATTO che: che la Sig.ra si impegna alla restituzione in favore del Sig. entro e non oltre la CP_1 Parte_1 data del 15.04.2025 a mezzo bonifico bancario, dell'importo di Euro 3.800,00= rispetto a quanto corrisposto dal Sig. stesso a seguito dell'atto di precetto notificato a Novembre 2024; Parte_1
DÀ ATTO che: che la sig.ra rinuncia espressamente a richiedere l'importo di € 3.825,91 di cui Controparte_1
al secondo atto di precetto notificato in data 18 Febbraio 2025;
DÀ ATTO che: che il Sig. rinuncia a chiedere alla Sig.ra la partecipazione nella quota del 50% Parte_1 CP_1
alle spese straordinarie per i figli e per i mesi di Dicembre 2024, Gennaio 2025 e Per_1 Per_2
Febbraio 2025.
DÀ ATTO che: le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/04/2025
Il Presidente
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento