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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/03/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 353/2023 R.G.
tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Simona Parte_1
Cavalieri
RICORRENTE
e
Controparte_1
- in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio
[...]
Allegrini
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
19.03.2025.
Con ricorso depositato il 24.02.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver svolto attività lavorativa di muratore fin dal 1973, dapprima quale dipendente e successivamente, dal 1995 al 2014, in qualità di titolare dell'omonima impresa artigiana;
di essersi occupato della costruzione, manutenzione e ristrutturazione di opere edili, con l'utilizzo di escavatore, bulldozer, terna, pale caricatrici, livellatrici, battipali, scraper, draga, pala meccanica, utensili e mezzi ad aria compressa, nonché con l'impiego di martello demolitore, smerigliatrice, mazza, betoniere, ruspe cingolate, che lo hanno esposto a forti vibrazioni e intensi rumori;
di aver lavorato dal lunedì al
1 venerdì dalle ore 7.00 alle ore 17.00, con un'ora di pausa pranzo;
di aver contratto le patologia indicata in atti (ipoacusia bilaterale mista), ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura CP_1 professionale della patologia denunciata e concludeva affinché l'istituto suddetto fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contraddittorio, l' argomentava per l'infondatezza della domanda CP_1 chiedendone il rigetto.
Veniva espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico-legale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art.13, comma 2, d.lgs.n.38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del CP_1 sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
e' erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla incollocabilità' dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti
2 dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della natura professionale della malattia denunciata all' in data 10.05.2019, asseritamente CP_1 contratta dall'assicurato nell'esercizio della propria attività lavorativa.
L'istruttoria testimoniale ha consentito di accertare lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività di muratore (cfr. le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 14.02.2024 e 22.05.2024).
Espletata CTU medico-legale, il dott. ha ricostruito il quadro Persona_1 patologico che caratterizza il ricorrente e riferito che la malattia dalla quale egli risulta affetto (Presbiacusia con componente trasmissiva da verosimile patologia dell'orecchio medio non ascrivibile ad esposizione a rumori) non può considerarsi contratta a causa e nell'esercizio delle lavorazioni svolte, in quanto non ascrivibile a esposizione a rumori quanto, piuttosto, ad una “verosimile patologia dell'orecchio medio” legata all'avanzare dell'età.
Parte ricorrente, nel contestare le conclusioni cui è giunto il CTU, ha evidenziato la sostanziale sovrapponibilità tra la malattia dedotta dal ricorrente e la presbiacusia come riscontrata dal CTU lamentando, pertanto, la mancata indicazione dei criteri medico scientifici che hanno determinato una diagnosi piuttosto che un'altra, ciò tenuto conto degli esiti della prova testimoniale, comprovanti l'esposizione del a forti vibrazioni e Pt_1 intensi rumori.
Orbene, il CTU riscontrando le predette osservazioni ha specificato che “il periziando
è affetto da una ipoacusia bilaterale di tipo misto la cui componente neurosensoriale è ascrivibile a presbiacusia e la componente trasmissiva, qualsiasi sia stata la causa, non è riconducibile a danno da esposizione a rumore sennonchè la stessa può ritenersi protettiva dall'esposizione al rumore”, aggiungendo che “per neurosensoriale si intende una lesione degenerativa della chiocciola e/o del nervo acustico e la forma trasmissiva è conseguenza di deficit a livello dell'orecchio medio comprendendo in questa struttura anatomica il timpano e la catena ossiculare” (cfr. la reazione depositata il
22.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamata).
Le conclusioni del CTU possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni
3 psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Essendo stata accertata la correttezza della valutazione già effettuata dall' , la CP_1 domanda giudiziale deve essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Pur in difetto di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite sono compensate in ragione della qualità delle parti e della natura degli interessi coinvolti nella controversia.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico del ricorrente soccombente.
P. Q. M.
il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico del ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Catanzaro, 22.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 353/2023 R.G.
tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Simona Parte_1
Cavalieri
RICORRENTE
e
Controparte_1
- in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio
[...]
Allegrini
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
19.03.2025.
Con ricorso depositato il 24.02.2023, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver svolto attività lavorativa di muratore fin dal 1973, dapprima quale dipendente e successivamente, dal 1995 al 2014, in qualità di titolare dell'omonima impresa artigiana;
di essersi occupato della costruzione, manutenzione e ristrutturazione di opere edili, con l'utilizzo di escavatore, bulldozer, terna, pale caricatrici, livellatrici, battipali, scraper, draga, pala meccanica, utensili e mezzi ad aria compressa, nonché con l'impiego di martello demolitore, smerigliatrice, mazza, betoniere, ruspe cingolate, che lo hanno esposto a forti vibrazioni e intensi rumori;
di aver lavorato dal lunedì al
1 venerdì dalle ore 7.00 alle ore 17.00, con un'ora di pausa pranzo;
di aver contratto le patologia indicata in atti (ipoacusia bilaterale mista), ritenuta derivante dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' aveva ingiustamente disconosciuto la natura CP_1 professionale della patologia denunciata e concludeva affinché l'istituto suddetto fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contraddittorio, l' argomentava per l'infondatezza della domanda CP_1 chiedendone il rigetto.
Veniva espletata la prova testimoniale e disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, espletata la prova testimoniale e disposta CTU medico-legale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art.13, comma 2, d.lgs.n.38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del CP_1 sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
e' erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla incollocabilità' dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti
2 dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della natura professionale della malattia denunciata all' in data 10.05.2019, asseritamente CP_1 contratta dall'assicurato nell'esercizio della propria attività lavorativa.
L'istruttoria testimoniale ha consentito di accertare lo svolgimento, da parte del ricorrente, dell'attività di muratore (cfr. le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 14.02.2024 e 22.05.2024).
Espletata CTU medico-legale, il dott. ha ricostruito il quadro Persona_1 patologico che caratterizza il ricorrente e riferito che la malattia dalla quale egli risulta affetto (Presbiacusia con componente trasmissiva da verosimile patologia dell'orecchio medio non ascrivibile ad esposizione a rumori) non può considerarsi contratta a causa e nell'esercizio delle lavorazioni svolte, in quanto non ascrivibile a esposizione a rumori quanto, piuttosto, ad una “verosimile patologia dell'orecchio medio” legata all'avanzare dell'età.
Parte ricorrente, nel contestare le conclusioni cui è giunto il CTU, ha evidenziato la sostanziale sovrapponibilità tra la malattia dedotta dal ricorrente e la presbiacusia come riscontrata dal CTU lamentando, pertanto, la mancata indicazione dei criteri medico scientifici che hanno determinato una diagnosi piuttosto che un'altra, ciò tenuto conto degli esiti della prova testimoniale, comprovanti l'esposizione del a forti vibrazioni e Pt_1 intensi rumori.
Orbene, il CTU riscontrando le predette osservazioni ha specificato che “il periziando
è affetto da una ipoacusia bilaterale di tipo misto la cui componente neurosensoriale è ascrivibile a presbiacusia e la componente trasmissiva, qualsiasi sia stata la causa, non è riconducibile a danno da esposizione a rumore sennonchè la stessa può ritenersi protettiva dall'esposizione al rumore”, aggiungendo che “per neurosensoriale si intende una lesione degenerativa della chiocciola e/o del nervo acustico e la forma trasmissiva è conseguenza di deficit a livello dell'orecchio medio comprendendo in questa struttura anatomica il timpano e la catena ossiculare” (cfr. la reazione depositata il
22.12.2024, qui da intendersi integralmente richiamata).
Le conclusioni del CTU possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni
3 psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Essendo stata accertata la correttezza della valutazione già effettuata dall' , la CP_1 domanda giudiziale deve essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Pur in difetto di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite sono compensate in ragione della qualità delle parti e della natura degli interessi coinvolti nella controversia.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico del ricorrente soccombente.
P. Q. M.
il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico del ricorrente le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Catanzaro, 22.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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