Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: TA UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6658 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 23.6.2025 tra
Parte_1
(cod. fisc. ), in persona del legale rap-
[...] P.IVA_1 presentante pro tempore, dott. , elettivamente domiciliato in Parte_2
Via Belsiana n. 71, presso lo studio dell'avv. Francesca Beccaria (cod. Pt_1 fisc. che lo rappresenta e difende per procura alle CodiceFiscale_1 liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. ), nella persona della Sindaca CP_1 P.IVA_2 pro tempore, avv. elettivamente domiciliata in Via del CP_2 Pt_1
Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina, rappre- sentata e difesa dall'avv. Fiammetta Lorenzetti (cod. fisc. C.F._2
per procura generale alle liti per atto del notaio
[...] Persona_1 di del 1°.7.2020 (rep. n. 1353; raccolta n. 930), in atti;
Pt_1
-appellata- OGGETTO: Parte_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : Parte_3
“Voglia Codesta Ill.ma Corte, contrariis reiectis e in riforma della impugnata sentenza n.ro 6446/2020 del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Seconda Civile, R.G. n.ro 45973/2017, Giudice Dott.ssa Lilia Papoff, pubblicata in
Nel merito, previa declaratoria di cessazione della materia del contendere sul complessivo importo di euro 1.795.155,31, previa concessione della prov- visoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per l'importo di euro 1.007.000,00, rigettare l'opposizione spiegata d perché in- CP_1 fondata.
Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori di legge”; per : “Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis: CP_1
- Respingere il presente appello e la connessa richiesta di concessione di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto con- fermare la sentenza di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
12217/2017 emesso dal Tribunale di Roma in data 22.5.2017, con cui le è stato ingiunto di pagare al Parte_3
Roma - consorzio di “strade private aperte al pubblico tran-
[...] sito” costituito con delibera del Commissario Straordinario del CP_3
n. 2913 dell'8.8.1947, approvata dalla Giunta Provinciale Amministra-
[...] tiva, div. 2° n. 71812, verbale 4910 della seduta del 30.10.1947 - il con- tributo dovuto ai sensi dell'art. 3 del d.l. lgt. 1°.9.1918, n. 1446 per le an- nualità 2012, 2013 e 2016, nonché quale contributo dovuto dall'Ammini- strazione capitolina in ragione della proprietà di immobili nell'ambito del Comprensorio consortile, e quindi ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto.
In particolare, l'Amministrazione opponente ha dedotto di avere aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016 (c.d. “rot- tamazione delle cartelle”) anche per i debiti di cui al decreto ingiuntivo op- posto, con riferimento alle annualità 2012 e 2013; e, quanto al contributo dovuto per l'annualità 2016, che “tale somma afferisce al bilancio preventivo
2 e non a quello consuntivo finale con l'importo definitivo, pertanto tale richie- sta risulta inammissibile”.
Si è costituivo in giudizio il Consorzio Stradale opposto, che ha contestato i motivi di opposizione sia in ordine alle annualità 2012 e 2013 sia a quella 2016. In particolare, dopo avere rammentato la natura “obbligatoria” dell'ente consortile creditore, ha dedotto che l'avere l'Amministrazione capi- tolina aderito alla procedura di definizione agevolata del debito (cosa di cui il è venuto a conoscenza solo con la citazione in opposizione ex Parte_1 art. 645 c.p.c.) dimostra il riconoscimento del debito stesso nella sua inte- rezza, e più precisamente la consapevolezza in capo a della CP_1 sussistenza dell'obbligo di contribuzione in favore del opposto, e Parte_1 non solo con riguardo alle annualità 2012 e 2013, tanto che nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. ha dichiarato di non essere a CP_1 conoscenza “se anche tale somma è stata inserita nel ruolo consegnato ad Equitalia”, ed è lecito presumere che, se così fosse o fosse stato, l'adesione alla “rottamazione” avrebbe riguardato anche quella annualità.
Con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c. il Stradale Parte_1 opposto, premesso che:
- “a seguito della adesione da parte dell'Amministrazione alla 'rottamazione' predetta, (già Equitalia) riversava in fa- Controparte_4 vore del euro 910.384,26, a fronte dell'importo di euro Parte_1
928.774,00 iscritto a ruolo per l'anno 2012 (e di cui al decreto ingiuntivo opposto); ed euro 884.771,05, a fronte dell'importo iscritto a ruolo di euro 900.622,00 per l'anno 2013 (e di cui al decreto ingiuntivo opposto)”;
- come emerge dagli importi suddetti, “il riversamento non 'copre' tutta la sorte capitale e non sono stati inoltre corrisposti gli interessi di mora né gli aggi dovuti per legge: importi che pertanto restano dovuti d CP_1 all'ente creditore, quanto agli interessi legali, nella misura prevista dal IV comma dell'art. 1284 c.c., dal giorno della proposizione della domanda (ri- corso per decreto ingiuntivo), secondo quanto disposto dal decreto ingiun- tivo stesso”;
- “Resta inoltre dovuto l'importo di euro 1.007.000,00 (oltre interessi sino al soddisfo) relativo alla annualità di bilancio 2016”;
3 ha chiesto che il Tribunale di Roma volesse dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo agli importi suddetti (€ 910.384,26 ed € 928.774,00, per un totale di € 1.839.158,26), chiedendo che in ogni caso la sentenza tenesse conto, quanto alle spese di giudizio (anche della fase monitoria), del principio della soccombenza virtuale, avendo l'Amministra- zione, peraltro limitatamente alle somme sopra indicate, adempiuto succes- sivamente alla proposizione della domanda giudiziale.
Con la propria comparsa conclusionale ha dedotto il difetto CP_1 di giurisdizione del giudice adito e, pertanto, con la propria memoria di re- plica il ha chiesto che la causa venisse rimessa sul ruolo Parte_1 al fine di poter controdedurre in ordine a tale questione. In accoglimento di tale istanza la causa è stata rimessa sul ruolo e all'udienza del 6.11.2019 le parti sono state invitate nuovamente a precisare nuovamente le conclusioni e sono stati assegnati ulteriori termini per il deposito di memorie conclusio- nali e di replica.
Con sentenza n. 6446/2020 del 22.4.2020 il Tribunale di Roma, in compo- sizione monocratica, ha “1) Dichiara[to] il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
2) Compensa[to] le spese di lite”.
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello il
[...]
, che ha svolto i motivi riportati di seguito e ha concluso come Parte_4 in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio , che ha conte- CP_1 stato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, richiamate le pronunce n. 10402/2013, n. 10403/2013 e n.
16693/2017 delle Sezioni Unite della Cassazione e ritenuto che non vi siano ragioni per sostenere che la natura del contributo dovuto da CP_1 sia diversa da quella degli altri utenti delle strade in gestione al , Parte_1 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario essendo la con- troversia rimessa al giudice tributario.
Con il secondo motivo di appello, poi, si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto “non ragionevole un frazionamento della giurisdizione 4 in relazione alla parte del contributo riconducibile alla proprietà di alcune strade e alla parte riconducibile alla destinazione pubblica delle altre”; e per avere il Tribunale di Roma errato nella stessa prospettazione e ricostruzione del fatto posto a fondamento di tale ultimo assunto.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra loro, e non sono fondati.
2.1. Il giudice di prime cure ha ritenuto che “La ratio della obbligatorietà di un contributo minimo a carico dell'ente locale, secondo quanto previsto dall'art. 3 citato [art. 3 del d.lgt. n. 1446/1918] è proprio la qualità di utente da parte dell'ente locale delle strade soggette a pubblico transito. Difatti, sempre secondo l'art. 3 cit., il comune è rappresentato nei consorzi con voto proporzionale alla misura del concorso ed è tenuto a concorrere alle spese de secondo la diversa importanza delle strade. Parte_1
Nello stesso statuto consortile (art. 5) il viene espressa- CP_3 mente qualificato come utente.
Non vi sono quindi ragioni per ritenere che la natura del contributo sia di- versa solo perché una norma stabilisce una aliquota minima di partecipa- zione alle spese da parte dell'ente locale”.
Di contro, il contributo consortile dovuto dai “consorziati”, quale “onere reale del fondo”, ai sensi dell'art. 7 del d.l. lgt. n. 1446/1918, è cosa completa- mente distinta dal “concorso” “nella spesa di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito” cui è sog- getto il ai sensi dell'art. 3 del già menzionato decreto, tanto più CP_3 qualora – come nel caso in esame – il sia costituito per la gestione Parte_1 delle strade di uso pubblico. Quello previsto dall'art. 3 del d.l. lgt. n. 1446/1918 costituisce, infatti, una sorta di finanziamento del al CP_3
per l'attività manutentiva svolta da quest'ultimo su strade Parte_1 private ma di uso pubblico.
Rispetto a tale contributo o indennizzo o finanziamento il Parte_1
è titolare di un diritto soggettivo di credito, con conseguente giurisdizione in ordine allo stesso del giudice ordinario.
2.2. Ai sensi dell'art. 3 del d.l. lgt. 1°.9.1918, n. 1446 (convertito con legge 17.4.1925, n. 473), “Il è tenuto a concorrere nella spesa di manu- CP_3 tenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al 5 pubblico transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa importanza delle strade.
Per le vicinali non soggette ad uso pubblico il concorso del Comune è facol- tativo;
e può essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostru- zione, in misura non eccedente il quinto della spesa. Il Comune è rappresen- tato nei Consorzi con voto proporzionale alla misura del concorso”.
L'art. 7 dello stesso decreto prevede che “I contributi degli utenti si esigono nei modi e coi privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, me- diante ruoli compilati in base al piano di ripartizione approvato dal Consiglio comunale”.
L'art. 14 della legge 12.2.1958, n. 126 stabilisce, poi, che la costituzione dei consorzi previsti dal suddetto d.l. lgt. n. 1446/1918 per la manuten- zione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, an- che se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria.
In ragione di quanto disposto dal d.l. lgt. n. 1446/1918, nonché della natura pubblica e obbligatoria (nel senso dell'obbligatoria appartenenza agli stessi) dei consorzi stradali, le Sezioni Unite hanno affermato la “natura tributaria dei contributi spettanti ai consorzi stradali obbligatori (come a quelli dovuti ai consorzi di bonifica), imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti”, con la conseguente devolu- zione alla giurisdizione del giudice tributario delle relative controversie, in- sorte dopo il 1°.1.2002, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28.12.2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (cfr. Cass. civ., S.U., ord. 6.5.2013, n. 10403; Cass. civ., S.U., 6.7.2017, n. 16693).
Ciò riguarda, però, i contributi degli utenti/proprietari della strada previsti dall'art. 7 del d.l. lgt. n. 1446/1918, il cui pagamento pure è stato chiesto dal appellante con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data Parte_1
23.2.2017, e non anche il contributo obbligatorio dovuto dall'Amministra- zione Comunale (nel caso di specie, da ) ai sensi dell'art. 3 CP_1 dello stesso decreto, che, invece, è espressione di una forma di sovvenzione- finanziamento pubblico rispetto al quale il è titolare di un diritto Parte_1 soggettivo di credito, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario. È
6 quanto ha già statuito questa Corte con un precedente richiamato da parte appellante (cfr. App. Roma 31.10.2019, n. 6668: v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
2.3. Peraltro, in un giudizio pendente innanzi al TAR Lazio (iscritto al r.g. n. 3179 dell'anno 2016), in cui era stato impugnato dal Parte_1 odierno appellante la Determinazione dirigenziale del Municipio con cui ve- niva disposta la liquidazione delle somme dovute allo stesso, CP_1 ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ammini- strativo (adito dal ) in favore di quella del giudice ordinario, dedu- Parte_1 cendo che “la cognizione delle controversie che utilizzano lo strumento del ruolo esattoriale appartiene al Giudice ordinario. La d.d. impugnata provvede poi a liquidare una somma che attiene a un credito del , per cui è Parte_1 evidente che si verta in tema di diritti soggettivi”. E con la sentenza n. 5797/2016 depositata il 13.5.2016 il TAR Lazio ha accolto l'eccezione di
, affermando che, nel caso in esame, si vertesse “in ordine ad CP_1 un diritto soggettivo di credito de ” e, quindi, che la giurisdizione Parte_1 non potesse e non possa essere che del Giudice Ordinario (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
Nella suddetta decisione viene richiamato l'orientamento della giurispru- denza di legittimità secondo cui “è devoluta alla cognizione del Giudice Or- dinario la controversia concernente l'esistenza dell'obbligo di un Comune consorziato di contribuire alle spese sostenute da ovvero concer- Parte_1 nente la determinazione dell'entità del contributo (…) atteso che la que- stione, non essendo riconducibile ad un procedimento amministrativo né ri- guardando l'estrinsecazione di poteri autoritativi, ha ad oggetto posizioni di diritto soggettivo derivanti dalle ragioni di credito fatte valere da ” Parte_1
(così Cass. civ., S.U., ord. 22.12.2009, n. 26972; cfr., nello stesso senso,
Cass. civ., S.U., ord. 29.7.2021, n. 21770).
Si deve ritenere, allora, che il appellante ha correttamente Parte_1 adito il giudice ordinario, e nella specie il Tribunale di Roma, con ricorso ex art. 633 c.p.c. al fine di ottenere l'ingiunzione di pagamento con riguardo al contributo dovuto da ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. CP_1
1446/1918, e segnatamente: per l'importo di € 913.158,00 per l'anno
2012, per l'importo di € 885.000,00 per l'anno 2013 e per l'importo di €
7 990.500,00 per l'anno 2016 (v. doc. D del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
2.4. Quanto sopra ritenuto non può essere messo in discussione per il fatto che nello statuto del Consorzio Stradale appellante “i ( Capi- CP_3 Pt_1 tale) viene definito quale “utente”. Ciò si spiega con l'“uso pubblico della strada” e il contributo dovuto dall'Amministrazione comunale costituisce una sorta di indennizzo che il di riferimento deve corrispondere al Con- CP_3 sorzio Stradale proprio per il fatto di curare la manutenzione delle strade, private ma aperte al pubblico transito, proprio in quanto le stesse sono uti- lizzate dalla collettività e, quindi, alla manutenzione delle stesse dovrebbe provvedere l'Amministrazione.
Anche il fatto che lo statuto del Consorzio Stradale appellante definisca “con- sorziati” i proprietari di immobili ricadenti nel comprensorio consortile e
“utenti” il Comune (Roma Capitale) “per l'uso pubblico delle strade” non può che essere letto nel senso della differenza di ruolo e posizione e, dunque, di contribuzione in capo al “ , da un lato, e ai proprietari di immobili CP_3 dall'altro. Tra questi vi può essere anche lo stesso Comune, come nel caso di specie, ma questo non muta di diverso titolo e la diversa natura della contribuzione a cui questo è obbligato.
La confusione dei due distinti obblighi a cui è assoggettato, a diverso titolo,
da parte del giudice monocratico del Tribunale di Roma è CP_1 chiara laddove, nella motivazione della sentenza appellata, si afferma che era tenuta al pagamento del contributo” (…) “essendo inoltre CP_1 proprietaria di immobili ricadenti nel territorio consortile, e quindi in qualità di utente delle strade medesime”. Come proprietaria di immobili ricadenti nel territorio consortile, a norma di statuto, si configura quale CP_1
“consorziata”, e non quale “utente”.
La ratio del contributo imposto dall'art. 3 del d.l. lgt. n. 1446/1918 non è – come si è detto sopra – l'uso della strada da parte dell'ente locale, ma l'“uso pubblico” delle strade, vale a dire l'uso da parte della collettività, in ragione del quale il è obbligato a corrispondere un contributo a titolo di CP_3
“indennizzo” per tutte le attività che il svolge in sua vece. Parte_1
2.5. Neanche è condivisibile l'argomentazione del giudice di primo grado per cui non è possibile “frazionare la giurisdizione”, ritenendo “non ragionevole”
8 far distinzione fra contributo dovuto per la proprietà “di alcune strade” e contributo dovuto per la “destinazione pubblica delle altre”.
In verità, la distinzione, derivante dalla legge (il d.l. lgt. n. 1446/1918), quanto alla contribuzione di non è fra la proprietà “di alcune CP_1 strade” in capo alla predetta Amministrazione e la “destinazione pubblica delle altre”, bensì fra la proprietà di alcuni immobili nel comprensorio con- sortile (art. 7) e l'uso pubblico delle strade, tutte, consortili (art. 3). Le strade in discorso sono infatti “vicinali soggette al pubblico transito”, tutte di pro- prietà dei c.d. “frontisti”, ed alcune di queste è di proprietà comunale. Peral- tro, in caso di proprietà non si porrebbe un problema di finanziamento da parte dell'ente proprietario, che sarebbe tenuto in proprio alla sua manuten- zione.
2.6. Da ultimo, proprio la discrezionalità amministrativa dell'ente comunale nell'individuazione della percentuale (da 1/5 a ½ in relazione all'importanza della strada e, nel caso in esame, la metà del bilancio annuale) del concorso alle spese di manutenzione, prevista appunto dall'art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 1146/1918, porta ad escludere la natura impositiva della suddetta eroga- zione (e quindi la giurisdizione delle Commissioni Tributarie) perché, in tal caso, è proprio (Comune di riferimento), che non può quindi CP_1 essere contribuente, a decidere l'entità percentuale del concorso alle spese.
Conclusivamente sul primo motivo di appello, nel caso in esame è pacifica la natura pubblica del e la destinazione a pubblico transito delle Parte_1 strade private che ne fanno parte, ricorrendo tutti i requisiti enucleati dalla giurisprudenza amministrativa per l'applicazione dell'art. 3 del d.l. lgt. n. 1446/1918 (cfr. TAR Napoli, 16.10.2017, n. 4824 C.d.S. 14.2.2012, n.
728). Conseguentemente, la sentenza di primo grado merita riforma laddove ha ritenuto sussistente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario con riguardo all'importo di € 2.788.658,00 (su un totale di € 2.836.700,00 ingiunti).
2.7. Di contro, con riguardo alla restante somma di € 48.036,00, in relazione a cui l'odierna appellante ha dedotto, con il ricorso per decreto ingiuntivo, che è debitrice quale proprietaria di immobili, e quindi ai sensi CP_1 dell'art. 7 del d.l. lgt. n. 1446/2018, la statuizione di difetto di giurisdizione da parte del Tribunale di Roma non merita censura.
9 Il pagamento richiesto a come proprietaria di immobili, e CP_1 quindi come consorziata, riguarda non esclusivamente la somma di € 15.616,00, come deduce il Consorzio Stradale con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio. Questo è l'importo dovuto per il solo anno 2013, ma con il ricorso ex art. 633 c.p.c. del 23.2.2017 è stata chiesta la condanna al pagamento di anche degli importi di € 15.513,00 e di € CP_1
103,00 per l'anno 2012 e dell'importo di € 16.804,00 per l'anno 2016 (v. doc. n. D del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
3. Ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla domanda di condanna proposta dal con il ricorso ex art. 633 c.p.c. Parte_1 per il finanziamento di cui all'art. 3 del d.l. lgt. n. 1446/1918, questa deve essere esaminata nel merito.
3.1. Con riguardo al contributo dovuto ai sensi di tale disposizione,
[...]
si è limitata ad eccepire il difetto di giurisdizione, di cui si è detto CP_1 sopra.
È con riguardo ai contributi consortili in relazione a cui non deve essere riformata la dichiarazione di difetto di giurisdizione operata al giudice di primo grado, vale a dire quelli di cui all'art. 7 del d.l. lgt. n. 1446/1918, che
– si deve ritenere – l'Amministrazione comunale opponente ha dedotto di non essere obbligata a corrispondere gli stessi in quanto previsti esclusiva- mente dal bilancio preventivo, non essendo stato ancora approvato – al mo- mento del deposito dell'introduzione del procedimento monitorio – il bilan- cio consuntivo. Soltanto con riguardo ai proprietari di immobili, a cui si ac- cede dalle strade per la manutenzione delle quali è stato costituito il Con- sorzio Stradale, la determinazione di quanto i singoli consorziati sono obbli- gati a corrispondere, infatti, avviene con il bilancio consultivo. Con riguardo, invece, al (e, nella specie, a ) la determinazione av- CP_3 CP_1 viene – come si è detto sopra – con delibera dello stesso.
Ad ogni buon conto, non si può non osservare che il bilancio preventivo dei contributi consortili è un documento che stima le entrate e le uscite previste per la gestione e la manutenzione delle strade da parte del Controparte_5
e che viene approvato annualmente. Questo bilancio serve a determi-
[...] nare l'importo dei contributi che i consorziati (proprietari immobiliari nel comprensorio) dovranno versare per coprire le spese del , sicché Parte_1
10 necessariamente il pagamento dei contributi da parte dei consorziati deve essere richiesto sulla base del bilancio preventivo, senza attendere l'appro- vazione del bilancio consuntivo. Quest'ultimo presuppone che le spese siano state sostenute, ma senza il pagamento dei consorziati delle quote a carico degli stessi ciò è ontologicamente impossibile.
3.2. Con le conclusioni rassegnate nell'introdurre il presente grado di giudi- zio il chiede che venga dichiarata la cessazione della ma- Parte_1 teria del contendere con riguardo alla somma di € 1.795.155,31 relativa al contributo dovuto da per gli anni 2012 e 2013 e per cui ne CP_1
è stata domandata la condanna con il ricorso ai sensi dell'art. 633 c.p.c. L'odierno appellante non insiste, dunque, per la condanna dell'originaria op- ponente al pagamento della differenza tra la sorte capitale per cui è avvenuta l'iscrizione a ruolo di quanto dovuto per le due annualità suddette a titolo di contributo ex art. 3 del d.l. lgt. n. 1446/1918 e quanto riversato dall'agente per la riscossione per la rottamazione di quanto corrisposto a tale titolo. Differenza che – con tutta evidenza – è dovuta all'adesione da parte dell'
[...]
alla c.d. rottamazione ex art. 6 del d.l. n. 193/2016. Controparte_6
Con la presente sentenza, dunque, deve essere condannata a CP_1 corrispondere al appellante la somma di € 990.500,00 Parte_1 relativa al contributo dovuto dall'opponente per l'annualità 2016, quindi di quanto dovuto ai sensi dell'art. 3 del d.l. lgt. n. 1446/1918, nonché gli in- teressi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. su tale somma dalla data di deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c. fino al pagamento.
4. Nel proporre appello il insiste, invece, nella richiesta Parte_1 degli interessi maturati sulle annualità di contribuzione 2012, 2013, in or- dine alle quali ha aderito, successivamente alla notifica del CP_1 decreto ingiuntivo, alla procedura di definizione agevolata del debito (cd
“rottamazione”). Tale domanda non può trovare accoglimento.
4.1. Relativamente ai carichi affidati all'agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'art. 30, co. 1, del d.P.R.
29.9.1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, co. 1, del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono
11 dovuti, a decorrere dal 1°.8.2017, gli interessi nella misura di cui all'art. 21, co. 1, del d.P.R. n. 602/1973. Fermo restando che il 70% delle somme com- plessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distinta- mente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero mas- simo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018: a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
b) di quelle matu- rate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 13.4.1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass. civ., Sez. V, 20.7.2021, n. 20649).
In altri termini, aderendo alla definizione agevolata delle controversie tribu- tarie ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136/2018 ha corrisposto gli interessi di cui all'art. 21, co. CP_1
1, del d.P.R. n. 602/1973, mentre non sono dovuti gli interessi di mora, senza che assuma rilevanza la circostanza che il odierno Parte_1 appellante non abbia avuto notizia dell'avvenuta adesione alla c.d. "rottama- zione-ter" da parte dell'odierna appellata. Peraltro, una volta ricevuta la no- tifica della cartella di pagamento, l'Amministrazione comunale non aveva al- cun onere di ulteriore interlocuzione con l'ente creditore, e tanto meno nell'aderire alla c.d. rottamazione, non potendo dunque imputare all'odierna appellata un onere che, piuttosto, era a carico dell'agente della riscossione.
4.2. In verità, con il ricorso ex art. 633 c.p.c., e quindi con la domanda for- mulata, il Consorzio Stradale non ha chiesto il riconoscimento degli interessi di mora, avendo domandato al Tribunale di Roma che venisse ingiunto a
“l'immediato pagamento della complessiva somma di € (euro) CP_1
2.836.700,00 (duemilioniottocentotrentaseimila/700 euro) oltre interessi come per legge sino al soddisfo”.
Nel costituirsi nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., a fronte della deduzione dell'Amministrazione comunale opponente di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, ha concluso perché il Tribunale di Roma “in via preliminare di- chiara[sse] la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 12217/2017
12 emesso dal Tribunale in data 22/5/2017, per l'importo di euro 1.007.000,00 oltre interessi fino al soddisfo, essendo l'opposizione sul punto generica e infondata;
oltre interessi maturati e maturandi sugli importi di cui alla procedura di definizione agevolata ex art. 3 D.L. 193/2016. Nel merito, rigetta[sse] l'opposizione di perché infondata, per i CP_1 motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Non è stata proposta, dunque, alcuna domanda volta a conseguire il paga- mento degli interessi di mora, a monte di quanto sopra ritenuto in ordine all'insussistenza di un diritto del a percepire gli stessi, Parte_1 oltre quelli di cui all'art. 21 del d.P.R. n. 602/1973 previsti dalla disciplina della c.d. rottamazione, sulle somme corrisposte a seguito di adesione alla stessa, e quindi sull'importo complessivo di € 1.798.158,00, avuto riguardo a quello per cui è stata chiesta (ed è stata conseguita) l'ingiunzione, e non quello “riversato” dall'agente della riscossione.
5. Come si è detto sopra, è pacifico che il pagamento di quanto dovuto da a titolo di contributi per le annualità 2012 e 2013 sia avve- CP_1 nuto dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, dovendo dunque que- sto giudicante revocare tale titolo e dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere con riguardo alle somme corrisposte ai sensi dell'art. 3 del d.l. lgt. n. 1446/1918 per i due anni suddetti, statuendo sulle spese di lite.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in con- testazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sen- tenza. Ne consegue che la cessazione della materia del contendere verifica- tasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie, per avvenuto pa- gamento della somma portata dal medesimo - travolge anche il mede- simo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'even- tuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emis- sione dell'ingiunzione (cfr. Cass. civ., Sez. L, 17.10.2011, n. 21432; Cass. civ., Sez. I, 22.5.2008, n. 13085; Cass. civ., Sez. L, 10.4.2000, n. 4531).
Peraltro, una volta ritenuto che si ritenga che con riguardo alla somma di € 48.036,00 la sentenza di primo grado non meriti censura, e quindi che vi
13 sia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia rimessa alla giurisdizione speciale del giudice tributario (come ha ritenuto la sentenza impugnata), in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto dovrebbe essere revocato. Statuizione che, tuttavia, non è stata assunta dal giudice monocratico del Tribunale di Roma, ma che sarebbe stata conseguente alla dichiarazione di difetto di giurisdizione con riguardo all'intera domanda di condanna proposta dal opposto. Parte_1
6. In conclusione, l'appello proposto dal Parte_5
avverso la sentenza n. 6446/2020
[...] emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 22.4.2020 deve essere accolto e, in parziale riforma di tale decisione:
i) deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 12217/2017 emesso dal
Tribunale di Roma in data 22.5.2017;
ii) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in rela- zione alla domanda di condanna di al pagamento della somma CP_1 di € 1.798.158,00 (913.158,00 + 885.000,00);
iii) deve essere condannata a pagare al CP_1 [...]
l'importo di € Parte_3
990.500,00, oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 23.2.2017 all'effettivo pagamento;
iv) la sentenza di primo grado deve essere confermata laddove ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia de- voluta alla giurisdizione del giudice tributario con riguardo alla domanda di condanna per la restante somma di € 48.036,00 (15.513,00 + 103,00 +
15.616,00 + 16.804,00).
Inoltre, con la presente sentenza deve essere condannata a CP_1 pagare al appellante le spese del procedimento monito- Parte_1 rio e del giudizio di primo grado, oltre che del presente grado di giudizio, considerato quale valore della causa € 2.788.658,00, vale a dire la somma complessiva dovuta ai sensi dell'art. 3 del d.l. lgt. n. 1446/1918, in relazione a cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.
14 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto dal Parte_3
avverso la sentenza n. 6446/2020 emessa
[...] dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 22.4.2020 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale decisione:
o revoca il decreto ingiuntivo n. 12217/2017 emesso dal Tribunale di Roma in data 22.5.2017;
o dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla do- manda di condanna di al pagamento della somma di € CP_1
1.798.158,00 proposta dal Viale Cortina d'Am- Parte_3 pezzo e diramazioni, con il ricorso ex art. 633 c.p.c. del 23.2.2017; Pt_1
o condanna a pagare al CP_1 Parte_5
l'importo di € 990.500,00, oltre inte-
[...] Pt_1 ressi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. dal 23.2.2017 all'effettivo pagamento;
o condanna a rimborsare al CP_1 Parte_3 le spese del procedimento monito-
[...] Pt_1 rio, che liquida in € 870,00 per spese esenti ed € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A.
(qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Daniela Civica, dichiaratasene antistataria;
o condanna a rimborsare al CP_1 [...]
le spese del primo grado di giudizio, Parte_3 che liquida in € 42.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Daniela Civica, dichiaratasene antistataria;
o conferma la decisione di primo grado quanto alla dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia rimessa alla giurisdizione speciale del giudice tributario con riguardo al pagamento da parte di della somma di € 48.036,00 ai sensi dell'art. 7 del d.l. lgt. n. Pt_1
; P.IVA_3
15 condanna a rimborsare al CP_1 Parte_3 [...]
le spese del presente giudizio di Parte_3 Parte_3 appello, che liquida in € 2.556,00 per spese esenti ed € 26.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 23.6.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TA Thellung de Courtelary
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