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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 417/2023 R.G. tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Pietro Menniti Parte_1
opponente
e rapp.to e difeso dall'avv. Rossana Africano Controparte_1
opposto
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 28.01.2025.
Con ricorso depositato il 03.03.2023 proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto per l'importo complessivo di € 2.107,61, a titolo di saldo spettanze retributive e trattamento di fine rapporto retribuzione, notificatogli via pec in data 23.01.2023, unitamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 208/2022, emesso dal Tribunale di
Catanzaro in data 30.5.2022 e munito di formula esecutiva in data 13.6.2022.
A sostegno dell'opposizione eccepiva preliminarmente l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c., perché notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla sua emissione. Deduceva altresì che il lavoratore, in data 20.11.2020, durate l'espletamento dell'attività lavorativa, aveva parcheggiato il veicolo New Renault tg. FX319JN nei pressi della zona industriale di Marcellinara dimenticando, però, di azione il freno a mano;
tale negligenza causava il movimento del camion che andava ad urtare contro il cancello e il pilastro della sede della ditta danneggiando il mezzo aziendale. Controparte_2
Sulla scorta di tanto chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi parte opponente, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di € 10.374,65 a titolo di risarcimento del danno per violazione degli obblighi di diligenza.
1 Instaurato il contraddittorio, aderiva all'eccezione di inefficacia del titolo Controparte_1 esecutivo, rappresentando di rinunciare al D.I. come già avvenuto nel distinto giudizio iscritto al R.G. n. 261/2023 dinanzi all'intestato Tribunale. Chiedeva, tuttavia, l'accertamento del proprio diritto di credito, con condanna dell'opponente alle dovute spettanze retributive maturate, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dal debitore.
All'udienza del 21.05.2025, il giudicante rilevava ai sensi dell'art. 101 c.p.c. l'inammissibilità delle domande proposte, considerato il giudicato formatosi tra le parti all'esito della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 489/2023.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il giudicante che l'opposizione sia inammissibile.
Invero, dagli atti di causa è emerso che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 489/2023 pubblicata in data 08.06.2023, si è già pronunciato sull'opposizione a precetto e al decreto ingiuntivo n. 208/2022 notificato via pec il 23.01.2023.
Nella suddetta sentenza, pacificamente passata in giudicato, il Tribunale, preso atto dell'adesione della parte opposta all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo formulata dall'opponente, nonché della richiesta di rinuncia all'intrapresa azione esecutiva e al decreto ingiuntivo n. 208/2022 da parte del creditore, ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Appare evidente che ove fosse consentito un nuovo giudizio avente ad oggetto lo stesso petitum e causa petendi, per l'ottenimento dello stesso bene della vita già reclamato in precedente giudizio, si violerebbe il principio del “ne bis in idem”.
Sicché, essendo cessato il conflitto sostanziale tra le parti in merito all'azione esecutiva intrapresa, così come statuito dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 489/2023, la spiegata opposizione, unitamente alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, non poteva essere riproposta in queste sede.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'opponente considerato che la notifica del ricorso in opposizione al sig. intervenuta in data 18.01.2024, CP_1 successivamente al deposito della sentenza n. 489/2023 che dichiarava cessata la materia del contendere tra le parti (08.06.2023).
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni in parte motiva;
2 - condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 liquidate in complessivi € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Catanzaro, li 31.01.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 417/2023 R.G. tra
rapp.ta e difesa dall'avv. Pietro Menniti Parte_1
opponente
e rapp.to e difeso dall'avv. Rossana Africano Controparte_1
opposto
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 28.01.2025.
Con ricorso depositato il 03.03.2023 proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto per l'importo complessivo di € 2.107,61, a titolo di saldo spettanze retributive e trattamento di fine rapporto retribuzione, notificatogli via pec in data 23.01.2023, unitamente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 208/2022, emesso dal Tribunale di
Catanzaro in data 30.5.2022 e munito di formula esecutiva in data 13.6.2022.
A sostegno dell'opposizione eccepiva preliminarmente l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c., perché notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla sua emissione. Deduceva altresì che il lavoratore, in data 20.11.2020, durate l'espletamento dell'attività lavorativa, aveva parcheggiato il veicolo New Renault tg. FX319JN nei pressi della zona industriale di Marcellinara dimenticando, però, di azione il freno a mano;
tale negligenza causava il movimento del camion che andava ad urtare contro il cancello e il pilastro della sede della ditta danneggiando il mezzo aziendale. Controparte_2
Sulla scorta di tanto chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo e condannarsi parte opponente, in via riconvenzionale, al pagamento della complessiva somma di € 10.374,65 a titolo di risarcimento del danno per violazione degli obblighi di diligenza.
1 Instaurato il contraddittorio, aderiva all'eccezione di inefficacia del titolo Controparte_1 esecutivo, rappresentando di rinunciare al D.I. come già avvenuto nel distinto giudizio iscritto al R.G. n. 261/2023 dinanzi all'intestato Tribunale. Chiedeva, tuttavia, l'accertamento del proprio diritto di credito, con condanna dell'opponente alle dovute spettanze retributive maturate, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale spiegata dal debitore.
All'udienza del 21.05.2025, il giudicante rilevava ai sensi dell'art. 101 c.p.c. l'inammissibilità delle domande proposte, considerato il giudicato formatosi tra le parti all'esito della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 489/2023.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il giudicante che l'opposizione sia inammissibile.
Invero, dagli atti di causa è emerso che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 489/2023 pubblicata in data 08.06.2023, si è già pronunciato sull'opposizione a precetto e al decreto ingiuntivo n. 208/2022 notificato via pec il 23.01.2023.
Nella suddetta sentenza, pacificamente passata in giudicato, il Tribunale, preso atto dell'adesione della parte opposta all'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo formulata dall'opponente, nonché della richiesta di rinuncia all'intrapresa azione esecutiva e al decreto ingiuntivo n. 208/2022 da parte del creditore, ha dichiarato cessata la materia del contendere.
Appare evidente che ove fosse consentito un nuovo giudizio avente ad oggetto lo stesso petitum e causa petendi, per l'ottenimento dello stesso bene della vita già reclamato in precedente giudizio, si violerebbe il principio del “ne bis in idem”.
Sicché, essendo cessato il conflitto sostanziale tra le parti in merito all'azione esecutiva intrapresa, così come statuito dal Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 489/2023, la spiegata opposizione, unitamente alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, non poteva essere riproposta in queste sede.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico dell'opponente considerato che la notifica del ricorso in opposizione al sig. intervenuta in data 18.01.2024, CP_1 successivamente al deposito della sentenza n. 489/2023 che dichiarava cessata la materia del contendere tra le parti (08.06.2023).
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni in parte motiva;
2 - condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_1 liquidate in complessivi € 1.030,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Catanzaro, li 31.01.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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