TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2025, n. 2879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2879 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, sezione civile seconda, in funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario Dott. Santo Sutera, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n°5275 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, c.f. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Menallo per mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...], p. T.
RESISTENTE - Contumace
OGGETTO: Intimazione di sfratto per morosita' (uso abitativo).
mediante la lettura, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, celebrata a
trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente
dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente
1 pronunciando così provvede:
1. Accerta e dichiara che il contratto di locazione stipulato tra le odierne parti in data 18 agosto 2020, avente ad oggetto l'immobile sito in Palermo, via
Partanna Mondello n°131, piano terra, si è risolto per grave inadempimento della conduttrice, ; CP_1
2. Condanna la resistente, , all'immediato rilascio in favore della CP_1
ricorrente, , libero da cose e persone, dell'immobile sito in Parte_1
Palermo, via Partanna Mondello n°131, piano terra;
3. Condanna la resistente, al pagamento in favore della CP_1
ricorrente, della somma di € 4.114,00, per canoni di locazione e oneri accessori fino a giugno 2025, oltre ai successivi canoni di locazione fino al rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze di pagamento al soddisfo;
4. Condanna la resistente, , alla refusione delle spese processuali CP_1
in favore della ricorrente, , che si liquidano in complessivi Parte_1
€ 2.552,00 per compensi professionali, oltre ad € 137,08 per spese documentate, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
e della seguente contestuale motivazione:
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 26 febbraio
2025, l'odierna ricorrente ha intimato sfratto per morosità alla resistente per il mancato pagamento dei canoni di locazione dell'immobile concessole in locazione,
per i mesi da agosto 2024, oltre consumo idrico.
Con provvedimento reso all'udienza del 28 aprile 2025 è stato disposto il
2 mutamento del rito e rinviato la causa per la discussione e decisione all'udienza del
26 luglio 2025, da celebrarsi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Nessuno si è costituito per parte resistente che viene pertanto dichiarata contumace.
All'esito della compiuta istruzione della causa, fondata sulla dichiarazione di morosità espressa da parte ricorrente, nonché sulla documentazione attestante l'esistenza e validità del contratto di locazione azionato, nonché dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. per irreperibilità della resistente, si ritiene che le domande formulate dalla ricorrente siano fondate e vadano pertanto accolte.
Infatti, assolto l'onere documentale di provare l'esistenza e la validità del rapporto contrattuale azionato, su parte ricorrente non incombe ulteriore onere, ben potendo limitarsi a dedurre l'inadempimento contrattuale del conduttore, come nel caso in esame.
Sul punto si rileva che il mancato pagamento da parte della conduttrice,
odierna resistente, dei canoni di locazione intimati, nonché degli oneri relativi al consumo idrico, violi il sinallagma contrattuale in essere tra le parti, e tale inadempimento, alla luce del suo reiterarsi nel tempo, deve ritenersi sufficientemente grave ai fini della chiesta risoluzione del contratto di locazione.
Ne consegue che la resistente dovrà provvedere al rilascio immediato dell'immobile in oggetto, libero da cose e persone, in favore della ricorrente, nonché
corrispondere alla stessa tutte le somme intimate a titolo di canoni di locazione e oneri accessori, e ciò fino al rilascio dell'immobile oltre agli interessi legali dalle
3 singole scadenze al soddisfo.
Per il principio della soccombenza, parte resistente deve rifondere la ricorrente delle spese processuali che si liquidano come indicato in dispositivo, nella misura media dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, alla luce dell'istruttoria espletata e delle questioni trattate.
Così è deciso in Palermo il 27.06.2025.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
4