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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/08/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2072/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Mantova in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto
Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. di R.G. 2072/2022, promossa da:
(C.F. ) con gli Avv.ti Michael Pasian e Federico Acampora Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
con l'Avv. Stefano Sbordoni, Controparte_1
-convenuta-
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: in via principale: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, dichiarare la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme CP_1 versate dall'attrice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via subordinata: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare l'esistenza di tutte le violazioni commesse dalla società , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 pronunciando l'annullamento del contratto instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la medesima società alla restituzione di tutte le somme versate dall'attrice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto valido ed efficace, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dello stesso per grave inadempimento della società , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannare quest'ultima, alla restituzione di tutte le somme versate dall'attrice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via di estremo subordine: accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, la responsabilità precontrattuale della società CP_1
; in ogni caso: condannare la società , in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patendi dall'attrice, da liquidarsi in via equitativa, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, I co., c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III co., c.p.c. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Per parte convenuta: Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, per i motivi di cui in premessa: In via preliminare: dichiarare il DIFETTO DI GIURISDIZIONE del giudice adito, ai sensi del sopra richiamato art. 4 Regolamento UE n. 1215/2012 e s.m.i. e leggi e norme collegate sopra richiamate, in favore dell'autorità giurisdizionale dello Stato Membro di Cipro / Tribunale di Limassol e/o
Nicosia secondo i criteri di competenza ivi stabiliti sussistendone tutti i presupposti di legge per le ragioni sopra indicate;
Nel merito: RIGETTARE, comunque, la domanda dell'attore/ricorrente in quanto palesemente ed oggettivamente infondata in fatto e diritto per tutti i motivi sopra descritti. Ci si oppone sin d'ora alle richieste di controparte di esibizione dei report e soprattutto delle conversazioni tra le parti NON sussistendo i presupposti ex art. 210 c.p.c. ed essendo i detti documenti, comunque, tutelati dalle norme sulla protezione dei dati personali ex GDPR -
Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 101/2018 s.m.i. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge da distrarre a favore dell' Avv. Stefano Sbordoni, che si dichiara ANTISTATARIO.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 25.7.2022, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale al fine di ottenere la restituzione del capitale investito Controparte_1 dall'attrice tramite la piattaforma di trading di proprietà della convenuta, nonché il risarcimento dei danni che l'attrice assumeva ad essa inferti a causa di violazioni di legge e di contratto ascrivibili alla convenuta. Parte attrice, segnatamente, domandava che fosse dichiarata la nullità del contratto di investimento intercorso con per difetto di forma richiesta dalla legge e per Controparte_1 violazione di norme imperative in materia di servizi finanziari, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate;
in subordine: che fosse annullato il contratto per dolo di nella formazione del contratto, con conseguente condanna della convenuta Controparte_1 alla restituzione delle somme versate;
in via ulteriormente subordinata: che fosse dichiarata la risoluzione di detto contratto per grave inadempimento della società convenuta degli obblighi informativi e di correttezza, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate;
in via ulteriormente gradata, che fosse dichiarata la responsabilità precontrattuale di
[...]
per la sua condotta contraria alla buona fede nella fase delle trattative, avendo la CP_1 convenuta indotto l'attrice ad investire somme ingenti in assenza delle dovute cautele e informazioni;
che fosse in ogni caso condannata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, Controparte_1 da liquidarsi in via equitativa.
Fissata udienza di comparizione al 7.2.2023, non risultando costituita la convenuta CP_1
, il giudice disponeva il rinnovo della notificazione, fissando nuova udienza per gli incombenti
[...] di rito al 13.7.2023.
Con memoria di costituzione depositata in data 23.6.2023, si costituiva in giudizio , Controparte_1 chiedendo: in via pregiudiziale, che fosse il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore dell'autorità giurisdizionale di Cipro;
nel merito, che fossero integralmente respinte le domande dell'attrice.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.7.2022, ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, il Giudice disponeva la conversione del rito ai sensi dell'art. 702- ter c.p.c. e fissava udienza di comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. al 30.11.2023.
All'esito di tale udienza, su istanza delle parti, erano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma
VI c.p.c. per il deposito di memorie. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.4.2024 fissata per decidere sulle istanze istruttorie, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28.2.2025, udienza successivamente differita al 17.6.2025. La causa veniva ivi trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è parzialmente fondata nei termini che di seguito si espongono.
Oggetto di causa è il contratto per la prestazione di servizi di investimento forniti tramite piattaforma online dalla società convenuta nei confronti dell'odierna parte attrice. Quest'ultima, oltre ad aver dedotto la nullità del contratto e i presupposti per il suo annullamento, ha rilevato il grave inadempimento in relazione agli obblighi informativi in capo alla convenuta e la sua responsabilità precontrattuale nella fase della trattative. Parte attrice domanda la restituzione delle somme versate e, in ogni caso, il risarcimento di tutti i danni, anche non patrimoniali, chiedendone la liquidazione in via equitativa.
Preliminarmente, occorre considerare l'eccezione sollevata dalla convenuta di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore dell'autorità giurisdizionale dello Stato Membro di Cipro.
Al riguardo, in adesione all'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 6456/2020, si ritiene che, nella fattispecie, sussista la giurisdizione del giudice italiano. Trova infatti applicazione il Regolamento dell'Unione Europea n. 1215/2012, concernente la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, in materia civile e commerciale. Il rapporto contrattuale è sorto a seguito della stipula del contratto di conto trading on line, per svolgimento di attività di investimento finanziario, tramite operazioni on line, da compiersi con utilizzo di piattaforme telematiche messe a disposizione dalla convenuta. Nella menzionata pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato come, in tali casi, debbano trovare applicazione i criteri di collegamento di cui al regolamento n. 1215/2012, concernente la competenza in materia di contratti conclusi da consumatori. In particolare, è stato richiamato il criterio di collegamento, di cui all'art. 17 lett. c) del regolamento comunitario del 2012: le attività commerciali e professionali della banca sono dirette verso lo Stato membro, in cui è domiciliato il consumatore. Nella citata ordinanza n. 6456/20 si indica espressamente la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 03.10.2019, in tema di interpretazione dell'art. 17del suddetto regolamento. Così scrive la Corte del Lussemburgo: “…una persona fisica che, in forza di un contratto, quale un contratto differenziale concluso con una società di intermediazione finanziaria, effettua operazioni sul mercato internazionale dei cambi FOREX (Foreign Exchange) tramite tale società, deve essere qualificato come “consumatore”, ai sensi di detta disposizione, se la conclusione di tale contratto non rientra nell'ambito dell'attività professionale di questa persona..” Aggiunge la Corte di Giustizia che, ai fini della qualifica di consumatore, non rilevano fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza dei contratti differenziali, l'entità dei rischi di perdite finanziarie, le eventuali conoscenze di detta persona nel settore degli strumenti finanziari
(oppure il suo comportamento attivo nel contesto di tali operazioni), concludendo nel senso della ritualità e correttezza dell'agire del consumatore il quale proponga l'azione contrattuale dinanzi all'autorità giurisdizionale del luogo in cui ha il domicilio. La convenuta eccepisce il difetto di giurisdizione in capo al giudice italiano sostenendo l'avvenuta sottoscrizione da parte della Sig.ra del modulo con la quale quest'ultima avrebbe chiesto la riqualificazione come cliente Pt_1 professionale. Va detto, come, a fondamento dell'eccezione, parte convenuta non abbia allegato alcun documento. L'eccezione dove essere pertanto respinta. Peraltro, si osserva come non rilevi il fatto che la ricorrente avesse chiesto di diventare cliente professionale e che rispettasse i requisiti richiesti dalla sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39 funzionali a valutare le effettive conoscenze e competenze del cliente, considerato che, come chiarito dalla pronuncia della Corte di Giustizia sopra richiamata, la qualifica di consumatore rilevante ai fini del regolamento UE 1215/2012 e della direttiva in questione, nonché del regolamento Roma I, non necessariamente coincidono, avendo dette normative finalità differenti. Il regolamento UE n. 1215/2012, infatti, mira solo a stabilire le norme che consentono di determinare il giudice competente a statuire su una controversia in materia civile e commerciale relativa a un contratto concluso tra un professionista e una persona che agisce a fini estranei alla sua attività professionale, in modo da proteggere quest'ultima in tale situazione. Ritenere che la qualità di consumatore di una parte contrattuale possa dipendere dalle conoscenze e dalle informazioni di cui essa dispone in un determinato settore (elementi rilevanti per la direttiva 2004/39) e non dal fatto che il contratto che ha concluso sia destinato o meno a soddisfare le sue eSIenze personali, equivarrebbe a fare riferimento alla situazione soggettiva di tale controparte contrattuale, mentre, secondo la giurisprudenza già citata, la qualità di «consumatore» di una persona deve essere esaminata unicamente alla luce della posizione di quest'ultima in un determinato contratto, tenendo conto della sua natura e del suo scopo. L'eccezione dove essere pertanto respinta.
Nel merito, costituiscono fatti non specificamente contestati dalla parte convenuta: che CP_1
svolge attività di intermediazione finanziaria, anche in Italia, consistente nella prestazione di
[...] servizi di ricezione, esecuzione e trasmissione degli ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
che operava con uno strumento finanziario chiamato CFD (contract for difference) Controparte_1 che viene negoziato in mercati non regolamentati sui quali operano le piattaforme di trading on line
e che, in estrema sintesi, può qualificarsi come una scommessa sull'aumento di valore di altri titoli in un determinato tempo (aumento sul quale puntano gli acquirenti), oppure, invece, sul deprezzamento dei titoli (deprezzamento sul quale puntano i venditori); che, nel Gennaio 2019, la SI.ra , aveva ricevuto una chiamata da una persona, presentatasi come dipendente di Pt_1 [...]
, la quale le aveva illustrato la piattaforma di trading online denominata “Itrader” di CP_1 proprietà della resistente;
che la SI.ra aveva seguito operazioni di trading su prodotti Pt_1 complessi come i CFD, seguendo pedissequamente le indicazioni del consulente finanziario della
Società, attività di consulenza per la quale – come detto - la conventa non era abilitata dalla CONSOB;
che, in data 11.01.2019, la SI.ra aveva completato la registrazione dei propri dati sulla Pt_1 piattaforma “Itrader”, trasmettendo alla Società, su richiesta dell'operatore telefonico, la propria carta di identità; che, stante la mancata trasmissione del contratto, nonché i servizi ed i costi da parte della società, la SI.ra aveva scaricato autonomamente dal sito web “www. ” la relativa Pt_1 CP_2 documentazione e, in particolare, il documento denominato “Terms and conditions”; che la SI.ra
, dal proprio conto corrente, aveva depositato l'importo complessivo lordo pari ad Euro Pt_1
70.000,00 in favore di e che la somma netta persa era pari ad Euro 56.867,00. Controparte_1
Parte attrice, in via principale, ha svolto domanda di accertamento e declaratoria di nullità del
“rapporto contrattuale” intercorso fra le parti nonché “, eccependo, in primis, la mancata conclusione in forma scritta del c.d. “contratto quadro”, in violazione dell'art. 23 TUF. Parte convenuta ha contestato tale allegazione, affermando che l'attrice si era registrata in modo autonomo sulla piattaforma online della Società convenuta/resistente ed aveva aperto un conto specifico per operare nel trading online principalmente su CFD con un primo investimento minimo per l'importo concordato;
che, a seguito della predetta procedura di registrazione, l'attrice aveva compilato, accettato e firmato autonomamente il relativo “questionario finanziario” per l'apertura del conto e la
“dichiarazione sul patrimonio netto” con la quale attestava di avere un patrimonio netto e/o portafoglio di investimento, inclusi depositi liquidi e strumenti finanziari;
che, a seguito della firma sui suddetti questionari, l'attrice aveva accettato di essere classificata come cliente “professionale” sussistendone tutti i requisiti di legge previsti dalla normativa europea ed italiana;
che l'attrice, quindi, nel periodo indicato, aveva sempre svolto in maniera autonoma una regolare attività di trading on line professionale sugli strumenti finanziari da lei stessa scelti;
che, per quanto concerne il questionario finanziario accettato e firmato dalla ricorrente, lo stesso doveva considerarsi un vero e proprio accordo concluso tra le parti;
che l'attrice aveva dunque compilato, firmato ed accettato autonomamente tutti i documenti e le procedure, termini e condizioni contrattuali ad essa sottoposti.
