Sentenza 6 febbraio 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2020, n. 5061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5061 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/07/2018 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore dell'imputato, avvocato AURELIO, anche nella sua qualità di sostituto processuale dell'avvocato BIANCHI, che insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza del GUP presso il Tribunale di Milano del 26.9.2017, resa all'esito di giudizio abbreviato condizionato, con cui EL AN e NG LI sono stati condannati alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno, previa concessione delle attenuanti generiche, in relazione al reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale della società Ser.a.s., fallita il 9.10.2010, della quale incassavano direttamente crediti vantati corrispondenti a circa 397.000 euro (397.556, 66), prelevando la somma a titolo di compensi per attività svolta in favore della società, il primo in qualità di socio, il secondo in qualità di amministratore unico della fallita.
2. Avverso il provvedimento predetto propone ricorso per cassazione l'imputato LI, tramite il difensore di fiducia, avv. Andrea Bianchi, deducendo un unico motivo di ricorso con cui si eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione sul punto indicato nei motivi d'appello dell'inattendibilità della documentazione contabile della società da cui si è evinta la prova della distrazione patrimoniale: il fatturato 2008 è identico a quanto versato dai clienti, sicché non vi sarebbe prova della diretta percezione di somme da parte dei soci e sarebbe erronea, altresì, anche la voce di bilancio "crediti verso soci". La Corte d'Appello ha omesso qualsiasi considerazione specifica della documentazione portata dalla difesa quale prova del fatto che i clienti hanno corrisposto i pagamenti su conti bancari della società e non direttamente agli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto e deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
2. La sentenza impugnata ha esplicitamente fatto riferimento al motivo di appello proposto dal ricorrente, che si limita a ricalcare pedissequamente le ragioni dell'impugnazione di merito dinanzi al giudice di legittimità, apoditticamente argomentando la mancanza di motivazione, vizio in realtà inesistente. Invero, la Corte di merito ha chiarito che la condanna è stata fondata su una attenta analisi della documentazione contabile e degli atti del processo, nonché sulle dichiarazioni testimoniali del rag. RI, persona a conoscenza di tutte le vicende societarie precedenti al fallimento della Ser.a.s. e che aveva materialmente operato le appostazioni in bilancio nel passato per far quadrare la contabilità rispetto a prelievi diretti da parte dei soci e dell'amministratore di somme derivanti da crediti societari.Da tali elementi la Corte d'Appello ha confermato le valutazioni del primo giudice di sussistenza della distrazione contestata, emergendo come, a fronte di fatture pagate dalla clientela, le somme corrispondenti non siano rimaste nelle casse sociali, ma siano state prelevate direttamente dai soci, i quali poi sono stati fittiziamente indicati come creditori della società per le corrispondenti somme sottratte e neppure potendo desumersi che in relazione alle predette acquisizioni dirette vi fossero, alla base, reali crediti dell'amministratore e dei soci, a loro volta vantati nei confronti della società. Il teste RI è stato ritenuto credibile ed estraneo alle condotte eventualmente concorsuali (addotte dalla difesa come motivo d'appello) per aver egli operato nella società solo sino al 2002 e, in ogni caso, i medesimi risultati probatori si evincono dagli accertamenti e dalle dichiarazioni del curatore e dal complesso della documentazione contabile. Lo stesso imputato LI ha confermato l'avvenuto pagamento dei crediti da parte della clientela.
2.1. Il ricorso, invece, non si confronta affatto con la ricostruzione probatoria e le argomentazioni poc'anzi sintetizzate della Corte d'Appello, ma reitera, peraltro molto genericamente anche dal punto di vista della stessa formulazione intrinseca dei motivi, argomenti già superati dal giudice di secondo grado . In ogni caso, anche a voler ammettere una qualche ragione economico-giuridica alla base dei prelievi diretti di risorse contestati, deve rammentarsi che gli orientamenti di legittimità non escludono la responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione dell'amministratore che, in assenza di delibera assembleare con cui si sia stabilita la misura dei suoi compensi, prelevi somme in pagamento dei crediti verso la società in dissesto, la congruità delle quali non sia fondata su dati ed elementi di confronto che ne consentano un'adeguata e oggettiva valutazione (ad esempio, gli emolumenti riconosciuti ai precedenti amministratori o a quelli di società del medesimo settore, gli impegni orari osservati, i risultati garantiti: cfr. Sez. 5, n. 17792 del 23/2/2017, Rossi, Rv. 269639; Sez. 5, n. 49509 del 19/7/2017, Allia, Rv. 271464; Sez. 5, n. 30105 del 5/6/2018, Pellegrini, Rv. 273767).
3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2019. Il