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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 785 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. GIANNONE ANTONIO;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. PASSARELLO Controparte_1 C.F._1
ANGELA;
(c.f. ), nella qualità di esercente Controparte_2 C.F._2
la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1
contumace; convenuti avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_1 Controparte_2
inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di trasferimento a titolo gratuito del
14.01.2015 (Rep. n. 11590/Racc. n. 8573), ai rogiti Notaio , Notaio Persona_2
in Pachino, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Siracusa in data
28.01.2015 (reg. gen. 1202 – reg. part. 977), con il quale ha Controparte_1
trasferito al proprio figlio minore , la nuda proprietà Persona_1
dell'appartamento ubicato al primo piano del fabbricato sito in Melilli (SR) nella
Via Delle Concerie n. 52, censito al Catasto Fabbricato del Comune di Melilli al foglio 57, particella 125 sub. 4, nonché l'inefficacia degli accordi patrimoniali di cui alla separazione consensuale tra e , Controparte_2 Controparte_1
omologata dal Tribunale di Siracusa in data 18.12.2014.
Segnatamente, l'odierna attrice esponeva di essere creditrice nei confronti dei convenuti e per l'importo di € 11.262,58, Controparte_1 Controparte_2
oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
2254/2018 (proc. n. 4292/2018 R.G. Tribunale di Ragusa) del 22-23.11.2018, e che la debitrice convenuta, con la stipula di quanto sopra, aveva recato pregiudizio alle pretese vantate dalla creditrice Parte_1
Parte attrice precisava altresì che il trasferimento di proprietà e gli accordi risultavano effettuati successivamente rispetto al sorgere del credito, dimostrando la volontà del debitore/cedente di realizzare detti atti dispositivi con la consapevolezza della loro natura pregiudizievole per le pretese creditorie vantate dal creditore/istante.
Inoltre, l'accordo di separazione si configurava come fittizio in quanto i coniugi risultavano ancora conviventi alla data di notifica del ricorso Parte_2
monitorio.
Si costituiva in giudizio la convenuta , la quale eccepiva in via Controparte_1
preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa e l'improcedibilità del giudizio per difetto dell'obbligo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n.
28/2010, nonché il difetto di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Nel merito la convenuta riteneva che la revocatoria dovesse essere comunque rigettata per l'inesistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria.
in qualità di genitore di , è rimasto contumace. Controparte_2 Per_1
***
§ Sull'improcedibilità del giudizio per sopravvenuta estinzione del debito.
Con il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 12.04.2021 parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità ed il proseguo della procedura per sopravvenuta estinzione del debito di cui al decreto ingiuntivo n. 2254/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa. Ciò in quanto, il titolo era stato azionato da parte attrice, oltre che in sede revocatoria, anche con azione esecutiva di pignoramento immobiliare avanti il Tribunale di Siracusa (proc. n. 74/2019 R.G.). In particolare, in tale sede la convenuta ha convertito il pignoramento e versato in Controparte_1
più soluzioni l'intero importo debitorio.
Tali circostanze sono state confermate anche dalla parte attrice che si è associata alla richiesta di pronuncia della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di giudizio per soccombenza virtuale o in subordine compensazione delle stesse.
L'intervenuta soddisfazione del credito azionato dall'attrice comporta la cessazione della materia del contendere. La domanda va comunque esaminata ai fini della pronuncia sulle spese.
§ Sull'incompetenza territoriale del Tribunale adito.
La convenuta rileva innanzitutto che l'attore avrebbe esperito Controparte_1
l'azione revocatoria avanti il Tribunale di Ragusa, per un atto pubblico stipulato a
Siracusa avente ad oggetto un bene che si trova nel territorio di Siracusa,
[...]
convenendo in giudizio persone tutte nel pertanto, il CP_3 Controparte_3
Tribunale competente per territorio sarebbe quello di Siracusa dal momento che si trattava di competenza esclusiva non derogabile unilateralmente da una parte. Orbene, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili (cfr. Cass. Civ. n. 1594/2020).
Ed ancora, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione sicché, in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 12156/2021).
L'eccezione di incompetenza territoriale è pertanto infondata;
ciò in quanto il diritto dedotto in giudizio con l'azione revocatoria è il credito vantato dall'attore e parte convenuta non ha contestato la competenza del Tribunale di Ragusa con riferimento ai criteri di collegamento indicati dall'art. 20 c.p.c., relativo appunto ai diritti di obbligazione.
§ Sull'eccezione di improcedibilità del giudizio per difetto dell'obbligo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Parte convenuta sostiene inoltre che l'azione revocatoria avrebbe ad oggetto la costituzione di un diritto reale immobiliare e, quindi, sarebbe soggetta alla procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010. Nel caso de quo l'azione giudiziaria sarebbe pertanto improcedibile non essendo stato esperito il preventivo tentativo conciliativo.
Parte attrice sostiene di contro l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità in quanto oggetto di causa sarebbe il credito vantato dall'attore e non il diritto reale oggetto dell'atto di cui è chiesta la revocazione.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che "l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate, a norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, al tentativo obbligatorio di conciliazione" (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 25855/2021). Parimenti non vi è obbligo di mediazione ancorché il credito sorga da contratto bancario o finanziario, in quanto oggetto della domanda è il credito pecuniario in sé e non rileva da che tipo di contratto derivi.
Per quanto sopra deve escludersi che l'azione revocatoria per cui è causa sia soggetta alla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda.
§ Sul difetto di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.
Ed ancora, la convenuta rileva che l'istituto finanziario ha citato in Controparte_1
giudizio il padre del minore quale genitore esercente la potestà genitoriale e la stessa quale debitrice. Invero, la responsabilità genitoriale del Controparte_1
minore , beneficiario dell'atto di disposizione oggetto di Persona_1
revoca, è affidata ad entrambi i genitori, come da atto di separazione omologato dal
Tribunale di Siracusa, pertanto ex art. 102 c.p.c., si imporrebbe l'integrazione del contradditorio anche nei confronti di quest'ultima quale genitore esercente la potestà genitoriale, pena l'inammissibilità della stessa.
Invero, la mancata citazione di nella qualità di genitore esercente la Controparte_1
potestà genitoriale del figlio comporterebbe, al più, un difetto Persona_1
di rappresentanza del minore ( ); tuttavia, l'eccezione è infondata, C.F._3
perché la resistenza in giudizio integra un atto di ordinaria amministrazione, rispetto al quale l'art. 320 c.c. ammette l'amministrazione disgiunta (cfr. Cass. Civ.
n. 743/2012), con la conseguente sufficienza della citazione di un solo genitore in qualità di rappresentante del figlio.
Per quanto sopra esposto tutte le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta devono essere rigettate con conseguente analisi dei motivi di merito.
§ Nel merito.
Come noto, l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte al primo comma dell'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni); 4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudis del terzo acquirente, laddove, ove fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto, cfr. art. 2901, comma quarto, c.c.); 5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
Alla stregua di tale disposto di legge la domanda di revocatoria dell'attore è fondata.
Ricorrono infatti:
a) la ragione di credito dell'attore è desumibile dai documenti in atti dai quali emerge un credito di portato dal decreto ingiuntivo sopra Parte_1
meglio descritto, emesso nei confronti della società Controparte_4
e dei soggetti fideiussori e . Detto credito Controparte_1 Controparte_2
deriva da una garanzia consortile rilasciata dal Confidi per un mutuo chirografario concesso da Banca Agricola Popolare di Ragusa alla Società debitrice in data
24.02.2014 (vedi doc. 1 dell'atto di citazione e doc. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Di contro parte convenuta si è limitata a contestare in modo estremamente generico la pretesa creditoria e la fideiussione, ritenendo quest'ultima nulla per condizioni vessatorie, assenza di trattative, riferita ad obbligazioni future ex art. 1956 c.c. e relativa ad un credito derivante da interessi non espressamente determinati ed usurari. Dette contestazioni, oltre ad essere spendibili solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (il che non è avvenuto, essendo stato questo dichiarato definitivamente esecutivo il 13-14.03.2019: vedi doc. 1 allegato alla memoria n. 1 ex art. 183, comma VI, c.p.c. di parte attrice) sono assolutamente generiche, non essendo nemmeno dedotti espressamente e specificamente i presupposti di fatto delle disposizioni invocate (ad es. il raffronto tra tasso effettivo e tasso soglia, la consapevolezza in capo alla banca del peggioramento delle condizioni economiche del debitore, quali sarebbero le clausole vessatorie), e come tali infondate.
Sul punto, peraltro, è d'uopo chiarire che secondo pacifica giurisprudenza ai fini del valido esperimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente un credito in senso lato, comprensivo cioè della ragione o aspettativa (che non si riveli “prima facie” pretestuosa o manifestamente infondata, cfr. Cass. Civ. n. 23208/2016 e
Cass. Civ. n. 11755/2018), con conseguente irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; sicché anche il credito eventuale, nella sua veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che legittima l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore.
A maggior ragione, nel caso di specie, deve ritenersi sussistente il requisito dell'esistenza di una ragione di credito da parte dell'attore, a prescindere dalle richiamate contestazioni, in quanto derivante dal decreto ingiuntivo n. 2254/2018
(R.G. n. 4292/2018 Tribunale di Ragusa), dichiarato tra l'altro definitivamente esecutivo. Inoltre, va altresì considerato che la convenuta , in seno alla Controparte_1
procedura esecutiva immobiliare avanti il Tribunale di Siracusa (proc. n. 74/2019
R.G.), ha richiesto la conversione del pignoramento, ammettendo di fatto la debenza e la legittimità del credito vantato dal Confidi, con conseguente inconsistenza delle eccezioni sollevate sul punto dalla stessa (cfr. ultimi documenti depositati dalla convenuta).
b) l'atto dispositivo del patrimonio del debitore, nella specie il trasferimento a titolo gratuito del 14.01.2015 (Rep. n. 11.590/Racc. n. 8.573), a rogito del Notaio
, Notaio in Pachino, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Persona_2
Siracusa in data 28.01.2015 (reg. gen. 1.202 – reg. part. 977), (docc. 3 e 4 allegati all'atto di citazione), effettuato in attuazione dell'accordo di separazione.
È irrilevante l'eventualità che il trasferimento del bene immobile dalla madre al figlio sia giustificato dall'adempimento di un debito scaduto, ed in particolare da un obbligo alimentare scaduto a favore del figlio minore derivante da accordo omologato di separazione. Invero, l'art. 2901 c.c. tutela il creditore rispetto agli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal debitore, senza alcuna limitazione derivante ed ancorata allo scopo avuto di mira dal debitore stesso nel compimento dell'atto dispositivo. Sono, pertanto, soggetti all'actio pauliana anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quelli con cui parte debitrice, al fine di adempiere al proprio obbligo di mantenimento (nei confronti sia della prole, sia del coniuge), abbia trasferito la proprietà di un bene od un diritto reale minore, in ossequio alle disposizioni contenute nell'accordo stipulato in sede di separazione o divorzio (cfr. Cass. Civ. n. 13364/2015). Risultano pertanto suscettibili di revocatoria le disposizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione omologati dal Tribunale in sede di separazione personale consensuale, ove concretamente lesive delle ragioni creditorie, trattandosi di atti dispositivi che, rivestendo la forma dell'atto pubblico ed implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, sono suscettibili di trascrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2657 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 21736/2013; Cass. civ. n. 11914/2008; Cass. civ. n.
8516/2006).
c) l'eventus damni, ossia il pregiudizio per il creditore, per la cui sussistenza non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, che si realizza con il mero compimento di un atto che renda più incerta e difficile la soddisfazione del credito.
Sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato che per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. Civ. n. 24757/2008). Inoltre, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Civ. n. 16221/2019).
Nel caso a mano il trasferimento in favore di della nuda Persona_1
proprietà del bene immobile di proprietà di (fideiussore della Controparte_1
società ) è certamente operazione pregiudizievole Controparte_4
alle ragioni del creditore della società. Inoltre, parte convenuta non ha dimostrato la capienza del patrimonio della società tra l'altro in liquidazione, Controparte_4
né che il patrimonio residuo di fosse sufficiente a garantire la Controparte_1
solvibilità quale soggetto fideiussore.
d) il consilium fraudis: di fronte ad un atto dispositivo a titolo gratuito compiuto dal debitore successivamente al sorgere del credito (com'è nel caso di specie, risalendo la fideiussione al 21.1.2014, la garanzia per il mutuo chirografario al
22.1.2014 e gli atti dispositivi al 14.1.2015), l'art. 2901 c.c. richiede la consapevolezza, in capo al debitore, del “pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore”. In particolare, la prova, può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, ed in particolare, il carattere lesivo dell'atto dispositivo impugnato si desume pacificamente dall'entità della variazione del patrimonio del debitore- donante, da cui consegue la consapevolezza di quest'ultimo di precludere o rendere quantomeno difficile l'attivazione coattiva del credito, in uno alla dolosa preordinazione dell'atto, a tal riguardo, dovendosi valorizzare, quale indice presuntivo, il lasso di tempo trascorso fra il compimento dell'atto di cui si chiede la revoca ed il sorgere del debito” (cfr. Tribunale Bari sez. I, 08/01/2007, n. 26).
Tanto premesso, deve ritenersi che, nel caso di specie, vi sia la prova del dolo richiesto dalla giurisprudenza nella condotta posta in essere da , Controparte_1
fideiussore con contratto del 21.01.2014 della società la quale Controparte_4
aveva richiesto ed ottenuto un mutuo chirografario rimasto in parte inadempiuto.
Ed infatti, dopo circa un anno dalla concessione della fideiussione, Controparte_1
disponeva dell'immobile di sua proprietà con l'atto di trasferimento a titolo gratuito del 14.01.2015, trasferendolo a titolo gratuito al proprio figlio e così sottraendo consapevolmente garanzie al credito.
e) il carattere gratuito dell'atto di trasferimento esclude l'analisi del requisito della participatio fraudis del soggetto terzo (l'acquirente , e per lui Persona_1
, esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore). Controparte_2
Alla luce di tutto quanto sopra esposto risultano i presupposti della domanda di revocatoria proposta da parte attrice, con conseguente soccombenza in capo ai convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che, ai sensi del D.M. n. Parte_1
147/2022, si liquidano complessivamente in € 3000 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA, € 237 per rimborso c.u. Ragusa, 06/03/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 785 2019
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. GIANNONE ANTONIO;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. PASSARELLO Controparte_1 C.F._1
ANGELA;
(c.f. ), nella qualità di esercente Controparte_2 C.F._2
la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1
contumace; convenuti avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio e al fine di ottenere la declaratoria di Controparte_1 Controparte_2
inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto pubblico di trasferimento a titolo gratuito del
14.01.2015 (Rep. n. 11590/Racc. n. 8573), ai rogiti Notaio , Notaio Persona_2
in Pachino, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Siracusa in data
28.01.2015 (reg. gen. 1202 – reg. part. 977), con il quale ha Controparte_1
trasferito al proprio figlio minore , la nuda proprietà Persona_1
dell'appartamento ubicato al primo piano del fabbricato sito in Melilli (SR) nella
Via Delle Concerie n. 52, censito al Catasto Fabbricato del Comune di Melilli al foglio 57, particella 125 sub. 4, nonché l'inefficacia degli accordi patrimoniali di cui alla separazione consensuale tra e , Controparte_2 Controparte_1
omologata dal Tribunale di Siracusa in data 18.12.2014.
Segnatamente, l'odierna attrice esponeva di essere creditrice nei confronti dei convenuti e per l'importo di € 11.262,58, Controparte_1 Controparte_2
oltre interessi, in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
2254/2018 (proc. n. 4292/2018 R.G. Tribunale di Ragusa) del 22-23.11.2018, e che la debitrice convenuta, con la stipula di quanto sopra, aveva recato pregiudizio alle pretese vantate dalla creditrice Parte_1
Parte attrice precisava altresì che il trasferimento di proprietà e gli accordi risultavano effettuati successivamente rispetto al sorgere del credito, dimostrando la volontà del debitore/cedente di realizzare detti atti dispositivi con la consapevolezza della loro natura pregiudizievole per le pretese creditorie vantate dal creditore/istante.
Inoltre, l'accordo di separazione si configurava come fittizio in quanto i coniugi risultavano ancora conviventi alla data di notifica del ricorso Parte_2
monitorio.
Si costituiva in giudizio la convenuta , la quale eccepiva in via Controparte_1
preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ragusa e l'improcedibilità del giudizio per difetto dell'obbligo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n.
28/2010, nonché il difetto di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Nel merito la convenuta riteneva che la revocatoria dovesse essere comunque rigettata per l'inesistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria.
in qualità di genitore di , è rimasto contumace. Controparte_2 Per_1
***
§ Sull'improcedibilità del giudizio per sopravvenuta estinzione del debito.
Con il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del 12.04.2021 parte convenuta ha eccepito l'improcedibilità ed il proseguo della procedura per sopravvenuta estinzione del debito di cui al decreto ingiuntivo n. 2254/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa. Ciò in quanto, il titolo era stato azionato da parte attrice, oltre che in sede revocatoria, anche con azione esecutiva di pignoramento immobiliare avanti il Tribunale di Siracusa (proc. n. 74/2019 R.G.). In particolare, in tale sede la convenuta ha convertito il pignoramento e versato in Controparte_1
più soluzioni l'intero importo debitorio.
Tali circostanze sono state confermate anche dalla parte attrice che si è associata alla richiesta di pronuncia della dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di giudizio per soccombenza virtuale o in subordine compensazione delle stesse.
L'intervenuta soddisfazione del credito azionato dall'attrice comporta la cessazione della materia del contendere. La domanda va comunque esaminata ai fini della pronuncia sulle spese.
§ Sull'incompetenza territoriale del Tribunale adito.
La convenuta rileva innanzitutto che l'attore avrebbe esperito Controparte_1
l'azione revocatoria avanti il Tribunale di Ragusa, per un atto pubblico stipulato a
Siracusa avente ad oggetto un bene che si trova nel territorio di Siracusa,
[...]
convenendo in giudizio persone tutte nel pertanto, il CP_3 Controparte_3
Tribunale competente per territorio sarebbe quello di Siracusa dal momento che si trattava di competenza esclusiva non derogabile unilateralmente da una parte. Orbene, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la competenza per territorio sull'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., poiché concerne un'obbligazione da tutelare attraverso la dichiarazione di inefficacia (relativa) del negozio che si assume fraudolentemente posto in essere, va determinata in base ai criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18-20 c.p.c., con la conseguenza che, anche in tali controversie, l'eccezione di incompetenza non può essere limitata al foro generale del convenuto, ma, come in ogni altra lite che riguardi diritti di obbligazione, deve investire tutti i predetti criteri di collegamento astrattamente applicabili (cfr. Cass. Civ. n. 1594/2020).
Ed ancora, in tema di competenza territoriale derogabile, per la quale sussistano più criteri concorrenti (nella specie, quelli indicati negli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., trattandosi di causa relativa a diritti di obbligazione), grava sul convenuto che eccepisca l'incompetenza del giudice adito (trattandosi di eccezione in senso proprio) l'onere di contestare specificamente l'applicabilità di ciascuno dei suddetti criteri e di fornire la prova delle circostanze di fatto dedotte a sostegno di tale contestazione sicché, in mancanza, l'eccezione deve essere rigettata, restando, definitivamente fissato il collegamento indicato dall'attore, con correlata competenza del giudice adito (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 12156/2021).
L'eccezione di incompetenza territoriale è pertanto infondata;
ciò in quanto il diritto dedotto in giudizio con l'azione revocatoria è il credito vantato dall'attore e parte convenuta non ha contestato la competenza del Tribunale di Ragusa con riferimento ai criteri di collegamento indicati dall'art. 20 c.p.c., relativo appunto ai diritti di obbligazione.
§ Sull'eccezione di improcedibilità del giudizio per difetto dell'obbligo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Parte convenuta sostiene inoltre che l'azione revocatoria avrebbe ad oggetto la costituzione di un diritto reale immobiliare e, quindi, sarebbe soggetta alla procedura obbligatoria di mediazione ex D.Lgs. n. 28/2010. Nel caso de quo l'azione giudiziaria sarebbe pertanto improcedibile non essendo stato esperito il preventivo tentativo conciliativo.
Parte attrice sostiene di contro l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità in quanto oggetto di causa sarebbe il credito vantato dall'attore e non il diritto reale oggetto dell'atto di cui è chiesta la revocazione.
Sul punto la Suprema Corte ha affermato che "l'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate, a norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, al tentativo obbligatorio di conciliazione" (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 25855/2021). Parimenti non vi è obbligo di mediazione ancorché il credito sorga da contratto bancario o finanziario, in quanto oggetto della domanda è il credito pecuniario in sé e non rileva da che tipo di contratto derivi.
Per quanto sopra deve escludersi che l'azione revocatoria per cui è causa sia soggetta alla mediazione quale condizione di procedibilità della domanda.
§ Sul difetto di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c.
Ed ancora, la convenuta rileva che l'istituto finanziario ha citato in Controparte_1
giudizio il padre del minore quale genitore esercente la potestà genitoriale e la stessa quale debitrice. Invero, la responsabilità genitoriale del Controparte_1
minore , beneficiario dell'atto di disposizione oggetto di Persona_1
revoca, è affidata ad entrambi i genitori, come da atto di separazione omologato dal
Tribunale di Siracusa, pertanto ex art. 102 c.p.c., si imporrebbe l'integrazione del contradditorio anche nei confronti di quest'ultima quale genitore esercente la potestà genitoriale, pena l'inammissibilità della stessa.
Invero, la mancata citazione di nella qualità di genitore esercente la Controparte_1
potestà genitoriale del figlio comporterebbe, al più, un difetto Persona_1
di rappresentanza del minore ( ); tuttavia, l'eccezione è infondata, C.F._3
perché la resistenza in giudizio integra un atto di ordinaria amministrazione, rispetto al quale l'art. 320 c.c. ammette l'amministrazione disgiunta (cfr. Cass. Civ.
n. 743/2012), con la conseguente sufficienza della citazione di un solo genitore in qualità di rappresentante del figlio.
Per quanto sopra esposto tutte le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta devono essere rigettate con conseguente analisi dei motivi di merito.
§ Nel merito.
Come noto, l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte al primo comma dell'art. 2901 c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni); 4) il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudis del terzo acquirente, laddove, ove fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto, cfr. art. 2901, comma quarto, c.c.); 5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
Alla stregua di tale disposto di legge la domanda di revocatoria dell'attore è fondata.
Ricorrono infatti:
a) la ragione di credito dell'attore è desumibile dai documenti in atti dai quali emerge un credito di portato dal decreto ingiuntivo sopra Parte_1
meglio descritto, emesso nei confronti della società Controparte_4
e dei soggetti fideiussori e . Detto credito Controparte_1 Controparte_2
deriva da una garanzia consortile rilasciata dal Confidi per un mutuo chirografario concesso da Banca Agricola Popolare di Ragusa alla Società debitrice in data
24.02.2014 (vedi doc. 1 dell'atto di citazione e doc. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Di contro parte convenuta si è limitata a contestare in modo estremamente generico la pretesa creditoria e la fideiussione, ritenendo quest'ultima nulla per condizioni vessatorie, assenza di trattative, riferita ad obbligazioni future ex art. 1956 c.c. e relativa ad un credito derivante da interessi non espressamente determinati ed usurari. Dette contestazioni, oltre ad essere spendibili solo in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (il che non è avvenuto, essendo stato questo dichiarato definitivamente esecutivo il 13-14.03.2019: vedi doc. 1 allegato alla memoria n. 1 ex art. 183, comma VI, c.p.c. di parte attrice) sono assolutamente generiche, non essendo nemmeno dedotti espressamente e specificamente i presupposti di fatto delle disposizioni invocate (ad es. il raffronto tra tasso effettivo e tasso soglia, la consapevolezza in capo alla banca del peggioramento delle condizioni economiche del debitore, quali sarebbero le clausole vessatorie), e come tali infondate.
Sul punto, peraltro, è d'uopo chiarire che secondo pacifica giurisprudenza ai fini del valido esperimento dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente un credito in senso lato, comprensivo cioè della ragione o aspettativa (che non si riveli “prima facie” pretestuosa o manifestamente infondata, cfr. Cass. Civ. n. 23208/2016 e
Cass. Civ. n. 11755/2018), con conseguente irrilevanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità; sicché anche il credito eventuale, nella sua veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che legittima l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore.
A maggior ragione, nel caso di specie, deve ritenersi sussistente il requisito dell'esistenza di una ragione di credito da parte dell'attore, a prescindere dalle richiamate contestazioni, in quanto derivante dal decreto ingiuntivo n. 2254/2018
(R.G. n. 4292/2018 Tribunale di Ragusa), dichiarato tra l'altro definitivamente esecutivo. Inoltre, va altresì considerato che la convenuta , in seno alla Controparte_1
procedura esecutiva immobiliare avanti il Tribunale di Siracusa (proc. n. 74/2019
R.G.), ha richiesto la conversione del pignoramento, ammettendo di fatto la debenza e la legittimità del credito vantato dal Confidi, con conseguente inconsistenza delle eccezioni sollevate sul punto dalla stessa (cfr. ultimi documenti depositati dalla convenuta).
b) l'atto dispositivo del patrimonio del debitore, nella specie il trasferimento a titolo gratuito del 14.01.2015 (Rep. n. 11.590/Racc. n. 8.573), a rogito del Notaio
, Notaio in Pachino, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Persona_2
Siracusa in data 28.01.2015 (reg. gen. 1.202 – reg. part. 977), (docc. 3 e 4 allegati all'atto di citazione), effettuato in attuazione dell'accordo di separazione.