Ciò premesso, occorre evidenziare che parte convenuta, non ha allegato alcuno dei documenti menzionati a sostegno dei propri rilievi.
Come noto, ai sensi dell'art. 23 TUF, nel testo vigente nell'aprile 2009, “1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione di servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva
2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. 2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.”
Il contratto di intermediazione finanziaria è contratto inquadrabile in senso ampio nella figura del mandato, dando origine ad un rapporto continuativo di servizi di intermediazione, alla cui prestazione l'intermediario si obbliga verso il cliente, assumendo, per tale motivo, la funzione di “contratto quadro” rispetto alle successive attività negoziali in cui poi si estrinsecherà l'espletamento dei servizi di investimento ed accessori e quindi la sua esecuzione.
L'art. 23 TUF prescrive la forma scritta a tutela del (solo) investitore, ma non ne disciplina espressamente anche il contenuto, limitandosi, sotto tale profilo, a prevedere comunque la nullità di
“ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico”; se il D.Lgs. n. 58/1998 non fissa un contenuto minimo relativamente al contratto quadro i requisiti necessari devono essere ricavati dalla normativa secondaria, vale a dire dai regolamenti emanati dalla Consob, delegata a disciplinare l'esercizio dell'attività di intermediazione. Tale contenuto minimo è specificato dall'art. 37 del “Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari”,
Sulla base della normativa sopra richiamata, deve quindi ritenersi che il requisito della obbligatoria forma scritta del “contratto quadro” possa ritenersi soddisfatta solo a fronte di un documento contrattuale, redatto per iscritto, in cui le parti stabiliscono i servizi forniti dall'intermediario e le loro caratteristiche, la durata del rapporto, le modalità di rinnovo o di modifica del suo contenuto, le modalità con le quali il cliente impartisce ordini o istruzioni all'intermediario, la frequenza, il tipo ed i contenuti della documentazione di rendiconto dell'attività dallo stesso svolta, e, soprattutto, l'entità
e i criteri di calcolo della remunerazione dell'intermediario.
Come noto, in merito sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, stabilendo che “In tema
d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (v. Cass. Civ. SS.UU. n. 898 del 16/01/2018), principio di diritto così motivato: “va evidenziato che nell'art.23 t.u.f. si enfatizza la redazione per iscritto, e, per dato normativo chiaramente espresso, si considerano sullo stesso piano detta redazione e la consegna di un esemplare al cliente, che è l'unica parte che può far valere la nullità. Si è quindi in presenza di un precetto normativo che in modo inequivoco prevede la redazione per iscritto del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento e la consegna della scrittura al cliente, a cui solo si attribuisce la facoltà di far valere la nullità in caso di inosservanza della forma prescritta. Le previsioni in oggetto rendono ben chiara la ratio della norma. La nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto di base dall'art.30 del regolamento Consob, siccome prevedente le modalità di svolgimento del rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore. Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario. Va da sé che la finalità protettiva nei confronti dell'investitore si riverbera in via mediata sulla regolarità e trasparenza del mercato del credito. L'avere individuato la ragione giustificatrice della prescrizione normativa non vale peraltro a risolvere di per sé la questione che qui interessa, ma sostanzialmente ad indirizzare
l'interpretazione dei profili che qui si pongono, e cioè il rapporto tra il perfezionamento del contratto
e la forma con cui questo si estrinseca, e tra il documento in forma scritta come espressione della regolamentazione del rapporto e la sottoscrizione come riferibilità dell'atto. Il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativa, anche la consegna del documento contrattuale), nell'ambito di quel che è stato definito come neoformalismo o formalismo negoziale, va inteso infatti secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità… (omissis)… il requisito della forma ex art. 1325 n.4 cod. civ. va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti sopra esemplificativamente indicati.
Si impone a questo punto un'ulteriore osservazione: tradizionalmente, alla sottoscrizione del contratto si attribuiscono due funzioni, l'una rilevante sul piano della formazione del consenso delle parti, l'altra su quello dell'attribuibilità della scrittura, e l'art. 2702 cod.civ. rende chiaro come la sottoscrizione, quale elemento strutturale dell'atto, valga ad attestare la manifestazione per iscritto della volontà della parte e la riferibilità del contenuto dell'atto a chi l'ha sottoscritto. Tale duplice funzione è nell'impianto codicistico raccordata alla normativa di cui agli artt.1350 e 1418 cod. civ., che pone la forma scritta sul piano della struttura, quale elemento costitutivo del contratto, e non prettamente sul piano della funzione;
la specificità della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua finalità, consente proprio di scindere i due profili, del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell'accordo, rimanendo assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione… (omissis).. Nella ricostruzione che qui si è offerta, inoltre, la previsione della nullità, azionabile solo dal cliente, in caso di inosservanza dei requisiti di forma della redazione per iscritto e della consegna dell'esemplare alla parte, si palesa quale sanzione per l'intermediario, ben armonizzandosi nello stesso contesto del d.lgs. 58/1998, che è nel complesso inteso a dettare regole di comportamento per l'intermediario, e rispetta il principio di proporzionalità…” Si osserva che, in caso di contestazione dell'assenza di forma scritta ad substantiam ex art. 23 TUF,
l'onere della prova grava sull'intermediario il quale è tenuto a produrre in giudizio il contratto di intermediazione finanziaria. (Tribunale di Vicenza, 7.9.2017). Principi ribaditi in linea generale dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ipotesi in cui la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca, che quindi sostenga la valida conclusione in quella forma del negozio, non può gravarsi l'attore in giudizio della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (Cass. ordinanza n. 6480/2021). E dunque, se è negata la sottoscrizione di un contratto scritto, la contraria prova della sua esistenza è a carico della parte che intende avvalersene a giustificazione dei pagamenti ricevuti in base a quel titolo, non potendosi pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi ne domandi la nullità ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam (Cass. ordinanza n. 3310/2024).
Nella fattispecie in esame, come detto, a fronte della specifica contestazione di assenza di forma scritta, parte convenuta non ha prodotto alcun documento a sostegno dei propri rilievi e argomenti.
Ne consegue che non può affermarsi integrata la valida conclusione in forma scritta di un contratto quadro ex art. 23 TUF. Né risulta che del contratto sia stata consegnata copia alla cliente, come previsto dalla disposizione e rilevato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità Come affermato dalla Suprema Corte, la consegna di copia deve seguire alla sottoscrizione, quantomeno da parte del cliente, delle condizioni contrattuali ivi riportate, sottoscrizione richiesta obbligatoriamente, allo scopo di assicurare la finalità di protezione dell'investitore perseguita dalla norma. In mancanza di sottoscrizione delle condizioni contrattuali relative deve quindi essere accolta la domanda di accertamento della nullità del contratto quadro avanzata da parte attrice.
L'accertata nullità del contratto di intermediazione per mancanza di forma scritta ad substantiam assorbe ogni ulteriore questione in tema di validità del contratto, così come ogni contestazione relativa all'inadempimento per allegata violazione del corretto obbligo informativo, potendo l'inadempimento essere valutato solo a fronte di un contratto validamente concluso. L'accertata nullità assorbe e preclude, pertanto, anche l'esame delle domande risarcitorie avanzate dall'attore e fondate sul suddetto inadempimento. Avendo l'attrice avanzato in via principale domanda di nullità del contratto dedotto in lite, alcun danno può infatti riconoscersi a titolo di inadempimento dello stesso contratto, sia per violazione di obblighi contrattuali direttamente gravanti sulla convenuta
(mancata osservanza di obblighi informativi, del dovere di diligenza, correttezza e trasparenza, assenza di adeguatezza delle operazioni proposte), potendo l'inadempimento sussistere solo in presenza di un valido contratto. La domanda finalizzata al riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale è stata formulata in via subordinata e, pertanto, è assorbita dall'accoglimento della domanda principale di nullità del rapporto contrattuale con diritto alla restituzione delle somme versate.
In ogni caso, va detto che non può trovare accoglimento tale domanda di risarcimento dei danni - anche non patrimoniali - rispetto ai quali incombeva in capo all'attrice l'onere di specifica allegazione, nonché di provarne gli elementi costitutivi: nessuno di questi due oneri risulta assolto, essendo l'allegazione del danno del tutto generica e difettando l'articolazione di qualsiasi mezzo istruttorio nonché la produzione di prova documentale a sostegno di tale voce di danno.
Dalla accertata nullità del contratto quadro deriva l'obbligo della convenuta di restituire le prestazioni ricevute indebitamente in assenza di causa, ex art. 2033 e ss. c.c.. In merito all'esecuzione della prestazione, parte attrice ha prodotto i bonifici effettuati a favore della società convenuta (doc.
n. 3). In relazione agli interessi da corrispondere sugli importi versati, l'attrice ha messo in evidenza che la convenuta ha agito con malafede nel recepire e trattenere le somme, dando prova di aver tentato di aprire un dialogo con , anche a mezzo dei propri difensori, cui non è seguita Controparte_1 alcuna risposta. Parimenti, il tentativo di mediazione esperito per iniziativa di parte ricorrente è fallito per l'ingiustificata assenza della società convenuta (doc. 8 fascicolo di parte attrice). Appare dunque corretto ritenere che la società convenuta abbia agito in malafede, così determinando ex art. 2033
c.c. la decorrenza del calcolo degli interessi dalla data del versamento di ciascuna somma.
Spetta quindi a parte attrice, a titolo di ripetizione di prestazioni prive di causa, la restituzione della somma di € 56.867,00, somma che risulta essere indebitamente corrisposta, oltre ad interessi legali dalla data del versamento al saldo.
La domanda ex art. 96 comma I e comma III non può essere accolta, considerato il parziale accoglimento della domanda e non risultando prova della mala fede o colpa grave della convenuta nel resistere in giudizio. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno infatti affermato che anche la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., eSIe, sul piano soggettivo, la prova della mala fede, quale consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o della colpa grave per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. S.U. n. 22405/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014 aggiornati con il d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, della concreta attività svolta e dunque operata la riduzione massima per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della causa.
