TAR Catania, sez. III, sentenza breve 19/01/2026, n. 124
TAR
Sentenza breve 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 55 del D.Lgs. 117/2017; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento e violazione dei principi di massima partecipazione e di sussidiarietà orizzontale; violazione dell’articolo 32 della Costituzione; illegittimità derivata del provvedimento di esclusione

    L’individuazione di un termine perentorio per la presentazione delle domande costituisce una legittima espressione dell’autonomia amministrativa dell’ente, non vietata né dall’art. 55 del D.lgs. 117/2017 né dalle correlate Linee guida. La segmentazione della procedura in fasi temporali è funzionale al buon andamento dell’azione amministrativa e non frustra gli interessi legittimi dei soggetti incisi.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 26 della L.R. n. 22/1986; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta

    L’iscrizione all’albo regionale non esclude la necessità di una procedura di accreditamento comunale, poiché le due disposizioni disciplinano fasi amministrative e poteri pubblici differenti. I requisiti richiesti a livello locale possono essere diversi da quelli regionali.

  • Inammissibile
    Illegittimità della clausola prevista dall’articolo 1 lett. a) dell’Avviso pubblico; violazione degli articoli 3, 24 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per sproporzione e sviamento

    La Cooperativa ha dichiarato di non avere contenziosi in corso con il Comune, come richiesto dall'avviso. In assenza di un contenzioso attuale, la clausola non risulta concretamente impeditiva della partecipazione alla procedura per le successive finestre temporali, rendendo il ricorso inammissibile per difetto di interesse.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’art. 6 dell’Avviso pubblico relativo al termine perentorio di presentazione delle domande

    L’individuazione di un termine perentorio per la presentazione delle domande costituisce una legittima espressione dell’autonomia amministrativa dell’ente, non vietata né dall’art. 55 del D.lgs. 117/2017 né dalle correlate Linee guida. La segmentazione della procedura in fasi temporali è funzionale al buon andamento dell’azione amministrativa e non frustra gli interessi legittimi dei soggetti incisi.

  • Rigettato
    Illegittimità dell’art. 4 dell’Avviso pubblico che limita la possibilità di nuovi accreditamenti a ristrette finestre temporali

    L’individuazione di finestre temporali per l’accesso all’accreditamento rappresenta un adeguato contemperamento tra l’interesse pubblico a evitare controlli troppo ravvicinati e quello all’apertura al mercato. Tale distribuzione temporale non trasforma la procedura da aperta a chiusa e non lede l’interesse ad accedere all’accreditamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza breve 19/01/2026, n. 124
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 124
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo