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Sentenza 29 agosto 2025
Sentenza 29 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/08/2025, n. 3509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3509 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice Francesco Saverio
Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 3126 dell'anno 2017
TRA
, ( ) elettivamente domiciliato in Eboli, alla Via La Parte_1 C.F._1
Torretta n.2, presso lo studio dell'Avv. Angela Di Benedetto che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
ATTORE
E
, ( , elettivamente domiciliato in Matinella di Parte_1 C.F._2
Albanella, alla Via Michelangelo n.2, presso lo studio dell'Avv. Ezio Catauro, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti,
CONVENUTO
E
( , elettivamente domiciliato in San Controparte_1 C.F._3
Cipriano Picentino, alla Via A. Amato n.21/H, presso lo studio dell'avv. Livia Sabatino che lo rappresenta e difende, come da procura in atti,
INTERVENTORE VOLONTARIO
OGGETTO: Regolamento di confini.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20/3/2017, il sig. (del 1933) esponeva di Parte_1 essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in agro di Eboli, alla Contrada Papaleone/
La Storta, in catasto al foglio 59, part. 130, 896 e 900. Che il detto fondo era confinante con
1 quello del convenuto (del 1969), in catasto al foglio 58, part. 1229, 1230 e Parte_1
901. Che col passare del tempo i confini tra i due fondi erano divenuti incerti, anche a seguito di alcune modifiche apportate di recente dal convenuto, che nonostante vari solleciti bonari, e finanche mediante esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, con esito negativo per l'assenza del convenuto, non si era potuto procedere alla esatta individuazione dei confini. Per tali motivi era stato costretto a adire l'Autorità giudiziaria per accertarsi e determinarsi l'esatto confine con conseguente apposizione dei termini, e condanna del convenuto al rilascio della porzione di terreno occupata, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il convenuto che contestava tutto l'avverso dedotto. Rilevava che originariamente il fondo si apparteneva a dell'attore e nonno di esso convenuto. Che Persona_1 alla morte del , i figli, fra cui l'attore ed il padre del convenuto- Persona_2 Persona_3 procedevano al frazionamento e divisione dell'originario unico fondo, delimitando le rispettive proprietà con la realizzazione di un fosso, tuttora esistente, e così rimasto immutato dal 2001.
Che alla morte del esso convenuto succedeva nella proprietà del fondo. Persona_3
Eccepiva, altresì, in via riconvenzionale l'usucapione da parte sua dell'eventuale porzione di fondo, atteso che essendo stato il fosso di delimitazione creato nell'anno 2001, e che la domanda di regolamento dei confini era stata espletata solo nell'anno 2017, invocava l'applicazione dell'art. 1159 bis c.c. di usucapione speciale di quella parte del fondo attoreo che ritiene acquisita per il decorso di anni 15 dalla creazione del fosso.
Con comparsa del 15/10/2018 interveniva nel giudizio il sig. , in Controparte_1 qualità di successore a titolo particolare dell'attore a seguito dell'atto di compravendita del
22/01/2018 del fondo dell'attore, che aderiva alle istanze e richieste formulate dall'attore nei confronti del convenuto.
Il primo istruttore della causa dava ingresso alla prova per testi ed alla CTU. Infine, la causa perveniva a questo giudicante che la tratteneva in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
1. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento di Controparte_1 che ha acquistato il fondo per cui è causa di proprietà del (del 19339 in corso Parte_1 di causa con atto del 22 gennaio 2018 per Notar di Battipaglia, Rep. n. 5486 Persona_4
e Racc. n. 3838, registrato a Eboli il 26/01/2018 con il n. 587 Serie 1T, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.c.
2 2. Orbene, nella fattispecie occorre verificare: a) se risulti provato che il convenuto abbia avuto il possesso ad usucapionem di aree poste al di là dei rispettivi confini;
(b) in caso affermativo, determinare i confini sulla base delle risultanze sub a); c) in caso negativo, determinare i confini sulla base dei rispettivi titoli di proprietà.
Orbene va ricordato come l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass.
5 luglio 1999 n. 6944).
Inoltre, con riguardo alla domanda di usucapione ex art 1159 bis va osservato che tale istituto, introdotto dalla L. n. 346 del 1976, richiede che il fondo rustico ricada in un comune classificato montano. La corte di legittimità si è espressa nel ritenere che la finalità di tale figura è quella di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo affermando, pertanto, che per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva (Cass.
n. 8778 del 2010).
