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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/03/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3976/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3976/2019, avente a oggetto “comunione e condomini, impugnazione di delibera assembleare-spese condominiali”, promossa da:
(C.F. ), domiciliato come in atti e Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico AREZZO.
Attore
Contro
(P.IVA: ), in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato come in atti e rappresentato e difeso dall' avv. Virginia DISTEFANO, giusta procura in atti.
Convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.02.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 29.09.2019 ha Parte_1
convenuto in giudizio il condominio chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia CP_1
esecutiva delle delibere condominiali impugnate e, in accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la illegittimità e la nullità delle delibere del 06.02.2018 e 31.07.2019, annullandole e pagina 1 di 6 revocandole nelle parti oggetto di impugnazione.
All'uopo ha dedotto di essere proprietario dell'immobile facente parte del sito Controparte_1
in Ragusa in via Pio La Torre n. 44 e che l'assemblea condominiale, in occasione di due distinte sedute, aveva adottato due delibere illegittime (del 06.02.2018 e del 31.07.2019). In particolare, con riferimento alla delibera del 31.07.2019, ha rilevato la sua invalidità in quanto la medesima avrebbe disposto l'approvazione di un preventivo esoso per l'esecuzione di lavori straordinari, oltre che l'applicazione di erronei criteri di partecipazione alle spese condominiali. A ciò, ha aggiunto che la contestazione dell'infrazione -relativa al mancato rispetto della turnazione per i posti auto- sarebbe priva di fondamento, precisando che l'assemblea non è legittimata a disporre sanzioni con riguardo a presunte infrazioni al regolamento.
Instauratosi il contradittorio, il ha domandato preliminarmente il rigetto Controparte_1 della richiesta di sospensione cautelare dell'efficacia delle delibere impugnate e, altresì, di dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale adito a favore del Giudice di Pace. Nel merito, ha chiesto di rigettare l'opposizione a delibere condominiali, perché infondata in fatto ed in diritto e condannare controparte ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. e, in subordine, comma 3 c.p.c. A tal proposito, con riguardo alle contestazioni che attengono al criterio di ripartizione delle spese applicato ai singoli condomini, ha dedotto che tale decisione era legittima, esprimendo la volontà condominiale e trovando fondamento in delibere assembleari -antecedenti a quelle impugnate con il presente giudizio- pienamente vincolanti, poiché non impugnate nei termine di legge. Inoltre, ha rilevato la tardività dell'impugnazione della delibera adottata in data 06.02.2018, rappresentando che la stessa non pone in essere alcuna violazione del regolamento condominiale e precisando sul punto che tra i poteri dell'assemblea rientra certamente la regolamentazione dell'utilizzo delle parti comuni, garantendone a tutti il pari uso e prevedendo la possibile applicazione di sanzioni nel caso in cui le regole sull'uso vengano disattese.
La causa è stata istruita documentalmente e, fatte precisare le conclusioni, viene decisa come di seguito.
****
Ciò premesso, va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, per quanto segue.
Nell'ambito della disciplina che attiene all'impugnazione delle delibere assembleari, va osservato che, ai sensi dell'art. 1137 c.c., il quale fa riferimento genericamente all'autorità giudiziaria, il criterio per individuare il giudice competente è il valore, desumibile dalla delibera impugnata, salvo che l'oggetto di essa rientri nella competenza per materia di un determinato giudice, come, ad esempio, se la delibera pagina 2 di 6 concerna la misura e le modalità d'uso dei servizi di condomini (cfr. Cass. n. 14078/1999; Cass. n.
4009/1995). Orbene, in virtù del criterio della materia, ex art. 7 c.p.c., appartengono alla competenza per materia del giudice di pace le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio, “rientrano tra le prime, quelle che riguardano le riduzioni o le limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini ed hanno ad oggetto quei provvedimenti degli organi condominiali che, esulando dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini;
appartengono alle seconde, quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione ossia quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbono esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento riservate agli altri condomini, in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge o dalla volontà della maggioranza oppure da eventuali disposizioni del regolamento condominiale. (Cass. n. 23297/2014).
