CA
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
n. 3604/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 3604/2020
promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Baccari
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Di MA C.F._2
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_4
), rappresentate e difese dall'avv. Paolo Di MA C.F._5
APPELLATE pagina 1 di 20 (C.F. ) e Controparte_5 C.F._6 [...]
(C.F. ) Controparte_6 C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Maria Pasquarella
APPELLATI
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti Parte_1
conveniva in giudizio de di , CP_1 Controparte_1 CP_4
, , , di
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_1 [...]
e di al fine di Controparte_7 CP_1 Controparte_8
ottenere il trasferimento, ai sensi dell'art. 2932 c.c., della quota ideale pari alla metà della proprietà degli immobili facenti parte del compendio immobiliare denominato "Baraccone", siti in Chieuti (FG); in subordine, chiedeva che fosse accertato l'effetto traslativo dell'accordo di cessione di quota concluso in data
08.09.2003 e fosse pronunciata sentenza dichiarativa dell'avvenuta vendita.
In particolare l'attore esponeva che, con l'atto di transazione di cui sopra, sottoscritto in data 08/09/2003, i convenuti , e , quali CP_1 CP_5 Controparte_6
unici eredi della madre , si erano impegnati a Parte_2
cedere e trasferire in suo favore, in quanto coerede di Persona_1
(unitamente agli altri coeredi , , , Parte_3 CP_9 Persona_2
di Camerano), i diritti pari al 50% dell'intero compendio Parte_1
immobiliare detto “ ” (riportato in Catasto di Chieuti (FG) località Per_3
partita 1071, foglio 3, part.lle 3, 4, 21, 120, 138), e ciò a seguito Per_3
dell'apertura delle successioni ereditarie dei predetti e Di Persona_1
pagina 2 di 20 , già comproprietarie, unitamente a Parte_2 CP_10
, e , di ampio latifondo in cui era
[...] CP_11 Controparte_12
ricompreso tale compendio immobiliare detto “ ”, e sul presupposto Per_3
della preventiva divisione dei beni ereditari sulla base del progetto predisposto dallo stesso , cui le parti dell'atto di transazione e cessione Parte_1
prestavano preventivamente il loro consenso, in attesa che intervenisse anche quello degli altri coeredi , e , non CP_10 CP_11 Controparte_12
partecipanti all'accordo dell'08.09.2003, consenso che garantiva, Parte_1
ai sensi dell'art. 1381 cc (promessa del fatto del terzo), fosse reso da detti coeredi entro il termine del 30.10.2003 (vedi art. 6 dell'atto 08.09.2003), data espressamente stabilita per la stipula e sottoscrizione dell'atto pubblico di divisione e dell'atto pubblico di trasferimento della predetta quota del 50 % della proprietà del compendio immobiliare “ ” (art. 8, penultimo comma Per_3
dell'atto 08.09.2003).
Riferiva l'appellante che, in conseguenza di tale accordo, in data 31/10/2003 venivano stipulati tra le stesse parti due ulteriori distinti atti: con il primo,
l'odierno appellante si impegnava nei confronti di dette controparti a far liberare i fondi non ricompresi nella comune successione, con il secondo atto, le parti avrebbero, a suo dire, concluso la vendita della detta quota pari alla metà della piena proprietà del complesso immobiliare “Baraccone”, con obbligo di formalizzare la stessa innanzi al notaio, e per l'effetto versava Parte_1
alle controparti a mezzo di assegni bancari l'intero prezzo pattuito a saldo pari ad € 361.500,00.
Ritenuta dunque verificata la condizione necessaria per il trasferimento della proprietà, l'attore chiedeva in subordine la formalizzazione di tale accordo attraverso la conclusione dell'atto pubblico di vendita delle quote.
Tuttavia, mentre e aderivano alla richiesta di Controparte_6 CP_5
, e le figlie– a loro volta intervenute per Parte_1 CP_1
pagina 3 di 20 rappresentazione quali eredi di e – si CP_11 Controparte_12
opponevano, non riscontrando tale richiesta.
Pertanto, l'attore chiedeva di accertare i fatti di causa e, per Parte_1
l'effetto, di disporre il trasferimento – anche ai sensi dell'art. 2932 c.c. – della quota ideale pari alla metà della piena proprietà degli immobili siti nel compendio immobiliare “Baraccone”, in suo favore e in danno dei convenuti de di , e . CP_1 Controparte_1 CP_5 CP_6
In via subordinata, chiedeva di accertare l'avvenuto effetto traslativo derivante dalla scrittura privata del 31/10/2003 e, conseguentemente, pronunciare una sentenza dichiarativa dell'intervenuta vendita della predetta quota pari al 50% della piena proprietà dei beni in questione.
In ogni caso, l'attore chiedeva disporsi la trascrizione della sentenza a cura del
Conservatore dei Registri Immobiliari, e, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti rivolte dalla convenuta nei confronti di e , nonché di quelle CP_1 Persona_1 Pt_1
utilizzate dalle convenute Di MA nei confronti dell'attore. Per l'effetto chiedeva che venisse condannata al pagamento della somma di CP_1
€ 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno per le offese arrecate ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
I.2. Si costituiva in giudizio di , la quale CP_1 Controparte_1
contestava integralmente la ricostruzione dei fatti esposta dall'attore, sostenendo, al contrario, che l'inadempimento degli accordi fosse imputabile allo stesso attore non essendosi questi adoperato entro il termine stabilito per addivenire alla divisione ereditaria costituente il presupposto del detto atto di trasferimento immobiliare (in adempimento dell'obbligo del fatto del terzo entro la data stabilita del 30.10.2003, obbligo da questi assunto ex art. 1381 cc in tale scrittura del settembre 2003 e consistente nella acquisizione del formale pagina 4 di 20 consenso alla divisione ereditaria anche degli altri coeredi AN pretermessi
Anna, e ). CP_12 Controparte_10
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e proponeva domanda riconvenzionale volta alla risoluzione dell'accordo transattivo dell'08/09/2003 per inadempimento dell'attore, con richiesta di condanna generica di quest'ultimo al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
I.3. Si costituivano, altresì, (di ) e CP_5 Controparte_1 [...]
(di ), i quali aderivano sostanzialmente CP_6 Controparte_1
alla prospettazione e domande dell'attore, dichiarando la propria disponibilità a dare esecuzione agli accordi intercorsi e a prestare il loro consenso al predetto atto di vendita della quota del 50 % della proprietà immobiliare “Baraccone”.
I.4. Si costituivano, infine, , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, le quali, in qualità di eredi succedute per rappresentazione Controparte_4
alle originarie eredi e , aderendo alle difese e CP_11 Controparte_12
domande di , chiedevano il rigetto integrale delle domande CP_1
attoree, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite, oltre all'aggravio per lite temeraria.
I.5. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5780/2020, pubblicata il 14/09/2020, rigettava le domande proposte dall'attore, rigettava altresì la domanda riconvenzionale avanzata da (di ) e CP_1 Controparte_1
compensava integralmente le spese di lite tra le parti per le ragioni ivi espresse cui si rinvia in questa sede.
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli proponeva gravame Pt_1
con atto di citazione in appello ritualmente notificato alle controparti.
[...]
L'appellante censurava la sentenza di prime cure sulla base di cinque motivi di doglianza.
pagina 5 di 20 Con il primo motivo rilevava che la motivazione della sentenza impugnata risultava viziata ed erronea, in quanto il Giudice di primo grado, da un lato, avrebbe mal interpretato il contenuto dell'accordo transattivo del 08/09/2003 e, dall'altro, avrebbe omesso di esaminare quanto dichiarato e concordato dalle parti – , ed , in qualità di venditori, e l'appellante, in CP_1 CP_5 CP_6
qualità di acquirente – nella successiva scrittura privata, di natura parzialmente novativa, sottoscritta in data 31 ottobre 2003. Con tale ultima scrittura, a suo dire, sarebbero stati superati tutti gli ostacoli alla vendita della quota ideale del
50% del complesso immobiliare ” in favore dell'appellante e si Per_3
sarebbe data sostanziale esecuzione all'accordo di cessione della quota tramite il versamento del prezzo della vendita, pari ad € 361.500,00, in favore dei detti alienanti, con impegno a formalizzare tale vendita attraverso atto pubblico notarile.
