Ordinanza cautelare 12 ottobre 2022
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 21923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21923 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21923/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11006/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11006 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in -OMISSIS-, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di visto di reingresso, emesso dall’Ambasciata d'Italia a -OMISSIS-in data -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2025 la dott.ssa VA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che:
- con il presente ricorso, il ricorrente ha impugnato il diniego di visto di reingresso nel territorio nazionale, motivato sulla base del parere negativo della Questura di -OMISSIS- e dell’intervenuta decadenza dal titolo di soggiorno per prolungata assenza dall’Italia;
- successivamente, in data -OMISSIS-, il ricorrente ha ottenuto un nuovo visto per motivi di lavoro stagionale e ha fatto ingresso nel territorio nazionale in data -OMISSIS-, avviando in data -OMISSIS- la procedura per il rilascio del relativo permesso di soggiorno, come documentato in atti;
- con nota del 16 ottobre 2025, il difensore del ricorrente ha dichiarato che non residua più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere;
Considerato che:
- l’ottenimento di un nuovo visto, fondato su autonoma istanza e distinta procedura, ha determinato un mutamento della posizione giuridica del ricorrente, rendendo inidoneo il provvedimento impugnato a produrre ulteriori effetti pregiudizievoli;
- come rilevato a verbale alla camera di consiglio del 17 ottobre 2025, nel caso di specie non ricorre un’ipotesi di cessazione della materia del contendere in senso proprio, atteso che l’Amministrazione non ha spontaneamente annullato o modificato in autotutela l’atto gravato, ma è intervenuta una nuova determinazione favorevole in un differente procedimento;
Ritenuto che:
- in ogni caso, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione resa dalla parte ricorrente circa il venir meno dell’interesse alla definizione nel merito del presente giudizio;
- il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse;
- debba essere disposta la compensazione delle spese di giudizio in ragione della definizione in rito della controversia e della peculiarità della stessa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
VA TT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA TT | IT RI |
IL SEGRETARIO