CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/11/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 678/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NA NO IC Presidente relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 04/03/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 436/2023, pubblicata il 04/09/2023,
TRA
(C.F. , residente in [...] 23868 Parte_1 C.F._1
Valmadrera, con il patrocinio dell'Avv. Perego Luca (C.F. ), giusta C.F._2 delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
Cattaneo, 7 23900 Lecco, con il patrocinio dell'Avv. Consoloni Fabrizio (C.F.
), giusta delega in atti;
C.F._4
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_2 P.IVA_1 sede legale in Via Della Chiusa n. 2, Milano, con il patrocinio dell'Avv. Ferraro Marco (C.F.
) e dell'Avv. Giove Stefano ( , giusta delega in C.F._5 C.F._6 atti;
[...]
(C.F. ) Parte_3 C.F._7
(C.F. ) in proprio e quale erede di Parte_4 C.F._8 Persona_1 pagina 1 di 12 (C.F. ) quale erede di Parte_5 C.F._9 Persona_1
(C.F. ) quale erede di Parte_6 C.F._10 Persona_1
-APPELLATI CONTUMACI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 436/2023, pubblicata il
04/09/2023, in materia di “Deposito”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
Nel merito in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, per tutto quanto in atti argomentato, accertare e dichiarare l'inadempimento del Notaio Dott.ssa Controparte_1 agli obblighi di custodia e deposito assunti nei confronti della sig.ra e,
[...] Parte_1 per l'effetto, condannarsi l'odierna appellata a pagare in favore dell'appellante sig.ra
l'importo di €. 151.380,63 o quella diversa somma - maggiore o minore – che verrà Parte_1 ritenuta di giustizia anche in via equitativa in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: in via principale: per i motivi di cui in atti, previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, rigettare il gravame proposto dalla Sig.ra in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 436/2023 emessa dal Tribunale di Lecco in data 11.08.2023, all'esito del giudizio RG. n. 2129/2019.
Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
Per Parte_2
Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione per i fatti dedotti in narrativa, e per l'effetto respingere
pagina 2 di 12 la domanda di garanzia avanzata dal Notaio Dott.ssa nei confronti Controparte_1 di;
Parte_2
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno esercitato nei confronti del Notaio Dott.ssa Controparte_1 ai sensi e per gli effetti degli artt. 2935 e 2946 c.c.;
- in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dalla Sig.ra in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
- in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del suddetto appello, rigettare qualsivoglia domanda di risarcimento proposta nei confronti della Dott.ssa CP_1 poiché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla domanda di manleva;
- in via ulteriormente subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità professionale della Dott.ssa limitare comunque il CP_1 risarcimento dei danni ex artt. 1223, 1225 e 1227 c.c. Con vittoria delle spese di giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Lecco, il marito Parte_1
, gli acquirenti di un immobile sito in Lecco di cui era comproprietaria al 10% Parte_3
e la notaia rogante l'atto di compravendita Dott.ssa al fine di vedere Controparte_1 accertare il loro inadempimento alle rispettive obbligazioni assunte nei propri confronti.
L'attrice rappresentava di aver stipulato con il marito un accordo di separazione in data
18/05/2016 – poi omologato dal Tribunale di Lecco in data 31/05/2016 – inteso a definire tutti i rapporti tra loro pendenti, tra cui anche la vendita della casa sita in Lecco di cui erano comproprietari.
L'accordo, per quanto qui di interesse, prevedeva che le venisse corrisposta la somma di €
35.000,00 – pari alla propria quota del 10% di proprietà dell'immobile – alla stipula del compromesso e che il definitivo prezzo ottenuto dalla vendita in parte fosse utilizzato per saldare alcuni debiti inerenti la casa e in parte fosse depositato fiduciariamente presso la notaia rogante al fine di essere poi utilizzato per il pagamento della somma indennitaria dovuta da a a titolo di integrazione del contributo al suo mantenimento. Pt_3 Parte_1
pagina 3 di 12 Con atto di compravendita del 29/07/2016, rogato dalla Dott.ssa l'immobile in CP_1 comproprietà di e veniva alienato ai coniugi e Pt_3 Parte_1 Parte_4 Persona_1
i quali emettevano due assegni non trasferibili del valore di € 75.000,00 e € 76.380,63 all'ordine di e li consegnavano in custodia alla notaia che li avrebbe dovuti trattenere Parte_1 fiduciariamente “fino al momento in cui verrà sottoscritto e a condizione che venga sottoscritto, dai signori e , il verbale di divorzio Parte_1 Parte_3 consensuale nell'udienza presidenziale avanti il Tribunale di Lecco” (doc. 2 primo grado
. Parte_1
Il verbale di divorzio consensuale tuttavia non veniva sottoscritto, dal momento che Pt_3 non si presentava all'udienza presidenziale di comparizione personale delle parti fissata dal
Tribunale di Lecco nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con lettera del 13/01/2017 la notaia notiziava i legali di e di aver CP_1 Parte_1 Pt_3
“restituito in data odierna al signor gli assegni in deposito fiduciario di cui Parte_3 all'atto di compravendita in data 29 luglio 2016, rep.n.9813/6523 da me autenticato nelle firme, a seguito del mancato avveramento della condizione prevista dallo stesso atto.”.
Successivamente, veniva a sapere che gli assegni erano in realtà stati ritirati da Parte_1
, acquirente dell'immobile, al fine della loro riemissione nei confronti di , Parte_4 Pt_3 il quale li incassava autonomamente, senza corrispondere nulla alla ex moglie.
Nel corso del processo innanzi al Tribunale di Lecco intentato da nei confronti di Parte_1 tutti i soggetti coinvolti – tra cui gli eredi di nel frattempo deceduto – emergeva Persona_1
Par inoltre che la restituzione degli assegni a e la loro riemissione in favore di era stata Pt_3
Par gestita dalla (docc. 13 e 14 primo grado e e verbale d'udienza del 14/12/2021). CP_1 Per_1
Si costituiva in giudizio la Dott.ssa declinando ogni responsabilità per l'accaduto e CP_1 affermando di aver agito conformemente al mandato ricevuto ritenendo che la condizione dedotta nel rogito, così come l'altra condizione dedotta nell'accordo di separazione (inerente alla cessione di quote di una impresa individuale) non si fossero verificate e che dunque le somme presso la stessa depositate correttamente dovessero essere corrisposte al Sig. Pt_3
Par quale titolare del 90% dell'immobile alienato ai coniugi e Per_1
Part Chiamava in causa la propria assicurazione ( ”), la quale contestava Parte_2
l'operatività delle polizze precisando, quanto alla polizza n. IFL0011090 che la prima richiesta risarcitoria era pervenuta in data 16/1/2017 e pertanto al di fuori del periodo coperto dalla polizza (01/05/2018 al 01/05/2021), quanto alla polizza n. IFL0008349 che il diritto pagina 4 di 12 all'indennizzo si sarebbe prescritto, posto che l'assicurata inviava solo in data 1/10/2019 comunicazione pec di apertura del sinistro, dunque ben oltre il termine biennale di prescrizione ex art. 2952 c.c..
Il Tribunale dava corso ad una estesa attività istruttoria, nel corso della quale emergeva che il notaio era a conoscenza degli accordi e dei rapporti intercorrenti tra i coniugi e Parte_1
e della “esigenza sottesa agli accordi di separazione. In particolare mi spiegarono che, Pt_3 ove fosse divenuta esigibile la prestazione a favore della sig.ra da parte del Parte_1 coniuge (pagamento di somme), era necessario che gli assegni non fossero consegnati nelle mani del coniuge, titolare del credito della vendita dell'immobile, sig. affinchè Parte_3 non venissero spesi da quest'ultimo. Per questo proposi che mi fossero lasciati in custodia gli assegni che sarebbero poi da me stati consegnati all'avveramento della condizione, entro il termine previsto.” (verbale udienza 23/11/2021).
Ciononostante il Tribunale di Lecco rigettava tutte le domande proposte da Parte_1
Quanto al convenuto , rimasto contumace, riteneva che egli non si fosse comportato Pt_3 contrariamente a buona fede poiché la comparizione all'udienza di divorzio non costituiva oggetto di un obbligo giuridico e in ogni caso non potevano dirsi avverate entrambe le condizioni pattuite nel verbale di separazione, considerazione che esimeva anche la notaia da ogni responsabilità, atteso che scaduto il termine, in assenza del verificarsi delle due CP_1 condizioni, ella era tenuta a restituire quanto presso la stessa depositato, secondo il disposto dell'art. 1771 c.c..
Quanto ad e agli eredi di il Tribunale sosteneva che non fossero Parte_4 Persona_1 responsabili di quanto accaduto in quanto ignoravano il contenuto degli accordi intercorsi tra i coniugi alienanti l'immobile e in ogni caso non avevano assunto alcun impegno nei confronti della avendo già onorato la propria obbligazione di pagamento del prezzo della Parte_1 compravendita con la consegna degli assegni.
Il rigetto delle domande attrici assorbiva anche la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata Parte_2
ha proposto appello avverso il capo della sentenza che ha escluso la responsabilità Parte_1
Par della notaia rinunciando a coltivare l'impugnazione nei confronti di , e CP_1 Pt_3 Per_1
pagina 5 di 12 Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare avverata la condizione potestativa dedotta nel rogito per mancata collaborazione del soggetto tenuto al suo avveramento e, di conseguenza, inadempiente il notaio per non aver consegnato gli assegni depositati a causandole un danno pari a € 151.380,63. Parte_1
Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale avrebbe dato rilevanza ad una seconda condizione – presente nell'accordo di separazione - che tuttavia non era richiamata nella disposizione del rogito disciplinante il deposito degli assegni. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato tale deposito come non fiduciario, in contrasto con le evidenze documentali presenti in atti.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che la motivazione del Tribunale inerente alla inesigibilità del credito di arebbe inconferente, perché la notaia sarebbe stato tenuta Parte_1
a custodire gli assegni e a restituirli a chi di dovere e non a valutare la spettanza o meno del credito.
Infine, con il quarto motivo l'appellante contesta la statuizione del primo giudice che afferma la correttezza della restituzione degli assegni a da parte della in quanto il rogito Pt_3 CP_1 stipulato tra le parti non prevedeva tale eventualità in caso di mancato avveramento della condizione e l'art. 1772 c.c. dispone, in caso di più depositanti, che qualora gli stessi non raggiungano un accordo circa la restituzione questa debba farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno patito, ha affermato che esso Parte_1 parrebbe esiziale e non emendabile non avendo la stessa incassato la somma costituita in deposito fiduciario né potendo in futuro incassarla.
Si sono costituite nel presente procedimento sia la notaia che la compagnia CP_1 Parte_2 le quali hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 4/02/2025 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti delle altre parti citate in primo grado. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 14/10/2025, tenutasi in modalità cartolare, ed è stata decisa nella camera di consiglio del 20/10/2025.
*****
pagina 6 di 12 L'appello è fondato e merita accoglimento.
Giova premettere che, come sopra illustrato, il presente giudizio ha ad oggetto unicamente la responsabilità della notaia ed eventualmente l'indennizzo alla stessa dovuto da parte di CP_1
avendo rinunciato a coltivare le proprie domande nei confronti degli Parte_2 Parte_1 altri soggetti coinvolti nella vicenda in esame.
Ciò premesso, ritiene questa Corte che la notaia sia stata inadempiente alle obbligazioni sulla stessa gravanti e derivanti dal deposito “fiduciario” degli assegni.
Come noto, il depositario è tenuto ad usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768, co. 1 c.c.) e, nel caso del professionista, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata che nel caso del notaio presuppone un'approfondita conoscenza delle norme giuridiche e una particolare prudenza nella gestione degli interessi di tutte le parti che a lui si rivolgono per assistenza.
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge inoltre che la dott.ssa è stato scelta come CP_1 depositaria degli assegni in virtù del suo ruolo imparziale, attesa la litigiosità che caratterizzava i coniugi e e in ogni caso i contrapposti interessi che li animavano. Il notaio Pt_3 Parte_1 stesso ha ammesso che la funzione del deposito era quella di evitare che si appropriasse Pt_3 del prezzo della vendita dell'immobile in comproprietà ed è altresì verosimile immaginare, come per vero sottolinea lo stesso Tribunale, che una analoga preoccupazione abbia animato lo stesso nei confronti della moglie. D'altra parte, come emerso nel corso dell'istruttoria Pt_3 di primo grado e in particolare dall'interrogatorio di quest'ultima non avrebbe Parte_1 acconsentito alla vendita dell'immobile in comproprietà in mancanza della certezza di conseguire una somma dal marito a titolo di mantenimento.
La natura fiduciaria del deposito emerge peraltro dal tenore letterale dell'atto notarile di compravendita (doc. 2 primo grado), come pure dalla comunicazione inviata a Parte_1 mezzo pec dalla notaia in data 13/1/2017, in cui il deposito è qualificato appunto come
“fiduciario”.
Deve pertanto ritenersi che l'appellata fosse gravata dell'obbligo di custodire con diligenza gli assegni affidatile e di gestire la loro restituzione con prudenza e nel rispetto delle norme codicistiche che disciplinano tale contratto, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e dei rapporti che caratterizzavano le parti, ben noti.
Avuta notizia della mancata sottoscrizione del verbale di divorzio e dunque del fatto che la condizione per la consegna degli assegni a non si era per il momento avverata, nulla Parte_1 invero autorizzava la stessa a restituire tali assegni senza la previa consultazione di tutte le parti interessate né, tantomeno, a sollecitare la riemissione di tali assegni proprio all'ordine del pagina 7 di 12 soggetto nei confronti del quale – per stessa ammissione di – era stata preordinata la CP_1 cautela del deposito.
L'art. 1772 c.c. disciplina espressamente la fattispecie in esame, stabilendo che la restituzione della cosa depositata vada fatta in base all'accordo dei depositanti e che, se tale accordo non viene raggiunto, il depositario debba interpellare a tal fine l'autorità giudiziaria. Tale disciplina, derogatoria rispetto alla disciplina generale delle obbligazioni indivisibili, trova fondamento nel fatto che la dazione in deposito congiuntiva può rispecchiare le più svariate posizioni giuridiche o di fatto dei più depositanti rispetto alla cosa, che è opportuno non siano modificate dalla restituzione ad uno solo o pro parte potendo riuscire difficile ristabilirle dopo una siffatta restituzione, come peraltro accaduto nel caso di specie in cui il deposito costituiva la garanzia per di conseguire quanto pattuito in base all'accordo di separazione. Parte_1
L'appello è dunque fondato, poiché il Tribunale ha fatto mal governo delle norme dettate in materia di deposito escludendo la responsabilità della professionista che, invece, era tenuta a comportarsi diversamente da come ha fatto in base alle norme codicistiche, a maggior ragione in considerazione delle informazioni in suo possesso riguardo alla vicenda concreta.
Con riferimento al danno patito dall'appellante in conseguenza del riscontrato inadempimento della notaia ai propri obblighi professionali, ritiene la Corte di non poter accogliere la quantificazione prospettata dall'appellante pari all'intera somma di € 151.380,63 portata dai due assegni lasciati in deposito.
Invero, si rileva che la notaia non era personalmente obbligata a corrispondere tale somma a ma solamente a custodire gli assegni e a consegnarli al soggetto individuato dalle Parte_1 parti: il suo inadempimento non ha dunque fatto perdere a l diritto di ricevere quanto Parte_1 le spettava da , ma certamente le ha fatto perdere la garanzia patrimoniale di ricevere Pt_3 quanto a lei dovuto a titolo di mantenimento all'esito del procedimento di divorzio dal marito.
Il deposito presso il notaio, come sopra evidenziato, aveva infatti la funzione di evitare azioni fraudolente da entrambe le parti e quindi di garantire al meglio le rispettive ragioni.
Ciò che deve essere risarcito dall'appellata all'appellante è, dunque, la perdita della Parte_1 chance di conseguire la somma pattuita, risultando vanificata con l'azione del notaio, la possibilità di incassare tali somme nella modalità concordata con il marito, nonché la generale garanzia di solvibilità di ( ex art. 2740 c.c.). Pt_3
Secondo la Suprema Corte “Si qualifica l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un
pagina 8 di 12 risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche… trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile» (Cass., 8 luglio 2024, n.
18568). Nel caso in esame, non ha perso il diritto di credito in conseguenza della Parte_1 condotta inadempiente della ma ha perso un importante strumento di garanzia in ordine CP_1 al fatto che il marito tenesse fede ai patti e in ogni caso fosse capiente in caso di una sua condanna in sede giudiziale.
Tale perdita di chance va quantificata con criterio equitativo avendo riguardo all'importo che il deposito mirava a conservare, vale a dire € 151.380,63 e al valore percentuale dell'opportunità persa.
Quest'ultima deve essere determinata avendo riguardo, da un lato, all'esito incerto della domanda che la notaio avrebbe dovuto rivolgere all'autorità giudiziaria circa la restituzione dell'assegno e, dall'altro lato, all'incerta quantificazione del credito a titolo di mantenimento conseguibile da in via giudiziale una volta sfumata la possibilità di addivenire alla Parte_1 cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio alle condizioni precedentemente pattuite.
In merito a tali ipotetici procedimenti l'appellante non ha fornito ulteriori specifiche indicazioni che possano portare a ritenere più probabile l'esito favorevole a Da ciò discende Parte_1 che l'occasione perduta dall'appellante nel caso di specie a causa dell'inadempimento del notaio debba scontare tale doppia incertezza – identificabile nel 50% di probabilità di rimanere soccombente in entrambi gli ipotetici giudizi – e possa dunque essere riconosciuta nella misura di ¼ della somma portata dai due assegni improvvidamente restituiti.
Il danno che la Dott.ssa dovrà risarcire alla signora è quindi CP_1 Parte_1 quantificabile nel 25 % di € 151.380,63, i.e. € 37.845,16 oltre rivalutazione e interessi legali fino al soddisfo decorrenti dal 13/01/2017, data in cui la notaia ha comunicato di aver restituito gli assegni e ha dunque vanificato la funzione di garanzia che il loro deposito perseguiva (doc.
4 primo grado). CP_1
Parte appellata ha svolto domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice Parte_2
La costituita compagnia, nel chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, ha reiterato le eccezioni di prescrizione già svolte in primo grado.
pagina 9 di 12 Occorre premettere che la polizza che viene in rilievo è la n. IFL0008349, valida dal 1/5/2015 al 1/5/2018, che prevede una clausola c.d. claims made “pura” (art. 7 delle condizioni di polizza) che riconosce la validità della garanzia per le richieste di risarcimento presentate per iscritto per la prima volta all'assicurato nel periodo di efficacia della garanzia stessa qualunque sia l'epoca del fatto che abbia dato origine alla richiesta di risarcimento.
Il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole “claims made” rappresenta una deroga consentita al primo comma dell'art. 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore (da ultimo cfr. Cass. ord. n.
29483/2024).
L'assicurata sostiene che il proprio diritto all'indennizzo da parte della compagnia in base a tale polizza sia invece sussistente e non colpito da prescrizione tenuto conto che la missiva inviata dal legale della nel 2017 fosse da considerarsi generica e non rappresentasse una Parte_1 concreta richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 2952 co. 3 c.c..
L'argomento non coglie nel segno ed appare in contrasto con il tenore letterale della missiva stessa, la quale chiaramente evidenzia che ritenesse responsabile la notaia della Parte_1 perdita dell'intera somma portata dai due assegni e presso la stessa depositati, con riserva di agire giudizialmente per ottenere ristoro di quanto asseritamente perduto in caso di mancata soddisfazione: “Per quanto sopra, senza autorizzazione di entrambi i coniugi oppure del
Tribunale, parrebbe indubbio come detti titoli non avrebbero potuto essere consegnati a soggetti terzi diversi dalla Sig.ra tantomeno al di lei ex marito, ciò implicando Parte_1 chiari profili di grave responsabilità, anche deontologica, a Tuo carico, in relazione alla quale la mia assistita, che sottoscrive personalmente la presente per sua accettazione e conferma, intende agire in tutte le più opportune sedi, nessuna esclusa. La mia cliente Inga Parte_1
(…) mi autorizza a soprassedere dall'immediatamente intraprendere ogni dovuta azione qualora venga da Te formalmente rassicurata del fatto che la somma di cui sopra sia comunque da Te garantita, assumendoTi quindi la responsabilità dell'accaduto.” (doc. 3 appello
. Parte_1
Nell'assicurazione per la responsabilità civile l'evento incerto il cui rischio di accadimento si intende assicurare è l'impoverimento in conseguenza della necessità di dover far fronte al peso economico dell'obbligo risarcitorio: la richiesta risarcitoria del terzo è pertanto proprio il rischio che l'assicurato ha inteso traslare sull'assicuratore stipulando la polizza. A fronte di una esplicita affermazione di responsabilità da parte di e della richiesta di essere Parte_1
“rassicurata del fatto che la somma di cui sopra sia comunque da ”, non si ravvisa Parte_7
pagina 10 di 12 alcuna genericità o condizionamento della richiesta ad un evento o valutazione futura, sicché dal momento della ricezione della lettera del legale dell'appellante avrebbe dovuto CP_1 attivarsi per segnalare il sinistro all'assicurazione secondo le modalità indicate nell'art. 8 della polizza (art 3 AIG primo grado).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, non vi è peraltro alcuna necessità di rivolgere espresse intimazioni di messa in mora nei confronti del danneggiante perché la richiesta risarcitoria possa essere considerata tale ai sensi dell'art. 2952 c.c..
Considerato che la Dott.ssa non ha comunicato alla propria compagnia assicuratrice CP_1
l'avvenuta ricezione della richiesta risarcitoria entro il termine biennale imposto dalla legge, il diritto all'indennizzo è da ritenersi prescritto.
L'eccezione di va pertanto accolta. Parte_2
All'accoglimento dell'appello, con integrale riforma della sentenza di primo grado, consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di alla Controparte_1 rifusione in favore di e delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 Parte_2 giudizio che vengono liquidate, quanto al primo grado, avendo riguardo al valore del decisum, nella misura di complessivi € 7.616,00 in favore di e di complessivi € 7.616,00 in Parte_1
Part favore di per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge.
Quanto al presente grado, sempre tenuto conto del valore del decisum, applicati i criteri indicati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 con i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, attesa la media complessità delle questioni trattate, e i valori minimi per la fase di trattazione contenute nella sola partecipazione all'udienza, vengono liquidate nella misura complessiva di
€ 8.469,00 in favore di e di complessivi € 8.469,00 in favore di per Parte_1 Parte_2 compensi (di cui € € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione e € 3.470,00 per la fase decisionale) oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 436/2023, pubblicata il Parte_1
04/09/2023, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, condanna a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 37.845,16 oltre rivalutazione e Parte_1 interessi dal 13/01/2017;
pagina 11 di 12 2. condanna alla refusione delle spese di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio in favore di di , liquidate a Parte_1 Parte_2 favore di ciascuna di loro quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi €
7.616,00 e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi € 8.469,00, il tutto oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge.
Così deciso, in Milano il 20/10/2025
Il Presidente relatore
NA NO IC
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. NA NO IC Presidente relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 04/03/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 436/2023, pubblicata il 04/09/2023,
TRA
(C.F. , residente in [...] 23868 Parte_1 C.F._1
Valmadrera, con il patrocinio dell'Avv. Perego Luca (C.F. ), giusta C.F._2 delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), residente in [...] C.F._3
Cattaneo, 7 23900 Lecco, con il patrocinio dell'Avv. Consoloni Fabrizio (C.F.
), giusta delega in atti;
C.F._4
[...]
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_2 P.IVA_1 sede legale in Via Della Chiusa n. 2, Milano, con il patrocinio dell'Avv. Ferraro Marco (C.F.
) e dell'Avv. Giove Stefano ( , giusta delega in C.F._5 C.F._6 atti;
[...]