Nella fattispecie, la controversia presenta un contenuto diverso: invero, con l'impugnazione delle delibere l'attore non ha posto una questione riguardante i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, relativa al modo più conveniente ed opportuno con cui dovrebbero essere utilizzati i posti auto nel cortile Nello specifico, ha CP_2 Parte_1
lamentato, da un lato, l'illegittimità del criterio di ripartizione delle spese e, dall'altro, ha contestato ab origine la sussistenza del potere in capo all'assemblea di stabilire una turnazione per i posti auto, oltre che l'illegittimità della sanzione applicata -in assenza di contestazione- per il mancato rispetto delle regole concordate per la turnazione dei posti auto, questioni queste non rientranti nell'ambito di operatività dell'art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2.
Pertanto, in base a quanto dedotto nella fattispecie, tenuto conto sia che la controversia non rientra tra le materie di competenza del giudice di pace e sia, per come dichiarato dall'attore, ha valore indeterminabile -non contestato dal convenuto in comparsa di costituzione- ne deriva il rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia.
Nel merito, si ritiene necessario anzitutto precisare che “in tema di condominio degli edifici,
l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art.
1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti
pagina 3 di 6 dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.. (Cass. SS.UU. n. 9839/2021).
Pertanto, la nullità delle delibere adottate dall'assemblea condominiale può essere fatta valere in via residuale e limitatamente a specifiche ipotesi, ponendosi invece l'azione di annullamento come regola generale per l'impugnativa delle delibere condominiali, che deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione della delibera.
Ciò posto, nel caso di specie, con riguardo alla delibera adottata in occasione dell'assemblea condominiale del 06.02.2018 (a cui era presente , si ritiene che il suo Parte_1
contenuto non integri nessuno dei casi di nullità, dovendosi anzi evidenziarsi come l'assemblea abbia statuito nell'ambito delle proprie attribuzioni.
Tuttavia, un'eventuale pronuncia di annullamento della suddetta delibera è del tutto preclusa dalla circostanza che la medesima è divenuta definitiva, non essendo infatti stata impugnata nei termini di cui all'art. 1137 c.c., discendendone il rigetto della domanda in parte qua.
Con riguardo, poi, alla delibera condominiale del 31.07.2019, deve parimenti rilevarsi l'infondatezza delle doglianze avanzate dall'attore, secondo il quale la medesima sarebbe invalida, in quanto l'infrazione, non tempestivamente contestatagli, non risulterebbe accertata oltre a basarsi su una turnazione dei posti auto affetta da nullità.
Al riguardo, preliminarmente si ritiene opportuno chiarire che l'assegnazione e turnazione dei posti auto (ed eventuale determinazione della sanzione nel caso di infrazione) già adottata con la delibera del
06.02.2018 - e richiamata dalla delibera del 31.07.2019 - è legittima, rientrando la relativa adozione nella potestà regolamentare dell'assemblea dei condomini, atta ad integrare quanto già disposto dal regolamento di condominio nella parte delle norme relative all'uso delle cose comuni e al decoro dell'edificio. Sul punto, infatti la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “le clausole dei regolamenti condominiali hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare;
ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall'unanimità dei condomini e non da una deliberazione
pagina 4 di 6 assembleare maggioritaria, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2 c.c." (così Cass., sez. un., n. 943/1999) (Cass. n. 14019/2023).
In base a quanto esposto, pertanto, risulta legittimo quanto statuito dall'assemblea condominiale a maggioranza, in ordine all'attribuzione e la turnazione dei posti auto, nonché sulla determinazione delle sanzioni in caso di infrazione.
Posta la legittimità di statuire un utilizzo delle parti comuni su turnazione, all'esito dell'esame della documentazione in atti, si rileva che l'infrazione imputata a parte attrice mediante la delibera impugnata è stata preventivamente contestata all'attore da parte del e supportata dalle CP_1
dichiarazioni dei singoli condomini, rimanendo pertanto prive di pregio le difese dell'attore.
Con riferimento alla contestazione dell'importo indicato nel preventivo della ditta Cimar nonché della possibilità di costituzione di un fondo per l'esecuzione dei lavori, deve precisarsi che “sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche
l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti sulla base di apprezzamento di fatto del contenuto di essa che spetta ai giudici del merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c., non è finalizzato a controllare
l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, quanto piuttosto a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni (Cass. Civ. Sez. 6 - 2,
17/08/2017, n. 20135; Cass. civ. Sez. 2, 20/06/2012, n. 10199; Cass. Civ. Sez. 2, 20/04/2001, n.
