Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02072/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00028/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 28 del 2025, proposto da
ON EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Cartella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maida, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 293/2022 del Giudice di Pace di Lamezia Terme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. IT ED;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con decreto ingiuntivo del 19 settembre 2022, n. 293, il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha condannato il Comune di Maida al pagamento, in favore dell’avv. ON EN, della somma di euro 1.196,00, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, oltre alle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi euro 376,00, di cui euro 76,00 per spese, oltre accessori come per legge;
- il decreto non è stato opposto, divenendo definitivamente esecutivo, come da attestazione della Cancelleria, e il titolo, munito di formula esecutiva, è stato notificato in data 7 novembre 2023;
- con ricorso notificato in data 14 gennaio 2025, depositato nella Segreteria in pari data, il ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per l’esecuzione del giudicato nascente dal titolo, chiedendo che sia ordinato all’amministrazione il pagamento delle somme ivi riconosciute a suo favore;
- parte ricorrente avanza, altresì, richiesta di condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma determinata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per il successivo ritardo;
- l’amministrazione non si è costituita in giudizio;
Considerato che:
- l’amministrazione ha l’obbligo di adempiere la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
- l’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- per quanto concerne la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’ammissibilità anche nelle ipotesi, come quella in esame, in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro (cfr. dapprima Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e di seguito l’art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a. per come novellato dal comma 781 dell’art. 1 l n. 208 del 2015);
- non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese (o frazione di mese), e ciò in aggiunta – stante il carattere sanzionatorio dell’istituto – agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna;
- tale ulteriore importo vada corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza (cfr. art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a.), e sino all’adempimento spontaneo da parte dell’amministrazione o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di ottemperare al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’amministrazione il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il segretario comunale di Lamezia Terme, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- deve essere accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. nei termini di cui in dispositivo;
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo e distratte in favore del costituito procuratore, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Maida di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della parte ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dal decreto di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in esso indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni mese (o frazione di mese) di ritardo nel pagamento, con le decorrenze indicate in motivazione;
c) nomina Commissario ad acta il segretario comunale di Lamezia Terme, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 60 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
d) condanna il Comune di Maida al pagamento, in favore di parte ricorrente, e con distrazione in favore del costituito procuratore, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in euro 828,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IT ED, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IT ED | VO CO |
IL SEGRETARIO