Ordinanza collegiale 17 giugno 2019
Sentenza 12 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5S, sentenza 12/12/2023, n. 18765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 18765 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/12/2023
N. 18765/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11564/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11564 del 2008, proposto da Soc. Az. Agr. -OMISSIS- Ss, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri e Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio Angela Palmisano in Roma, via Nizza, 59;
contro
Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
della comunicazione AGEA in data 23 luglio 2008, denominata regime quote latte - esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2007/2008 e contestuale comunicazione del prelievo imputato;
di ogni altro atto presupposto, compresi i provvedimenti di AGEA da cui risultino le operazioni di calcolo, di restituzione e imputazione del prelievo, per il periodo 2007/2008.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agea, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 novembre 2023 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame la società ricorrente, come meglio in epigrafe indicata, agisce per l’annullamento delle comunicazioni AGEA aventi ad oggetto “Regime Quote Latte – Esito dei calcoli di fine periodo per le consegne 2007/2008”, nonché dell’allegata comunicazione ad oggetto “Regime quote latte – lista di prelievo per acquirente – periodo 2007/2008” di quantificazione dell’ammontare del debito a titolo di prelievo supplementare individuato come esigibile e di contestuale intimazione del relativo versamento.
Parte ricorrente, che ha formulato anche domanda di risarcimento del danno, ha affidato l’impugnativa ai seguenti motivi di ricorso:
I. Illegittimità comunitaria derivata per violazione del Trattato UE e comunque violazione e falsa applicazione dei Reg. CE n. 1788/03 e n. 595/04.
II. Illegittimità per violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 1788/2003 in particolare art. 3, del Reg. CE n. 595/2004 e del Reg. CE n. 607/2007 nonché degli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 L. n. 119/03 così come modificata ed integrata dall’art. 2, comma 3, L. n. 204/04 per errata quantificazione dei quantitativi di latte commercializzati in Italia e quindi per quantificazione in pejus del prelievo supplementare da riscuotere – illegittimo ed ingiustificato aumento dello stesso nella misura di circa il 40/45 % – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/90 – difetto di motivazione - Eccesso di potere per illogicità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza di motivazione, sviamento dell’interesse pubblico e falsa rappresentazione della realtà.
III. Illegittimità derivata per violazione e falsa applicazione di legge, per contrarietà al diritto comunitario, ed in particolare agli artt. 4 e 13 del Reg. CE n. 1788/2003 e all’art. 16 del Reg. CE n. 595/2004, della normativa italiana, ed in particolare degli artt. 9 L. n. 119/03 e dell’art. 2, comma 3, della L. n. 204/04 - Mancata disapplicazione della normativa italiana non conforme – Eccesso di potere.
IV. Ancora illegittimità derivata per violazione e falsa applicazione di legge, per contrarietà al diritto comunitario, ed in particolare agli artt. 4 e 13 del Reg. CE n. 1788/2003 e all’art. 16 del Reg. CE n. 595/2004, della normativa italiana, ed in particolare degli artt. 9 L. n. 119/03 e dell’art. 2, comma 3, della L. n. 204/04 - Mancata disapplicazione della normativa italiana non conforme – Eccesso di potere.
V. Illegittimità costituzionale dell’art. 9 L. n. 119/03 e dell’art. 2, comma 3, D.L. n. 157/04, convertito con modificazioni in L. n. 204/04, con gli artt. 3, 25 e 97 della Cost. per violazione del principio di uguaglianza, del diritto di difesa ed irragionevolezza – Illegittimità derivata per violazione di legge ed eccesso di potere.
VI. Illegittimità derivata per violazione e falsa applicazione di legge, per contrarietà al diritto comunitario, ed in particolare al Reg. CE n. 1788/03 del Consiglio ed ai Regg. CE n. 595/04 e n. 607/07 della Commissione, della normativa italiana di attuazione, per il metodo con il quale viene calcolato il prelievo supplementare a carico delle aziende produttrici di latte vaccino, ed in particolare degli artt. 5, 9 e 10 L. n. 119/03 nonché dell’art. 2, comma 3, L. n. 204/04 – Mancata disapplicazione della normativa italiana non conforme - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e segg. L. n. 241/90 - Eccesso di potere.
VII. Illegittimità comunitaria propria e derivata per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92 e 536/93 e successive modifiche ed integrazioni (Reg. CE n. 1788/2003, Reg. CE n. 595/2004 e Reg. CE n. 415/08) – Illegittimità derivata per illegittimità dei QRI assegnati per il periodo 2007/2008 (e precedenti) – Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria e nazionale per mancato conteggio delle effettive quantità di latte prodotto e commercializzato in Italia nel periodo 2007/2008 nonché comunque per violazione degli artt. 3 e segg. e 7 segg. della L. n. 241/90 mancanza di motivazione e violazione del procedimento tipizzato per la compensazione nazionale – Eccesso di potere.
VIII. Illegittimità comunitaria propria e derivata per violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE n. 3950/92, 536/93, 1265/99, 1932/91, 1788/03, 595/04 e 607/07 per: - imputazione di prelievo supplementare sulla base di leggi italiane contrastanti con il diritto comunitario; - imputazione di prelievo supplementare su dati assegnati retroattivamente; - mancata disapplicazione della normativa interna in materia – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e segg. e 7 e segg. L. n. 241/90 - Eccesso di potere.