È irrilevante l'eventualità che il trasferimento del bene immobile dalla madre al figlio sia giustificato dall'adempimento di un debito scaduto, ed in particolare da un obbligo alimentare scaduto a favore del figlio minore derivante da accordo omologato di separazione. Invero, l'art. 2901 c.c. tutela il creditore rispetto agli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal debitore, senza alcuna limitazione derivante ed ancorata allo scopo avuto di mira dal debitore stesso nel compimento dell'atto dispositivo. Sono, pertanto, soggetti all'actio pauliana anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quelli con cui parte debitrice, al fine di adempiere al proprio obbligo di mantenimento (nei confronti sia della prole, sia del coniuge), abbia trasferito la proprietà di un bene od un diritto reale minore, in ossequio alle disposizioni contenute nell'accordo stipulato in sede di separazione o divorzio (cfr. Cass. Civ. n. 13364/2015). Risultano pertanto suscettibili di revocatoria le disposizioni patrimoniali contenute negli accordi di separazione omologati dal Tribunale in sede di separazione personale consensuale, ove concretamente lesive delle ragioni creditorie, trattandosi di atti dispositivi che, rivestendo la forma dell'atto pubblico ed implicando il trasferimento di diritti reali immobiliari, sono suscettibili di trascrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2657 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 21736/2013; Cass. civ. n. 11914/2008; Cass. civ. n.
8516/2006).
c) l'eventus damni, ossia il pregiudizio per il creditore, per la cui sussistenza non è necessaria la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, che si realizza con il mero compimento di un atto che renda più incerta e difficile la soddisfazione del credito.
Sul punto, la giurisprudenza ha evidenziato che per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. Civ. n. 24757/2008). Inoltre, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Civ. n. 16221/2019).
Nel caso a mano il trasferimento in favore di della nuda Persona_1
proprietà del bene immobile di proprietà di (fideiussore della Controparte_1
società ) è certamente operazione pregiudizievole Controparte_4
alle ragioni del creditore della società. Inoltre, parte convenuta non ha dimostrato la capienza del patrimonio della società tra l'altro in liquidazione, Controparte_4
né che il patrimonio residuo di fosse sufficiente a garantire la Controparte_1
solvibilità quale soggetto fideiussore.
d) il consilium fraudis: di fronte ad un atto dispositivo a titolo gratuito compiuto dal debitore successivamente al sorgere del credito (com'è nel caso di specie, risalendo la fideiussione al 21.1.2014, la garanzia per il mutuo chirografario al
22.1.2014 e gli atti dispositivi al 14.1.2015), l'art. 2901 c.c. richiede la consapevolezza, in capo al debitore, del “pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore”. In particolare, la prova, può essere fornita anche a mezzo di presunzioni, ed in particolare, il carattere lesivo dell'atto dispositivo impugnato si desume pacificamente dall'entità della variazione del patrimonio del debitore- donante, da cui consegue la consapevolezza di quest'ultimo di precludere o rendere quantomeno difficile l'attivazione coattiva del credito, in uno alla dolosa preordinazione dell'atto, a tal riguardo, dovendosi valorizzare, quale indice presuntivo, il lasso di tempo trascorso fra il compimento dell'atto di cui si chiede la revoca ed il sorgere del debito” (cfr. Tribunale Bari sez. I, 08/01/2007, n. 26).
Tanto premesso, deve ritenersi che, nel caso di specie, vi sia la prova del dolo richiesto dalla giurisprudenza nella condotta posta in essere da , Controparte_1
fideiussore con contratto del 21.01.2014 della società la quale Controparte_4
aveva richiesto ed ottenuto un mutuo chirografario rimasto in parte inadempiuto.
Ed infatti, dopo circa un anno dalla concessione della fideiussione, Controparte_1
disponeva dell'immobile di sua proprietà con l'atto di trasferimento a titolo gratuito del 14.01.2015, trasferendolo a titolo gratuito al proprio figlio e così sottraendo consapevolmente garanzie al credito.
e) il carattere gratuito dell'atto di trasferimento esclude l'analisi del requisito della participatio fraudis del soggetto terzo (l'acquirente , e per lui Persona_1
, esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore). Controparte_2
Alla luce di tutto quanto sopra esposto risultano i presupposti della domanda di revocatoria proposta da parte attrice, con conseguente soccombenza in capo ai convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che, ai sensi del D.M. n. Parte_1
147/2022, si liquidano complessivamente in € 3000 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA, € 237 per rimborso c.u. Ragusa, 06/03/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)