3. Ebbene, dalla prova testimoniale espletata non si ritiene che emergano elementi univoci a sostegno dell'avvenuto acquisto per usucapione in capo al convenuto dell'area contestata.
Ed infatti, se i testi di parte convenuta e hanno riferito che Testimone_1 Testimone_2 il fosso che divide i due fondi è rimasto immutato dall'anno 2000; di contro, i testi Tes_3
3 e , negano tale circostanza. Il primo teste di parte attrice, Tes_4 Testimone_5 [...]
, che dichiara di aver lavorato sul fondo dell'attore, ricorda che il fosso non vi era Tes_6 prima dell'anno 2004, e che solo dall'anno 2004 fino al 2005 il fosso non veniva modificato, dopodiché non si è più recato sui fondi e nulla ha più saputo. Il teste Testimone_7 sentito all'udienza dell'11/4/2019, ha dichiarato:” posso riferire quando mi sono recato sui terreni oggetto di causa e cioè nell'anno 2015 tra i due fondi di proprietà delle parti non esisteva alcun fosso ma una delimitazione di colture preciso che i fondi erano sullo stesso livello” Infine, il teste dell'attore- ha confermato che il Testimone_8 Pt_1
-convenuto-, aveva coltivato, per un certo periodo, il fondo dello zio
[...] Pt_1 ttore- su autorizzazione di questi, e ciò per sua diretta conoscenza per averlo visto
[...] coltivare i carciofi.
Ad ogni modo, si deve segnalare che i testi di parte convenuta pur confermando l'esistenza del fosso non hanno addotto alcuna circostanza rilevante ai fini della decisione, e cioè sul possesso ad usucapionem dell'area de qua da parte del convenuto.
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Ma dall'insieme delle dette deposizioni emerge l'assoluta genericità che si è tradotta in una insufficiente attività istruttoria, per cui il possesso della superficie di terreno in esame da parte del convenuto non può considerarsi pacifico.
4. Venendo ai confini, va ribadito che l'azione di regolamento di confini, di cui all'art. 950 c.c.,
è diretta alla eliminazione di una situazione di incertezza che può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite, quanto dalla contestazione del confine esistente, che non investa i titoli di proprietà (Cass. civ. n. 3663/1994). Inoltre, l'azione ex art. 950 c.c. ha la connotazione di un'azione reale recuperatoria, da cui deriva, oltre la demarcazione dei confini tra due fondi, anche il rilascio delle aree occupate dal vicino che non ne è proprietario, essendo il rilascio del fondo conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine (Cass. civ., n.
7911/1987).
Infine, l'art. 950 c.c. riconosce al giudice ampi poteri ed ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti onde eliminare la denunciata incertezza (Cass. civ. n. 5899/2001; Cass. civ. n. 6189/2001).
4 Ciò posto, il CTU ha dato conto dell'effettiva discrepanza tra il confine fattualmente esistente e quello catastale (cfr. allegati 5 e 6 alla c.t.u.). Questi, esaminati il contenuto dei titoli di provenienza dei terreni de quibus nonché il foglio di mappa catastale, ha evidenziato che la linea esistente non coincide con quella che si evince dai titoli di proprietà e con quanto riportato in mappa catastale.
Più di precipuo il c.t.u., con relazione da condividersi integralmente per la linearità, completezza ed utilizzo di sofisticate tecniche di rilievi attraverso strumentazione GPS e software, ha rilevato che: “dalla sovrapposizione dei due rilievi è risultato che la recinzione in pali e rete metallica non è materializzata sulla giusta posizione, infatti (vedi Tavola n. 4
“Distanze Sconfinamenti”) tale confine deve essere spostato verso Nord Est di circa 2,70 m.
(da un minimo di 2,63 m. a un massimo di 2,99 m.). Per ripristinare l'esatto confine e restituire la zona di terreno occupata, occorre spostare la recinzione metallica dai piedi della scarpata di proprietà dell'attore alla sommità della scarpata stessa di proprietà del convenuto secondo le misure riportate nella Tavola 4.”
Concludendo, sulla base dei rilievi e degli accertamenti svolti dall'ausiliario del giudice, deve dichiararsi il confine tra i fondi di proprietà delle parti in causa secondo il tracciato di cui all'allegato n.4 della relazione peritale depositata in data 02/6/2021, da intendersi qui integralmente richiamata;
per l'effetto, il convenuto va condannato al rilascio immediato, in favore dell'attore, della porzione di fondo indebitamente occupata, spettante all'attore nei termini pocanzi chiariti.
Tale domanda, d'altro canto, non potrebbe essere paralizzata dall'eccepita usucapione della porzione di fondo in questione, da considerarsi infondata in quanto sfornita di adeguata prova.
Infine, va ricordato come in virtù dell'art. 2909 cod. civ. l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa come il sig.
il quale, ciononostante, ha comunque ritenuto intervenire nel Controparte_1 giudizio;
ricorrono pertanto giusti motivi per compensare le spese di lite tra questi e le altre parti del giudizio.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e del tenore delle difese espletate;
spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno- seconda sezione civile- definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe trascritta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
5 1) in accoglimento della domanda, determina i confini tra il fondo di proprietà dell'attore in
Catasto terreni Comune di Eboli al foglio 59 (p.lle 896 e 900 e p.lla n.130), ed il terreno del convenuto in Catasto terreni del Comune di Eboli foglio 59 (p.lla 901 e p.lle 1229 e 1230 (ex
897), in corrispondenza dei punti indicati in parte motiva ed indicati dalla CTU, secondo il tracciato di cui all'allegato 4 della relazione peritale depositata nel presente giudizio dal geom.
in data 02/6/2021; Persona_5
2) condanna il convenuto al rilascio, in favore dell'attore, della porzione di fondo ubicata tra il confine appena determinato e quello attualmente esistente, meglio identificata nell'allegato 4 della suddetta relazione peritale;
3) rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
4) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in euro 3.151,33, di cui euro 151,33 per esborsi, oltre rimborso 15% spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore avv. Angela Di Benedetto dichiaratasi antistataria;
5) dichiara compensate per intero le spese di lite fra l'interventore e le altre parti in causa;
6) pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate, a carico del convenuto.
Così deciso in Salerno, lì 29/8/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, nella persona del giudice Francesco Saverio
Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al N. R. G. 3126 dell'anno 2017
TRA
, ( ) elettivamente domiciliato in Eboli, alla Via La Parte_1 C.F._1
Torretta n.2, presso lo studio dell'Avv. Angela Di Benedetto che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
ATTORE
E
, ( , elettivamente domiciliato in Matinella di Parte_1 C.F._2
Albanella, alla Via Michelangelo n.2, presso lo studio dell'Avv. Ezio Catauro, dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti,
CONVENUTO
E
( , elettivamente domiciliato in San Controparte_1 C.F._3
Cipriano Picentino, alla Via A. Amato n.21/H, presso lo studio dell'avv. Livia Sabatino che lo rappresenta e difende, come da procura in atti,
INTERVENTORE VOLONTARIO
OGGETTO: Regolamento di confini.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20/3/2017, il sig. (del 1933) esponeva di Parte_1 essere proprietario di un appezzamento di terreno sito in agro di Eboli, alla Contrada Papaleone/
La Storta, in catasto al foglio 59, part. 130, 896 e 900. Che il detto fondo era confinante con
1 quello del convenuto (del 1969), in catasto al foglio 58, part. 1229, 1230 e Parte_1
901. Che col passare del tempo i confini tra i due fondi erano divenuti incerti, anche a seguito di alcune modifiche apportate di recente dal convenuto, che nonostante vari solleciti bonari, e finanche mediante esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, con esito negativo per l'assenza del convenuto, non si era potuto procedere alla esatta individuazione dei confini. Per tali motivi era stato costretto a adire l'Autorità giudiziaria per accertarsi e determinarsi l'esatto confine con conseguente apposizione dei termini, e condanna del convenuto al rilascio della porzione di terreno occupata, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il convenuto che contestava tutto l'avverso dedotto. Rilevava che originariamente il fondo si apparteneva a dell'attore e nonno di esso convenuto. Che Persona_1 alla morte del , i figli, fra cui l'attore ed il padre del convenuto- Persona_2 Persona_3 procedevano al frazionamento e divisione dell'originario unico fondo, delimitando le rispettive proprietà con la realizzazione di un fosso, tuttora esistente, e così rimasto immutato dal 2001.
Che alla morte del esso convenuto succedeva nella proprietà del fondo. Persona_3
Eccepiva, altresì, in via riconvenzionale l'usucapione da parte sua dell'eventuale porzione di fondo, atteso che essendo stato il fosso di delimitazione creato nell'anno 2001, e che la domanda di regolamento dei confini era stata espletata solo nell'anno 2017, invocava l'applicazione dell'art. 1159 bis c.c. di usucapione speciale di quella parte del fondo attoreo che ritiene acquisita per il decorso di anni 15 dalla creazione del fosso.
Con comparsa del 15/10/2018 interveniva nel giudizio il sig. , in Controparte_1 qualità di successore a titolo particolare dell'attore a seguito dell'atto di compravendita del
22/01/2018 del fondo dell'attore, che aderiva alle istanze e richieste formulate dall'attore nei confronti del convenuto.
Il primo istruttore della causa dava ingresso alla prova per testi ed alla CTU. Infine, la causa perveniva a questo giudicante che la tratteneva in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
1. In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità dell'intervento di Controparte_1 che ha acquistato il fondo per cui è causa di proprietà del (del 19339 in corso Parte_1 di causa con atto del 22 gennaio 2018 per Notar di Battipaglia, Rep. n. 5486 Persona_4
e Racc. n. 3838, registrato a Eboli il 26/01/2018 con il n. 587 Serie 1T, ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.c.
2 2. Orbene, nella fattispecie occorre verificare: a) se risulti provato che il convenuto abbia avuto il possesso ad usucapionem di aree poste al di là dei rispettivi confini;
(b) in caso affermativo, determinare i confini sulla base delle risultanze sub a); c) in caso negativo, determinare i confini sulla base dei rispettivi titoli di proprietà.
Orbene va ricordato come l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975).
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (Cass.
5 luglio 1999 n. 6944).
Inoltre, con riguardo alla domanda di usucapione ex art 1159 bis va osservato che tale istituto, introdotto dalla L. n. 346 del 1976, richiede che il fondo rustico ricada in un comune classificato montano. La corte di legittimità si è espressa nel ritenere che la finalità di tale figura è quella di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo affermando, pertanto, che per l'applicazione dell'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis c.c. non è sufficiente che il fondo sia iscritto nel catasto rustico, ma è necessario che esso, quanto meno all'atto dell'inizio della possessio ad usucapionem, sia destinato in concreto all'attività agraria, atteso che tale usucapione può avere ad oggetto soltanto un fondo rustico inteso come entità agricola ben individuata ed organizzata, che sia destinata ed ordinata a una propria vicenda produttiva (Cass.
n. 8778 del 2010).
3. Ebbene, dalla prova testimoniale espletata non si ritiene che emergano elementi univoci a sostegno dell'avvenuto acquisto per usucapione in capo al convenuto dell'area contestata.
Ed infatti, se i testi di parte convenuta e hanno riferito che Testimone_1 Testimone_2 il fosso che divide i due fondi è rimasto immutato dall'anno 2000; di contro, i testi Tes_3
3 e , negano tale circostanza. Il primo teste di parte attrice, Tes_4 Testimone_5 [...]
, che dichiara di aver lavorato sul fondo dell'attore, ricorda che il fosso non vi era Tes_6 prima dell'anno 2004, e che solo dall'anno 2004 fino al 2005 il fosso non veniva modificato, dopodiché non si è più recato sui fondi e nulla ha più saputo. Il teste Testimone_7 sentito all'udienza dell'11/4/2019, ha dichiarato:” posso riferire quando mi sono recato sui terreni oggetto di causa e cioè nell'anno 2015 tra i due fondi di proprietà delle parti non esisteva alcun fosso ma una delimitazione di colture preciso che i fondi erano sullo stesso livello” Infine, il teste dell'attore- ha confermato che il Testimone_8 Pt_1
-convenuto-, aveva coltivato, per un certo periodo, il fondo dello zio
[...] Pt_1 ttore- su autorizzazione di questi, e ciò per sua diretta conoscenza per averlo visto
[...] coltivare i carciofi.
Ad ogni modo, si deve segnalare che i testi di parte convenuta pur confermando l'esistenza del fosso non hanno addotto alcuna circostanza rilevante ai fini della decisione, e cioè sul possesso ad usucapionem dell'area de qua da parte del convenuto.
Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
Ma dall'insieme delle dette deposizioni emerge l'assoluta genericità che si è tradotta in una insufficiente attività istruttoria, per cui il possesso della superficie di terreno in esame da parte del convenuto non può considerarsi pacifico.
4. Venendo ai confini, va ribadito che l'azione di regolamento di confini, di cui all'art. 950 c.c.,
è diretta alla eliminazione di una situazione di incertezza che può derivare tanto dalla mancanza di qualsiasi limite, quanto dalla contestazione del confine esistente, che non investa i titoli di proprietà (Cass. civ. n. 3663/1994). Inoltre, l'azione ex art. 950 c.c. ha la connotazione di un'azione reale recuperatoria, da cui deriva, oltre la demarcazione dei confini tra due fondi, anche il rilascio delle aree occupate dal vicino che non ne è proprietario, essendo il rilascio del fondo conseguenza dell'istanza principale di esatta determinazione del confine (Cass. civ., n.
7911/1987).
Infine, l'art. 950 c.c. riconosce al giudice ampi poteri ed ampia facoltà di scegliere gli elementi ritenuti decisivi o di avvalersi di più elementi concordanti onde eliminare la denunciata incertezza (Cass. civ. n. 5899/2001; Cass. civ. n. 6189/2001).
4 Ciò posto, il CTU ha dato conto dell'effettiva discrepanza tra il confine fattualmente esistente e quello catastale (cfr. allegati 5 e 6 alla c.t.u.). Questi, esaminati il contenuto dei titoli di provenienza dei terreni de quibus nonché il foglio di mappa catastale, ha evidenziato che la linea esistente non coincide con quella che si evince dai titoli di proprietà e con quanto riportato in mappa catastale.
Più di precipuo il c.t.u., con relazione da condividersi integralmente per la linearità, completezza ed utilizzo di sofisticate tecniche di rilievi attraverso strumentazione GPS e software, ha rilevato che: “dalla sovrapposizione dei due rilievi è risultato che la recinzione in pali e rete metallica non è materializzata sulla giusta posizione, infatti (vedi Tavola n. 4
“Distanze Sconfinamenti”) tale confine deve essere spostato verso Nord Est di circa 2,70 m.
(da un minimo di 2,63 m. a un massimo di 2,99 m.). Per ripristinare l'esatto confine e restituire la zona di terreno occupata, occorre spostare la recinzione metallica dai piedi della scarpata di proprietà dell'attore alla sommità della scarpata stessa di proprietà del convenuto secondo le misure riportate nella Tavola 4.”
Concludendo, sulla base dei rilievi e degli accertamenti svolti dall'ausiliario del giudice, deve dichiararsi il confine tra i fondi di proprietà delle parti in causa secondo il tracciato di cui all'allegato n.4 della relazione peritale depositata in data 02/6/2021, da intendersi qui integralmente richiamata;
per l'effetto, il convenuto va condannato al rilascio immediato, in favore dell'attore, della porzione di fondo indebitamente occupata, spettante all'attore nei termini pocanzi chiariti.
Tale domanda, d'altro canto, non potrebbe essere paralizzata dall'eccepita usucapione della porzione di fondo in questione, da considerarsi infondata in quanto sfornita di adeguata prova.
Infine, va ricordato come in virtù dell'art. 2909 cod. civ. l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa come il sig.
il quale, ciononostante, ha comunque ritenuto intervenire nel Controparte_1 giudizio;
ricorrono pertanto giusti motivi per compensare le spese di lite tra questi e le altre parti del giudizio.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'attività effettivamente svolta e del tenore delle difese espletate;
spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno- seconda sezione civile- definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe trascritta, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
5 1) in accoglimento della domanda, determina i confini tra il fondo di proprietà dell'attore in
Catasto terreni Comune di Eboli al foglio 59 (p.lle 896 e 900 e p.lla n.130), ed il terreno del convenuto in Catasto terreni del Comune di Eboli foglio 59 (p.lla 901 e p.lle 1229 e 1230 (ex
897), in corrispondenza dei punti indicati in parte motiva ed indicati dalla CTU, secondo il tracciato di cui all'allegato 4 della relazione peritale depositata nel presente giudizio dal geom.
in data 02/6/2021; Persona_5
2) condanna il convenuto al rilascio, in favore dell'attore, della porzione di fondo ubicata tra il confine appena determinato e quello attualmente esistente, meglio identificata nell'allegato 4 della suddetta relazione peritale;
3) rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
4) condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite che liquida in euro 3.151,33, di cui euro 151,33 per esborsi, oltre rimborso 15% spese generali, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al procuratore avv. Angela Di Benedetto dichiaratasi antistataria;
5) dichiara compensate per intero le spese di lite fra l'interventore e le altre parti in causa;
6) pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate, a carico del convenuto.
Così deciso in Salerno, lì 29/8/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
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