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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 29/09/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - collegio civile - riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Maria Grazia d'ERRICO presidente rel. dr. Rita CAROSELLA consigliere dr. Gianfranco PLACENTINO consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 267/2021 R.G. avverso la sentenza n. 15/2021 emessa dal Tribunale di Larino in composizione monocratica nel procedimento iscritto al n.
1033/2014 R.G. oggetto : reintegra in possesso
T R A
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla citazione in appello, dall'avv. Nicola
Tana, quali eredi di Pace Luisa -pec: Email_1
APPELLANTI
E
(c.f. ), rappresentato e difeso in virtù Controparte_1 C.F._2 di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello dall'avv. Bambina
Daniela Mammarella - - e dall'avv. Serena Branca, Email_2 anche disgiuntamente
APPELLATO nonchè
res. in Guglionesi, contumace Controparte_2
APPELLATO
CONCLUSIONI : disposta la trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni mediante deposito di note scritte ai sensi degli artt. 35 del decreto legislativo n. 149 del
10/10/2022 e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite hanno concluso come segue: per gli appellanti
1) disporre la reintegrazione di e , quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
, nel possesso della fascia di terreno, facente parte delle particelle nn. 118 e 119
[...] del foglio 45 del Comune di Guglionesi, di cui la stessa è stata spogliata dai Per_1 convenuti-appellati, e , tramite opere di Controparte_1 Controparte_2 sbancamento della preesistente scarpata e allargamento della sottostante stradina in terra battuta (con cui la stessa fascia di terreno è stata occupata) posta a confine con le predette particelle, per la lunghezza e la larghezza accertata in causa, ordinando agli stessi convenuti-appellati di rilasciarla immediatamente libera da persone o da cose e dando ogni altro provvedimento utile a tali fini;
2) disporre, inoltre, che i convenuti-appellati, e Controparte_1 CP_2
, provvedano a ripristinare nello stato quo ante la predetta fascia di terreno
[...] in cui hanno perpetrato lo spoglio con lo sbancamento della preesistente scarpata ed il consequenziale allargamento della sottostante stradina, tramite opere di ripristino della preesistente scarpata e/o di realizzazione di interventi di contenimento del terreno che fu di ed ora dei suoi eredi e , mediante, ad Per_1 Parte_1 Parte_2 esempio, la posa in opera di un muro di sostegno posto in essere, per tutta la lunghezza dello sbancamento, in corrispondenza del punto in cui, prima dello sbancamento, terminava il declivio della preesistente scarpata e giungeva il piano della sottostante stradina, e relativo riempimento a mezzo di terreno. In tal caso, a norma dell'art. 614 bis c.p.c., per l'eventualità che i convenuti-appellati non osservino, entro un prefissando termine, i loro obblighi di fare disposti nell'emanando provvedimento, o
2 ritardino l'esecuzione dello stesso provvedimento, condannare gli stessi convenuti- appellati, in via solidale tra loro, al pagamento in favore degli eredi di , Per_1
e , in via solidale tra gli stessi o in ragione della quota Parte_1 Parte_2 ereditaria di ½ che spetta a ciascuno, di una somma di euro 40.000,00 a titolo di inadempimento del provvedimento oltre il termine prefissato, ovvero, in via subordinata, al pagamento di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto allo stesso termine, o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà giusta e dovuta;
3) condannare i convenuti-appellati al risarcimento in favore degli eredi di , Per_1
Sig.ri e , in ragione della loro quota ereditaria di ½ Parte_1 Parte_2 spettante a ciascuno, dei danni causati per il danneggiamento degli alberi in misura da liquidarsi in via equitativa e, nel caso in cui, per denegata ipotesi, non si dovesse far luogo ad un provvedimento, come innanzi invocato, di ripristino della scarpata nello stato quo ante, al risarcimento dei danni dovuti per la spesa necessaria per ripristinare lo stato dei luoghi nella situazione quo ante ed assicurare il contenimento del terreno che fu di ed ora dei suoi eredi e , oltre che Per_1 Parte_1 Parte_2 al risarcimento dai danni morali causati in conseguenza di quelle attività illecite costituenti ipotesi di reato, quali quelle di cui agli artt. 632, 633 e 635 c.p., nella misura reputata giusta e dovuta e/o da liquidarsi anche in via equitativa;
4) condannare i convenuti-appellati al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. per l'appellato ritenuta la violazione dell'art. 342 n. 1 e n. 2 cpc, dichiarare l'appello inammissibile,
e\o, comunque, rigettarlo, perché infondato per i molteplici motivi esposti nella comparsa di costituzione, con conferma della sentenza appellata e vittoria di competenze di causa, del presente grado.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.-- Con ricorso per reintegra in possesso proposto al Tribunale di Larino il 26/04/2014,
ha esposto: Per_1
3 - di essere proprietaria del fondo (sul quale esercitava il pieno possesso), in agro di
Guglionesi, fol. 45, part.lle nn. 98,100,101, oltre che di una porzione pari a ¾ delle part.lle 118,119 e 120, il quale si estendeva, di fatto, tramite una scarpata, sino alla sottostante stradina in terra battuta che fungeva da accesso anche alla proprietà di
[...]
