Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli OR -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4750 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione con ordinanza del 28 marzo 2025 avente ad oggetto divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Casal di Parte_1 C.F._1
Principe alla Via Cimarosa, 2 presso lo studio dell'avv. Mirella Baldascino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Casal di Principe Controparte_1 C.F._2 alla Via Giordano, 1 presso lo studio dell'avv. Carmela Fabozzi che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli OR
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.12.2024 , i ricorrenti, in atti generalizzati, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Marcellino il 21 maggio 1992 dal quale sono nati quattro figli- (nata a [...] il [...]); Persona_1 [...]
(nato a [...] il [...]); (nata ad [...] il [...]) e (nata ad CP_2 CP_3 Pt_2
Aversa il 16.4.2010) - alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 20 marzo 2025 , all'esito del deposito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge
55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice delegato del Tribunale di Napoli OR (avvenuta il 26.9.2023) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza del Tribunale di Napoli OR n. 4496/2023 del
2/9.11.2023, passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni concordate, di seguito riportate:
I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
la casa familiare sita in San Marcellino alla via Roma n. 242 sarà affidata alla sig.ra Parte_1
che vi abiterà con le figlie e;
CP_3 Pt_2
le figlie mantengono residenza privilegiata presso la madre con affido condiviso e tutte le decisioni relative all'educazione e alle esigenze delle figlie saranno prese di comune accordo;
il padre, di comune accordo con la madre e gli impegni della figlia minore , potrà vederla e Pt_2
tenerla con sé ogni volta che vorrà e comunque, non meno di tre volte a settimana e, a settimane alterne, la stessa trascorrerà il weekend con il padre;
durante le festività natalizie, la figlia minore trascorrerà, ad anni alterni con la madre e con Pt_2
il padre il giorno della Vigilia di Natale o Natale e il giorno della Vigilia di Capodanno o Capodanno alternandosi ogni anno e per le festività pasquali il giorno di Pasqua o il lunedi dell'Angelo con la madre o con il padre ad anni alterni, mentre durante le vacanze estive trascorrerà 15 giorni con la
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madre e 15 giorni con il padre, con estrema libertà di organizzazione tra i genitori e comunque ogni eventuale decisione in merito sarà adottata nel tempo e nel rispetto dell'evoluzione psico-affettiva della figlia;
il sig. provvederà a versare la somma di € 150,00 a titolo di assegno per il mantenimento CP_1
della figlia , da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese da rivalutarsi Pt_2
annualmente secondo gli Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Napoli OR, fino a quanto la stessa non sarà economicamente autosufficiente;
i coniugi danno atto di essere economicamente autonomi e autosufficienti e di aver stabilito fra loro ogni bene comune e di non voler nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, rinunziando a chiedersi assegni di mantenimento;
spese legali compensate.
Va, quindi, pronunciato il divorzio alle condizioni indicate essendo conformi alla legge ed all'interesse della minore il cui ascolto non è, pertanto, necessario.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Marcellino il
21 maggio 1992 (atto n. 11, parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 1992) tra
[...]
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
23.7.1966) alle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN MARCELLINO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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