5889; Cass. Civ. Sez. 2, 26/04/1994, n. 3938; Cass. Civ. Sez. 2, 09/07/1971, n. 2217). In particolare, i condomini non possono sollecitare il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla delibera di approvazione dei lavori straordinari e di ripartizione delle correlate spese, censurando, ad esempio,
l'opportunità della scelta dell'appaltatore operata dall'assemblea, o l'accettazione di un preventivo di spesa meno vantaggioso di quello contenuto in altra offerta;
nè possono impugnare la decisione assembleare sostenendo l'inutilità o l'irrazionalità dei lavori approvati. (Cass. n. 5061/2020).
Nella specie, da un esame del contenuto della delibera del 31.07.2019, può ritenersi che la stessa sia stata adottata nel rispetto della normativa vigente, oltre ad essere espressione della volontà
pagina 5 di 6 condominiale regolarmente formatasi, precisando altresì che un eventuale costituzione di un fondo in relazione all'esecuzione di lavori -peraltro approvati in delibere non oggetto del giudizio de quo- è consentito ai sensi dell'art. 1135 c.c., pertanto le censure sollevate da parte attrice risultano infondate.
In base a quanto dedotto ne discende il rigetto di ogni domanda proposta da Parte_1
.
[...]
Le spese di lite, calcolate in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 (tariffa tra media e minima per tutte le fasi, considerata la non particolare complessità della controversia), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice
[...]
nella misura di 2/3 e si intendono compensate tra le parti per il residuo 1/3, in ragione Parte_1
del rigetto dell'eccezione di incompetenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n 3976/2019 R.G.:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito;
2) rigetta ogni domanda proposta da;
Parte_1
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del condominio Parte_1 che liquida in € 2.600,00 oltre accessori di legge, iva e c.p.a. CP_3
4) compensa le spese per la residua parte.
Ragusa, li 24.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela A. Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3976/2019, avente a oggetto “comunione e condomini, impugnazione di delibera assembleare-spese condominiali”, promossa da:
(C.F. ), domiciliato come in atti e Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico AREZZO.
Attore
Contro
(P.IVA: ), in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
domiciliato come in atti e rappresentato e difeso dall' avv. Virginia DISTEFANO, giusta procura in atti.
Convenuto
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.02.2025 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, qui da intendersi integralmente richiamate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 29.09.2019 ha Parte_1
convenuto in giudizio il condominio chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia CP_1
esecutiva delle delibere condominiali impugnate e, in accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la illegittimità e la nullità delle delibere del 06.02.2018 e 31.07.2019, annullandole e pagina 1 di 6 revocandole nelle parti oggetto di impugnazione.
All'uopo ha dedotto di essere proprietario dell'immobile facente parte del sito Controparte_1
in Ragusa in via Pio La Torre n. 44 e che l'assemblea condominiale, in occasione di due distinte sedute, aveva adottato due delibere illegittime (del 06.02.2018 e del 31.07.2019). In particolare, con riferimento alla delibera del 31.07.2019, ha rilevato la sua invalidità in quanto la medesima avrebbe disposto l'approvazione di un preventivo esoso per l'esecuzione di lavori straordinari, oltre che l'applicazione di erronei criteri di partecipazione alle spese condominiali. A ciò, ha aggiunto che la contestazione dell'infrazione -relativa al mancato rispetto della turnazione per i posti auto- sarebbe priva di fondamento, precisando che l'assemblea non è legittimata a disporre sanzioni con riguardo a presunte infrazioni al regolamento.
Instauratosi il contradittorio, il ha domandato preliminarmente il rigetto Controparte_1 della richiesta di sospensione cautelare dell'efficacia delle delibere impugnate e, altresì, di dichiarare l'incompetenza per materia del Tribunale adito a favore del Giudice di Pace. Nel merito, ha chiesto di rigettare l'opposizione a delibere condominiali, perché infondata in fatto ed in diritto e condannare controparte ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. e, in subordine, comma 3 c.p.c. A tal proposito, con riguardo alle contestazioni che attengono al criterio di ripartizione delle spese applicato ai singoli condomini, ha dedotto che tale decisione era legittima, esprimendo la volontà condominiale e trovando fondamento in delibere assembleari -antecedenti a quelle impugnate con il presente giudizio- pienamente vincolanti, poiché non impugnate nei termine di legge. Inoltre, ha rilevato la tardività dell'impugnazione della delibera adottata in data 06.02.2018, rappresentando che la stessa non pone in essere alcuna violazione del regolamento condominiale e precisando sul punto che tra i poteri dell'assemblea rientra certamente la regolamentazione dell'utilizzo delle parti comuni, garantendone a tutti il pari uso e prevedendo la possibile applicazione di sanzioni nel caso in cui le regole sull'uso vengano disattese.
La causa è stata istruita documentalmente e, fatte precisare le conclusioni, viene decisa come di seguito.
****
Ciò premesso, va preliminarmente rigettata l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta, per quanto segue.
Nell'ambito della disciplina che attiene all'impugnazione delle delibere assembleari, va osservato che, ai sensi dell'art. 1137 c.c., il quale fa riferimento genericamente all'autorità giudiziaria, il criterio per individuare il giudice competente è il valore, desumibile dalla delibera impugnata, salvo che l'oggetto di essa rientri nella competenza per materia di un determinato giudice, come, ad esempio, se la delibera pagina 2 di 6 concerna la misura e le modalità d'uso dei servizi di condomini (cfr. Cass. n. 14078/1999; Cass. n.
4009/1995). Orbene, in virtù del criterio della materia, ex art. 7 c.p.c., appartengono alla competenza per materia del giudice di pace le cause relative alla misura e alle modalità di uso dei servizi di condominio, “rientrano tra le prime, quelle che riguardano le riduzioni o le limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini ed hanno ad oggetto quei provvedimenti degli organi condominiali che, esulando dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini;
appartengono alle seconde, quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione ossia quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbono esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento riservate agli altri condomini, in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge o dalla volontà della maggioranza oppure da eventuali disposizioni del regolamento condominiale. (Cass. n. 23297/2014).
Nella fattispecie, la controversia presenta un contenuto diverso: invero, con l'impugnazione delle delibere l'attore non ha posto una questione riguardante i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione, relativa al modo più conveniente ed opportuno con cui dovrebbero essere utilizzati i posti auto nel cortile Nello specifico, ha CP_2 Parte_1
lamentato, da un lato, l'illegittimità del criterio di ripartizione delle spese e, dall'altro, ha contestato ab origine la sussistenza del potere in capo all'assemblea di stabilire una turnazione per i posti auto, oltre che l'illegittimità della sanzione applicata -in assenza di contestazione- per il mancato rispetto delle regole concordate per la turnazione dei posti auto, questioni queste non rientranti nell'ambito di operatività dell'art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2.
Pertanto, in base a quanto dedotto nella fattispecie, tenuto conto sia che la controversia non rientra tra le materie di competenza del giudice di pace e sia, per come dichiarato dall'attore, ha valore indeterminabile -non contestato dal convenuto in comparsa di costituzione- ne deriva il rigetto dell'eccezione di incompetenza per materia.
Nel merito, si ritiene necessario anzitutto precisare che “in tema di condominio degli edifici,
l'azione di annullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, ai sensi dell'art.
1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del 2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto di attribuzioni" -, contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti
pagina 3 di 6 dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, nn. 2) e 3), c.c., mentre sono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio di dette attribuzioni assembleari, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, comma 2, c.c.. (Cass. SS.UU. n. 9839/2021).
Pertanto, la nullità delle delibere adottate dall'assemblea condominiale può essere fatta valere in via residuale e limitatamente a specifiche ipotesi, ponendosi invece l'azione di annullamento come regola generale per l'impugnativa delle delibere condominiali, che deve essere proposta nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione della delibera.
Ciò posto, nel caso di specie, con riguardo alla delibera adottata in occasione dell'assemblea condominiale del 06.02.2018 (a cui era presente , si ritiene che il suo Parte_1
contenuto non integri nessuno dei casi di nullità, dovendosi anzi evidenziarsi come l'assemblea abbia statuito nell'ambito delle proprie attribuzioni.
Tuttavia, un'eventuale pronuncia di annullamento della suddetta delibera è del tutto preclusa dalla circostanza che la medesima è divenuta definitiva, non essendo infatti stata impugnata nei termini di cui all'art. 1137 c.c., discendendone il rigetto della domanda in parte qua.
Con riguardo, poi, alla delibera condominiale del 31.07.2019, deve parimenti rilevarsi l'infondatezza delle doglianze avanzate dall'attore, secondo il quale la medesima sarebbe invalida, in quanto l'infrazione, non tempestivamente contestatagli, non risulterebbe accertata oltre a basarsi su una turnazione dei posti auto affetta da nullità.
Al riguardo, preliminarmente si ritiene opportuno chiarire che l'assegnazione e turnazione dei posti auto (ed eventuale determinazione della sanzione nel caso di infrazione) già adottata con la delibera del
06.02.2018 - e richiamata dalla delibera del 31.07.2019 - è legittima, rientrando la relativa adozione nella potestà regolamentare dell'assemblea dei condomini, atta ad integrare quanto già disposto dal regolamento di condominio nella parte delle norme relative all'uso delle cose comuni e al decoro dell'edificio. Sul punto, infatti la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “le clausole dei regolamenti condominiali hanno natura contrattuale soltanto qualora si tratti di clausole limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà esclusive o comuni ovvero attributive ad alcuni condomini di maggiori diritti rispetto agli altri, mentre, qualora si limitino a disciplinare l'uso dei beni comuni, hanno natura regolamentare;
ne consegue che, mentre le clausole di natura contrattuale possono essere modificate soltanto dall'unanimità dei condomini e non da una deliberazione
pagina 4 di 6 assembleare maggioritaria, avendo la modificazione la medesima natura contrattuale, le clausole di natura regolamentare sono modificabili anche da una deliberazione adottata con la maggioranza prescritta dall'art. 1136, comma 2 c.c." (così Cass., sez. un., n. 943/1999) (Cass. n. 14019/2023).
In base a quanto esposto, pertanto, risulta legittimo quanto statuito dall'assemblea condominiale a maggioranza, in ordine all'attribuzione e la turnazione dei posti auto, nonché sulla determinazione delle sanzioni in caso di infrazione.
Posta la legittimità di statuire un utilizzo delle parti comuni su turnazione, all'esito dell'esame della documentazione in atti, si rileva che l'infrazione imputata a parte attrice mediante la delibera impugnata è stata preventivamente contestata all'attore da parte del e supportata dalle CP_1
dichiarazioni dei singoli condomini, rimanendo pertanto prive di pregio le difese dell'attore.
Con riferimento alla contestazione dell'importo indicato nel preventivo della ditta Cimar nonché della possibilità di costituzione di un fondo per l'esecuzione dei lavori, deve precisarsi che “sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche
l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti sulla base di apprezzamento di fatto del contenuto di essa che spetta ai giudici del merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c., non è finalizzato a controllare
l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, quanto piuttosto a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea. Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti la vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea sui costi da sostenere nella gestione delle spese relative alle cose ed ai servizi comuni (Cass. Civ. Sez. 6 - 2,
17/08/2017, n. 20135; Cass. civ. Sez. 2, 20/06/2012, n. 10199; Cass. Civ. Sez. 2, 20/04/2001, n.
5889; Cass. Civ. Sez. 2, 26/04/1994, n. 3938; Cass. Civ. Sez. 2, 09/07/1971, n. 2217). In particolare, i condomini non possono sollecitare il sindacato dell'autorità giudiziaria sulla delibera di approvazione dei lavori straordinari e di ripartizione delle correlate spese, censurando, ad esempio,
l'opportunità della scelta dell'appaltatore operata dall'assemblea, o l'accettazione di un preventivo di spesa meno vantaggioso di quello contenuto in altra offerta;
nè possono impugnare la decisione assembleare sostenendo l'inutilità o l'irrazionalità dei lavori approvati. (Cass. n. 5061/2020).
Nella specie, da un esame del contenuto della delibera del 31.07.2019, può ritenersi che la stessa sia stata adottata nel rispetto della normativa vigente, oltre ad essere espressione della volontà
pagina 5 di 6 condominiale regolarmente formatasi, precisando altresì che un eventuale costituzione di un fondo in relazione all'esecuzione di lavori -peraltro approvati in delibere non oggetto del giudizio de quo- è consentito ai sensi dell'art. 1135 c.c., pertanto le censure sollevate da parte attrice risultano infondate.
In base a quanto dedotto ne discende il rigetto di ogni domanda proposta da Parte_1
.
[...]
Le spese di lite, calcolate in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 (tariffa tra media e minima per tutte le fasi, considerata la non particolare complessità della controversia), liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice
[...]
nella misura di 2/3 e si intendono compensate tra le parti per il residuo 1/3, in ragione Parte_1
del rigetto dell'eccezione di incompetenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n 3976/2019 R.G.:
1) rigetta l'eccezione di incompetenza del Tribunale adito;
2) rigetta ogni domanda proposta da;
Parte_1
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore del condominio Parte_1 che liquida in € 2.600,00 oltre accessori di legge, iva e c.p.a. CP_3
4) compensa le spese per la residua parte.
Ragusa, li 24.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Emanuela A. Favara
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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