; CP_1
- che la suddetta scarpata, alla cui manutenzione aveva sempre provveduto, costituiva il confine naturale del terreno, al quale forniva anche da sostegno e contenimento;
- che nell'aprile 2013 il , tramite il suo incaricato in modo CP_1 Controparte_2 occulto ed arbitrario aveva sbancato la scarpata con un'escavatrice, allargando la stradina e restringendo il fondo di essa esponente, soggetto da allora a continui smottamenti;
aveva inoltre espiantato, troncato e bruciato alcuni alberi esistenti sul medesimo terreno, in prossimità della scarpata.
La Pace ha chiesto pertanto di essere reintegrata nel possesso della fascia di terreno facente parte delle descritte p.lle 118 e 119, con condanna dei resistenti al ripristino della situazione preesistente ed al ristoro dei danni patrimoniali e morali.
L'istanza cautelare -contrastata dal sostenendo di essersi limitato a ripulire da CP_1 erbacce ed arbusti la strada di cui dal 2011 era comproprietario unitamente a tale
[...]
è stata rigettata, non essendo stata ritenuta sufficientemente dimostrata la Per_2 sussistenza in capo alla ricorrente di un possesso tutelabile.
Introdotto da il giudizio di merito con ricorso del 20/08/2014 ai sensi Per_1 dell'art. 703, co.4, c.p.c., con la sentenza n. 15 del 14/01/2021, non notificata, il ricorso
è stato respinto con condanna dell'istante a rimborsare al convenuto costituito
[...]
le spese processuali. CP_1
Con citazione notificata il 16/07/2021, la decisione è stata appellata da Parte_1
e , eredi di , chiedendone la riforma integrale
[...] Parte_2 Per_1 con accoglimento delle domande proposte in primo grado e sopra richiamate.
Anche in appello si è costituto il solo eccependo l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione per mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e deducendone comunque l'infondatezza nel merito.
4 Con ordinanza del 24/10/2025 il collegio ha riservato la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento.
2.-- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., pur non richiedendosi una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a supporto del gravame, ovvero che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, l'appello deve contenere l'esposizione delle ragioni della critica rivolta alle motivazioni della sentenza di primo grado, che devono essere potenzialmente dotate dell'attitudine alla confutazione del fondamento della decisione.
L'esposizione delle ragioni invocate a sostegno del gravame può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, mediante indicazione degli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza (Cass. 2016/n. 2814;
Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12608 del 18/06/2015; Cass. 2017/n. 21566; Cass. sez. un.
2017/n. 27199).
Nel caso, l'appello -sia pure contraddistinto da un'esposizione non particolarmente specifica e per alcuni aspetti ripetitiva-, risulta per il suo nucleo essenziale sufficientemente aderente ai principi richiamati.
3.-- Con il primo motivo di appello si censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto l'incapacità a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., di e Testimone_1
(coniuge e figlio della ricorrente ). Parte_1 Per_1
Il tribunale ha in proposito rilevato che, per espressa ammissione della ricorrente, i suddetti congiunti erano anch'essi possessori del terreno e della scarpata in questione, alla cui coltivazione e manutenzione provvedevano regolarmente (ritenendoli pertanto portatori di un interesse legittimante la loro partecipazione al giudizio).
Come tuttavia rilevato dagli appellanti, l'eccezione di incapacità a deporre del teste, ove tempestivamente sollevata ai sensi dell'art. 157, co. 2, c.p.c. e respinta, deve essere riproposta dalla parte interessata in sede di precisazione delle conclusioni -il che nella
5 specie non risulta-, dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la nullità, non rilevabile d'ufficio avendo la stessa carattere relativo
(Cass. sez.
2 - n. 23896 del 23/11/2016; sez. 6 – 1, n. 10120 del 10/04/2019).
4.-- Con il secondo motivo di appello, si imputa alla sentenza di primo grado
l'illegittima valutazione di inattendibilità dei suddetti testimoni e del teste Tes_2
l'omessa considerazione delle fotografie dei luoghi allegate dalla parte istante e
[...] della deposizione del teste , nonché la valutazione solo parziale della Testimone_3 testimonianza di . Testimone_4
La valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (giurisprudenza costante: cfr. fra le altre Cass. 30 marzo
2010, n. 7763; 2016/n. 7623; 2019/n. 21239 e 2021/n. 26547).
Nella fattispecie, la sentenza impugnata evidenzia adeguatamente, sotto il profilo dell'inattendibilità delle relative deposizioni, che il figlio della ricorrente Parte_1
aveva avuto con il resistente ragioni di contrasto sfociate
[...] Controparte_1 in una denuncia - querela sporta nei confronti di quest'ultimo: rileva ulteriormente il collegio che, come dichiarato dal teste a verbale, lo stesso si occupava insieme al padre della coltivazione del terreno della Pace, e che il litigio riguardava gli atti di spoglio per cui è causa.
Analogamente, il tribunale ha osservato che vi erano ragioni di inimicizia fra il CP_1 ed il teste (in sentenza erroneamente indicato come ”), Testimone_2 Persona_3 con reciproche denunce e processi penali in corso: in proposito, la parte resistente ha prodotto copia di sentenza del Tribunale penale di Larino, di assoluzione del CP_1
6 dall'imputazione di calunnia per la denuncia da questi presentata nei confronti del Tes_2
e di , relativamente agli episodi suddetti. Parte_1
Il teste (in sentenza anche denominato per mera svista ”), Testimone_1 Per_4 coniuge della ricorrente, era cointeressato alla gestione del fondo, che coltivava con il figlio tanto da riferirsi allo stesso qualificandolo come il proprio terreno ed al Pt_1 difensore della Pace come proprio avvocato e da dichiarare di riconoscere le foto allegate al fascicolo della ricorrente prima ancora che gli venissero mostrate dal giudice
(v. verbale di ud. del 15/03/2016).
Riguardo al rilievo di omessa valutazione dei risultati istruttori, si sottolinea che l'ordinamento non prevede una gerarchia di efficacia delle prove -essendo tutte liberamente valutabili dal giudice del merito, al di là delle prove legali-, e che il giudice deve procedere alla valutazione di tutti gli elementi di prova disponibili al fine di un'indagine unitaria ed organica (Cass. 2022/n. 25962); tanto tuttavia non implica che il giudice sia tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi che, benchè non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 2023/
n.13315; 2023/n. 9185; 2021/n. 35959).
Le conclusioni tratte dal primo giudice risultano fondate sull'esauriente disamina delle risultanze delle prove testimoniali assunte e sul rilievo conferito alle circostanze concernenti il nucleo essenziale della richiesta di tutela possessoria: né porta a diverso risultato l'ulteriore vaglio delle deposizioni dei testi suggerito con l'appello (ferma restando l'ininfluenza delle deposizioni dei testi dei quali si è confermata l'inattendibilità), secondo quanto si esporrà in riferimento al terzo ed al quarto motivo di appello.
5.-- Mediante il terzo motivo di appellosi sostiene che illegittimamente il tribunale ha ritenuto non provato il possesso da parte di della scarpata e lo Per_1 sbancamento della stessa e della parte pianeggiante del terreno sovrastante di sua proprietà.
7 Con il quarto motivo ci si duole della ritenuta mancanza di prova del danneggiamento, da parte dei convenuti, degli alberi posti in corrispondenza o in prossimità della scarpata.
Circa il preesistente possesso esercitato dalla Pace sulla scarpata a ridosso della stradina :
- la sentenza appellata ha dato atto della testimonianza di indicato dal Testimone_5 resistente, il quale (come emerge anche dal verbale del 31/05/2017) ha riferito, avendo eseguito nel 2011 un sopralluogo ai fini del regolamento dei confini fra la proprietà del Per_
e la proprietà che all'epoca la stradina era di difficile Persona_5 Persona_6 accesso per la presenza di piante selvatiche e rovi che ostruivano il passaggio e l'accesso alla proprietà , e che la fascia incolta interessava sia la parte adibita Persona_6
a strada che l'intera scarpata;
- il tribunale ha riportato la deposizione del teste addotto dalla ricorrente Tes_4
il quale, dopo avere riferito che la Pace esercitava il possesso sull'intera
[...] scarpata, ha tuttavia precisato di averne visto il figlio effettuarne la manutenzione mediante il taglio dell'erba sulla sola stradina privata esistente all'interno del terreno della ricorrente;
- il primo giudice ha quindi concluso che la ricorrente non esercitava l'asserito risalente possesso dell'intera scarpata, giacchè questa si presentava prima dei fatti di causa incolta e coperta di sterpaglie, e non oggetto di manutenzione per tutto il suo fronte.
In ordine all'esecuzione da parte del dello sbancamento della scarpata e del CP_1 sovrastante terreno pianeggiante della Pace:
- la sentenza riporta la deposizione del teste indicato dal Testimone_6 resistente, secondo cui nell'aprile 2013 la stradina della quale è comproprietario il era ingombra di arbusti (non si trattava di alberi), e che il figlio dello stesso CP_1 teste era stato incaricato dal di eliminare la vegetazione Controparte_2 CP_1 spontanea e livellare la stradina;
8 - viene richiamata in sentenza la descrizione fornita dal già citato teste della ricorrente
(v. anche verbale 22/11/2016) secondo cui l'iniziale altezza della Testimone_4 scarpata, che corre per tutta la lunghezza della stradina, andava da un minimo di 50-60 cm. al massimo di circa 2,5 m. (a fronte dell'indicazione di cui al capitolo di prova della ricorrente di un'altezza da 1 a 5-6 metri), mentre la stradina era inizialmente larga 1,50 -
1,60 m. ed ora è più larga di circa 60-70 cm.; secondo il teste, che nell'aprile 2013 vide “grattare” e pulire la Controparte_2 strada e la scarpata, questa in precedenza era “smussata, normale nel senso che non era dritta”, la stessa non si presenta attualmente ad angolo retto, “ma per un '80-90% è rimasta com'era prima”; rispondendo al capitolo di prova sugli asseriti continui Per_ smottamenti con rovesciamento di terreno della proprietà sulla stradina sottostante, il teste ha riferito unicamente che “quando piove viene giù un po' di terreno, non è che frana”;
- il teste di parte ricorrente non menzionato dal primo giudice e cui Testimone_3 fanno riferimento gli appellanti, ha riferito che dalla scarpata era stata tolta della terra,
“avvicinandosi al terreno di , ossia la parte pianeggiante dello stesso”, ma Per_1 ha tuttavia dichiarato di non avere visto chi avesse eseguito lo sbancamento descritto.
Non si ravvisano dunque valide ragioni per giungere a conclusioni difformi da quelle tratte dal primo giudice, secondo cui (anche a prescindere dalla mancata prova del Per_ possesso preesistente dell'intera scarpata in capo alla i lavori fatti eseguire dal nel 2013 hanno interessato unicamente la strada di accesso al proprio fondo CP_1 posta al di sotto della stessa scarpata, ripulita da sterpaglia e vegetazione spontanea senza effettuare il preteso sbancamento.
Nessuna idonea prova emerge dalle deposizioni testimoniali in ordine al lamentato Per_ taglio di alberi esistenti sul fondo in prossimità della scarpata, del quale riferiscono unicamente i suddetti testimoni ritenuti inattendibili.
Nessun utile elemento può infine trarsi dalle fotografie allegate da tutte le parti costituite, sulla scorta delle quali non è possibile operare il raffronto preciso fra lo stato della scarpata e del sovrastante terreno precedente e successivo ai fatti di causa o
9 verificare gli asseriti tagli ed incendi di alberi, né tanto meno individuare gli eventuali soggetti responsabili, meritando conferma l'implicita valutazione di irrilevanza del primo giudice.
6.-- All'integrale rigetto dell'impugnazione consegue la condanna solidale degli appellanti a rimborsare all'appellato costituito le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022 in base al valore della controversia
(indeterminabile di complessità minima), parametri minimi attesa la sua non particolare novità e complessità, per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Va dato della ricorrenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello proposto con citazione notificata il
16/07/2021 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
e di avverso la sentenza n. 15/2021 emessa dal Tribunale di
[...] Controparte_2
Larino in composizione monocratica, così provvede;
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti, in solido, a rimborsare a le spese Controparte_1 del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.996,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa, da versare agli avv. ti Bambina Daniela Mammarella e
Serena Branca, antistatari;
3. dà atto della ricorrenza, nei confronti degli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte del 9/09/2025.
dr. Maria Grazia d'Errico - presidente est.
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