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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/05/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6648/2022 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: spettanze lavorative
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardina Turco;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Danilo Cozza;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2022, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver formalmente instaurato con la società convenuta un rapporto di lavoro a tempo determinato dal
15.11.2018 al 31.1.2019 con decorrenza di fatto della prestazione dal 1.11.2018; di aver svolto mansioni di manovale all'assemblaggio elettrico con inquadramento nel II livello del CCNL aziende metalmeccaniche private e installazione impianti;
di aver lavorato, nonostante la formale previsione di un orario settimanale di 20 ore, dal lunedì alla domenica, giorni festivi compresi, dalle 6.30 alle
15.30 per un totale complessivo di 63 ore settimanali;
di aver ricevuto per l'intero periodo di lavoro esclusivamente l'importo di € 250,00 a titolo di retribuzione.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, affinché, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata nel periodo e con le modalità dedotte in ricorso, condannasse la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 8.064,22 a titolo di retribuzione per lavoro ordinario, retribuzione per lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, ratei tredicesima e TFR, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria come per legge, vinte le spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta che, ammessa l'esistenza del rapporto di lavoro nei termini risultanti dalla documentazione in atti, deduceva che il ricorrente aveva ricevuto tutto quanto dovuto per la attività lavorativa resa, come risultante dalle quietanze e buste paga in atti, concludendo quindi per il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 16.5.2025.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei (ristretti) limiti della seguente motivazione.
Parte ricorrente fonda le pretese retributive sul presupposto dello svolgimento di una prestazione lavorativa superiore, quanto ad orario di lavoro, rispetto a quella formalmente riconosciuta dal datore di lavoro, sull'ulteriore presupposto di una decorrenza di fatto del rapporto di lavoro anteriore rispetto a quella formalizzata con contratto e infine sul dedotto pagamento del solo complessivo importo di € 250,00 a titolo di retribuzione.
Ciò posto appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di somme a titolo di retribuzione, provare i fatti costitutivi del diritto di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, non solo la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata ma anche la quantità (orario e giorni di lavoro) e qualità (mansioni) dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico grava, poi, sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Così sinteticamente tracciate le coordinate giuridiche di riferimento, si rileva che nel caso di specie
è documentalmente provato che le parti hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con formale decorrenza dal 15.11.2018 e scadenza al 31.1.2019 con inquadramento dell'istante nel livello II del CCNL Metalmeccanico Industria e (formale) previsione di orario part time articolato su venti ore settimanali. (cfr. contratto di assunzione, modello UNILAV e buste paga).
Ciò posto, dalla prova testimoniale espletata in giudizio non sono emersi elementi idonei a far ritenere provato, con un grado di sufficiente certezza processuale, lo svolgimento da parte del ricorrente di una prestazione lavorativa con decorrenza anteriore rispetto a quella formalizzata così come di un orario di lavoro superiore rispetto a quello risultante dal contratto di assunzione e dalle buste paga prodotte in atti. Ed invero i due testi escussi in giudizio, pur dando atto della attività lavorativa svolta dal ricorrente da novembre 2018 a gennaio 2019, non ne hanno con specificità delineato i contorni quali/quantitativi in mancanza di una conoscenza diretta del rapporto di lavoro in questione. Più specificamente, andando ad esaminare le deposizioni testimoniali in ordine ai profili controversi in giudizio, si osserva che il teste , risiedente nel medesimo centro accoglienza per Tes_1 immigrati del ricorrente, ha riferito genericamente che quest'ultimo ha iniziato a lavorare per tale
(titolare società resistente) “nell'anno 2018 a novembre” e di non conoscere l'orario di Per_1 lavoro seguito dal ricorrente, vedendolo uscire alle 7.00 del mattino senza sapere poi a che ora facesse ritorno.
Il teste , responsabile del centro di accoglienza in cui risiedeva il Testimone_2 ricorrente, pur avendo fatto da tramite per il lavoro svolto da quest'ultimo alle dipendenze della società convenuta (per avere egli stesso indicato il ricorrente quale possibile lavoratore al legale rappresentante ), ha dichiarato di non ricordare né l'anno né il periodo di lavoro Persona_2
e nulla ha riferito in ordine all'orario di lavoro limitandosi a dichiarare di vedere il ricorrente “la sera molto tardi verso le 22.00-23.00”.
Dunque, come già anticipato, deve ritenersi che la istruttoria orale non abbia confermato, con sufficiente grado di certezza processuale, l'espletamento da parte del ricorrente di una prestazione lavorativa difforme, quanto ad orario di lavoro e decorrenza della prestazione lavorativa, da quella emergente dalla documentazione in atti.
In virtù di tali considerazioni deve ritenersi esclusivamente provato il rapporto di lavoro con le modalità emergenti dalle buste paga in atti (prodotte da parte resistente) e pertanto un rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 15.11.2018 al 31.1.2019 con inquadramento del ricorrente nel 2° livello del CCNL Metalmeccanico Industria ed orario lavorativo part time di 20 ore settimanali.
Riguardo a tale rapporto e nei limiti in cui esso risulta documentalmente provato, va rilevato che la parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto a titolo di retribuzione unicamente la somma complessiva di € 250,00 che in effetti la resistente ha fornito prova di aver versato con CP_2 bonifico.
Ciò posto vi è sotto tale profilo da osservare che la quietanza di € 1.450,00 recante data 9.4.2019 prodotta dalla società resistente a comprova della corresponsione di tale importo al ricorrente non può essere utilizzata in giudizio a fondamento della predetta eccezione di pagamento. Ed invero la parte ricorrente con note scritte del 27.6.2023 ha tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione posta in calce alla predetta scrittura del 9.4.2019 e, non avendo la resistente per converso chiesto la verificazione della scrittura disconosciuta ai sensi dell'art. 216 c.p.c., se ne deve di conseguenza dichiarare la inutilizzabilità per mancanza della manifestazione di volontà da parte della predetta società di volersene valere.
Acclarata pertanto la inutilizzabilità della predetta quietanza, deve tuttavia ritenersi fornita in giudizio dalla società ricorrente la prova del pagamento degli emolumenti retributivi indicati nelle buste paga prodotte in atti relativamente alle mensilità di novembre 2018, dicembre 2018 e gennaio
2019.
Le buste paga relative a tali mensilità recano infatti la sottoscrizione “per quietanza” del lavoratore.
Più specificamente le buste paga in questione risultano sottoscritte dal ricorrente accanto alla seguente dichiarazione dattiloscritta: “dichiaro di aver preso visione delle scritture sopra riportate, riconoscendone esatti i conteggi. Dichiaro esatta la somma consegnatami per la quale rilascio ricevuta a saldo di ogni mia competenza per lavoro ordinario e straordinario prestato nel periodo sopra descritto” (doc. parte resistente).
Ciò posto, si evidenzia che la Corte di Cassazione, anche con recenti pronunce, ha affermato che
“Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento, rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., sicché non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 cod. civ., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione” (cfr. Cass.4196/2014, 32458/2018 v. anche Cass. Sez. U n. 19888/2014 secondo cui “La quietanza "tipica", essendo indirizzata al "solvens", fa piena prova dell'avvenuto pagamento, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 cod. civ., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza”).
Nel caso di specie il lavoratore ricorrente, a fronte di tali dichiarazioni di quietanza contenute nelle buste paga, non ha contestato la autenticità della sottoscrizione ivi apposta né ha dedotto e chiesto di provare di aver rilasciato la stessa per errore di fatto o violenza sicchè, in base ai predetti principi, deve ritenersi che esse fanno piena prova, a favore del debitore, dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni rispetto alle quali è stata rilasciata la quietanza.
Non ignora questo Giudice i precedenti della Corte di Cassazione aventi ad oggetto le buste paga sottoscritte “per ricevuta” le quali, come ovvio, si riferiscono alla sola ricevuta del documento e non fanno piena prova del pagamento della retribuzione in esse indicato ma nel caso di specie, come visto, trattasi di buste paga sottoscritte dal lavoratore con dichiarazione di quietanza e dunque in quanto tali comprovanti il pagamento degli importi retributivi ivi contenuti.
In virtù di quanto finora detto risulta provata la corresponsione al ricorrente di tutti gli emolumenti dovuti per il rapporto di lavoro così come risultanti dalle buste paga (retribuzione ordinaria, festività, rateo tredicesima di dicembre 2018, ferie) ad eccezione del rateo tredicesima di gennaio
2019 e del TFR il cui pagamento non risulta provato dalla busta paga di gennaio 2019 (in cui i predetti emolumenti non sono indicati tra le competenze corrisposte).
Va quindi riconosciuto al ricorrente per i predetti titoli (richiesti in ricorso) -e tenuto conto, per la quantificazione, dei valori retributivi emergenti dalle buste paga- l'importo di € 62,95 per rateo tredicesima di gennaio 2019 e di € 103,68 per trattamento di fine rapporto, per un totale complessivo di € 166,63 a lordo delle ritenute di legge.
Sulla predetta somma, annualmente rivalutata, sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., interessi al saggio legale dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Considerato l'esito della controversia, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente e per le causali di cui in motivazione, della somma complessiva di € 166,63, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, lì 16.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 6648/2022 del R.G. Lavoro, avente ad
OGGETTO: spettanze lavorative
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardina Turco;
Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'avv. Danilo Cozza;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2022, la parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver formalmente instaurato con la società convenuta un rapporto di lavoro a tempo determinato dal
15.11.2018 al 31.1.2019 con decorrenza di fatto della prestazione dal 1.11.2018; di aver svolto mansioni di manovale all'assemblaggio elettrico con inquadramento nel II livello del CCNL aziende metalmeccaniche private e installazione impianti;
di aver lavorato, nonostante la formale previsione di un orario settimanale di 20 ore, dal lunedì alla domenica, giorni festivi compresi, dalle 6.30 alle
15.30 per un totale complessivo di 63 ore settimanali;
di aver ricevuto per l'intero periodo di lavoro esclusivamente l'importo di € 250,00 a titolo di retribuzione.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, affinché, previo accertamento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di natura subordinata nel periodo e con le modalità dedotte in ricorso, condannasse la società convenuta al pagamento della complessiva somma di € 8.064,22 a titolo di retribuzione per lavoro ordinario, retribuzione per lavoro straordinario, ferie e permessi non goduti, ratei tredicesima e TFR, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria come per legge, vinte le spese di lite.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la società convenuta che, ammessa l'esistenza del rapporto di lavoro nei termini risultanti dalla documentazione in atti, deduceva che il ricorrente aveva ricevuto tutto quanto dovuto per la attività lavorativa resa, come risultante dalle quietanze e buste paga in atti, concludendo quindi per il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante la prova testimoniale richiesta dalla parte ricorrente, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione della udienza del 16.5.2025.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei (ristretti) limiti della seguente motivazione.
Parte ricorrente fonda le pretese retributive sul presupposto dello svolgimento di una prestazione lavorativa superiore, quanto ad orario di lavoro, rispetto a quella formalmente riconosciuta dal datore di lavoro, sull'ulteriore presupposto di una decorrenza di fatto del rapporto di lavoro anteriore rispetto a quella formalizzata con contratto e infine sul dedotto pagamento del solo complessivo importo di € 250,00 a titolo di retribuzione.
Ciò posto appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale, che, secondo i principi generali dettati in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento di somme a titolo di retribuzione, provare i fatti costitutivi del diritto di cui chiede il riconoscimento, e, quindi, non solo la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata ma anche la quantità (orario e giorni di lavoro) e qualità (mansioni) dell'attività lavorativa prestata.