(C.F. ) Parte_3 C.F._7
(C.F. ) in proprio e quale erede di Parte_4 C.F._8 Persona_1 pagina 1 di 12 (C.F. ) quale erede di Parte_5 C.F._9 Persona_1
(C.F. ) quale erede di Parte_6 C.F._10 Persona_1
-APPELLATI CONTUMACI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 436/2023, pubblicata il
04/09/2023, in materia di “Deposito”.
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare:
Nel merito in via principale: in riforma dell'impugnata sentenza, per tutto quanto in atti argomentato, accertare e dichiarare l'inadempimento del Notaio Dott.ssa Controparte_1 agli obblighi di custodia e deposito assunti nei confronti della sig.ra e,
[...] Parte_1 per l'effetto, condannarsi l'odierna appellata a pagare in favore dell'appellante sig.ra
l'importo di €. 151.380,63 o quella diversa somma - maggiore o minore – che verrà Parte_1 ritenuta di giustizia anche in via equitativa in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per : Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito: in via principale: per i motivi di cui in atti, previa ogni opportuna declaratoria di legge e del caso, rigettare il gravame proposto dalla Sig.ra in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 436/2023 emessa dal Tribunale di Lecco in data 11.08.2023, all'esito del giudizio RG. n. 2129/2019.
Con condanna di parte appellante alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
Per Parte_2
Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza:
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione per i fatti dedotti in narrativa, e per l'effetto respingere
pagina 2 di 12 la domanda di garanzia avanzata dal Notaio Dott.ssa nei confronti Controparte_1 di;
Parte_2
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno esercitato nei confronti del Notaio Dott.ssa Controparte_1 ai sensi e per gli effetti degli artt. 2935 e 2946 c.c.;
- in via principale, rigettare integralmente l'appello proposto dalla Sig.ra in Parte_1 quanto infondato in fatto e in diritto per le motivazioni esposte in narrativa, con conseguente conferma della sentenza di primo grado;
- in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del suddetto appello, rigettare qualsivoglia domanda di risarcimento proposta nei confronti della Dott.ssa CP_1 poiché infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla domanda di manleva;
- in via ulteriormente subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità professionale della Dott.ssa limitare comunque il CP_1 risarcimento dei danni ex artt. 1223, 1225 e 1227 c.c. Con vittoria delle spese di giudizio.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Lecco, il marito Parte_1
, gli acquirenti di un immobile sito in Lecco di cui era comproprietaria al 10% Parte_3
e la notaia rogante l'atto di compravendita Dott.ssa al fine di vedere Controparte_1 accertare il loro inadempimento alle rispettive obbligazioni assunte nei propri confronti.
L'attrice rappresentava di aver stipulato con il marito un accordo di separazione in data
18/05/2016 – poi omologato dal Tribunale di Lecco in data 31/05/2016 – inteso a definire tutti i rapporti tra loro pendenti, tra cui anche la vendita della casa sita in Lecco di cui erano comproprietari.
L'accordo, per quanto qui di interesse, prevedeva che le venisse corrisposta la somma di €
35.000,00 – pari alla propria quota del 10% di proprietà dell'immobile – alla stipula del compromesso e che il definitivo prezzo ottenuto dalla vendita in parte fosse utilizzato per saldare alcuni debiti inerenti la casa e in parte fosse depositato fiduciariamente presso la notaia rogante al fine di essere poi utilizzato per il pagamento della somma indennitaria dovuta da a a titolo di integrazione del contributo al suo mantenimento. Pt_3 Parte_1
pagina 3 di 12 Con atto di compravendita del 29/07/2016, rogato dalla Dott.ssa l'immobile in CP_1 comproprietà di e veniva alienato ai coniugi e Pt_3 Parte_1 Parte_4 Persona_1
i quali emettevano due assegni non trasferibili del valore di € 75.000,00 e € 76.380,63 all'ordine di e li consegnavano in custodia alla notaia che li avrebbe dovuti trattenere Parte_1 fiduciariamente “fino al momento in cui verrà sottoscritto e a condizione che venga sottoscritto, dai signori e , il verbale di divorzio Parte_1 Parte_3 consensuale nell'udienza presidenziale avanti il Tribunale di Lecco” (doc. 2 primo grado
. Parte_1
Il verbale di divorzio consensuale tuttavia non veniva sottoscritto, dal momento che Pt_3 non si presentava all'udienza presidenziale di comparizione personale delle parti fissata dal
Tribunale di Lecco nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con lettera del 13/01/2017 la notaia notiziava i legali di e di aver CP_1 Parte_1 Pt_3
“restituito in data odierna al signor gli assegni in deposito fiduciario di cui Parte_3 all'atto di compravendita in data 29 luglio 2016, rep.n.9813/6523 da me autenticato nelle firme, a seguito del mancato avveramento della condizione prevista dallo stesso atto.”.
Successivamente, veniva a sapere che gli assegni erano in realtà stati ritirati da Parte_1
, acquirente dell'immobile, al fine della loro riemissione nei confronti di , Parte_4 Pt_3 il quale li incassava autonomamente, senza corrispondere nulla alla ex moglie.
Nel corso del processo innanzi al Tribunale di Lecco intentato da nei confronti di Parte_1 tutti i soggetti coinvolti – tra cui gli eredi di nel frattempo deceduto – emergeva Persona_1
Par inoltre che la restituzione degli assegni a e la loro riemissione in favore di era stata Pt_3
Par gestita dalla (docc. 13 e 14 primo grado e e verbale d'udienza del 14/12/2021). CP_1 Per_1
Si costituiva in giudizio la Dott.ssa declinando ogni responsabilità per l'accaduto e CP_1 affermando di aver agito conformemente al mandato ricevuto ritenendo che la condizione dedotta nel rogito, così come l'altra condizione dedotta nell'accordo di separazione (inerente alla cessione di quote di una impresa individuale) non si fossero verificate e che dunque le somme presso la stessa depositate correttamente dovessero essere corrisposte al Sig. Pt_3
Par quale titolare del 90% dell'immobile alienato ai coniugi e Per_1
Part Chiamava in causa la propria assicurazione ( ”), la quale contestava Parte_2
l'operatività delle polizze precisando, quanto alla polizza n. IFL0011090 che la prima richiesta risarcitoria era pervenuta in data 16/1/2017 e pertanto al di fuori del periodo coperto dalla polizza (01/05/2018 al 01/05/2021), quanto alla polizza n. IFL0008349 che il diritto pagina 4 di 12 all'indennizzo si sarebbe prescritto, posto che l'assicurata inviava solo in data 1/10/2019 comunicazione pec di apertura del sinistro, dunque ben oltre il termine biennale di prescrizione ex art. 2952 c.c..
Il Tribunale dava corso ad una estesa attività istruttoria, nel corso della quale emergeva che il notaio era a conoscenza degli accordi e dei rapporti intercorrenti tra i coniugi e Parte_1
e della “esigenza sottesa agli accordi di separazione. In particolare mi spiegarono che, Pt_3 ove fosse divenuta esigibile la prestazione a favore della sig.ra da parte del Parte_1 coniuge (pagamento di somme), era necessario che gli assegni non fossero consegnati nelle mani del coniuge, titolare del credito della vendita dell'immobile, sig. affinchè Parte_3 non venissero spesi da quest'ultimo. Per questo proposi che mi fossero lasciati in custodia gli assegni che sarebbero poi da me stati consegnati all'avveramento della condizione, entro il termine previsto.” (verbale udienza 23/11/2021).
Ciononostante il Tribunale di Lecco rigettava tutte le domande proposte da Parte_1
Quanto al convenuto , rimasto contumace, riteneva che egli non si fosse comportato Pt_3 contrariamente a buona fede poiché la comparizione all'udienza di divorzio non costituiva oggetto di un obbligo giuridico e in ogni caso non potevano dirsi avverate entrambe le condizioni pattuite nel verbale di separazione, considerazione che esimeva anche la notaia da ogni responsabilità, atteso che scaduto il termine, in assenza del verificarsi delle due CP_1 condizioni, ella era tenuta a restituire quanto presso la stessa depositato, secondo il disposto dell'art. 1771 c.c..
Quanto ad e agli eredi di il Tribunale sosteneva che non fossero Parte_4 Persona_1 responsabili di quanto accaduto in quanto ignoravano il contenuto degli accordi intercorsi tra i coniugi alienanti l'immobile e in ogni caso non avevano assunto alcun impegno nei confronti della avendo già onorato la propria obbligazione di pagamento del prezzo della Parte_1 compravendita con la consegna degli assegni.
Il rigetto delle domande attrici assorbiva anche la domanda di manleva nei confronti della terza chiamata Parte_2
ha proposto appello avverso il capo della sentenza che ha escluso la responsabilità Parte_1
Par della notaia rinunciando a coltivare l'impugnazione nei confronti di , e CP_1 Pt_3 Per_1
pagina 5 di 12 Con il primo motivo l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto considerare avverata la condizione potestativa dedotta nel rogito per mancata collaborazione del soggetto tenuto al suo avveramento e, di conseguenza, inadempiente il notaio per non aver consegnato gli assegni depositati a causandole un danno pari a € 151.380,63. Parte_1
Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale avrebbe dato rilevanza ad una seconda condizione – presente nell'accordo di separazione - che tuttavia non era richiamata nella disposizione del rogito disciplinante il deposito degli assegni. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato tale deposito come non fiduciario, in contrasto con le evidenze documentali presenti in atti.
Con il terzo motivo l'appellante sostiene che la motivazione del Tribunale inerente alla inesigibilità del credito di arebbe inconferente, perché la notaia sarebbe stato tenuta Parte_1
a custodire gli assegni e a restituirli a chi di dovere e non a valutare la spettanza o meno del credito.
Infine, con il quarto motivo l'appellante contesta la statuizione del primo giudice che afferma la correttezza della restituzione degli assegni a da parte della in quanto il rogito Pt_3 CP_1 stipulato tra le parti non prevedeva tale eventualità in caso di mancato avveramento della condizione e l'art. 1772 c.c. dispone, in caso di più depositanti, che qualora gli stessi non raggiungano un accordo circa la restituzione questa debba farsi secondo le modalità stabilite dall'autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno patito, ha affermato che esso Parte_1 parrebbe esiziale e non emendabile non avendo la stessa incassato la somma costituita in deposito fiduciario né potendo in futuro incassarla.
Si sono costituite nel presente procedimento sia la notaia che la compagnia CP_1 Parte_2 le quali hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 4/02/2025 la Corte ha ordinato l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti delle altre parti citate in primo grado. La causa è stata quindi trattenuta in decisione all'udienza del 14/10/2025, tenutasi in modalità cartolare, ed è stata decisa nella camera di consiglio del 20/10/2025.
*****
pagina 6 di 12 L'appello è fondato e merita accoglimento.
Giova premettere che, come sopra illustrato, il presente giudizio ha ad oggetto unicamente la responsabilità della notaia ed eventualmente l'indennizzo alla stessa dovuto da parte di CP_1
avendo rinunciato a coltivare le proprie domande nei confronti degli Parte_2 Parte_1 altri soggetti coinvolti nella vicenda in esame.
Ciò premesso, ritiene questa Corte che la notaia sia stata inadempiente alle obbligazioni sulla stessa gravanti e derivanti dal deposito “fiduciario” degli assegni.
Come noto, il depositario è tenuto ad usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768, co. 1 c.c.) e, nel caso del professionista, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata che nel caso del notaio presuppone un'approfondita conoscenza delle norme giuridiche e una particolare prudenza nella gestione degli interessi di tutte le parti che a lui si rivolgono per assistenza.
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge inoltre che la dott.ssa è stato scelta come CP_1 depositaria degli assegni in virtù del suo ruolo imparziale, attesa la litigiosità che caratterizzava i coniugi e e in ogni caso i contrapposti interessi che li animavano. Il notaio Pt_3 Parte_1 stesso ha ammesso che la funzione del deposito era quella di evitare che si appropriasse Pt_3 del prezzo della vendita dell'immobile in comproprietà ed è altresì verosimile immaginare, come per vero sottolinea lo stesso Tribunale, che una analoga preoccupazione abbia animato lo stesso nei confronti della moglie. D'altra parte, come emerso nel corso dell'istruttoria Pt_3 di primo grado e in particolare dall'interrogatorio di quest'ultima non avrebbe Parte_1 acconsentito alla vendita dell'immobile in comproprietà in mancanza della certezza di conseguire una somma dal marito a titolo di mantenimento.
La natura fiduciaria del deposito emerge peraltro dal tenore letterale dell'atto notarile di compravendita (doc. 2 primo grado), come pure dalla comunicazione inviata a Parte_1 mezzo pec dalla notaia in data 13/1/2017, in cui il deposito è qualificato appunto come
“fiduciario”.
Deve pertanto ritenersi che l'appellata fosse gravata dell'obbligo di custodire con diligenza gli assegni affidatile e di gestire la loro restituzione con prudenza e nel rispetto delle norme codicistiche che disciplinano tale contratto, tenendo conto delle peculiarità del caso concreto e dei rapporti che caratterizzavano le parti, ben noti.
Avuta notizia della mancata sottoscrizione del verbale di divorzio e dunque del fatto che la condizione per la consegna degli assegni a non si era per il momento avverata, nulla Parte_1 invero autorizzava la stessa a restituire tali assegni senza la previa consultazione di tutte le parti interessate né, tantomeno, a sollecitare la riemissione di tali assegni proprio all'ordine del pagina 7 di 12 soggetto nei confronti del quale – per stessa ammissione di – era stata preordinata la CP_1 cautela del deposito.
L'art. 1772 c.c. disciplina espressamente la fattispecie in esame, stabilendo che la restituzione della cosa depositata vada fatta in base all'accordo dei depositanti e che, se tale accordo non viene raggiunto, il depositario debba interpellare a tal fine l'autorità giudiziaria. Tale disciplina, derogatoria rispetto alla disciplina generale delle obbligazioni indivisibili, trova fondamento nel fatto che la dazione in deposito congiuntiva può rispecchiare le più svariate posizioni giuridiche o di fatto dei più depositanti rispetto alla cosa, che è opportuno non siano modificate dalla restituzione ad uno solo o pro parte potendo riuscire difficile ristabilirle dopo una siffatta restituzione, come peraltro accaduto nel caso di specie in cui il deposito costituiva la garanzia per di conseguire quanto pattuito in base all'accordo di separazione. Parte_1
L'appello è dunque fondato, poiché il Tribunale ha fatto mal governo delle norme dettate in materia di deposito escludendo la responsabilità della professionista che, invece, era tenuta a comportarsi diversamente da come ha fatto in base alle norme codicistiche, a maggior ragione in considerazione delle informazioni in suo possesso riguardo alla vicenda concreta.
Con riferimento al danno patito dall'appellante in conseguenza del riscontrato inadempimento della notaia ai propri obblighi professionali, ritiene la Corte di non poter accogliere la quantificazione prospettata dall'appellante pari all'intera somma di € 151.380,63 portata dai due assegni lasciati in deposito.
Invero, si rileva che la notaia non era personalmente obbligata a corrispondere tale somma a ma solamente a custodire gli assegni e a consegnarli al soggetto individuato dalle Parte_1 parti: il suo inadempimento non ha dunque fatto perdere a l diritto di ricevere quanto Parte_1 le spettava da , ma certamente le ha fatto perdere la garanzia patrimoniale di ricevere Pt_3 quanto a lei dovuto a titolo di mantenimento all'esito del procedimento di divorzio dal marito.
Il deposito presso il notaio, come sopra evidenziato, aveva infatti la funzione di evitare azioni fraudolente da entrambe le parti e quindi di garantire al meglio le rispettive ragioni.
Ciò che deve essere risarcito dall'appellata all'appellante è, dunque, la perdita della Parte_1 chance di conseguire la somma pattuita, risultando vanificata con l'azione del notaio, la possibilità di incassare tali somme nella modalità concordata con il marito, nonché la generale garanzia di solvibilità di ( ex art. 2740 c.c.). Pt_3
Secondo la Suprema Corte “Si qualifica l'occasione perduta come evento di danno, diverso ed autonomo rispetto a quello da perdita del diritto. Si rimarca che esso è configurabile in presenza di una condotta (attiva o omissiva) che determina la perdita della possibilità di un
pagina 8 di 12 risultato migliore, che deve però presentare alcune caratteristiche… trattandosi di un danno evento, deve essere legato alla condotta attiva o omissiva da un nesso di derivazione causale che va apprezzato attraverso il consueto utilizzo del criterio cd. “più probabile che non” che, secondo l'ormai consolidato orientamento del giudice della nomofilachia, costituisce il criterio di accertamento della causalità nell'alveo della responsabilità civile» (Cass., 8 luglio 2024, n.
18568). Nel caso in esame, non ha perso il diritto di credito in conseguenza della Parte_1 condotta inadempiente della ma ha perso un importante strumento di garanzia in ordine CP_1 al fatto che il marito tenesse fede ai patti e in ogni caso fosse capiente in caso di una sua condanna in sede giudiziale.
Tale perdita di chance va quantificata con criterio equitativo avendo riguardo all'importo che il deposito mirava a conservare, vale a dire € 151.380,63 e al valore percentuale dell'opportunità persa.
Quest'ultima deve essere determinata avendo riguardo, da un lato, all'esito incerto della domanda che la notaio avrebbe dovuto rivolgere all'autorità giudiziaria circa la restituzione dell'assegno e, dall'altro lato, all'incerta quantificazione del credito a titolo di mantenimento conseguibile da in via giudiziale una volta sfumata la possibilità di addivenire alla Parte_1 cessazione consensuale degli effetti civili del matrimonio alle condizioni precedentemente pattuite.
In merito a tali ipotetici procedimenti l'appellante non ha fornito ulteriori specifiche indicazioni che possano portare a ritenere più probabile l'esito favorevole a Da ciò discende Parte_1 che l'occasione perduta dall'appellante nel caso di specie a causa dell'inadempimento del notaio debba scontare tale doppia incertezza – identificabile nel 50% di probabilità di rimanere soccombente in entrambi gli ipotetici giudizi – e possa dunque essere riconosciuta nella misura di ¼ della somma portata dai due assegni improvvidamente restituiti.
Il danno che la Dott.ssa dovrà risarcire alla signora è quindi CP_1 Parte_1 quantificabile nel 25 % di € 151.380,63, i.e. € 37.845,16 oltre rivalutazione e interessi legali fino al soddisfo decorrenti dal 13/01/2017, data in cui la notaia ha comunicato di aver restituito gli assegni e ha dunque vanificato la funzione di garanzia che il loro deposito perseguiva (doc.
4 primo grado). CP_1
Parte appellata ha svolto domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice Parte_2
La costituita compagnia, nel chiedere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, ha reiterato le eccezioni di prescrizione già svolte in primo grado.
pagina 9 di 12 Occorre premettere che la polizza che viene in rilievo è la n. IFL0008349, valida dal 1/5/2015 al 1/5/2018, che prevede una clausola c.d. claims made “pura” (art. 7 delle condizioni di polizza) che riconosce la validità della garanzia per le richieste di risarcimento presentate per iscritto per la prima volta all'assicurato nel periodo di efficacia della garanzia stessa qualunque sia l'epoca del fatto che abbia dato origine alla richiesta di risarcimento.
Il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole “claims made” rappresenta una deroga consentita al primo comma dell'art. 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore (da ultimo cfr. Cass. ord. n.
29483/2024).
L'assicurata sostiene che il proprio diritto all'indennizzo da parte della compagnia in base a tale polizza sia invece sussistente e non colpito da prescrizione tenuto conto che la missiva inviata dal legale della nel 2017 fosse da considerarsi generica e non rappresentasse una Parte_1 concreta richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 2952 co. 3 c.c..
L'argomento non coglie nel segno ed appare in contrasto con il tenore letterale della missiva stessa, la quale chiaramente evidenzia che ritenesse responsabile la notaia della Parte_1 perdita dell'intera somma portata dai due assegni e presso la stessa depositati, con riserva di agire giudizialmente per ottenere ristoro di quanto asseritamente perduto in caso di mancata soddisfazione: “Per quanto sopra, senza autorizzazione di entrambi i coniugi oppure del
Tribunale, parrebbe indubbio come detti titoli non avrebbero potuto essere consegnati a soggetti terzi diversi dalla Sig.ra tantomeno al di lei ex marito, ciò implicando Parte_1 chiari profili di grave responsabilità, anche deontologica, a Tuo carico, in relazione alla quale la mia assistita, che sottoscrive personalmente la presente per sua accettazione e conferma, intende agire in tutte le più opportune sedi, nessuna esclusa. La mia cliente Inga Parte_1
(…) mi autorizza a soprassedere dall'immediatamente intraprendere ogni dovuta azione qualora venga da Te formalmente rassicurata del fatto che la somma di cui sopra sia comunque da Te garantita, assumendoTi quindi la responsabilità dell'accaduto.” (doc. 3 appello
. Parte_1
Nell'assicurazione per la responsabilità civile l'evento incerto il cui rischio di accadimento si intende assicurare è l'impoverimento in conseguenza della necessità di dover far fronte al peso economico dell'obbligo risarcitorio: la richiesta risarcitoria del terzo è pertanto proprio il rischio che l'assicurato ha inteso traslare sull'assicuratore stipulando la polizza. A fronte di una esplicita affermazione di responsabilità da parte di e della richiesta di essere Parte_1
“rassicurata del fatto che la somma di cui sopra sia comunque da ”, non si ravvisa Parte_7
pagina 10 di 12 alcuna genericità o condizionamento della richiesta ad un evento o valutazione futura, sicché dal momento della ricezione della lettera del legale dell'appellante avrebbe dovuto CP_1 attivarsi per segnalare il sinistro all'assicurazione secondo le modalità indicate nell'art. 8 della polizza (art 3 AIG primo grado).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, non vi è peraltro alcuna necessità di rivolgere espresse intimazioni di messa in mora nei confronti del danneggiante perché la richiesta risarcitoria possa essere considerata tale ai sensi dell'art. 2952 c.c..
Considerato che la Dott.ssa non ha comunicato alla propria compagnia assicuratrice CP_1
l'avvenuta ricezione della richiesta risarcitoria entro il termine biennale imposto dalla legge, il diritto all'indennizzo è da ritenersi prescritto.
L'eccezione di va pertanto accolta. Parte_2
All'accoglimento dell'appello, con integrale riforma della sentenza di primo grado, consegue, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di alla Controparte_1 rifusione in favore di e delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 Parte_2 giudizio che vengono liquidate, quanto al primo grado, avendo riguardo al valore del decisum, nella misura di complessivi € 7.616,00 in favore di e di complessivi € 7.616,00 in Parte_1
Part favore di per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge.
Quanto al presente grado, sempre tenuto conto del valore del decisum, applicati i criteri indicati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 con i valori medi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, attesa la media complessità delle questioni trattate, e i valori minimi per la fase di trattazione contenute nella sola partecipazione all'udienza, vengono liquidate nella misura complessiva di
€ 8.469,00 in favore di e di complessivi € 8.469,00 in favore di per Parte_1 Parte_2 compensi (di cui € € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione e € 3.470,00 per la fase decisionale) oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 436/2023, pubblicata il Parte_1
04/09/2023, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello, condanna a Controparte_1 corrispondere a la somma di € 37.845,16 oltre rivalutazione e Parte_1 interessi dal 13/01/2017;
pagina 11 di 12 2. condanna alla refusione delle spese di entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio in favore di di , liquidate a Parte_1 Parte_2 favore di ciascuna di loro quanto al giudizio avanti il Tribunale in complessivi €
7.616,00 e quanto al giudizio avanti la Corte d'Appello in complessivi € 8.469,00, il tutto oltre spese generali al 15%, CPA ed Iva come per legge.
Così deciso, in Milano il 20/10/2025
Il Presidente relatore
NA NO IC
pagina 12 di 12