IX. Illegittimità per violazione e falsa applicazione del Reg. (CE) n. 1788/2003 nonché dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/03 e dell’art. 3 L. n. 241/90 – incompetenza per carenza di potere – difetto di motivazione - eccesso di potere.
X. Illegittimità per violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 27 maggio 1999, n°165 per incompetenza relativa – Eccesso di potere.
XI. Violazione e falsa applicazione dei Reg. CEE 3950/92 e 536/93 e successive modifiche ed integrazioni nonché degli artt. 3 e segg. e 7 e segg L. n. 241/90 per assoluta carenza di motivazione, violazione di procedimento tipizzato e comunque mancata comunicazione dell’avvio del procedimento – violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del Reg. CE 595/2004 - Eccesso di potere.
XII. Quadro sintetico dei profili di illegittimità comunitaria, costituzionale e comunque normativa degli atti amministrativi presupposti – eccesso di potere.
3. La ricorrente ha altresì fatto richiesta di deferire alla Corte di Giustizia, ex art. art. 177 lett. b), Trattato CE, le questioni pregiudiziali già enunciate sub motivi n. 1 e n. 12 ed in particolare la seguente questione pregiudiziale:
“Se le norme comunitarie contenute nei Regg. CE n. 1788/04 e n. 595/03 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedono un contingentamento della produzione nel settore lattiero – caseario, debbano essere ritenute valide e conformi agli artt. 32 (ex 38) e 33 (ex 39) del Trattato, nel momento in cui gli stessi impongono o comunque vengono interpretati nel senso di imporre gli stati membri di pagare il prelievo supplementare al superamento del limite di garanzia loro assegnato dalla UE, senza possibilità di poter evitare il pagamento nel caso in cui non venga superato il limite totale globale fissato a livello comunitario e che quanto sopra comporta l’illegittimità derivata degli atti qui impugnati” .
Si è costituita AGEA per resistere al ricorso.
All’udienza del 7 maggio 2019 è stata disposta la cancellazione della causa su istanza del difensore di parte ricorrente, avendo quest’ultima interesse ad attendere il pronunciamento della Corte di giustizia sul rinvio pregiudiziale disposto dalla III Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza -OMISSIS-, n. -OMISSIS-.
Successivamente parte ricorrente ha depositato dapprima istanza di fissazione di udienza ai sensi dell’art. 71 comma 1 c.p.a, e poi istanza ex art. 80 comma 1 c.p.a, evidenziando che il procedimento -OMISSIS- innanzi la Corte di Giustizia, è stato definito con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 4 febbraio 2021, pubblicata in pari data, e che comunque il procedimento -OMISSIS- era tutt’ora pendente.
All’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 17 novembre 2023, tenutasi da remoto ex art. 87 comma 4 bis c.p.a. la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto sul rilievo assorbente della contrarietà dei provvedimenti impugnati alla normativa unionale, in conformità agli arresti –anche recenti- del giudice di appello (cfr. Consiglio di Stato Sez. III, 16 gennaio 2023, n.520).
Sono in contestazione le operazioni di compensazione nazionale e di imputazione del prelievo per la campagna 2007/2008, eseguite da AGEA ai sensi dell’art. 9 della l. n. 119/2003 e dell’art. 2, comma 3, L. n. 204/2004.
Si lamenta in via principale la contrarietà delle operazioni di compensazione al diritto comunitario, ed in particolare al Reg. CE n. 1234/07 ed al Reg. CE n. 595/2004, nonché al principio unionale di non discriminazione, siccome il legislatore italiano, prima ha imposto l’obbligo del versamento mensile a carico degli acquirenti ex art. 5, della l. n. 119/03 (obbligo che non sarebbe comunque previsto dal diritto comunitario) e poi stabilito che, in sede di imputazione del prelievo, si procedesse alla restituzione in via prioritaria - con conseguente annullamento del prelievo - nei confronti degli allevatori che avevano consegnato ad acquirenti che avevano rispettato detto obbligo di versamento mensilmente, discriminando quelli (tra cui i ricorrenti medesimi) che avevano consegnato ad acquirenti che non avevano rispetto tale obbligo, per i quali il prelievo è stato interamente confermato.
Conclude parte ricorrente che sarebbe stata introdotta una categoria prioritaria di restituzione del tutto discriminatoria, non basata su criteri oggettivi e del tutto incompatibile con quanto previsto all’art. 16, Reg. CE n. 595/04 e comunque con i regolamenti ed i principi unionali.
Le doglianze sono fondate.