Con il secondo motivo si impugnava la sentenza di primo grado per avere il
Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta in via gradata dall'odierno appellante volta ad accertare l'effetto traslativo derivante dalla scrittura privata del 31/10/2003 ed a ottenere una sentenza dichiarativa dell'avvenuta vendita della quota pari al 50% della piena proprietà dei beni immobili in oggetto.
Con il terzo motivo l'appellante lamentava, altresì, l'omessa pronuncia in ordine alla domanda avanzata nei confronti dei AN e In Controparte_6 CP_5
particolare, nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante aveva richiesto — in ipotesi di sospensione del giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero di rimessione della causa sul ruolo — che il Tribunale, anche mediante sentenza parziale, disponesse il trasferimento in suo favore ex art. 2932 c.c. dei diritti pari ai 2/6 dell'intero compendio denominato “Baraccone”, corrispondenti alle quote spettanti ai soli e , con esclusione del sesto di pertinenza CP_5 CP_6
di , che attualmente si opponeva al trasferimento. Tale richiesta CP_1
pagina 6 di 20 era fondata sulla manifesta ed esplicita volontà dichiarata da parte dei predetti fratelli ( ed ) di voler trasferire detti diritti al . CP_1 CP_5 CP_6 Pt_1
Con il quarto motivo l'appellante censurava la decisione del giudice di primo grado che rigettava, motivando a suo dire in modo generico, la richiesta di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive rivolte dalle convenute
— , , e — nei suoi CP_1 CP_4 Controparte_2 Controparte_3
confronti e del defunto . Persona_1
Con il quinto motivo dichiarava, in caso di proposizione da parte di CP_1
e delle germane Di MA di appello incidentale avverso l'impugnata
[...]
sentenza e/o di riproposizione di domande disattese e/o rigettate da parte del
Tribunale, di voler riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le difese già svolte nel giudizio di primo grado.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, chiedeva accogliersi le domande proposte in primo grado, ovvero trasferirsi giudizialmente con sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. in favore di la quota ideale pari a ½ della piena proprietà del complesso Parte_1
immobiliare denominato . Per_3
In via gradata chiedeva accertarsi l'avvenuto trasferimento di tale quota di proprietà sull'immobile “ ” a seguito della scrittura privata del Per_3
31/10/2003.
In accoglimento del terzo motivo di appello, chiedeva inoltre la riforma della sentenza impugnata ed il trasferimento in suo favore, ai sensi dell'art. 2932 c.c., quanto meno della quota di 2/6 della proprietà del bene denominato
"Baraccone" di pertinenza di ed , con ordine di trascrizione CP_5 CP_6
al Conservatore.
In relazione al quarto motivo di gravame, chiedeva la cancellazione, ex art. 89
c.p.c., delle espressioni offensive contenute negli atti delle controparti e la pagina 7 di 20 condanna di al pagamento di € 50.000,00 a suo favore a titolo CP_1
risarcitorio.
Inoltre, insisteva per il rigetto di tutte le domande proposte in primo grado nei suoi confronti da e dalle sorelle Di MA, in quanto infondate, CP_1
con conferma della sentenza sul punto. Infine, chiedeva la condanna delle medesime al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
II.2. Si costituivano de e de Controparte_5 Controparte_6
, facendo propri tutti i motivi di appello proposti dall'appellante ed
[...]
aderendo alle difese e domande da questi avanzate, sottolineando come il giudice non avesse tenuto conto – né sotto il profilo cronologico né sotto quello contenutistico – dei due distinti momenti negoziali che avevano caratterizzato i rapporti tra le parti nel corso del 2003, né aveva considerato la loro posizione ed il consenso da loro prestato al trasferimento della quota del 50 % della proprietà del compendio immobiliare “Baraccone”. Concludevano pertanto per l'accoglimento della domanda dell'attore/appellante in riforma della sentenza di primo grado
II.3. Si costituivano, altresì, , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, impugnando e contestando quanto dedotto e sostenuto Controparte_4
nell'atto di citazione in appello ed evidenziando, tra l'altro, che l'appellante aveva omesso di rilevare l'ulteriore circostanza che il compendio immobiliare
“ ”, giusta verbale di sorteggio del 25.2.2011, non era stato assegnato Per_3
ai soli AN (quali eredi della loro madre CP_1 Parte_2
), ma anche alle odierne comparenti, ,
[...] Controparte_2 CP_3
e quali coeredi (succedute per rappresentazione) delle sorelle CP_4
germane di , tali e , e Parte_2 CP_11 CP_12
cioè proprio delle due coeredi di cui non provvide a raccogliere il Parte_1
consenso sul progetto di divisione oggetto della scrittura del 2003, cui aderirono i soli AN . Pertanto, chiedevano l'integrale rigetto dell'atto di CP_1
pagina 8 di 20 appello con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con aggravio delle stesse per lite temeraria.
II.4. Si costituiva ), la quale CP_1 Controparte_1
impugnava e contestava il contenuto dell'atto di appello deducendone in via preliminare la inammissibilità per genericità dei motivi e, nel merito, la infondatezza per le ragioni ivi esposte cui si rinvia in questa sede, chiedendone il rigetto.
Proponeva altresì appello incidentale impugnando la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui, pur avendo correttamente accertato l'inadempimento da parte di delle obbligazioni poste a suo Parte_1
carico, disattendeva la domanda riconvenzionale della deducente di condanna generica del medesimo attore al risarcimento del danno. Censurava altresì la decisione del Tribunale sulle spese processuali (compensate tra le parti), chiedendo la condanna delle controparti alla refusione delle stesse in suo favore in base al principio di soccombenza. Per il resto chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado.
II.5. All'udienza del 27 marzo 2025, la causa veniva riservata in decisione e venivano concessi i termini abbreviati di 30 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
In via preliminare va detto che l'appello è da considerarsi rispettoso del disposto dell'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
pagina 9 di 20 dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, si desumono agevolmente i capi della sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado.
Nel merito l'appello principale di è infondato e va rigettato. Parte_1
Va premesso che per la stretta connessione e pregiudizialità sul piano logico- giuridico delle questioni ad essi sottese, appare opportuna la trattazione unitaria dei primi due motivi dell'appello principale innanzi esposti.
Va innanzi tutto osservato che il primo giudice correttamente ha rilevato come il promittente si sia reso inadempiente all'obbligo assunto all'art. 6 Parte_1
dell'accordo dell'08.09.2003, ovvero di raccogliere e acquisire entro il termine del 30.10.2003 il consenso al progetto divisionale da lui predisposto anche degli altri coeredi AN , e non partecipanti a CP_10 CP_11 Controparte_12
detto atto dell'08.09.2003 (promessa del fatto del terzo ex art. 1381 cc, vedi art. 6 della scrittura), non consentendo così di addivenire all'atto pubblico di divisione dei beni ereditari richiedente l'accordo di tutti i coeredi e, di conseguenza, di stipulare l'atto pubblico di trasferimento tra coeredi della quota del 50 % della proprietà del compendio immobiliare “Baraccone”, bene pagina 10 di 20 rientrante nell'eredità. È evidente, infatti, che quest'ultimo atto di trasferimento di quota di compendio immobiliare ereditario, oggetto del preliminare di vendita contenuto nell'accordo transattivo dell'08.09.2003, presupponeva che i promissari alienanti/cedenti ( , e ) divenissero, in virtù CP_1 CP_5 Controparte_6
di divisione ereditaria tra tutti i coeredi, titolari quanto meno della quota del 50 % di tale compendio immobiliare (oggetto del preliminare di vendita), essendo naturalmente tale circostanza condizione necessaria per la efficacia della promessa di vendita e perché essa potesse essere adempiuta e trasfusa nel rogito notarile definitivo.
Tale attribuzione di quota del 50 % della proprietà “ ”, per le predette Per_3
ragioni, non dipendeva naturalmente dalla sola volontà dei promissari alienanti, ma dal consenso alla divisione, secondo il progetto predisposto da Pt_1
, anche di tutti gli altri coeredi non partecipanti all'accordo dell'08.09.2003,
[...]
consenso che, nonostante fosse stato espressamente garantito e promesso dallo stesso in tale atto dell'08.09.2003, non è mai intervenuto, Parte_1
né entro il termine del 30.10.2003 previsto in detto atto, né successivamente, non essendo l'appellante/attore mai riuscito a far approvare detto progetto di divisione da lui predisposto.
A riguardo nessuna rilevanza può attribuirsi alla successiva scrittura privata del
31 ottobre 2003, con la quale le stesse parti della scrittura dell'08.09.2003, in riferimento ad essa, davano atto di aver dato esecuzione agli impegni ivi assunti e del rilascio da parte di , a saldo del prezzo pattuito per Parte_1
la cessione dei diritti vantati dai sul compendio immobiliare CP_1
“ ”, di una serie di assegni bancari per i quali i sig.ri Per_3 CP_1
rilasciavano quietanza e la cui copia fotostatica veniva allegata alla scrittura.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, infatti, la circostanza che con tale successiva scrittura del 31.10.2003 si è data esecuzione all' accordo dell'08.09.2003 di vendita della quota del 50 % del “ ”, tramite Per_3
pagina 11 di 20 versamento ed accettazione del prezzo, non implica di certo la conclusione tra le parti di una valida ed efficace vendita della proprietà di tale quota immobiliare.
Difatti, si ripete, per le ragioni innanzi esposte perché una tale vendita di quota di compendio immobiliare potesse essere validamente conclusa e potesse produrre effetti traslativi tra le parti contraenti sarebbe stato in ogni caso necessario il preventivo consenso anche degli altri coeredi condividendi
, e (rimasti estranei ai due atti CP_10 CP_11 Controparte_12
dell'08.09.2003 e del 31.10.2003) alla divisione dei beni ereditari, secondo il progetto divisionale predisposto da che attribuiva il 50 % della Parte_1
proprietà del bene ereditario ” ai (a loro volta eredi di Per_3 CP_1
). Parte_2
Tale consenso, come già detto, non è mai stato acquisito per cui non si è mai proceduto alla divisione negoziale dell'eredità secondo detto progetto, con la conseguenza che i AN non potevano, allo stato ed in quel CP_1
momento, di certo trasferire tramite vendita a la propria quota del Parte_1
50 % della proprietà immobiliare “ ”, non essendone divenuti titolari in Per_3
mancanza della detta divisione ereditaria che gliela attribuisse.
D'altra parte, anche la scrittura del 31.10.2003, come la precedente dell'08.09.2003, e non potrebbe essere altrimenti, fa espressamente rinvio al successivo atto di divisione ancora a stipularsi, il cui testo concordato si dà atto essere nelle mani del notaio (in attesa di sottoscrizione), ed in Persona_4
relazione al quale si fanno salve “le necessarie integrazioni e/o modifiche derivanti da volontà del terzo ( )”. Controparte_10
Inoltre, sempre in tale scrittura del 31.10.2003 i AN si CP_1
impegnavano espressamente a rilasciare ad un terzo (avv. Roberto de Tilla) “le procure necessarie per la stipula dell'atto pubblico di divisione nel testo concordato, nonché le procure per la vendita al dr. dei diritti loro Parte_1
spettanti sul compendio “ ” come da atto di divisione di cui sopra”, in Per_3
pagina 12 di 20 tal modo evidenziandosi chiaramente da un lato la necessità, per la validità ed efficacia dell'operazione negoziale, della preventiva divisione dell'eredità con atto pubblico secondo il progetto assentito, e dall'altro che a tale scrittura ricognitiva del 31.10.2003 doveva poi seguire la vendita della quota del 50 %del compendio “ ” da parte dei AN in favore di Per_3 CP_1 [...]
. Pt_1
Pertanto, nessun effetto traslativo della proprietà può farsi dunque derivare né direttamente dall'accordo dell'08.09.2003 in quanto costituente chiaramente, sulla base del suo inequivoco contenuto letterale, un contratto preliminare, benché ineseguibile per le ragioni di cui sopra (vedi in particolare art. 8 ove espressamente si indica la somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria nonché il saldo da versarsi al momento della stipula dell'atto di trasferimento da rogarsi successivamente entro il 30.10.2003), né dalla scrittura successiva del
31.10.2003 per quanto innanzi esposto.
Dalle motivazioni rese con riferimento ai primi due motivi, si ricava la infondatezza anche del terzo motivo dell'appello principale.
Risulta da tali argomentazioni evidente la irrilevanza della circostanza del consenso pacificamente dato dai fratelli ed al CP_5 Controparte_6
trasferimento in favore di della quota di proprietà del compendio Parte_1
immobiliare “ ” secondo gli accordi presi con gli atti del settembre ed Per_3
ottobre 2003, circostanza posta dall'attore a fondamento della domanda subordinata di trasferimento ex art. 2932 c.c. quantomeno dei diritti pari ai 2/6 dell'intero ”, corrispondenti alle quote che sarebbero spettate ai soli Per_3
AN ed , con esclusione del sesto di pertinenza di CP_5 Controparte_6
, contraria al trasferimento. CP_1
Difatti, a prescindere dal consenso da essi manifestato, è evidente che ed CP_5
non potevano allora, e non possono ancora oggi, disporre di Controparte_6
diritti immobiliari (2/6 della proprietà ”) di cui non erano all'epoca e Per_3
pagina 13 di 20 non sono neppure attualmente titolari, in assenza di una divisione negoziale o giudiziale dei beni ereditari che abbia loro attribuito in tutto o in parte, ovvero pro quota, detto specifico bene facente parte dell'asse ereditario costituito dal compendio immobiliare “ ”. Per_3
Per tali ragioni non può di certo essere data esecuzione, ex art. 2932 cc, nei confronti dei AN ed , al contratto preliminare di CP_5 Controparte_6
vendita delle quote di proprietà del compendio “ ” di cui alle scritture Per_3
dell'08.09.2003 e del 31.10.2003, né in relazione a tali quote (2/6 dell'intero compendio “ ”) può ritenersi prodotto alcun effetto traslativo della Per_3
proprietà immobiliare dai predetti fratelli a . CP_1 Parte_1
Ugualmente infondato e da respingere è il quarto motivo dell'appello principale.
In vero le espressioni indicate dall'attore come sconvenienti ed offensive, rivolte da e da , e nei suoi CP_1 CP_4 Controparte_2 Controparte_3
confronti e del defunto , come correttamente valutato dal Persona_1
primo giudice anche se con sintetica motivazione, effettivamente non risultano superare il limite di correttezza e convenienza processuale imposti dall'art. 89 cpc, ed appaiono manifestazioni, sia pur colorite, del diritto di difesa spettante alle parti, tenuto conto della natura ed oggetto del giudizio caratterizzato da un forte grado di litigiosità ed animosità rivelato dai contendenti e delle altrui domande e deduzioni, senza quindi che in esse possa rinvenirsi il precipuo intento di ledere la reputazione, il decoro e la dignità delle persone in modo gratuito a prescindere dall'esercizio dell'attività difensiva, sia pur animatamente svolta.
Il quinto ed ultimo motivo dell'appello principale, come sopra sinteticamente riportato, risulta assorbito dalle esaustive motivazioni di rigetto esposte in relazione ai primi quattro motivi di gravame, riguardanti tutte le domande proposte in primo grado dall'attore e che coprono le medesime.
pagina 14 di 20 Ugualmente da respingere è infine l'appello incidentale proposto da
[...]
nei confronti dell'attore . Controparte_1 Parte_1
Quanto al primo motivo di impugnativa va infatti detto che correttamente il primo giudice ha disatteso la domanda riconvenzionale da essa proposta di condanna generica al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale di (per non avere quest'ultimo Parte_1
acquisito entro il termine stabilito nell'accordo del'08.09.2003 il consenso alla divisione degli eredi non partecipanti a detto accordo, cui si era obbligato ex art. 1381 cc nella medesima scrittura).
Difatti anche nel caso di domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, l'istante ha comunque l'onere di allegare in modo concreto nella loro natura e tipologia, rimandando poi ad un separato giudizio soltanto la quantificazione in termini economici degli stessi, i pregiudizi/danni che ritiene di aver subito in conseguenza dell'altrui inadempimento, senza limitarsi a formule di stile e stereotipe come la mera generica richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi. Detta specificazione è infatti necessaria al fine di consentire al giudice di accertare la configurabilità di un determinato tipo di danno e la sussistenza del nesso di causalità tra esso ed il fatto illecito o inadempimento contrattuale generatore (vedi tra le altre Cass. n. 13328/2015).
Poiché, come esattamente rilevato dal Tribunale, nella fattispecie in esame colei che ha proposto tale domanda di condanna generica al risarcimento non ha in alcun modo specificato e descritto concretamente nel corso del giudizio di primo grado quali presunti danni avrebbe subito, limitandosi soltanto ad una generica enunciazione dei medesimi, la domanda è stata correttamente respinta dal primo giudice e tale statuizione va confermata.
Da ciò consegue anche la infondatezza del secondo motivo dell'appello incidentale riguardante la compensazione delle spese processuali del primo pagina 15 di 20 grado. Difatti, stante il rigetto delle domande proposte dall'attore Parte_1
e di quella riconvenzionale proposta dalla convenuta Controparte_1
, sussiste reciproca soccombenza giustificante, ai sensi
[...]
dell'art. 92 comma 2 cpc, la compensazione per intero delle spese processuali del primo grado tra le parti.
Poiché le altre appellate , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, tutte separatamente costituite con atto unitario a mezzo Controparte_4
dell'avv. Paolo Di MA, non hanno invece proposto appello incidentale avverso detta statuizione di compensazione integrale anche nei loro confronti delle spese di primo grado, per esse tale decisione è passata in giudicato.
Per le stesse ragioni tale pronuncia sulle spese processuali è passata in giudicato anche nei confronti degli appellati ed , CP_5 Controparte_6
non avendo neppure essi proposto appello avverso detta pronuncia di compensazione delle spese processuali di primo grado operante anche nei loro confronti.
Non ricorrono infine i presupposti soggettivi della mala fede o colpa grave, data la complessità della vicenda, la reciproca soccombenza ed il contegno processuale tenuto dalle parti, per la condanna risarcitoria dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, come richiesta dalle Parte_1
appellate e , e . CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Va infine rigettata anche la richiesta sollevata in sede di conclusioni e in comparsa conclusionale dall'appellante di sospensione del Parte_1
presente giudizio ex artt. 295 e/o 337 comma II cpc, non ricorrendo i requisiti e presupposti di legge.
pagina 16 di 20 Difatti, per tutte le ragioni ampiamente innanzi esposte nella parte motiva, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità o dipendenza logico-giuridica tra questo giudizio (avente ad oggetto le autonome domande di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita immobiliare contenuto nell'accordo transattivo dell'08.09.2003 ovvero, in subordine, di accertamento dell'effetto traslativo della proprietà derivante da tale atto negoziale e da quello integrativo del 31.10.2003) ed il separato ed autonomo giudizio di divisione giudiziale della eredità (di cui fa parte il compendio immobiliare “Baraccone” oggetto delle domande azionate in questa sede) ancora pendente innanzi a questa Corte di
Appello (n.r.g. 5494/2022) a seguito di rinvio dalla Cassazione.
Per le stesse ragioni neppure si configura nel presente processo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le domande ivi proposte e la separata sentenza non definitiva n. 1190/2025 emessa da questa Corte d'Appello nel corso di detto procedimento di divisione giudiziale dell'eredità ed avverso la quale pende ancora gravame in Cassazione. Al riguardo, in particolare, giova premettere che la Corte di Cassazione, con sentenza definitiva n. 15893/2019 pubblicata il
20.09.2022 (allegata in atti), nel cassare con rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione la sentenza della Corte di Appello n. 1590/2018 che aveva dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria in virtù di accordo divisionale intervenuto tra le parti, ha invece incontrovertibilmente statuito in sostanza che nessuna divisione negoziale della eredità poteva ritenersi effettuata dagli eredi condividendi neppure alla luce del verbale di sorteggio dei beni del 25.02.2011 ritenuto invece dirimente dalla Corte di Appello, rimettendo quindi nel merito la causa alla Corte di Appello perché procedesse alla divisione giudiziale (giudizio questo, come innanzi detto, tutt'ora pendente in separata sede). Pertanto, alla luce di tale sentenza definitiva della Cassazione, nessun rilievo appare assumere nel presente giudizio l'esito dell'ulteriore ricorso in Cassazione
pagina 17 di 20 (anch'esso ancora pendente) proposto avverso la sentenza non definitiva n.
1190/2025, pubblicata il 11.03.2025, emessa da questa Corte di Appello nel menzionato giudizio di divisione giudiziale n.r.g. 5494/2022 che sta proseguendo nel merito.
Tale sentenza interlocutoria difatti, lungi dal mettere in discussione quanto già definitivamente accertato dalla Corte di Cassazione con la predetta sentenza definitiva di annullamento e rinvio in merito alla mancanza di una divisione negoziale dell'eredità e alla necessità quindi della divisione giudiziale per la determinazione ed assegnazione delle quote, si limita ad una pronuncia del tutto ininfluente nel presente giudizio relativa alla legittimazione delle odierne appellate a proporre la domanda di divisione giudiziale per stirpi della eredità
“de quo”.
Per tutte le ragioni immediatamente innanzi esposte, nonché per quelle rese nel rigettare i motivi di appello, neppure ricorrono ragioni di connessione tra le cause giustificanti la riunione del presente giudizio a quello di divisione giudiziale dell'eredità pendente innanzi a questa Corte con il n.r.g. 5494/2022. Il presente giudizio, infatti, come già ampiamente argomentato, stante il diverso oggetto delle domande, risulta autonomamente definibile allo stato degli atti e maturo per la decisione senza la necessità di attendere l'esito dell'altro separato giudizio di scioglimento della comunione ereditaria a mezzo di divisione giudiziale dell'eredità. Inoltre, proprio in considerazione del diverso stato in cui versano i due processi, (il presente pronto per la definizione ed in fase conclusionale e l'altro in fase ancora istruttoria) detta riunione appesantirebbe inutilmente il processo, ritardando ingiustificatamente la decisione della presente causa.
pagina 18 di 20 Per quanto concerne le spese del presente giudizio di appello, nei rapporti tra l'appellante e l'appellata Parte_1 Controparte_1
, ricorrono i presupposti della soccombenza reciproca per la
[...]
compensazione integrale delle stesse, stante la conferma della sentenza di primo grado che ha rigettato le domande contrapposte principali e riconvenzionali da loro proposte, e considerato altresì il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale da esse formulato.
In merito, poi, alle spese processuali di questo grado di giudizio nei rapporti tra e gli appellati ed Parte_1 Controparte_5 [...]
, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la Controparte_6
integrale compensazione delle stesse, considerato che i secondi, lungi dal contrastare le domande proposte in primo grado da ed i motivi di Parte_1
appello da questi articolati avverso la sentenza del Tribunale di rigetto delle stesse, vi hanno invece aderito condividendo sostanzialmente la posizione del e le domande e motivi di gravame da esso formulati. Pt_1
Nei rapporti invece tra l'appellante e le altre appellate Parte_1 [...]
, e , unitariamente costituite, le spese CP_2 CP_3 Controparte_4
processuali del giudizio di appello devono seguire la soccombenza del primo, e si liquidano a suo carico ed in favore delle seconde come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 260.000 ad € 520.000) ed applicata per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenuta in appello) l'importo medio tabellarmente previsto.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stati rigettati sia l'appello principale che quello incidentale, e Parte_1 Controparte_1
hanno entrambi l'obbligo di versare un ulteriore Controparte_1
pagina 19 di 20 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5780/2020, pubblicata il 14/09/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Compensa integralmente le spese processuali di questo grado tra Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
3) Compensa integralmente le spese processuali di questo grado di giudizio tra e gli appellati ed Parte_1 Controparte_5 Controparte_6
;
[...]
4) Condanna alla refusione, in favore delle appellate Parte_1 [...]
, e , unitariamente costituite, delle spese CP_2 CP_3 Controparte_4
del presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in € 14.239,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
5) Rigetta la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 cpc proposta dalle appellate nei confronti di;
Parte_1
6) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti principale ed incidentale,
e , di versare entrambi Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 05/06/2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 3604/2020
promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Baccari
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Di MA C.F._2
APPELLATO
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3 CP_3
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_4
), rappresentate e difese dall'avv. Paolo Di MA C.F._5
APPELLATE pagina 1 di 20 (C.F. ) e Controparte_5 C.F._6 [...]
(C.F. ) Controparte_6 C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Maria Pasquarella
APPELLATI
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.03.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti Parte_1
conveniva in giudizio de di , CP_1 Controparte_1 CP_4
, , , di
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_1 [...]
e di al fine di Controparte_7 CP_1 Controparte_8
ottenere il trasferimento, ai sensi dell'art. 2932 c.c., della quota ideale pari alla metà della proprietà degli immobili facenti parte del compendio immobiliare denominato "Baraccone", siti in Chieuti (FG); in subordine, chiedeva che fosse accertato l'effetto traslativo dell'accordo di cessione di quota concluso in data
08.09.2003 e fosse pronunciata sentenza dichiarativa dell'avvenuta vendita.
In particolare l'attore esponeva che, con l'atto di transazione di cui sopra, sottoscritto in data 08/09/2003, i convenuti , e , quali CP_1 CP_5 Controparte_6
unici eredi della madre , si erano impegnati a Parte_2
cedere e trasferire in suo favore, in quanto coerede di Persona_1
(unitamente agli altri coeredi , , , Parte_3 CP_9 Persona_2
di Camerano), i diritti pari al 50% dell'intero compendio Parte_1
immobiliare detto “ ” (riportato in Catasto di Chieuti (FG) località Per_3
partita 1071, foglio 3, part.lle 3, 4, 21, 120, 138), e ciò a seguito Per_3
dell'apertura delle successioni ereditarie dei predetti e Di Persona_1
pagina 2 di 20 , già comproprietarie, unitamente a Parte_2 CP_10
, e , di ampio latifondo in cui era
[...] CP_11 Controparte_12
ricompreso tale compendio immobiliare detto “ ”, e sul presupposto Per_3
della preventiva divisione dei beni ereditari sulla base del progetto predisposto dallo stesso , cui le parti dell'atto di transazione e cessione Parte_1
prestavano preventivamente il loro consenso, in attesa che intervenisse anche quello degli altri coeredi , e , non CP_10 CP_11 Controparte_12
partecipanti all'accordo dell'08.09.2003, consenso che garantiva, Parte_1
ai sensi dell'art. 1381 cc (promessa del fatto del terzo), fosse reso da detti coeredi entro il termine del 30.10.2003 (vedi art. 6 dell'atto 08.09.2003), data espressamente stabilita per la stipula e sottoscrizione dell'atto pubblico di divisione e dell'atto pubblico di trasferimento della predetta quota del 50 % della proprietà del compendio immobiliare “ ” (art. 8, penultimo comma Per_3
dell'atto 08.09.2003).
Riferiva l'appellante che, in conseguenza di tale accordo, in data 31/10/2003 venivano stipulati tra le stesse parti due ulteriori distinti atti: con il primo,
l'odierno appellante si impegnava nei confronti di dette controparti a far liberare i fondi non ricompresi nella comune successione, con il secondo atto, le parti avrebbero, a suo dire, concluso la vendita della detta quota pari alla metà della piena proprietà del complesso immobiliare “Baraccone”, con obbligo di formalizzare la stessa innanzi al notaio, e per l'effetto versava Parte_1
alle controparti a mezzo di assegni bancari l'intero prezzo pattuito a saldo pari ad € 361.500,00.
Ritenuta dunque verificata la condizione necessaria per il trasferimento della proprietà, l'attore chiedeva in subordine la formalizzazione di tale accordo attraverso la conclusione dell'atto pubblico di vendita delle quote.
Tuttavia, mentre e aderivano alla richiesta di Controparte_6 CP_5
, e le figlie– a loro volta intervenute per Parte_1 CP_1
pagina 3 di 20 rappresentazione quali eredi di e – si CP_11 Controparte_12
opponevano, non riscontrando tale richiesta.
Pertanto, l'attore chiedeva di accertare i fatti di causa e, per Parte_1
l'effetto, di disporre il trasferimento – anche ai sensi dell'art. 2932 c.c. – della quota ideale pari alla metà della piena proprietà degli immobili siti nel compendio immobiliare “Baraccone”, in suo favore e in danno dei convenuti de di , e . CP_1 Controparte_1 CP_5 CP_6
In via subordinata, chiedeva di accertare l'avvenuto effetto traslativo derivante dalla scrittura privata del 31/10/2003 e, conseguentemente, pronunciare una sentenza dichiarativa dell'intervenuta vendita della predetta quota pari al 50% della piena proprietà dei beni in questione.
In ogni caso, l'attore chiedeva disporsi la trascrizione della sentenza a cura del
Conservatore dei Registri Immobiliari, e, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., la cancellazione delle espressioni offensive e sconvenienti rivolte dalla convenuta nei confronti di e , nonché di quelle CP_1 Persona_1 Pt_1
utilizzate dalle convenute Di MA nei confronti dell'attore. Per l'effetto chiedeva che venisse condannata al pagamento della somma di CP_1
€ 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno per le offese arrecate ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
I.2. Si costituiva in giudizio di , la quale CP_1 Controparte_1
contestava integralmente la ricostruzione dei fatti esposta dall'attore, sostenendo, al contrario, che l'inadempimento degli accordi fosse imputabile allo stesso attore non essendosi questi adoperato entro il termine stabilito per addivenire alla divisione ereditaria costituente il presupposto del detto atto di trasferimento immobiliare (in adempimento dell'obbligo del fatto del terzo entro la data stabilita del 30.10.2003, obbligo da questi assunto ex art. 1381 cc in tale scrittura del settembre 2003 e consistente nella acquisizione del formale pagina 4 di 20 consenso alla divisione ereditaria anche degli altri coeredi AN pretermessi
Anna, e ). CP_12 Controparte_10
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea e proponeva domanda riconvenzionale volta alla risoluzione dell'accordo transattivo dell'08/09/2003 per inadempimento dell'attore, con richiesta di condanna generica di quest'ultimo al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
I.3. Si costituivano, altresì, (di ) e CP_5 Controparte_1 [...]
(di ), i quali aderivano sostanzialmente CP_6 Controparte_1
alla prospettazione e domande dell'attore, dichiarando la propria disponibilità a dare esecuzione agli accordi intercorsi e a prestare il loro consenso al predetto atto di vendita della quota del 50 % della proprietà immobiliare “Baraccone”.
I.4. Si costituivano, infine, , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, le quali, in qualità di eredi succedute per rappresentazione Controparte_4
alle originarie eredi e , aderendo alle difese e CP_11 Controparte_12
domande di , chiedevano il rigetto integrale delle domande CP_1
attoree, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite, oltre all'aggravio per lite temeraria.
I.5. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 5780/2020, pubblicata il 14/09/2020, rigettava le domande proposte dall'attore, rigettava altresì la domanda riconvenzionale avanzata da (di ) e CP_1 Controparte_1
compensava integralmente le spese di lite tra le parti per le ragioni ivi espresse cui si rinvia in questa sede.
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli proponeva gravame Pt_1
con atto di citazione in appello ritualmente notificato alle controparti.
[...]
L'appellante censurava la sentenza di prime cure sulla base di cinque motivi di doglianza.
pagina 5 di 20 Con il primo motivo rilevava che la motivazione della sentenza impugnata risultava viziata ed erronea, in quanto il Giudice di primo grado, da un lato, avrebbe mal interpretato il contenuto dell'accordo transattivo del 08/09/2003 e, dall'altro, avrebbe omesso di esaminare quanto dichiarato e concordato dalle parti – , ed , in qualità di venditori, e l'appellante, in CP_1 CP_5 CP_6
qualità di acquirente – nella successiva scrittura privata, di natura parzialmente novativa, sottoscritta in data 31 ottobre 2003. Con tale ultima scrittura, a suo dire, sarebbero stati superati tutti gli ostacoli alla vendita della quota ideale del
50% del complesso immobiliare ” in favore dell'appellante e si Per_3
sarebbe data sostanziale esecuzione all'accordo di cessione della quota tramite il versamento del prezzo della vendita, pari ad € 361.500,00, in favore dei detti alienanti, con impegno a formalizzare tale vendita attraverso atto pubblico notarile.
Con il secondo motivo si impugnava la sentenza di primo grado per avere il
Tribunale omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta in via gradata dall'odierno appellante volta ad accertare l'effetto traslativo derivante dalla scrittura privata del 31/10/2003 ed a ottenere una sentenza dichiarativa dell'avvenuta vendita della quota pari al 50% della piena proprietà dei beni immobili in oggetto.
Con il terzo motivo l'appellante lamentava, altresì, l'omessa pronuncia in ordine alla domanda avanzata nei confronti dei AN e In Controparte_6 CP_5
particolare, nel corso del giudizio di primo grado, l'appellante aveva richiesto — in ipotesi di sospensione del giudizio ex art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero di rimessione della causa sul ruolo — che il Tribunale, anche mediante sentenza parziale, disponesse il trasferimento in suo favore ex art. 2932 c.c. dei diritti pari ai 2/6 dell'intero compendio denominato “Baraccone”, corrispondenti alle quote spettanti ai soli e , con esclusione del sesto di pertinenza CP_5 CP_6
di , che attualmente si opponeva al trasferimento. Tale richiesta CP_1
pagina 6 di 20 era fondata sulla manifesta ed esplicita volontà dichiarata da parte dei predetti fratelli ( ed ) di voler trasferire detti diritti al . CP_1 CP_5 CP_6 Pt_1
Con il quarto motivo l'appellante censurava la decisione del giudice di primo grado che rigettava, motivando a suo dire in modo generico, la richiesta di cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive rivolte dalle convenute
— , , e — nei suoi CP_1 CP_4 Controparte_2 Controparte_3
confronti e del defunto . Persona_1
Con il quinto motivo dichiarava, in caso di proposizione da parte di CP_1
e delle germane Di MA di appello incidentale avverso l'impugnata
[...]
sentenza e/o di riproposizione di domande disattese e/o rigettate da parte del
Tribunale, di voler riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le difese già svolte nel giudizio di primo grado.
Pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, chiedeva accogliersi le domande proposte in primo grado, ovvero trasferirsi giudizialmente con sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. in favore di la quota ideale pari a ½ della piena proprietà del complesso Parte_1
immobiliare denominato . Per_3
In via gradata chiedeva accertarsi l'avvenuto trasferimento di tale quota di proprietà sull'immobile “ ” a seguito della scrittura privata del Per_3
31/10/2003.
In accoglimento del terzo motivo di appello, chiedeva inoltre la riforma della sentenza impugnata ed il trasferimento in suo favore, ai sensi dell'art. 2932 c.c., quanto meno della quota di 2/6 della proprietà del bene denominato
"Baraccone" di pertinenza di ed , con ordine di trascrizione CP_5 CP_6
al Conservatore.
In relazione al quarto motivo di gravame, chiedeva la cancellazione, ex art. 89
c.p.c., delle espressioni offensive contenute negli atti delle controparti e la pagina 7 di 20 condanna di al pagamento di € 50.000,00 a suo favore a titolo CP_1
risarcitorio.
Inoltre, insisteva per il rigetto di tutte le domande proposte in primo grado nei suoi confronti da e dalle sorelle Di MA, in quanto infondate, CP_1
con conferma della sentenza sul punto. Infine, chiedeva la condanna delle medesime al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
II.2. Si costituivano de e de Controparte_5 Controparte_6
, facendo propri tutti i motivi di appello proposti dall'appellante ed
[...]
aderendo alle difese e domande da questi avanzate, sottolineando come il giudice non avesse tenuto conto – né sotto il profilo cronologico né sotto quello contenutistico – dei due distinti momenti negoziali che avevano caratterizzato i rapporti tra le parti nel corso del 2003, né aveva considerato la loro posizione ed il consenso da loro prestato al trasferimento della quota del 50 % della proprietà del compendio immobiliare “Baraccone”. Concludevano pertanto per l'accoglimento della domanda dell'attore/appellante in riforma della sentenza di primo grado
II.3. Si costituivano, altresì, , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, impugnando e contestando quanto dedotto e sostenuto Controparte_4
nell'atto di citazione in appello ed evidenziando, tra l'altro, che l'appellante aveva omesso di rilevare l'ulteriore circostanza che il compendio immobiliare
“ ”, giusta verbale di sorteggio del 25.2.2011, non era stato assegnato Per_3
ai soli AN (quali eredi della loro madre CP_1 Parte_2
), ma anche alle odierne comparenti, ,
[...] Controparte_2 CP_3
e quali coeredi (succedute per rappresentazione) delle sorelle CP_4
germane di , tali e , e Parte_2 CP_11 CP_12
cioè proprio delle due coeredi di cui non provvide a raccogliere il Parte_1
consenso sul progetto di divisione oggetto della scrittura del 2003, cui aderirono i soli AN . Pertanto, chiedevano l'integrale rigetto dell'atto di CP_1
pagina 8 di 20 appello con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, con aggravio delle stesse per lite temeraria.
II.4. Si costituiva ), la quale CP_1 Controparte_1
impugnava e contestava il contenuto dell'atto di appello deducendone in via preliminare la inammissibilità per genericità dei motivi e, nel merito, la infondatezza per le ragioni ivi esposte cui si rinvia in questa sede, chiedendone il rigetto.
Proponeva altresì appello incidentale impugnando la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui, pur avendo correttamente accertato l'inadempimento da parte di delle obbligazioni poste a suo Parte_1
carico, disattendeva la domanda riconvenzionale della deducente di condanna generica del medesimo attore al risarcimento del danno. Censurava altresì la decisione del Tribunale sulle spese processuali (compensate tra le parti), chiedendo la condanna delle controparti alla refusione delle stesse in suo favore in base al principio di soccombenza. Per il resto chiedeva confermarsi la sentenza di primo grado.
II.5. All'udienza del 27 marzo 2025, la causa veniva riservata in decisione e venivano concessi i termini abbreviati di 30 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
In via preliminare va detto che l'appello è da considerarsi rispettoso del disposto dell'art. 342 c.p.c.
Secondo giurisprudenza costante, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
pagina 9 di 20 dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello, si desumono agevolmente i capi della sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione di primo grado.
Nel merito l'appello principale di è infondato e va rigettato. Parte_1
Va premesso che per la stretta connessione e pregiudizialità sul piano logico- giuridico delle questioni ad essi sottese, appare opportuna la trattazione unitaria dei primi due motivi dell'appello principale innanzi esposti.
Va innanzi tutto osservato che il primo giudice correttamente ha rilevato come il promittente si sia reso inadempiente all'obbligo assunto all'art. 6 Parte_1
dell'accordo dell'08.09.2003, ovvero di raccogliere e acquisire entro il termine del 30.10.2003 il consenso al progetto divisionale da lui predisposto anche degli altri coeredi AN , e non partecipanti a CP_10 CP_11 Controparte_12
detto atto dell'08.09.2003 (promessa del fatto del terzo ex art. 1381 cc, vedi art. 6 della scrittura), non consentendo così di addivenire all'atto pubblico di divisione dei beni ereditari richiedente l'accordo di tutti i coeredi e, di conseguenza, di stipulare l'atto pubblico di trasferimento tra coeredi della quota del 50 % della proprietà del compendio immobiliare “Baraccone”, bene pagina 10 di 20 rientrante nell'eredità. È evidente, infatti, che quest'ultimo atto di trasferimento di quota di compendio immobiliare ereditario, oggetto del preliminare di vendita contenuto nell'accordo transattivo dell'08.09.2003, presupponeva che i promissari alienanti/cedenti ( , e ) divenissero, in virtù CP_1 CP_5 Controparte_6
di divisione ereditaria tra tutti i coeredi, titolari quanto meno della quota del 50 % di tale compendio immobiliare (oggetto del preliminare di vendita), essendo naturalmente tale circostanza condizione necessaria per la efficacia della promessa di vendita e perché essa potesse essere adempiuta e trasfusa nel rogito notarile definitivo.
Tale attribuzione di quota del 50 % della proprietà “ ”, per le predette Per_3
ragioni, non dipendeva naturalmente dalla sola volontà dei promissari alienanti, ma dal consenso alla divisione, secondo il progetto predisposto da Pt_1
, anche di tutti gli altri coeredi non partecipanti all'accordo dell'08.09.2003,
[...]
consenso che, nonostante fosse stato espressamente garantito e promesso dallo stesso in tale atto dell'08.09.2003, non è mai intervenuto, Parte_1
né entro il termine del 30.10.2003 previsto in detto atto, né successivamente, non essendo l'appellante/attore mai riuscito a far approvare detto progetto di divisione da lui predisposto.
A riguardo nessuna rilevanza può attribuirsi alla successiva scrittura privata del
31 ottobre 2003, con la quale le stesse parti della scrittura dell'08.09.2003, in riferimento ad essa, davano atto di aver dato esecuzione agli impegni ivi assunti e del rilascio da parte di , a saldo del prezzo pattuito per Parte_1
la cessione dei diritti vantati dai sul compendio immobiliare CP_1
“ ”, di una serie di assegni bancari per i quali i sig.ri Per_3 CP_1
rilasciavano quietanza e la cui copia fotostatica veniva allegata alla scrittura.
Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, infatti, la circostanza che con tale successiva scrittura del 31.10.2003 si è data esecuzione all' accordo dell'08.09.2003 di vendita della quota del 50 % del “ ”, tramite Per_3
pagina 11 di 20 versamento ed accettazione del prezzo, non implica di certo la conclusione tra le parti di una valida ed efficace vendita della proprietà di tale quota immobiliare.
Difatti, si ripete, per le ragioni innanzi esposte perché una tale vendita di quota di compendio immobiliare potesse essere validamente conclusa e potesse produrre effetti traslativi tra le parti contraenti sarebbe stato in ogni caso necessario il preventivo consenso anche degli altri coeredi condividendi
, e (rimasti estranei ai due atti CP_10 CP_11 Controparte_12
dell'08.09.2003 e del 31.10.2003) alla divisione dei beni ereditari, secondo il progetto divisionale predisposto da che attribuiva il 50 % della Parte_1
proprietà del bene ereditario ” ai (a loro volta eredi di Per_3 CP_1
). Parte_2
Tale consenso, come già detto, non è mai stato acquisito per cui non si è mai proceduto alla divisione negoziale dell'eredità secondo detto progetto, con la conseguenza che i AN non potevano, allo stato ed in quel CP_1
momento, di certo trasferire tramite vendita a la propria quota del Parte_1
50 % della proprietà immobiliare “ ”, non essendone divenuti titolari in Per_3
mancanza della detta divisione ereditaria che gliela attribuisse.
D'altra parte, anche la scrittura del 31.10.2003, come la precedente dell'08.09.2003, e non potrebbe essere altrimenti, fa espressamente rinvio al successivo atto di divisione ancora a stipularsi, il cui testo concordato si dà atto essere nelle mani del notaio (in attesa di sottoscrizione), ed in Persona_4
relazione al quale si fanno salve “le necessarie integrazioni e/o modifiche derivanti da volontà del terzo ( )”. Controparte_10
Inoltre, sempre in tale scrittura del 31.10.2003 i AN si CP_1
impegnavano espressamente a rilasciare ad un terzo (avv. Roberto de Tilla) “le procure necessarie per la stipula dell'atto pubblico di divisione nel testo concordato, nonché le procure per la vendita al dr. dei diritti loro Parte_1
spettanti sul compendio “ ” come da atto di divisione di cui sopra”, in Per_3
pagina 12 di 20 tal modo evidenziandosi chiaramente da un lato la necessità, per la validità ed efficacia dell'operazione negoziale, della preventiva divisione dell'eredità con atto pubblico secondo il progetto assentito, e dall'altro che a tale scrittura ricognitiva del 31.10.2003 doveva poi seguire la vendita della quota del 50 %del compendio “ ” da parte dei AN in favore di Per_3 CP_1 [...]
. Pt_1
Pertanto, nessun effetto traslativo della proprietà può farsi dunque derivare né direttamente dall'accordo dell'08.09.2003 in quanto costituente chiaramente, sulla base del suo inequivoco contenuto letterale, un contratto preliminare, benché ineseguibile per le ragioni di cui sopra (vedi in particolare art. 8 ove espressamente si indica la somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria nonché il saldo da versarsi al momento della stipula dell'atto di trasferimento da rogarsi successivamente entro il 30.10.2003), né dalla scrittura successiva del
31.10.2003 per quanto innanzi esposto.
Dalle motivazioni rese con riferimento ai primi due motivi, si ricava la infondatezza anche del terzo motivo dell'appello principale.
Risulta da tali argomentazioni evidente la irrilevanza della circostanza del consenso pacificamente dato dai fratelli ed al CP_5 Controparte_6
trasferimento in favore di della quota di proprietà del compendio Parte_1
immobiliare “ ” secondo gli accordi presi con gli atti del settembre ed Per_3
ottobre 2003, circostanza posta dall'attore a fondamento della domanda subordinata di trasferimento ex art. 2932 c.c. quantomeno dei diritti pari ai 2/6 dell'intero ”, corrispondenti alle quote che sarebbero spettate ai soli Per_3
AN ed , con esclusione del sesto di pertinenza di CP_5 Controparte_6
, contraria al trasferimento. CP_1
Difatti, a prescindere dal consenso da essi manifestato, è evidente che ed CP_5
non potevano allora, e non possono ancora oggi, disporre di Controparte_6
diritti immobiliari (2/6 della proprietà ”) di cui non erano all'epoca e Per_3
pagina 13 di 20 non sono neppure attualmente titolari, in assenza di una divisione negoziale o giudiziale dei beni ereditari che abbia loro attribuito in tutto o in parte, ovvero pro quota, detto specifico bene facente parte dell'asse ereditario costituito dal compendio immobiliare “ ”. Per_3
Per tali ragioni non può di certo essere data esecuzione, ex art. 2932 cc, nei confronti dei AN ed , al contratto preliminare di CP_5 Controparte_6
vendita delle quote di proprietà del compendio “ ” di cui alle scritture Per_3
dell'08.09.2003 e del 31.10.2003, né in relazione a tali quote (2/6 dell'intero compendio “ ”) può ritenersi prodotto alcun effetto traslativo della Per_3
proprietà immobiliare dai predetti fratelli a . CP_1 Parte_1
Ugualmente infondato e da respingere è il quarto motivo dell'appello principale.
In vero le espressioni indicate dall'attore come sconvenienti ed offensive, rivolte da e da , e nei suoi CP_1 CP_4 Controparte_2 Controparte_3
confronti e del defunto , come correttamente valutato dal Persona_1
primo giudice anche se con sintetica motivazione, effettivamente non risultano superare il limite di correttezza e convenienza processuale imposti dall'art. 89 cpc, ed appaiono manifestazioni, sia pur colorite, del diritto di difesa spettante alle parti, tenuto conto della natura ed oggetto del giudizio caratterizzato da un forte grado di litigiosità ed animosità rivelato dai contendenti e delle altrui domande e deduzioni, senza quindi che in esse possa rinvenirsi il precipuo intento di ledere la reputazione, il decoro e la dignità delle persone in modo gratuito a prescindere dall'esercizio dell'attività difensiva, sia pur animatamente svolta.
Il quinto ed ultimo motivo dell'appello principale, come sopra sinteticamente riportato, risulta assorbito dalle esaustive motivazioni di rigetto esposte in relazione ai primi quattro motivi di gravame, riguardanti tutte le domande proposte in primo grado dall'attore e che coprono le medesime.
pagina 14 di 20 Ugualmente da respingere è infine l'appello incidentale proposto da
[...]
nei confronti dell'attore . Controparte_1 Parte_1
Quanto al primo motivo di impugnativa va infatti detto che correttamente il primo giudice ha disatteso la domanda riconvenzionale da essa proposta di condanna generica al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale di (per non avere quest'ultimo Parte_1
acquisito entro il termine stabilito nell'accordo del'08.09.2003 il consenso alla divisione degli eredi non partecipanti a detto accordo, cui si era obbligato ex art. 1381 cc nella medesima scrittura).
Difatti anche nel caso di domanda di condanna generica al risarcimento dei danni, l'istante ha comunque l'onere di allegare in modo concreto nella loro natura e tipologia, rimandando poi ad un separato giudizio soltanto la quantificazione in termini economici degli stessi, i pregiudizi/danni che ritiene di aver subito in conseguenza dell'altrui inadempimento, senza limitarsi a formule di stile e stereotipe come la mera generica richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi. Detta specificazione è infatti necessaria al fine di consentire al giudice di accertare la configurabilità di un determinato tipo di danno e la sussistenza del nesso di causalità tra esso ed il fatto illecito o inadempimento contrattuale generatore (vedi tra le altre Cass. n. 13328/2015).
Poiché, come esattamente rilevato dal Tribunale, nella fattispecie in esame colei che ha proposto tale domanda di condanna generica al risarcimento non ha in alcun modo specificato e descritto concretamente nel corso del giudizio di primo grado quali presunti danni avrebbe subito, limitandosi soltanto ad una generica enunciazione dei medesimi, la domanda è stata correttamente respinta dal primo giudice e tale statuizione va confermata.
Da ciò consegue anche la infondatezza del secondo motivo dell'appello incidentale riguardante la compensazione delle spese processuali del primo pagina 15 di 20 grado. Difatti, stante il rigetto delle domande proposte dall'attore Parte_1
e di quella riconvenzionale proposta dalla convenuta Controparte_1
, sussiste reciproca soccombenza giustificante, ai sensi
[...]
dell'art. 92 comma 2 cpc, la compensazione per intero delle spese processuali del primo grado tra le parti.
Poiché le altre appellate , e Controparte_2 Controparte_3 [...]
, tutte separatamente costituite con atto unitario a mezzo Controparte_4
dell'avv. Paolo Di MA, non hanno invece proposto appello incidentale avverso detta statuizione di compensazione integrale anche nei loro confronti delle spese di primo grado, per esse tale decisione è passata in giudicato.
Per le stesse ragioni tale pronuncia sulle spese processuali è passata in giudicato anche nei confronti degli appellati ed , CP_5 Controparte_6
non avendo neppure essi proposto appello avverso detta pronuncia di compensazione delle spese processuali di primo grado operante anche nei loro confronti.
Non ricorrono infine i presupposti soggettivi della mala fede o colpa grave, data la complessità della vicenda, la reciproca soccombenza ed il contegno processuale tenuto dalle parti, per la condanna risarcitoria dell'appellante per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, come richiesta dalle Parte_1
appellate e , e . CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Va infine rigettata anche la richiesta sollevata in sede di conclusioni e in comparsa conclusionale dall'appellante di sospensione del Parte_1
presente giudizio ex artt. 295 e/o 337 comma II cpc, non ricorrendo i requisiti e presupposti di legge.
pagina 16 di 20 Difatti, per tutte le ragioni ampiamente innanzi esposte nella parte motiva, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità o dipendenza logico-giuridica tra questo giudizio (avente ad oggetto le autonome domande di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita immobiliare contenuto nell'accordo transattivo dell'08.09.2003 ovvero, in subordine, di accertamento dell'effetto traslativo della proprietà derivante da tale atto negoziale e da quello integrativo del 31.10.2003) ed il separato ed autonomo giudizio di divisione giudiziale della eredità (di cui fa parte il compendio immobiliare “Baraccone” oggetto delle domande azionate in questa sede) ancora pendente innanzi a questa Corte di
Appello (n.r.g. 5494/2022) a seguito di rinvio dalla Cassazione.
Per le stesse ragioni neppure si configura nel presente processo un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra le domande ivi proposte e la separata sentenza non definitiva n. 1190/2025 emessa da questa Corte d'Appello nel corso di detto procedimento di divisione giudiziale dell'eredità ed avverso la quale pende ancora gravame in Cassazione. Al riguardo, in particolare, giova premettere che la Corte di Cassazione, con sentenza definitiva n. 15893/2019 pubblicata il
20.09.2022 (allegata in atti), nel cassare con rinvio a questa Corte di Appello in diversa composizione la sentenza della Corte di Appello n. 1590/2018 che aveva dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria in virtù di accordo divisionale intervenuto tra le parti, ha invece incontrovertibilmente statuito in sostanza che nessuna divisione negoziale della eredità poteva ritenersi effettuata dagli eredi condividendi neppure alla luce del verbale di sorteggio dei beni del 25.02.2011 ritenuto invece dirimente dalla Corte di Appello, rimettendo quindi nel merito la causa alla Corte di Appello perché procedesse alla divisione giudiziale (giudizio questo, come innanzi detto, tutt'ora pendente in separata sede). Pertanto, alla luce di tale sentenza definitiva della Cassazione, nessun rilievo appare assumere nel presente giudizio l'esito dell'ulteriore ricorso in Cassazione
pagina 17 di 20 (anch'esso ancora pendente) proposto avverso la sentenza non definitiva n.
1190/2025, pubblicata il 11.03.2025, emessa da questa Corte di Appello nel menzionato giudizio di divisione giudiziale n.r.g. 5494/2022 che sta proseguendo nel merito.
Tale sentenza interlocutoria difatti, lungi dal mettere in discussione quanto già definitivamente accertato dalla Corte di Cassazione con la predetta sentenza definitiva di annullamento e rinvio in merito alla mancanza di una divisione negoziale dell'eredità e alla necessità quindi della divisione giudiziale per la determinazione ed assegnazione delle quote, si limita ad una pronuncia del tutto ininfluente nel presente giudizio relativa alla legittimazione delle odierne appellate a proporre la domanda di divisione giudiziale per stirpi della eredità
“de quo”.
Per tutte le ragioni immediatamente innanzi esposte, nonché per quelle rese nel rigettare i motivi di appello, neppure ricorrono ragioni di connessione tra le cause giustificanti la riunione del presente giudizio a quello di divisione giudiziale dell'eredità pendente innanzi a questa Corte con il n.r.g. 5494/2022. Il presente giudizio, infatti, come già ampiamente argomentato, stante il diverso oggetto delle domande, risulta autonomamente definibile allo stato degli atti e maturo per la decisione senza la necessità di attendere l'esito dell'altro separato giudizio di scioglimento della comunione ereditaria a mezzo di divisione giudiziale dell'eredità. Inoltre, proprio in considerazione del diverso stato in cui versano i due processi, (il presente pronto per la definizione ed in fase conclusionale e l'altro in fase ancora istruttoria) detta riunione appesantirebbe inutilmente il processo, ritardando ingiustificatamente la decisione della presente causa.
pagina 18 di 20 Per quanto concerne le spese del presente giudizio di appello, nei rapporti tra l'appellante e l'appellata Parte_1 Controparte_1
, ricorrono i presupposti della soccombenza reciproca per la
[...]
compensazione integrale delle stesse, stante la conferma della sentenza di primo grado che ha rigettato le domande contrapposte principali e riconvenzionali da loro proposte, e considerato altresì il rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale da esse formulato.
In merito, poi, alle spese processuali di questo grado di giudizio nei rapporti tra e gli appellati ed Parte_1 Controparte_5 [...]
, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni giustificanti la Controparte_6
integrale compensazione delle stesse, considerato che i secondi, lungi dal contrastare le domande proposte in primo grado da ed i motivi di Parte_1
appello da questi articolati avverso la sentenza del Tribunale di rigetto delle stesse, vi hanno invece aderito condividendo sostanzialmente la posizione del e le domande e motivi di gravame da esso formulati. Pt_1
Nei rapporti invece tra l'appellante e le altre appellate Parte_1 [...]
, e , unitariamente costituite, le spese CP_2 CP_3 Controparte_4
processuali del giudizio di appello devono seguire la soccombenza del primo, e si liquidano a suo carico ed in favore delle seconde come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 260.000 ad € 520.000) ed applicata per ciascuna fase del giudizio effettivamente svolta (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenuta in appello) l'importo medio tabellarmente previsto.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stati rigettati sia l'appello principale che quello incidentale, e Parte_1 Controparte_1
hanno entrambi l'obbligo di versare un ulteriore Controparte_1
pagina 19 di 20 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli principale ed incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5780/2020, pubblicata il 14/09/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Compensa integralmente le spese processuali di questo grado tra Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
3) Compensa integralmente le spese processuali di questo grado di giudizio tra e gli appellati ed Parte_1 Controparte_5 Controparte_6
;
[...]
4) Condanna alla refusione, in favore delle appellate Parte_1 [...]
, e , unitariamente costituite, delle spese CP_2 CP_3 Controparte_4
del presente grado di giudizio che si liquidano complessivamente in € 14.239,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
5) Rigetta la domanda di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 cpc proposta dalle appellate nei confronti di;
Parte_1
6) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per gli appellanti principale ed incidentale,
e , di versare entrambi Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 05/06/2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 20 di 20