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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 17/10/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2/2025, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
DA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore Avv. Sonia Santa Maria Blarasin, con sede in Savona, c.so Ricci
n. 211R (P. IVA , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro LL e P.IVA_1
TE LL del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Genova, via Ceccardi n. 1/15, in forza di procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ) CP_1 C.F._1
C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maurizio Marrucchi del Foro della Spezia e Paolo
Rilla del Foro di Savona ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in La Spezia,
p.zza J.F. Kennedy n. 2, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 26.09.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice: “(i) stante la definizione della procedura esecutiva presso terzi R.E. n.
200/2025 – Tribunale di Savona, dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di sospensione del precetto e del processo ex art. 624 e 625, c.p.c.; (ii) accertare e dichiarare che i Signori e non CP_1 Controparte_2 CP_3 hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Talea Società di Gestione Im- mobiliare S.p.A., per i motivi in atti e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato a Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A. in data 23.12.2024 dai signori e CP_1 CP_3
Con vittoria di spese.”.
Per le parti convenute: “ Piaccia al Tribunale Civile di Savona, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione, e, comunque, rigettare ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa di cui alla memoria 171 ter n°3 datata 1.5.2025, con vittoria di spese, Onorari, spese gen.li, iva e cna, tanto della fase cautelare quanto della fase merito, in relazione alle quali si depositano le due distinte note spese domandandone la liquidazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, TALEA Società di Gestione
Immobiliare S.p.a. ha proposto, ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., opposizione al precetto notificatole da parte di , e recante l'intimazione a pagare CP_3 CP_1 Controparte_2 complessivi euro 93.174,49.
Parte attrice ha contestato il diritto dei convenuti di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione del titolo esecutivo e del precetto. Nel merito, ha sollecitato la declaratoria di illegittimità/inefficacia del precetto opposto.
A sostegno della domanda ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva nell'ambito del giudizio - svoltosi davanti al Tribunale della Spezia – che ha portato all'emissione nei propri confronti della sentenza di condanna costituente il titolo esecutivo su cui si fonda il precetto.
Più in particolare, ha esposto di essere stata ritenuta responsabile ex art. 1470 c.c. dei vizi dell'immobile a suo tempo alienato ai sig.ri , e quindi condannata al Controparte_4 risarcimento dei danni, sulla base di una errata valutazione circa la titolarità del rapporto dedotto in causa. Ha poi diffusamente illustrato l'oggetto e i contenuti di quel giudizio, in cui è rimasta contumace, concludendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di soggetti diversi.
Si sono costituiti i sig.ri , e chiedendo il rigetto di ogni CP_3 CP_1 Controparte_2 domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nell'ambito del sub-procedimento instaurato in corso di causa, il giudice con ordinanza datata
10.04.2025 ha respinto l'istanza cautelare e riservato al definitivo la statuizione in punto spese. Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata il 06.06.2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 26.09.2025 e quindi trattenuta in decisione.
***********
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come già rilevato in sede cautelare, l'opposizione ex art. 615, 1° co., c.p.c. (cosiddetta
“opposizione preventiva”) è una domanda di accertamento negativo del diritto di procedere all'esecuzione forzata minacciata con l'atto di precetto.
La prospettata ingiustizia o erroneità della sentenza del Tribunale della Spezia, costituente il titolo esecutivo, deve essere fatta valere con le impugnazioni all'uopo previste, non essendo ammissibili in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. doglianze riguardanti la pretesa insussistenza del credito o attinenti a vizi o errores in procedendo del titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Al giudice dell'opposizione a precetto è infatti precluso il riesame del merito di un titolo esecutivo di formazione giudiziale – quale è il provvedimento ottenuto dalle parti convenute –
o la censura di eventuali nullità nel procedimento formativo del titolo stesso o l'accertamento sull'insussistenza del credito, poiché tutte le difese delle parti sulla sussistenza e sull'entità del credito o su eventuali errores in procedendo debbono essere fatte valere nel processo di cognizione e con gli strumenti di impugnazione da quello previsti.
Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. (mezzo processuale per contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata) è possibile esclusivamente dolersi dell'inesistenza del titolo, come più volte affermato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità e ricavabile dalle seguenti massime:
“Il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale” (Cass. 3850/2011); “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione” (Cass. 22402/2008, in termini analoghi Cass., Sez. Un. 19889/2019); “Con
l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.” (Cass.
8928/2006).
Nel caso di specie è innegabile l'efficacia di titolo esecutivo del provvedimento azionato e non vi sono ragioni per considerarlo inesistente, non riferendosi neppure la parte attrice a tale forma di radicale invalidità.
Si impone pertanto il rigetto dell'opposizione, restando conseguentemente assorbite le ulteriori questioni poste dalle parti.
Le spese di lite, anche della fase cautelare, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di e liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal D.M. n. Parte_1
147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi minimi (con riferimento al procedimento cautelare vengono escluse le fasi di studio - in quanto del tutto sovrapponibile a quella liquidata per il giudizio di merito – e istruttoria, in quanto non celebratasi;
con riferimento al presente giudizio si tiene conto dello snellimento connesso all'assenza di attività istruttoria e di memorie difensive conclusive).
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da TALEA Società di Gestione Immobiliare S.p.a.;
2) condanna la parte attrice al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, che liquida in € 1.487,00 per la fase cautelare ed euro 7.052,00 per la fase di merito, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 17.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
Sezione Civile in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Anna Ferretti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2/2025, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
DA in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore Avv. Sonia Santa Maria Blarasin, con sede in Savona, c.so Ricci
n. 211R (P. IVA , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro LL e P.IVA_1
TE LL del Foro di Genova ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Genova, via Ceccardi n. 1/15, in forza di procura allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ) CP_1 C.F._1
C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3 tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Maurizio Marrucchi del Foro della Spezia e Paolo
Rilla del Foro di Savona ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in La Spezia,
p.zza J.F. Kennedy n. 2, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: all'udienza tenutasi in data 26.09.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come di seguito riportate:
Per parte attrice: “(i) stante la definizione della procedura esecutiva presso terzi R.E. n.
200/2025 – Tribunale di Savona, dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda di sospensione del precetto e del processo ex art. 624 e 625, c.p.c.; (ii) accertare e dichiarare che i Signori e non CP_1 Controparte_2 CP_3 hanno diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Talea Società di Gestione Im- mobiliare S.p.A., per i motivi in atti e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato a Talea Società di Gestione Immobiliare S.p.A. in data 23.12.2024 dai signori e CP_1 CP_3
Con vittoria di spese.”.
Per le parti convenute: “ Piaccia al Tribunale Civile di Savona, contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione, e, comunque, rigettare ogni domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa di cui alla memoria 171 ter n°3 datata 1.5.2025, con vittoria di spese, Onorari, spese gen.li, iva e cna, tanto della fase cautelare quanto della fase merito, in relazione alle quali si depositano le due distinte note spese domandandone la liquidazione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, TALEA Società di Gestione
Immobiliare S.p.a. ha proposto, ai sensi dell'art. 615 co. 1 c.p.c., opposizione al precetto notificatole da parte di , e recante l'intimazione a pagare CP_3 CP_1 Controparte_2 complessivi euro 93.174,49.
Parte attrice ha contestato il diritto dei convenuti di procedere ad esecuzione forzata nei propri confronti e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione del titolo esecutivo e del precetto. Nel merito, ha sollecitato la declaratoria di illegittimità/inefficacia del precetto opposto.
A sostegno della domanda ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva nell'ambito del giudizio - svoltosi davanti al Tribunale della Spezia – che ha portato all'emissione nei propri confronti della sentenza di condanna costituente il titolo esecutivo su cui si fonda il precetto.
Più in particolare, ha esposto di essere stata ritenuta responsabile ex art. 1470 c.c. dei vizi dell'immobile a suo tempo alienato ai sig.ri , e quindi condannata al Controparte_4 risarcimento dei danni, sulla base di una errata valutazione circa la titolarità del rapporto dedotto in causa. Ha poi diffusamente illustrato l'oggetto e i contenuti di quel giudizio, in cui è rimasta contumace, concludendo che la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di soggetti diversi.
Si sono costituiti i sig.ri , e chiedendo il rigetto di ogni CP_3 CP_1 Controparte_2 domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto.
Nell'ambito del sub-procedimento instaurato in corso di causa, il giudice con ordinanza datata
10.04.2025 ha respinto l'istanza cautelare e riservato al definitivo la statuizione in punto spese. Alla prima udienza di comparizione delle parti, celebrata il 06.06.2025, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale all'udienza del 26.09.2025 e quindi trattenuta in decisione.
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L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come già rilevato in sede cautelare, l'opposizione ex art. 615, 1° co., c.p.c. (cosiddetta
“opposizione preventiva”) è una domanda di accertamento negativo del diritto di procedere all'esecuzione forzata minacciata con l'atto di precetto.
La prospettata ingiustizia o erroneità della sentenza del Tribunale della Spezia, costituente il titolo esecutivo, deve essere fatta valere con le impugnazioni all'uopo previste, non essendo ammissibili in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. doglianze riguardanti la pretesa insussistenza del credito o attinenti a vizi o errores in procedendo del titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Al giudice dell'opposizione a precetto è infatti precluso il riesame del merito di un titolo esecutivo di formazione giudiziale – quale è il provvedimento ottenuto dalle parti convenute –
o la censura di eventuali nullità nel procedimento formativo del titolo stesso o l'accertamento sull'insussistenza del credito, poiché tutte le difese delle parti sulla sussistenza e sull'entità del credito o su eventuali errores in procedendo debbono essere fatte valere nel processo di cognizione e con gli strumenti di impugnazione da quello previsti.
Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. (mezzo processuale per contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata) è possibile esclusivamente dolersi dell'inesistenza del titolo, come più volte affermato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità e ricavabile dalle seguenti massime:
“Il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale” (Cass. 3850/2011); “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio. La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione” (Cass. 22402/2008, in termini analoghi Cass., Sez. Un. 19889/2019); “Con
l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo.” (Cass.
8928/2006).
Nel caso di specie è innegabile l'efficacia di titolo esecutivo del provvedimento azionato e non vi sono ragioni per considerarlo inesistente, non riferendosi neppure la parte attrice a tale forma di radicale invalidità.
Si impone pertanto il rigetto dell'opposizione, restando conseguentemente assorbite le ulteriori questioni poste dalle parti.
Le spese di lite, anche della fase cautelare, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di e liquidate in dispositivo in base ai parametri indicati dal D.M. n. Parte_1
147/2022, tenuto conto del valore della causa, della non elevata complessità delle questioni giuridiche trattate, dell'attività difensiva in concreto svolta e dunque facendo applicazione degli importi minimi (con riferimento al procedimento cautelare vengono escluse le fasi di studio - in quanto del tutto sovrapponibile a quella liquidata per il giudizio di merito – e istruttoria, in quanto non celebratasi;
con riferimento al presente giudizio si tiene conto dello snellimento connesso all'assenza di attività istruttoria e di memorie difensive conclusive).
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta da TALEA Società di Gestione Immobiliare S.p.a.;
2) condanna la parte attrice al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, che liquida in € 1.487,00 per la fase cautelare ed euro 7.052,00 per la fase di merito, oltre al 15% del compenso per rimborso forfettario spese generali, I.V.A. (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e C.P.A
Sentenza per legge esecutiva.
Savona, 17.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Anna Ferretti