La Corte di Giustizia, invero, con la sentenza dell’11 settembre 2019 (causa -OMISSIS-), ha avuto modo di chiarire che una normativa nazionale (come quella italiana) che, per individuare la categoria prioritaria dei produttori ai quali restituire il prelievo imputato in eccesso, non si limita a richiedere il regolare versamento mensile da parte dell’acquirente, ma stabilisce un ordine di priorità nel rimborso fondato altresì sul rispetto di una normativa nazionale disciplinante le modalità di riscossione del prelievo (incompatibile con l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 3950/92 punto 43) è incompatibile anche con l'art. 11, paragrafo 3, del Reg. CE n. 1788/03, il quale non prevede che gli acquirenti possano essere obbligati a versare mensilmente ed anticipatamente il prelievo.
Con successiva sentenza del 13 gennaio 2022 (causa -OMISSIS-), la Corte di Giustizia ha ulteriormente precisato, ancorché con riferimento a vicenda relativa all'annata lattiera 2005/2006, il principio per cui “L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale per effetto della quale beneficiano in via prioritaria della restituzione del prelievo supplementare riscosso in eccesso i produttori con riferimento ai quali gli acquirenti abbiano adempiuto il loro obbligo di versamento mensile di tale prelievo” .
Sussiste, pertanto, la dedotta incompatibilità della disciplina introdotta con l’art. 9 del d.l. n. 49 del 2003 (convertito nella legge n. 119 del 2003) e della disposizione contenuta nell’art. 2 del d.l. n. 157 del 2004 (convertito nella legge n. 204 del 2004) che richiama, appunto, il predetto art. 9 rispetto alla disciplina comunitaria applicabile all'annata lattiera in esame (in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 18 aprile 2023, n.6649, che richiama sulla questione, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenze n.1311/2021, 3961/2022 e n. -OMISSIS-).
A tal ultimo riguardo, invero, non può ritenersi che la modifica del Regolamento intervenuta nel 2006, con la conseguente diversità del parametro comunitario di riferimento per l'annata di che trattasi, avrebbe rilievo determinante nell’escludere nel caso in esame, l’applicabilità dei principi enunciati dalla Corte.
In particolare, l’attuale disciplina - a differenza di quella precedente - consente agli Stati membri di prevedere criteri ulteriori e diversi di riassegnazione delle quote di prelievo in eccesso, ponendo l’unica condizione che questi siano previamente concordati con la Commissione UE.
Orbene, non può sostenersi che la nuova versione dell'articolo 16, Reg. 2003/1788 sarebbe stata rispettata, osservando che il testo del d.l. n. 49/2003 dopo la conversione sarebbe stato comunicato alla Commissione in data 27 giugno 2003, e quest'ultima, sia pure a distanza di tempo (nel 2006) in risposta a una segnalazione, si sarebbe espressa nel senso della compatibilità di tale normativa con quella comunitaria.
In altre parole, la previsione di criteri ulteriori per il rimborso si sarebbe potuta (e dovuta) concordare (preventivamente) con la Commissione UE, il che non è stato: dal momento che la modifica apportata nel 2004 alla norma interna del 2003, ritenuta anticomunitaria dalla Corte di Giustizia, comunque non risulta essere stata concordata.
In conclusione, il Collegio ritiene non conforme al diritto eurounitario, per il contrasto con l’art. 16 del Reg. CE 595/2004, l’introduzione, peraltro senza la necessaria “previa” consultazione della Commissione europea, di un “criterio non obiettivo”, che consente di fatto di selezionare l’imputazione del prelievo “privilegiando” una categoria di produttori (quelli il cui acquirente ha effettuato regolarmente il versamento mensile anticipato) basandosi sul rispetto di un obbligo non previsto dal diritto comunitario (il versamento mensile del prelievo) e che, per di più, dipende dalla scelta di un terzo soggetto (l’acquirente) non controllabile o orientabile dai produttori e che, pertanto, discrimina tra loro i produttori per i quali il prelievo è (ugualmente) imputato in eccesso.
Il ricorso deve essere pertanto accolto, previa disapplicazione delle norme interne in contrasto con quelle europee e con effetto assorbente sulle residue censure non esaminate, come già ritenuto dalla Sezione in relazione all'annata lattiera 2004-2005 proprio a seguito del sopravvenire della sentenza della Corte di Giustizia del 2022 con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-.
Va, pertanto, disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminarsi sulle quote di prelievo supplementare dovuto dai produttori, disapplicando le disposizioni nazionali incompatibili, il che impedisce, allo stato di esaminare la domanda risarcitoria, da ritenersi comunque inammissibile in quanto genericamente formulata.
Invero, “l’illegittimità di un atto amministrativo per vizi che consentono il rinnovato esercizio del potere comporta che la richiesta di risarcimento del danno non possa essere valutata se non all'esito della nuova manifestazione di volontà dell'ente, poiché la facoltà di rideterminazione immanente in capo al soggetto pubblico esclude la cristallizzazione del rapporto, quale necessario presupposto dell'azione risarcitoria, e — mancando un accertamento in ordine all’effettiva spettanza del bene della vita richiesto — l’accoglimento dell’impugnazione non può costituire il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 7 gennaio 2022, n.29).
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242), che ha consentito di derogare all’ordine logico di esame delle questioni e tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato.
Sussistono, nondimeno, giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda sottesa al presente contenzioso per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accogli nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2023 con l’intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente, Estensore
Francesco Elefante, Consigliere
Virginia Arata, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO