Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/05/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4552/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Serio Parte_1
-attori-
E
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], contumace Controparte_1
-convenuto-
La parte ricorrente precisava le conclusioni come da verbale di udienza del 27/5/2025
COINCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio chiedendone la condanna al rilascio in proprio Parte_1 Controparte_1
favore dell'immobile con accesso da via Teano n. 30 in Martina Franca censito in catasto al foglio n. 130
particella 360 sub 3 perché detenuto sine titulo a seguito della cessazione del comodato con cui il convenuto lo aveva ricevuto in godimento.Chiedeva, inoltre, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni per il ritardo nella riconsegna.Nessuno si costituiva in giudizio per il convenuto che veniva dichiarato contumace.In diritto, le domande proposte dal ricorrente vanno accolte.La teste escussa ha, infatti,
confermato che l'immobile descritto in ricorso fu concesso dal ricorrente al resistente in uso gratuito ed a titolo provvisorio e che successivamente il ricorrente stesso ne ha fatta richiesta di restituzione al resistente.In assenza della fissazione di un termine di durata del comodato lo stesso è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1810 c.c. che ne prevede la cessazione nel momento in cui il comodante ne fa
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inadempiente rispetto all'obbligo di restituzione previsto dal contratto di comodato ed è idoneo a produrre conseguenze pregiudizievoli nella sfera giuridica patrimoniale del comodante (in tal senso Cass. civ. n.
7539/2003) anche come lucro cessante per l'impossibilità di cedere a terzi il godimento a titolo oneroso il cui danno può essere equitativamente determinato in misura corrispondente al canone di mercato ottenibile con la locazione a terzi dell'immobile (in tal semso Cass. civ. n. 15757/2015).Nella specie, è
provato, sulla scorta delle dichiarazioni della teste escussa, che il ricorrente aveva ricevuto concrete proposte di locazione da terzi interessati a ricevere in godimento oneroso l'immobile per cui è causa con offerte di canoni oscillanti da euro 250,00 ad euro 350,00 al mese.Il canone effettivamente ottenibile per l'immobile oggetto di lite deve ritenersi di euro 250,00, ossia la proposta più contenuta ricevuta dal ricorrente, considerato che trattasi di abitazione posta in piano terra, dunque meno appetibile nel mercato delle locazioni abitative, rispetto ad altri immobili posti nella stessa ubicazione ma a piani superiori, come quello cui si riferisce l'annuncio immobiliare prodotto dal ricorrente.Il resistente va, dunque, condannato al rilascio in favore del ricorrente dell'immobile per cui è causa nonché al risarcimento dei danni per ritardata restituzione liquidato in euro 250,00 mensili dal 21/4/2024 e fino alla data di pubblicazione della presente decisione.Alla soccombenza del resistente segue la condanna (art. 91 c.p.c) alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate come da separato dispositivo e secondo minimi tariffari attesa l'esigua attività difensiva resasi necessaria per la definizione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto seconda sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) Dichiara cessato il contratto di comodato relativo all' immobile in Martina Franca posto al civico n.
30 di via Teano in catasto al foglio n. 130 particella n. 360 sub 3 e, per l'effetto, condanna
[...]
al rilascio in favore di di detto immobile;
CP_1 Parte_1
2) condanna al risarcimento dei danni in favore di liquidati in euro Controparte_1 Parte_1
2 250,00 mensili dal 21/4/2024 e fino alla data di pubblicazione della presente decisione;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di liquidate in Controparte_1 Parte_1
euro 543,00 per spese ed euro 3809,00 per compensi, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali nella misura di legge.
Taranto, 28/5/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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