PQM
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica: accerta e dichiara la nullità del contratto “quadro” ex art. 23 del D.lvo n. 58/98 dedotto in lite;
per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attrice, degli importi Parte_1 indebiti percepiti, pari a complessivi € 56.867,00, oltre ad interessi legali dalla data del versamento al saldo;
rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite all'attrice, spese che liquida nella misura di €
9.142,00 per onorario, oltre C.U., spese generali al 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Mantova, 26.8.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Mantova in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Roberto
Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. di R.G. 2072/2022, promossa da:
(C.F. ) con gli Avv.ti Michael Pasian e Federico Acampora Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
con l'Avv. Stefano Sbordoni, Controparte_1
-convenuta-
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: in via principale: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, dichiarare la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme CP_1 versate dall'attrice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via subordinata: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare l'esistenza di tutte le violazioni commesse dalla società , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 pronunciando l'annullamento del contratto instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la medesima società alla restituzione di tutte le somme versate dall'attrice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto valido ed efficace, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione dello stesso per grave inadempimento della società , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannare quest'ultima, alla restituzione di tutte le somme versate dall'attrice, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
in via di estremo subordine: accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, la responsabilità precontrattuale della società CP_1
; in ogni caso: condannare la società , in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patendi dall'attrice, da liquidarsi in via equitativa, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96, I co., c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, III co., c.p.c. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, di cui si chiede la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Per parte convenuta: Voglia Codesto Ill.mo Tribunale, per i motivi di cui in premessa: In via preliminare: dichiarare il DIFETTO DI GIURISDIZIONE del giudice adito, ai sensi del sopra richiamato art. 4 Regolamento UE n. 1215/2012 e s.m.i. e leggi e norme collegate sopra richiamate, in favore dell'autorità giurisdizionale dello Stato Membro di Cipro / Tribunale di Limassol e/o
Nicosia secondo i criteri di competenza ivi stabiliti sussistendone tutti i presupposti di legge per le ragioni sopra indicate;
Nel merito: RIGETTARE, comunque, la domanda dell'attore/ricorrente in quanto palesemente ed oggettivamente infondata in fatto e diritto per tutti i motivi sopra descritti. Ci si oppone sin d'ora alle richieste di controparte di esibizione dei report e soprattutto delle conversazioni tra le parti NON sussistendo i presupposti ex art. 210 c.p.c. ed essendo i detti documenti, comunque, tutelati dalle norme sulla protezione dei dati personali ex GDPR -
Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 101/2018 s.m.i. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge da distrarre a favore dell' Avv. Stefano Sbordoni, che si dichiara ANTISTATARIO.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 25.7.2022, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale al fine di ottenere la restituzione del capitale investito Controparte_1 dall'attrice tramite la piattaforma di trading di proprietà della convenuta, nonché il risarcimento dei danni che l'attrice assumeva ad essa inferti a causa di violazioni di legge e di contratto ascrivibili alla convenuta. Parte attrice, segnatamente, domandava che fosse dichiarata la nullità del contratto di investimento intercorso con per difetto di forma richiesta dalla legge e per Controparte_1 violazione di norme imperative in materia di servizi finanziari, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate;
in subordine: che fosse annullato il contratto per dolo di nella formazione del contratto, con conseguente condanna della convenuta Controparte_1 alla restituzione delle somme versate;
in via ulteriormente subordinata: che fosse dichiarata la risoluzione di detto contratto per grave inadempimento della società convenuta degli obblighi informativi e di correttezza, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme versate;
in via ulteriormente gradata, che fosse dichiarata la responsabilità precontrattuale di
[...]
per la sua condotta contraria alla buona fede nella fase delle trattative, avendo la CP_1 convenuta indotto l'attrice ad investire somme ingenti in assenza delle dovute cautele e informazioni;
che fosse in ogni caso condannata al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, Controparte_1 da liquidarsi in via equitativa.
Fissata udienza di comparizione al 7.2.2023, non risultando costituita la convenuta CP_1
, il giudice disponeva il rinnovo della notificazione, fissando nuova udienza per gli incombenti
[...] di rito al 13.7.2023.
Con memoria di costituzione depositata in data 23.6.2023, si costituiva in giudizio , Controparte_1 chiedendo: in via pregiudiziale, che fosse il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore dell'autorità giurisdizionale di Cipro;
nel merito, che fossero integralmente respinte le domande dell'attrice.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.7.2022, ritenuto che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, il Giudice disponeva la conversione del rito ai sensi dell'art. 702- ter c.p.c. e fissava udienza di comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. al 30.11.2023.
All'esito di tale udienza, su istanza delle parti, erano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma
VI c.p.c. per il deposito di memorie. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.4.2024 fissata per decidere sulle istanze istruttorie, la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28.2.2025, udienza successivamente differita al 17.6.2025. La causa veniva ivi trattenuta in decisione sulle note scritte depositate dalle parti ex art. 127-ter c.p.c., con concessione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è parzialmente fondata nei termini che di seguito si espongono.
Oggetto di causa è il contratto per la prestazione di servizi di investimento forniti tramite piattaforma online dalla società convenuta nei confronti dell'odierna parte attrice. Quest'ultima, oltre ad aver dedotto la nullità del contratto e i presupposti per il suo annullamento, ha rilevato il grave inadempimento in relazione agli obblighi informativi in capo alla convenuta e la sua responsabilità precontrattuale nella fase della trattative. Parte attrice domanda la restituzione delle somme versate e, in ogni caso, il risarcimento di tutti i danni, anche non patrimoniali, chiedendone la liquidazione in via equitativa.
Preliminarmente, occorre considerare l'eccezione sollevata dalla convenuta di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore dell'autorità giurisdizionale dello Stato Membro di Cipro.
Al riguardo, in adesione all'ordinanza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 6456/2020, si ritiene che, nella fattispecie, sussista la giurisdizione del giudice italiano. Trova infatti applicazione il Regolamento dell'Unione Europea n. 1215/2012, concernente la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, in materia civile e commerciale. Il rapporto contrattuale è sorto a seguito della stipula del contratto di conto trading on line, per svolgimento di attività di investimento finanziario, tramite operazioni on line, da compiersi con utilizzo di piattaforme telematiche messe a disposizione dalla convenuta. Nella menzionata pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato come, in tali casi, debbano trovare applicazione i criteri di collegamento di cui al regolamento n. 1215/2012, concernente la competenza in materia di contratti conclusi da consumatori. In particolare, è stato richiamato il criterio di collegamento, di cui all'art. 17 lett. c) del regolamento comunitario del 2012: le attività commerciali e professionali della banca sono dirette verso lo Stato membro, in cui è domiciliato il consumatore. Nella citata ordinanza n. 6456/20 si indica espressamente la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 03.10.2019, in tema di interpretazione dell'art. 17del suddetto regolamento. Così scrive la Corte del Lussemburgo: “…una persona fisica che, in forza di un contratto, quale un contratto differenziale concluso con una società di intermediazione finanziaria, effettua operazioni sul mercato internazionale dei cambi FOREX (Foreign Exchange) tramite tale società, deve essere qualificato come “consumatore”, ai sensi di detta disposizione, se la conclusione di tale contratto non rientra nell'ambito dell'attività professionale di questa persona..” Aggiunge la Corte di Giustizia che, ai fini della qualifica di consumatore, non rilevano fattori quali il valore delle operazioni effettuate in forza dei contratti differenziali, l'entità dei rischi di perdite finanziarie, le eventuali conoscenze di detta persona nel settore degli strumenti finanziari
(oppure il suo comportamento attivo nel contesto di tali operazioni), concludendo nel senso della ritualità e correttezza dell'agire del consumatore il quale proponga l'azione contrattuale dinanzi all'autorità giurisdizionale del luogo in cui ha il domicilio. La convenuta eccepisce il difetto di giurisdizione in capo al giudice italiano sostenendo l'avvenuta sottoscrizione da parte della Sig.ra del modulo con la quale quest'ultima avrebbe chiesto la riqualificazione come cliente Pt_1 professionale. Va detto, come, a fondamento dell'eccezione, parte convenuta non abbia allegato alcun documento. L'eccezione dove essere pertanto respinta. Peraltro, si osserva come non rilevi il fatto che la ricorrente avesse chiesto di diventare cliente professionale e che rispettasse i requisiti richiesti dalla sezione I dell'allegato II della direttiva 2004/39 funzionali a valutare le effettive conoscenze e competenze del cliente, considerato che, come chiarito dalla pronuncia della Corte di Giustizia sopra richiamata, la qualifica di consumatore rilevante ai fini del regolamento UE 1215/2012 e della direttiva in questione, nonché del regolamento Roma I, non necessariamente coincidono, avendo dette normative finalità differenti. Il regolamento UE n. 1215/2012, infatti, mira solo a stabilire le norme che consentono di determinare il giudice competente a statuire su una controversia in materia civile e commerciale relativa a un contratto concluso tra un professionista e una persona che agisce a fini estranei alla sua attività professionale, in modo da proteggere quest'ultima in tale situazione. Ritenere che la qualità di consumatore di una parte contrattuale possa dipendere dalle conoscenze e dalle informazioni di cui essa dispone in un determinato settore (elementi rilevanti per la direttiva 2004/39) e non dal fatto che il contratto che ha concluso sia destinato o meno a soddisfare le sue eSIenze personali, equivarrebbe a fare riferimento alla situazione soggettiva di tale controparte contrattuale, mentre, secondo la giurisprudenza già citata, la qualità di «consumatore» di una persona deve essere esaminata unicamente alla luce della posizione di quest'ultima in un determinato contratto, tenendo conto della sua natura e del suo scopo. L'eccezione dove essere pertanto respinta.
Nel merito, costituiscono fatti non specificamente contestati dalla parte convenuta: che CP_1
svolge attività di intermediazione finanziaria, anche in Italia, consistente nella prestazione di
[...] servizi di ricezione, esecuzione e trasmissione degli ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari;
che operava con uno strumento finanziario chiamato CFD (contract for difference) Controparte_1 che viene negoziato in mercati non regolamentati sui quali operano le piattaforme di trading on line
e che, in estrema sintesi, può qualificarsi come una scommessa sull'aumento di valore di altri titoli in un determinato tempo (aumento sul quale puntano gli acquirenti), oppure, invece, sul deprezzamento dei titoli (deprezzamento sul quale puntano i venditori); che, nel Gennaio 2019, la SI.ra , aveva ricevuto una chiamata da una persona, presentatasi come dipendente di Pt_1 [...]
, la quale le aveva illustrato la piattaforma di trading online denominata “Itrader” di CP_1 proprietà della resistente;
che la SI.ra aveva seguito operazioni di trading su prodotti Pt_1 complessi come i CFD, seguendo pedissequamente le indicazioni del consulente finanziario della
Società, attività di consulenza per la quale – come detto - la conventa non era abilitata dalla CONSOB;
che, in data 11.01.2019, la SI.ra aveva completato la registrazione dei propri dati sulla Pt_1 piattaforma “Itrader”, trasmettendo alla Società, su richiesta dell'operatore telefonico, la propria carta di identità; che, stante la mancata trasmissione del contratto, nonché i servizi ed i costi da parte della società, la SI.ra aveva scaricato autonomamente dal sito web “www. ” la relativa Pt_1 CP_2 documentazione e, in particolare, il documento denominato “Terms and conditions”; che la SI.ra
, dal proprio conto corrente, aveva depositato l'importo complessivo lordo pari ad Euro Pt_1
70.000,00 in favore di e che la somma netta persa era pari ad Euro 56.867,00. Controparte_1
Parte attrice, in via principale, ha svolto domanda di accertamento e declaratoria di nullità del
“rapporto contrattuale” intercorso fra le parti nonché “, eccependo, in primis, la mancata conclusione in forma scritta del c.d. “contratto quadro”, in violazione dell'art. 23 TUF. Parte convenuta ha contestato tale allegazione, affermando che l'attrice si era registrata in modo autonomo sulla piattaforma online della Società convenuta/resistente ed aveva aperto un conto specifico per operare nel trading online principalmente su CFD con un primo investimento minimo per l'importo concordato;
che, a seguito della predetta procedura di registrazione, l'attrice aveva compilato, accettato e firmato autonomamente il relativo “questionario finanziario” per l'apertura del conto e la
“dichiarazione sul patrimonio netto” con la quale attestava di avere un patrimonio netto e/o portafoglio di investimento, inclusi depositi liquidi e strumenti finanziari;
che, a seguito della firma sui suddetti questionari, l'attrice aveva accettato di essere classificata come cliente “professionale” sussistendone tutti i requisiti di legge previsti dalla normativa europea ed italiana;
che l'attrice, quindi, nel periodo indicato, aveva sempre svolto in maniera autonoma una regolare attività di trading on line professionale sugli strumenti finanziari da lei stessa scelti;
che, per quanto concerne il questionario finanziario accettato e firmato dalla ricorrente, lo stesso doveva considerarsi un vero e proprio accordo concluso tra le parti;
che l'attrice aveva dunque compilato, firmato ed accettato autonomamente tutti i documenti e le procedure, termini e condizioni contrattuali ad essa sottoposti.
Ciò premesso, occorre evidenziare che parte convenuta, non ha allegato alcuno dei documenti menzionati a sostegno dei propri rilievi.
Come noto, ai sensi dell'art. 23 TUF, nel testo vigente nell'aprile 2009, “1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione di servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva
2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma, assicurando nei confronti dei clienti al dettaglio appropriato livello di garanzia. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. 2. È nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tal casi nulla è dovuto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.”
Il contratto di intermediazione finanziaria è contratto inquadrabile in senso ampio nella figura del mandato, dando origine ad un rapporto continuativo di servizi di intermediazione, alla cui prestazione l'intermediario si obbliga verso il cliente, assumendo, per tale motivo, la funzione di “contratto quadro” rispetto alle successive attività negoziali in cui poi si estrinsecherà l'espletamento dei servizi di investimento ed accessori e quindi la sua esecuzione.
L'art. 23 TUF prescrive la forma scritta a tutela del (solo) investitore, ma non ne disciplina espressamente anche il contenuto, limitandosi, sotto tale profilo, a prevedere comunque la nullità di
“ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico”; se il D.Lgs. n. 58/1998 non fissa un contenuto minimo relativamente al contratto quadro i requisiti necessari devono essere ricavati dalla normativa secondaria, vale a dire dai regolamenti emanati dalla Consob, delegata a disciplinare l'esercizio dell'attività di intermediazione. Tale contenuto minimo è specificato dall'art. 37 del “Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari”,
Sulla base della normativa sopra richiamata, deve quindi ritenersi che il requisito della obbligatoria forma scritta del “contratto quadro” possa ritenersi soddisfatta solo a fronte di un documento contrattuale, redatto per iscritto, in cui le parti stabiliscono i servizi forniti dall'intermediario e le loro caratteristiche, la durata del rapporto, le modalità di rinnovo o di modifica del suo contenuto, le modalità con le quali il cliente impartisce ordini o istruzioni all'intermediario, la frequenza, il tipo ed i contenuti della documentazione di rendiconto dell'attività dallo stesso svolta, e, soprattutto, l'entità
e i criteri di calcolo della remunerazione dell'intermediario.
Come noto, in merito sono intervenute le Sezioni Unite della Suprema Corte, stabilendo che “In tema
d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (v. Cass. Civ. SS.UU. n. 898 del 16/01/2018), principio di diritto così motivato: “va evidenziato che nell'art.23 t.u.f. si enfatizza la redazione per iscritto, e, per dato normativo chiaramente espresso, si considerano sullo stesso piano detta redazione e la consegna di un esemplare al cliente, che è l'unica parte che può far valere la nullità. Si è quindi in presenza di un precetto normativo che in modo inequivoco prevede la redazione per iscritto del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento e la consegna della scrittura al cliente, a cui solo si attribuisce la facoltà di far valere la nullità in caso di inosservanza della forma prescritta. Le previsioni in oggetto rendono ben chiara la ratio della norma. La nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto di base dall'art.30 del regolamento Consob, siccome prevedente le modalità di svolgimento del rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore. Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario. Va da sé che la finalità protettiva nei confronti dell'investitore si riverbera in via mediata sulla regolarità e trasparenza del mercato del credito. L'avere individuato la ragione giustificatrice della prescrizione normativa non vale peraltro a risolvere di per sé la questione che qui interessa, ma sostanzialmente ad indirizzare
l'interpretazione dei profili che qui si pongono, e cioè il rapporto tra il perfezionamento del contratto
e la forma con cui questo si estrinseca, e tra il documento in forma scritta come espressione della regolamentazione del rapporto e la sottoscrizione come riferibilità dell'atto. Il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativa, anche la consegna del documento contrattuale), nell'ambito di quel che è stato definito come neoformalismo o formalismo negoziale, va inteso infatti secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità… (omissis)… il requisito della forma ex art. 1325 n.4 cod. civ. va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti sopra esemplificativamente indicati.
Si impone a questo punto un'ulteriore osservazione: tradizionalmente, alla sottoscrizione del contratto si attribuiscono due funzioni, l'una rilevante sul piano della formazione del consenso delle parti, l'altra su quello dell'attribuibilità della scrittura, e l'art. 2702 cod.civ. rende chiaro come la sottoscrizione, quale elemento strutturale dell'atto, valga ad attestare la manifestazione per iscritto della volontà della parte e la riferibilità del contenuto dell'atto a chi l'ha sottoscritto. Tale duplice funzione è nell'impianto codicistico raccordata alla normativa di cui agli artt.1350 e 1418 cod. civ., che pone la forma scritta sul piano della struttura, quale elemento costitutivo del contratto, e non prettamente sul piano della funzione;
la specificità della disciplina che qui interessa, intesa nel suo complesso e nella sua finalità, consente proprio di scindere i due profili, del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell'accordo, rimanendo assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte, l'intermediario, che, reso certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto, non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione… (omissis).. Nella ricostruzione che qui si è offerta, inoltre, la previsione della nullità, azionabile solo dal cliente, in caso di inosservanza dei requisiti di forma della redazione per iscritto e della consegna dell'esemplare alla parte, si palesa quale sanzione per l'intermediario, ben armonizzandosi nello stesso contesto del d.lgs. 58/1998, che è nel complesso inteso a dettare regole di comportamento per l'intermediario, e rispetta il principio di proporzionalità…” Si osserva che, in caso di contestazione dell'assenza di forma scritta ad substantiam ex art. 23 TUF,
l'onere della prova grava sull'intermediario il quale è tenuto a produrre in giudizio il contratto di intermediazione finanziaria. (Tribunale di Vicenza, 7.9.2017). Principi ribaditi in linea generale dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nell'ipotesi in cui la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca, che quindi sostenga la valida conclusione in quella forma del negozio, non può gravarsi l'attore in giudizio della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro (Cass. ordinanza n. 6480/2021). E dunque, se è negata la sottoscrizione di un contratto scritto, la contraria prova della sua esistenza è a carico della parte che intende avvalersene a giustificazione dei pagamenti ricevuti in base a quel titolo, non potendosi pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi ne domandi la nullità ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam (Cass. ordinanza n. 3310/2024).