Una volta che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio a suo carico grava, poi, sulla controparte dedurre e provare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio.
Così sinteticamente tracciate le coordinate giuridiche di riferimento, si rileva che nel caso di specie
è documentalmente provato che le parti hanno stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con formale decorrenza dal 15.11.2018 e scadenza al 31.1.2019 con inquadramento dell'istante nel livello II del CCNL Metalmeccanico Industria e (formale) previsione di orario part time articolato su venti ore settimanali. (cfr. contratto di assunzione, modello UNILAV e buste paga).
Ciò posto, dalla prova testimoniale espletata in giudizio non sono emersi elementi idonei a far ritenere provato, con un grado di sufficiente certezza processuale, lo svolgimento da parte del ricorrente di una prestazione lavorativa con decorrenza anteriore rispetto a quella formalizzata così come di un orario di lavoro superiore rispetto a quello risultante dal contratto di assunzione e dalle buste paga prodotte in atti. Ed invero i due testi escussi in giudizio, pur dando atto della attività lavorativa svolta dal ricorrente da novembre 2018 a gennaio 2019, non ne hanno con specificità delineato i contorni quali/quantitativi in mancanza di una conoscenza diretta del rapporto di lavoro in questione. Più specificamente, andando ad esaminare le deposizioni testimoniali in ordine ai profili controversi in giudizio, si osserva che il teste , risiedente nel medesimo centro accoglienza per Tes_1 immigrati del ricorrente, ha riferito genericamente che quest'ultimo ha iniziato a lavorare per tale
(titolare società resistente) “nell'anno 2018 a novembre” e di non conoscere l'orario di Per_1 lavoro seguito dal ricorrente, vedendolo uscire alle 7.00 del mattino senza sapere poi a che ora facesse ritorno.
Il teste , responsabile del centro di accoglienza in cui risiedeva il Testimone_2 ricorrente, pur avendo fatto da tramite per il lavoro svolto da quest'ultimo alle dipendenze della società convenuta (per avere egli stesso indicato il ricorrente quale possibile lavoratore al legale rappresentante ), ha dichiarato di non ricordare né l'anno né il periodo di lavoro Persona_2
e nulla ha riferito in ordine all'orario di lavoro limitandosi a dichiarare di vedere il ricorrente “la sera molto tardi verso le 22.00-23.00”.
Dunque, come già anticipato, deve ritenersi che la istruttoria orale non abbia confermato, con sufficiente grado di certezza processuale, l'espletamento da parte del ricorrente di una prestazione lavorativa difforme, quanto ad orario di lavoro e decorrenza della prestazione lavorativa, da quella emergente dalla documentazione in atti.
In virtù di tali considerazioni deve ritenersi esclusivamente provato il rapporto di lavoro con le modalità emergenti dalle buste paga in atti (prodotte da parte resistente) e pertanto un rapporto di lavoro subordinato decorrente dal 15.11.2018 al 31.1.2019 con inquadramento del ricorrente nel 2° livello del CCNL Metalmeccanico Industria ed orario lavorativo part time di 20 ore settimanali.
Riguardo a tale rapporto e nei limiti in cui esso risulta documentalmente provato, va rilevato che la parte ricorrente ha dedotto di aver ricevuto a titolo di retribuzione unicamente la somma complessiva di € 250,00 che in effetti la resistente ha fornito prova di aver versato con CP_2 bonifico.
Ciò posto vi è sotto tale profilo da osservare che la quietanza di € 1.450,00 recante data 9.4.2019 prodotta dalla società resistente a comprova della corresponsione di tale importo al ricorrente non può essere utilizzata in giudizio a fondamento della predetta eccezione di pagamento. Ed invero la parte ricorrente con note scritte del 27.6.2023 ha tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione posta in calce alla predetta scrittura del 9.4.2019 e, non avendo la resistente per converso chiesto la verificazione della scrittura disconosciuta ai sensi dell'art. 216 c.p.c., se ne deve di conseguenza dichiarare la inutilizzabilità per mancanza della manifestazione di volontà da parte della predetta società di volersene valere.
Acclarata pertanto la inutilizzabilità della predetta quietanza, deve tuttavia ritenersi fornita in giudizio dalla società ricorrente la prova del pagamento degli emolumenti retributivi indicati nelle buste paga prodotte in atti relativamente alle mensilità di novembre 2018, dicembre 2018 e gennaio
2019.
Le buste paga relative a tali mensilità recano infatti la sottoscrizione “per quietanza” del lavoratore.
Più specificamente le buste paga in questione risultano sottoscritte dal ricorrente accanto alla seguente dichiarazione dattiloscritta: “dichiaro di aver preso visione delle scritture sopra riportate, riconoscendone esatti i conteggi. Dichiaro esatta la somma consegnatami per la quale rilascio ricevuta a saldo di ogni mia competenza per lavoro ordinario e straordinario prestato nel periodo sopra descritto” (doc. parte resistente).
Ciò posto, si evidenzia che la Corte di Cassazione, anche con recenti pronunce, ha affermato che
“Il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento, rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 cod. civ., sicché non può impugnare l'atto se non provando, a norma dell'art. 2732 cod. civ., che esso è stato determinato da errore di fatto o violenza, essendo insufficiente provare la non veridicità della dichiarazione” (cfr. Cass.4196/2014, 32458/2018 v. anche Cass. Sez. U n. 19888/2014 secondo cui “La quietanza "tipica", essendo indirizzata al "solvens", fa piena prova dell'avvenuto pagamento, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 cod. civ., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza”).
Nel caso di specie il lavoratore ricorrente, a fronte di tali dichiarazioni di quietanza contenute nelle buste paga, non ha contestato la autenticità della sottoscrizione ivi apposta né ha dedotto e chiesto di provare di aver rilasciato la stessa per errore di fatto o violenza sicchè, in base ai predetti principi, deve ritenersi che esse fanno piena prova, a favore del debitore, dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni rispetto alle quali è stata rilasciata la quietanza.
Non ignora questo Giudice i precedenti della Corte di Cassazione aventi ad oggetto le buste paga sottoscritte “per ricevuta” le quali, come ovvio, si riferiscono alla sola ricevuta del documento e non fanno piena prova del pagamento della retribuzione in esse indicato ma nel caso di specie, come visto, trattasi di buste paga sottoscritte dal lavoratore con dichiarazione di quietanza e dunque in quanto tali comprovanti il pagamento degli importi retributivi ivi contenuti.
In virtù di quanto finora detto risulta provata la corresponsione al ricorrente di tutti gli emolumenti dovuti per il rapporto di lavoro così come risultanti dalle buste paga (retribuzione ordinaria, festività, rateo tredicesima di dicembre 2018, ferie) ad eccezione del rateo tredicesima di gennaio
2019 e del TFR il cui pagamento non risulta provato dalla busta paga di gennaio 2019 (in cui i predetti emolumenti non sono indicati tra le competenze corrisposte).
Va quindi riconosciuto al ricorrente per i predetti titoli (richiesti in ricorso) -e tenuto conto, per la quantificazione, dei valori retributivi emergenti dalle buste paga- l'importo di € 62,95 per rateo tredicesima di gennaio 2019 e di € 103,68 per trattamento di fine rapporto, per un totale complessivo di € 166,63 a lordo delle ritenute di legge.
Sulla predetta somma, annualmente rivalutata, sono dovuti, ex art. 429, comma 3, c.p.c., interessi al saggio legale dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Considerato l'esito della controversia, le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente e per le causali di cui in motivazione, della somma complessiva di € 166,63, al lordo delle ritenute di legge, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Salerno, lì 16.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca D'Antonio