Nella fattispecie in esame, come detto, a fronte della specifica contestazione di assenza di forma scritta, parte convenuta non ha prodotto alcun documento a sostegno dei propri rilievi e argomenti.
Ne consegue che non può affermarsi integrata la valida conclusione in forma scritta di un contratto quadro ex art. 23 TUF. Né risulta che del contratto sia stata consegnata copia alla cliente, come previsto dalla disposizione e rilevato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità Come affermato dalla Suprema Corte, la consegna di copia deve seguire alla sottoscrizione, quantomeno da parte del cliente, delle condizioni contrattuali ivi riportate, sottoscrizione richiesta obbligatoriamente, allo scopo di assicurare la finalità di protezione dell'investitore perseguita dalla norma. In mancanza di sottoscrizione delle condizioni contrattuali relative deve quindi essere accolta la domanda di accertamento della nullità del contratto quadro avanzata da parte attrice.
L'accertata nullità del contratto di intermediazione per mancanza di forma scritta ad substantiam assorbe ogni ulteriore questione in tema di validità del contratto, così come ogni contestazione relativa all'inadempimento per allegata violazione del corretto obbligo informativo, potendo l'inadempimento essere valutato solo a fronte di un contratto validamente concluso. L'accertata nullità assorbe e preclude, pertanto, anche l'esame delle domande risarcitorie avanzate dall'attore e fondate sul suddetto inadempimento. Avendo l'attrice avanzato in via principale domanda di nullità del contratto dedotto in lite, alcun danno può infatti riconoscersi a titolo di inadempimento dello stesso contratto, sia per violazione di obblighi contrattuali direttamente gravanti sulla convenuta
(mancata osservanza di obblighi informativi, del dovere di diligenza, correttezza e trasparenza, assenza di adeguatezza delle operazioni proposte), potendo l'inadempimento sussistere solo in presenza di un valido contratto. La domanda finalizzata al riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale è stata formulata in via subordinata e, pertanto, è assorbita dall'accoglimento della domanda principale di nullità del rapporto contrattuale con diritto alla restituzione delle somme versate.
In ogni caso, va detto che non può trovare accoglimento tale domanda di risarcimento dei danni - anche non patrimoniali - rispetto ai quali incombeva in capo all'attrice l'onere di specifica allegazione, nonché di provarne gli elementi costitutivi: nessuno di questi due oneri risulta assolto, essendo l'allegazione del danno del tutto generica e difettando l'articolazione di qualsiasi mezzo istruttorio nonché la produzione di prova documentale a sostegno di tale voce di danno.
Dalla accertata nullità del contratto quadro deriva l'obbligo della convenuta di restituire le prestazioni ricevute indebitamente in assenza di causa, ex art. 2033 e ss. c.c.. In merito all'esecuzione della prestazione, parte attrice ha prodotto i bonifici effettuati a favore della società convenuta (doc.
n. 3). In relazione agli interessi da corrispondere sugli importi versati, l'attrice ha messo in evidenza che la convenuta ha agito con malafede nel recepire e trattenere le somme, dando prova di aver tentato di aprire un dialogo con , anche a mezzo dei propri difensori, cui non è seguita Controparte_1 alcuna risposta. Parimenti, il tentativo di mediazione esperito per iniziativa di parte ricorrente è fallito per l'ingiustificata assenza della società convenuta (doc. 8 fascicolo di parte attrice). Appare dunque corretto ritenere che la società convenuta abbia agito in malafede, così determinando ex art. 2033
c.c. la decorrenza del calcolo degli interessi dalla data del versamento di ciascuna somma.
Spetta quindi a parte attrice, a titolo di ripetizione di prestazioni prive di causa, la restituzione della somma di € 56.867,00, somma che risulta essere indebitamente corrisposta, oltre ad interessi legali dalla data del versamento al saldo.
La domanda ex art. 96 comma I e comma III non può essere accolta, considerato il parziale accoglimento della domanda e non risultando prova della mala fede o colpa grave della convenuta nel resistere in giudizio. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno infatti affermato che anche la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., eSIe, sul piano soggettivo, la prova della mala fede, quale consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o della colpa grave per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. S.U. n. 22405/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/2014 aggiornati con il d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum, della concreta attività svolta e dunque operata la riduzione massima per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la natura documentale della causa.
PQM
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica: accerta e dichiara la nullità del contratto “quadro” ex art. 23 del D.lvo n. 58/98 dedotto in lite;
per l'effetto, dichiara tenuta e condanna la convenuta , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore dell'attrice, degli importi Parte_1 indebiti percepiti, pari a complessivi € 56.867,00, oltre ad interessi legali dalla data del versamento al saldo;
rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite all'attrice, spese che liquida nella misura di €
9.142,00 per onorario, oltre C.U., spese generali al 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Mantova, 26.8.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni